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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 19/02/2026, n. 2586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2586 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2586/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TORNESI DANIELA RITA, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17690/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL PAGAMENTO n. 09720249102581840000 IMU 2012
- SOLL PAGAMENTO n. 09720249102581840000 IMU 2013
- SOLL PAGAMENTO n. 09720249102581840000 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12281/2025 depositato il
04/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugna il sollecito di pagamento n. 09720249102581840000, emesso dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione – Agente della riscossione per la provincia di Roma, in data 27 agosto 2024 relativo a varie cartelle di pagamento afferenti crediti di diversa natura della somma complessiva di € 5.006,85 e segnatamente:
1) Cartella n. 09720160143084912000 asseritamente notificata il 26.08.2016, relativa a IRPEF anno
2012, per la somma di € 227,62;
2) Cartella n. 09720200187368810000, asseritamente notificata il 03.02.2022, relativa all'Imposta
Municipale anno 2012, per la somma di € 1.091,80;
3) Cartella n. 09720220002060915000, asseritamente notificata il 28.12.2022, relativa all' Imposta
Municipale anno 2013, per la somma di € 3.101.36;
4) Cartella n. 09720220002060915000, asseritamente notificata il 08.06.2023, relativa all' Imposta
Municipale anno 2015, per la somma di € 586,07.
Evidenzia che la pretesa dell'Ufficio è illegittima e, pertanto, le cartelle di pagamento sopra indicate devono essere annullate.
Preliminarmente rappresenta che il sollecito di pagamento impugnato è stato consegnato al contribuente con posta ordinaria e pertanto non è in grado di provare documentalmente la data di effettiva ricezione dello stesso.
Tuttavia, ai fini del calcolo della scadenza del termine di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992, sottolinea che va tenuto conto della data di emissione del sollecito, indicata alla pag. 2 dello stesso quale dies a quo per il calcolo del suddetto termine, in quanto, ovviamente, il plico non potrà essere stato consegnato prima di tale data.
Inoltre rileva che l'impugnabilità del sollecito di pagamento è stata recentemente ribadita anche dalla
Suprema Corte, da ultimo con sentenza n. 22187/2023.
Denuncia la omessa/illegittima notifica delle cartelle di pagamento sottese al sollecito di pagamento e l'intervenuta decadenza ex art. 25 D.P.R 602/1973 e l'intervenuta prescrizione delle somme iscritte a ruolo.
Precisa che in ogni caso per la cartella n. 09720160143084912000 asseritamente notificata il 26.08.2016 il termine di prescrizione quinquennale è decorso in data 20.02.2023, pur tenendo conto della sospensione dei termini stabilita dalla normativa COVID.
Con riferimento ai singoli termini prescrizionali applicabili segnala che la giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. Ord. n. 12715/2016, Cass. Ord. n. 30682/2017) ha statuito che: "il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'articolo 2953 c. c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il ter mine di prescrizione di cinque anni, previsto dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 20 atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario"; nel caso di specie, ove la definitività della sanzione non discende da provvedimento giurisdizionale irrevocabile, è da ritenersi applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui al cit. articolo 20 ”.
La giurisprudenza di legittimità formatasi sull'Ici, i cui principi dovranno ritenersi per analogia applicabili anche all'IMU. stabilisce che “non può dubitarsi della prescrizione quinquennale dell'imposta comunale sugli immobili.
Ad ogni modo evidenzia che le cartelle devono ritenersi prescritte quanto alle pretese relative ad interessi e sanzioni che si prescrivono in cinque anni, per espressa previsione normativa.
Il ricorrente sottolinea che fin dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 25970/2009 la Suprema Corte ha disposto che “se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal Decreto Legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, articolo 20 atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario” ; detto orientamento è stato confermato dalle successive numerose pronunce di legittimità (cfr. ex multis Cass. Sent. n. 30682/2017; Cass. Sent. n.
9076/2017; Cass. Sent. n. 12715/2016). Da ultimo, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, nella sentenza n. 23397/2016 hanno chiarito che la notifica e la mancata impugnazione della cartella di pagamento, non possono in alcun modo essere assimilate al provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, con conseguente inidoneità a “convertire” il termine di prescrizione proprio della sanzione e degli interessi, in quello ordinario decennale.
L'Agenzia Entrate e Riscossione si è costituita in giudizio evidenziando che il ricorso notificato contiene un doppio riferimento alla cartella 0972022002060915000, la prima “ assertivamente notificata il
28.12.2022 relativa a Imposta Municipale anno 2013 per la somma di € 3.101,36” e la seconda
“assertivamente notificata il 08.06.2023 relativa a Imposta Municipale anno 2015 per la somma di
€ 586,07”.
Afferma che solo la prima cartella risulta essere correttamente indicata ed allo stato esistente, come si evince dall' Estratto di Ruolo per cui in relazione alla seconda cartella
0972022002060915000 – trascritta al nr. 4) delle cartelle indicate in ricorso –la parte resistente dichiara di non accettare alcun contraddittorio, sostenendo la sussistenza di una palese violazione del diritto alla difesa dell'AdER, che non è stata messa in condizioni di potersi validamente ed efficacemente difendere.
Evidenzia inoltre che le cartelle opposte sono tutte state regolarmente notificate, più precisamente: la nr.
09720160143084912000, in data 26.08.2016 a mezzo pec come da copia della stessa e delle ricevute eml di consegna, la nr. 097202018736881000, in data 03.02.2022 a mezzo pec come da copia della stessa e delle ricevute eml di consegna, e la nr. 0972022002060915000, in data 28.12.2022 ai sensi dell'art. 26, comma 2, del DPR n. 602/1973, con deposito nel sito internet dedicato della società
Società_1 ed invio della successiva raccomandata informativa, non ritirata e restituita per compiuta giacenza, stante il rifiuto della pec.
Conseguenze dirette di tali provate e tempestive notifiche sono la tardività, delle loro relative impugnative e contestazioni, atteso che le stesse andavano impugnate nei rispettivi termine di legge(60 giorni dalla notifica), con definitività degli importi e causali con esse portati e conseguente non più loro impugnabilità
e relativa inammissibilità del ricorso ed inoltre la infondatezza delle eccezioni di decadenza e di prescrizione.
Soggiunge che in ogni caso ogni termine prescrizionale è stato interrotto dalla notifica di numerosi atti interruttivi, mai opposti e/o impugnati, tra cui: il preavviso di fermo 09780201800006235000, notificato a mezzo pec in data 07.06.2018, come da copia dello stesso e delle ricevute eml di consegna, il preavviso di fermo 0978020180001495000, notificato a mezzo pec in data 25.10.2018, come da copia dello stesso e delle ricevute eml di consegna allegate, il preavviso di fermo 09780201900006545000,notificato a mezzo pec in data 25.03.2019, come da copia dello stesso e delle ricevute eml di consegna, il preavviso di fermo 097201900070505000, notificato a mezzo pec in data 11.07.2019, come da copia dello stesso e delle ricevute eml di consegna ed infine la intimazione di pagamento nr. 09720239118850385000, notificata ai sensi dell'art. 140 cpc in data 20.11.2023 , come da copia della stessa, della sua relata e dell'intero procedimento notificatorio.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di di spese, competenze di lite , rimborso forfettario e oneri fiscali, con distrazione al procuratore resistente antistatario.
Nella memoria difensiva il Ricorrente_1 ha ribadito la sua linea difensiva.
All'odierna udienza questa Corte ha deciso secondo quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Si premette che nel ricorso introduttivo, viene erroneamente indicato per due volte il medesimo numero di cartella:
1) Cartella n. 09720220002060915000, asseritamente notificata il 28.12.2022, relativa a Imposta
Municipale anno 2013, per la somma di € 3.101.36;
2) Cartella n. 09720220002060915000, asseritamente notificata il 08.06.2023, relativa a Imposta
Municipale anno 2015, per la somma di € 586,07.
Tuttavia la data di notifica, il contenuto del ruolo e la somma richiesta sono stati correttamente indicati e da queste indicazioni è possibile verificare chiaramente che il ricorrente intendeva fare riferimento alla cartella n.09720230130113507000.
Trattasi dunque di un mero errore materiale.
Con riferimento alla documentazione prodotta relativamente alle presunte notifiche delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, si rileva che dalle stesse è possibile verificare l'irrituale notifica delle stesse ovvero la totale carenza di prova in ordine alla presunta notifica, per le motivazioni di seguito indicate:
1) Cartella n. 09720160143084912000 asseritamente notificata il 26.08.2016, relativa a IRPEF anno
2012, per la somma di € 227,62: la cartella appare notificata a mezzo pec all'indirizzo pubblico
Email_3 tuttavia come è possibile verificare dal sito INI- PEC, il Ricorrente_1 non ha una pec registrata;
2) Cartella n. 09720200187368810000, asseritamente notificata il 03.02.2022, relativa a Imposta
Municipale anno 2012, per la somma di € 1.091,80: anche tale cartella appare notificata al predetto indirizzo pec non riconducibile al ricorrente;
3) Cartella n. 09720220002060915000, asseritamente notificata il 28.12.2022, relativa a Imposta
Municipale anno 2013, per la somma di € 3.101.36: viene prodotto un documento (non firmato né digitalmente né analogicamente, privo di timbri) contenente una dichiarazione di deposito presso Società_1 e una raccomandata tornata al mittente per compiuta giacenza ma non vi è prova del tentativo di notifica a mezzo pec né del motivo per cui non sarebbe stato fatto né a quale indirizzo;
4) Cartella n. 09720220002060915000, asseritamente notificata il 08.06.2023, relativa a Imposta
Municipale anno 2015, per la somma di € 586,07: nessuna prova è stata fornita in relazione a questa cartella.
Quanto alle notifiche a mezzo PEC si rammenta che l'art. 26, co. 2 D.P.R. 602/1973 prevede: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI -PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI - PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L'art. 60 DPR 600/1973. al sesto comma statuisce: “Se la casella di posta elettronica risulta satura ,
l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Società_1 e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso n ello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata”.
Orbene nel caso di specie non siamo in presenza di una casella satura bensì di una casella di PEC inesistente. Peraltro, il deposito presso Infocamere non è stato provato dalla parte resistente;
è stato prodotto un documento non sottoscritto, né analogicamente né digitalmente, privo di attestazione di conformità di cui pertanto non è possibile verificare neanche la provenienza.
Peraltro arche la presunta CAD sarebbe tornata al mittente per compiuta giacenza senza che tuttavia vi sia prova in atti della relativa procedura notificatoria.
Anche con riferimento agli asseriti atti interruttivi della prescrizione si rilevano i medesimi difetti di notifica già sopra esposti per cui risulta fondata anche l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.
Tenuto conto della particolarità delle questioni oggetto di controversia si ravvisano giusti motivi per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso.
Compensa le spese processuali.
Roma 27 novembre 2025 Il Giudice Monocratico
LA TA NE
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TORNESI DANIELA RITA, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17690/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL PAGAMENTO n. 09720249102581840000 IMU 2012
- SOLL PAGAMENTO n. 09720249102581840000 IMU 2013
- SOLL PAGAMENTO n. 09720249102581840000 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12281/2025 depositato il
04/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugna il sollecito di pagamento n. 09720249102581840000, emesso dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione – Agente della riscossione per la provincia di Roma, in data 27 agosto 2024 relativo a varie cartelle di pagamento afferenti crediti di diversa natura della somma complessiva di € 5.006,85 e segnatamente:
1) Cartella n. 09720160143084912000 asseritamente notificata il 26.08.2016, relativa a IRPEF anno
2012, per la somma di € 227,62;
2) Cartella n. 09720200187368810000, asseritamente notificata il 03.02.2022, relativa all'Imposta
Municipale anno 2012, per la somma di € 1.091,80;
3) Cartella n. 09720220002060915000, asseritamente notificata il 28.12.2022, relativa all' Imposta
Municipale anno 2013, per la somma di € 3.101.36;
4) Cartella n. 09720220002060915000, asseritamente notificata il 08.06.2023, relativa all' Imposta
Municipale anno 2015, per la somma di € 586,07.
Evidenzia che la pretesa dell'Ufficio è illegittima e, pertanto, le cartelle di pagamento sopra indicate devono essere annullate.
Preliminarmente rappresenta che il sollecito di pagamento impugnato è stato consegnato al contribuente con posta ordinaria e pertanto non è in grado di provare documentalmente la data di effettiva ricezione dello stesso.
Tuttavia, ai fini del calcolo della scadenza del termine di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992, sottolinea che va tenuto conto della data di emissione del sollecito, indicata alla pag. 2 dello stesso quale dies a quo per il calcolo del suddetto termine, in quanto, ovviamente, il plico non potrà essere stato consegnato prima di tale data.
Inoltre rileva che l'impugnabilità del sollecito di pagamento è stata recentemente ribadita anche dalla
Suprema Corte, da ultimo con sentenza n. 22187/2023.
Denuncia la omessa/illegittima notifica delle cartelle di pagamento sottese al sollecito di pagamento e l'intervenuta decadenza ex art. 25 D.P.R 602/1973 e l'intervenuta prescrizione delle somme iscritte a ruolo.
Precisa che in ogni caso per la cartella n. 09720160143084912000 asseritamente notificata il 26.08.2016 il termine di prescrizione quinquennale è decorso in data 20.02.2023, pur tenendo conto della sospensione dei termini stabilita dalla normativa COVID.
Con riferimento ai singoli termini prescrizionali applicabili segnala che la giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. Ord. n. 12715/2016, Cass. Ord. n. 30682/2017) ha statuito che: "il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'articolo 2953 c. c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il ter mine di prescrizione di cinque anni, previsto dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 20 atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario"; nel caso di specie, ove la definitività della sanzione non discende da provvedimento giurisdizionale irrevocabile, è da ritenersi applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui al cit. articolo 20 ”.
La giurisprudenza di legittimità formatasi sull'Ici, i cui principi dovranno ritenersi per analogia applicabili anche all'IMU. stabilisce che “non può dubitarsi della prescrizione quinquennale dell'imposta comunale sugli immobili.
Ad ogni modo evidenzia che le cartelle devono ritenersi prescritte quanto alle pretese relative ad interessi e sanzioni che si prescrivono in cinque anni, per espressa previsione normativa.
Il ricorrente sottolinea che fin dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 25970/2009 la Suprema Corte ha disposto che “se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal Decreto Legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, articolo 20 atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario” ; detto orientamento è stato confermato dalle successive numerose pronunce di legittimità (cfr. ex multis Cass. Sent. n. 30682/2017; Cass. Sent. n.
9076/2017; Cass. Sent. n. 12715/2016). Da ultimo, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, nella sentenza n. 23397/2016 hanno chiarito che la notifica e la mancata impugnazione della cartella di pagamento, non possono in alcun modo essere assimilate al provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, con conseguente inidoneità a “convertire” il termine di prescrizione proprio della sanzione e degli interessi, in quello ordinario decennale.
L'Agenzia Entrate e Riscossione si è costituita in giudizio evidenziando che il ricorso notificato contiene un doppio riferimento alla cartella 0972022002060915000, la prima “ assertivamente notificata il
28.12.2022 relativa a Imposta Municipale anno 2013 per la somma di € 3.101,36” e la seconda
“assertivamente notificata il 08.06.2023 relativa a Imposta Municipale anno 2015 per la somma di
€ 586,07”.
Afferma che solo la prima cartella risulta essere correttamente indicata ed allo stato esistente, come si evince dall' Estratto di Ruolo per cui in relazione alla seconda cartella
0972022002060915000 – trascritta al nr. 4) delle cartelle indicate in ricorso –la parte resistente dichiara di non accettare alcun contraddittorio, sostenendo la sussistenza di una palese violazione del diritto alla difesa dell'AdER, che non è stata messa in condizioni di potersi validamente ed efficacemente difendere.
Evidenzia inoltre che le cartelle opposte sono tutte state regolarmente notificate, più precisamente: la nr.
09720160143084912000, in data 26.08.2016 a mezzo pec come da copia della stessa e delle ricevute eml di consegna, la nr. 097202018736881000, in data 03.02.2022 a mezzo pec come da copia della stessa e delle ricevute eml di consegna, e la nr. 0972022002060915000, in data 28.12.2022 ai sensi dell'art. 26, comma 2, del DPR n. 602/1973, con deposito nel sito internet dedicato della società
Società_1 ed invio della successiva raccomandata informativa, non ritirata e restituita per compiuta giacenza, stante il rifiuto della pec.
Conseguenze dirette di tali provate e tempestive notifiche sono la tardività, delle loro relative impugnative e contestazioni, atteso che le stesse andavano impugnate nei rispettivi termine di legge(60 giorni dalla notifica), con definitività degli importi e causali con esse portati e conseguente non più loro impugnabilità
e relativa inammissibilità del ricorso ed inoltre la infondatezza delle eccezioni di decadenza e di prescrizione.
Soggiunge che in ogni caso ogni termine prescrizionale è stato interrotto dalla notifica di numerosi atti interruttivi, mai opposti e/o impugnati, tra cui: il preavviso di fermo 09780201800006235000, notificato a mezzo pec in data 07.06.2018, come da copia dello stesso e delle ricevute eml di consegna, il preavviso di fermo 0978020180001495000, notificato a mezzo pec in data 25.10.2018, come da copia dello stesso e delle ricevute eml di consegna allegate, il preavviso di fermo 09780201900006545000,notificato a mezzo pec in data 25.03.2019, come da copia dello stesso e delle ricevute eml di consegna, il preavviso di fermo 097201900070505000, notificato a mezzo pec in data 11.07.2019, come da copia dello stesso e delle ricevute eml di consegna ed infine la intimazione di pagamento nr. 09720239118850385000, notificata ai sensi dell'art. 140 cpc in data 20.11.2023 , come da copia della stessa, della sua relata e dell'intero procedimento notificatorio.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di di spese, competenze di lite , rimborso forfettario e oneri fiscali, con distrazione al procuratore resistente antistatario.
Nella memoria difensiva il Ricorrente_1 ha ribadito la sua linea difensiva.
All'odierna udienza questa Corte ha deciso secondo quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Si premette che nel ricorso introduttivo, viene erroneamente indicato per due volte il medesimo numero di cartella:
1) Cartella n. 09720220002060915000, asseritamente notificata il 28.12.2022, relativa a Imposta
Municipale anno 2013, per la somma di € 3.101.36;
2) Cartella n. 09720220002060915000, asseritamente notificata il 08.06.2023, relativa a Imposta
Municipale anno 2015, per la somma di € 586,07.
Tuttavia la data di notifica, il contenuto del ruolo e la somma richiesta sono stati correttamente indicati e da queste indicazioni è possibile verificare chiaramente che il ricorrente intendeva fare riferimento alla cartella n.09720230130113507000.
Trattasi dunque di un mero errore materiale.
Con riferimento alla documentazione prodotta relativamente alle presunte notifiche delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, si rileva che dalle stesse è possibile verificare l'irrituale notifica delle stesse ovvero la totale carenza di prova in ordine alla presunta notifica, per le motivazioni di seguito indicate:
1) Cartella n. 09720160143084912000 asseritamente notificata il 26.08.2016, relativa a IRPEF anno
2012, per la somma di € 227,62: la cartella appare notificata a mezzo pec all'indirizzo pubblico
Email_3 tuttavia come è possibile verificare dal sito INI- PEC, il Ricorrente_1 non ha una pec registrata;
2) Cartella n. 09720200187368810000, asseritamente notificata il 03.02.2022, relativa a Imposta
Municipale anno 2012, per la somma di € 1.091,80: anche tale cartella appare notificata al predetto indirizzo pec non riconducibile al ricorrente;
3) Cartella n. 09720220002060915000, asseritamente notificata il 28.12.2022, relativa a Imposta
Municipale anno 2013, per la somma di € 3.101.36: viene prodotto un documento (non firmato né digitalmente né analogicamente, privo di timbri) contenente una dichiarazione di deposito presso Società_1 e una raccomandata tornata al mittente per compiuta giacenza ma non vi è prova del tentativo di notifica a mezzo pec né del motivo per cui non sarebbe stato fatto né a quale indirizzo;
4) Cartella n. 09720220002060915000, asseritamente notificata il 08.06.2023, relativa a Imposta
Municipale anno 2015, per la somma di € 586,07: nessuna prova è stata fornita in relazione a questa cartella.
Quanto alle notifiche a mezzo PEC si rammenta che l'art. 26, co. 2 D.P.R. 602/1973 prevede: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI -PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI - PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L'art. 60 DPR 600/1973. al sesto comma statuisce: “Se la casella di posta elettronica risulta satura ,
l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Società_1 e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso n ello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata”.
Orbene nel caso di specie non siamo in presenza di una casella satura bensì di una casella di PEC inesistente. Peraltro, il deposito presso Infocamere non è stato provato dalla parte resistente;
è stato prodotto un documento non sottoscritto, né analogicamente né digitalmente, privo di attestazione di conformità di cui pertanto non è possibile verificare neanche la provenienza.
Peraltro arche la presunta CAD sarebbe tornata al mittente per compiuta giacenza senza che tuttavia vi sia prova in atti della relativa procedura notificatoria.
Anche con riferimento agli asseriti atti interruttivi della prescrizione si rilevano i medesimi difetti di notifica già sopra esposti per cui risulta fondata anche l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.
Tenuto conto della particolarità delle questioni oggetto di controversia si ravvisano giusti motivi per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso.
Compensa le spese processuali.
Roma 27 novembre 2025 Il Giudice Monocratico
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