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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/10/2025, n. 4138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4138 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10236/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n 10236 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
, opponente, con l'Avv. Andrea Paolucci Parte_1
Contro opposta, con l'Avv. Federico Casa. Controparte_1
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni all'udienza del 16 settembre 2025 e perciò, per parte opponente, come da ricorso di riassunzione e, per parte opposta, come da conclusioni in comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2841/2021 R.G. n. 7997/2021, in data
16.07.2021 il giudice del Tribunale di Brescia ingiungeva a (deceduto in data Persona_1
02.02.2025) e , in qualità di fidejussori (fino alla concorrenza di € 200.000,00), il Parte_1 pagamento della somma di Euro 207.566,76, oltre agli interessi come da domanda e le spese della procedura monitoria, relativa al debito residuo del mutuo fondiario del 25.5.2011, con garanzia ipotecaria del 6.12.201 e fideiussoria.
pagina 1 di 6 Avverso tale decreto proponevano opposizione gli opponenti, e , Persona_1 Parte_1 contestando la pretesa azionata in via monitoria da e chiedendo in sintesi: i) l'accertamento CP_1 della decadenza del beneficio del termine di cui all'art. 1957 per mancata specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 co 2 c.c.; ii) l'accertamento della violazione dell'art. 1938 c.c. per mancata indicazione dell'importo massimo garantito e, iii) in via subordinata, l'accertamento della mancata prova del credito azionato in via monitoria.
Si costituiva cessionaria di tale credito, contestando ogni avversa domanda, eccezione e CP_1 deduzione, chiedendo che, previo rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecutività all'opposto decreto, rigettasse ogni domanda ed eccezione avversaria, confermando integralmente l'opposto decreto, con vittoria delle spese di lite.
Con decreto del 21 settembre 2021 il giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per carenza del requisito del fumus boni iuris.
All'udienza del 20 febbraio 2025 il giudice dichiarava, come richiesto dal difensore di parti opponenti,
l'interruzione del giudizio a seguito della morte dell'opponente . Controparte_2
Con decreto del 22 maggio 2025 il giudice fissava l'udienza di prosecuzione del processo a seguito della sua riassunzione da parte della opponente , e rilevava d'ufficio l'applicabilità Parte_1 della disciplina consumeristica al caso di specie, assegnando alle parti ai sensi dell'art. 101 cpc il termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione di nullità parziale del contratto di fidejussione.
All'udienza del 16 settembre 2025 il giudice, rilevato che la causa appariva documentale e matura per la decisione, visto l'art. 281 sexies c.p.c. invitava le parti a precisare le proprie conclusioni e rinviava per la discussione, tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 22 settembre 2025.
2. La qualificazione della lettera fidejussoria e la disciplina ad essa applicabile.
Non è revocabile in dubbio che l'odierna opponente abbia stipulato in favore della originaria contraente
Banca Popolare di Vicenza – società cooperativa per azioni un contratto di fidejussione (e non, come invocato dalla convenuta opposta, un contratto autonomo di garanzia); ed invero va osservato da un lato che l'indicazione nel contratto di una formula di “pagamento a prima richiesta” non ha rilievo decisivo per la qualificazione del contratto come fidejussione o contratto autonomo di garanzia (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 16636 del 23 maggio 2022); che, d'altro lato, a prescindere dal rilievo che le parti hanno espressamente qualificato i contratti come “lettera di fidejussione a garanzia di qualunque operazione (fidejussione omnibus)” (cfr. doc. 3 del fascicolo monitorio), non avrebbe pagina 2 di 6 avuto alcun significato, in caso contrario, pattuire per un contratto autonomo di garanzia la clausola di riviviscenza delle obbligazioni garantite, la deroga all'art. 1957 cod. civ. e le altre condizioni di natura vessatoria richiamate nel documento.
A tale proposito peraltro non appare inutile notare che, quand'anche si dovesse pervenire ad opposta conclusione, la questione non muterebbe l'incidenza di una eventuale nullità parziale per violazione della disciplina consumeristica, dal momento che la disciplina medesima sarebbe applicabile ad eventuali clausole vessatorie contenute in un contratto autonomo di garanzia (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 14537 del 30 maggio 2025).
3. La nullità parziale del contratto di fidejussione per violazione della disciplina consumeristica.
In applicazione del criterio della ragione più liquida, rispondente ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., la decisione può essere fondata sulla base della questione di più agevole risoluzione, con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni non trattate e, quindi, non decise (cfr. SS.UU. n. 9936 dell'8 maggio 2014, e successive conformi;
cfr. in particolare Sez. V, ord. n. 363 del 9 gennaio 2019, secondo la quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il principio dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.
276 c.p.c.”).
A tal riguardo, l'eccezione di nullità della clausola di deroga all'art. 1957 cc, indicata nell'art 7 del capitolato delle condizioni generali del contratto di mutuo (doc. n. 5 della comparsa di costituzione e risposta), risulta fondata in ragione della natura di consumatore del fidejussore, rilevata d'ufficio, e del carattere vessatorio della clausola stessa.
Deve infatti risolversi positivamente la questione inerente alla sussistenza del presupposto soggettivo per l'applicazione della disciplina consumeristica.
La qualifica di “consumatore”, come definita nell'art. 2 lett. b) della direttiva 93/13, è attribuita a colui che “agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale”, risultando dunque dirimente il criterio funzionale, volto a verificare se il rapporto contrattuale in questione sia inerente all'attività professionale da costui svolte.
pagina 3 di 6 La finalità protettiva della disciplina consumeristica consente al giudice di rilevare la nullità delle clausole che determinano un significativo squilibrio normativo in danno del consumatore, anche in assenza di una specifica deduzione da parte dell'interessato, salvo che quest'ultimo abbia un interesse contrario (cfr. Cass. Civ., S.U. sent. 12.12.2014, n. 26242; Cass. Civ. S.U. ord. 4.11.2019, n. 28314).
Tale disciplina esonera il consumatore dall'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del D.lgs. 206/2005, ponendo invece a carico della controparte la prova dell'attinenza del rapporto controverso all'esercizio di una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, onde evitare di imporre al presunto consumatore una probatio diabolica.
Nel caso di specie, ha sottoscritto la fidejussione non nel quadro di una indimostrata Parte_1 attività professionale o per finalità connesse, bensì in qualità di persona fisica, presumibilmente legata da rapporti di tipo personale con il debitore principale.
Alla luce di quanto premesso, occorre verificare il carattere vessatorio della clausola di deroga all'art. 1957 cc, contenuta nell'art. 7 del capitolato delle condizioni generali del contratto di mutuo.
Tale clausola deve ritenersi ricompresa nel novero delle clausole ritenute, in forza di una presunzione iuris tantum, vessatorie dal legislatore ai sensi dell'art. 33, co 2, lett. t) del Codice del Consumo;
ed invero il contenuto della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cc pone a carico del contraente nei cui confronti la stessa clausola produce effetti decadenze e/o limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, perché impediscono al fidejussore di far valere la decadenza del creditore negligente per non essersi attivato e non aver con diligenza continuato le proprie istanze avverso il debitore principale (cfr. in proposito Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 27558 del 28 settembre 2023).
Tuttavia, per superare la presunzione relativa introdotta dalla disciplina consumeristica è richiesto che il contenuto di una clausola potenzialmente vessatoria sia oggetto di trattativa individuale con il consumatore, così come stabilito dall'art. 34, co 5, cod cons.
Nel caso di specie, parte opposta non ha provato in alcun modo di aver sottoposto la clausola di deroga all'art. 1957 cc alla trattativa con l'opponente.
Ne consegue che deve essere dichiarata la nullità parziale della clausola di deroga all'art. 1957 cc di cui all'art 7 del capitolato delle condizioni generali del contratto di mutuo, ciò da cui deriva la reviviscenza del termine di mesi sei dalla scadenza dell'obbligazione entro il quale il creditore deve proporre le sue istanze e continuarle diligentemente nei confronti del debitore.
pagina 4 di 6 4. Tempestività e fondatezza dell'eccezione di decadenza dalla garanzia fideiussoria per mancata proposizione delle istanze nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi dalla scadenza del credito.
Tale eccezione è fondata;
ed invero risulta incontroverso che il debito derivante dal contratto di finanziamento era scaduto alla data nella quale la creditrice aveva chiesto alla debitrice principale il rientro dall'esposizione e comunicato la revoca degli affidamenti, avvenuta con lettera 22 ottobre 2019
(cfr. doc. 8 di parte convenuta opposta); che la non aveva proposto le proprie istanze nei CP_1 confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
A tale proposito infatti la prima istanza deve essere individuata nel ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall'attuale opposta solo in data 5 luglio 2021.
Ed invero secondo l'insegnamento consolidato del Supremo Collegio con il termine istanza la norma citata si riferisce esclusivamente “ai vari mezzi giurisdizionali per la tutela del credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire l'effetto sperato” (cfr. da ultimo, Cass.
Civ., Sez. III, ord. n. 25197 del 24 agosto 2023; cfr. anche Sez. II, sent. n. 1724 del 29 gennaio 2016); a tale stregua la convenuta opposta non ha provato di avere agito giudizialmente nel prescritto termine di sei mesi nei confronti della debitrice principale;
con la conseguente decadenza della creditrice dalla possibilità di agire nei confronti dei fidejussori.
5. Conclusioni.
In conclusione, da quanto sopra esposto discende la revoca del decreto opposto, e il rigetto della domanda proposta dalla convenuta opposta nei confronti di . Parte_1
Restano assorbite le ulteriori domande ed istanze, anche istruttorie, delle parti.
6. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
la convenuta opposta va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dall'attrice opponente per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da 52.001,00,00= a 260.000,00=, in complessivi € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo impugnato n. 2841/2021; rigetta la domanda proposta da ei confronti di;
condanna la convenuta opposta al CP_1 Parte_1 pagamento, in favore dell'attrice opponente, della complessiva somma di € 14.103,00=, oltre spese generali, IVA e CP, a titolo di rifusione delle spese del presente grado.
Così deciso in Brescia il 2 ottobre 2025.
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n 10236 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
, opponente, con l'Avv. Andrea Paolucci Parte_1
Contro opposta, con l'Avv. Federico Casa. Controparte_1
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni all'udienza del 16 settembre 2025 e perciò, per parte opponente, come da ricorso di riassunzione e, per parte opposta, come da conclusioni in comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2841/2021 R.G. n. 7997/2021, in data
16.07.2021 il giudice del Tribunale di Brescia ingiungeva a (deceduto in data Persona_1
02.02.2025) e , in qualità di fidejussori (fino alla concorrenza di € 200.000,00), il Parte_1 pagamento della somma di Euro 207.566,76, oltre agli interessi come da domanda e le spese della procedura monitoria, relativa al debito residuo del mutuo fondiario del 25.5.2011, con garanzia ipotecaria del 6.12.201 e fideiussoria.
pagina 1 di 6 Avverso tale decreto proponevano opposizione gli opponenti, e , Persona_1 Parte_1 contestando la pretesa azionata in via monitoria da e chiedendo in sintesi: i) l'accertamento CP_1 della decadenza del beneficio del termine di cui all'art. 1957 per mancata specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 co 2 c.c.; ii) l'accertamento della violazione dell'art. 1938 c.c. per mancata indicazione dell'importo massimo garantito e, iii) in via subordinata, l'accertamento della mancata prova del credito azionato in via monitoria.
Si costituiva cessionaria di tale credito, contestando ogni avversa domanda, eccezione e CP_1 deduzione, chiedendo che, previo rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecutività all'opposto decreto, rigettasse ogni domanda ed eccezione avversaria, confermando integralmente l'opposto decreto, con vittoria delle spese di lite.
Con decreto del 21 settembre 2021 il giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per carenza del requisito del fumus boni iuris.
All'udienza del 20 febbraio 2025 il giudice dichiarava, come richiesto dal difensore di parti opponenti,
l'interruzione del giudizio a seguito della morte dell'opponente . Controparte_2
Con decreto del 22 maggio 2025 il giudice fissava l'udienza di prosecuzione del processo a seguito della sua riassunzione da parte della opponente , e rilevava d'ufficio l'applicabilità Parte_1 della disciplina consumeristica al caso di specie, assegnando alle parti ai sensi dell'art. 101 cpc il termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione di nullità parziale del contratto di fidejussione.
All'udienza del 16 settembre 2025 il giudice, rilevato che la causa appariva documentale e matura per la decisione, visto l'art. 281 sexies c.p.c. invitava le parti a precisare le proprie conclusioni e rinviava per la discussione, tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 22 settembre 2025.
2. La qualificazione della lettera fidejussoria e la disciplina ad essa applicabile.
Non è revocabile in dubbio che l'odierna opponente abbia stipulato in favore della originaria contraente
Banca Popolare di Vicenza – società cooperativa per azioni un contratto di fidejussione (e non, come invocato dalla convenuta opposta, un contratto autonomo di garanzia); ed invero va osservato da un lato che l'indicazione nel contratto di una formula di “pagamento a prima richiesta” non ha rilievo decisivo per la qualificazione del contratto come fidejussione o contratto autonomo di garanzia (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 16636 del 23 maggio 2022); che, d'altro lato, a prescindere dal rilievo che le parti hanno espressamente qualificato i contratti come “lettera di fidejussione a garanzia di qualunque operazione (fidejussione omnibus)” (cfr. doc. 3 del fascicolo monitorio), non avrebbe pagina 2 di 6 avuto alcun significato, in caso contrario, pattuire per un contratto autonomo di garanzia la clausola di riviviscenza delle obbligazioni garantite, la deroga all'art. 1957 cod. civ. e le altre condizioni di natura vessatoria richiamate nel documento.
A tale proposito peraltro non appare inutile notare che, quand'anche si dovesse pervenire ad opposta conclusione, la questione non muterebbe l'incidenza di una eventuale nullità parziale per violazione della disciplina consumeristica, dal momento che la disciplina medesima sarebbe applicabile ad eventuali clausole vessatorie contenute in un contratto autonomo di garanzia (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 14537 del 30 maggio 2025).
3. La nullità parziale del contratto di fidejussione per violazione della disciplina consumeristica.
In applicazione del criterio della ragione più liquida, rispondente ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., la decisione può essere fondata sulla base della questione di più agevole risoluzione, con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni non trattate e, quindi, non decise (cfr. SS.UU. n. 9936 dell'8 maggio 2014, e successive conformi;
cfr. in particolare Sez. V, ord. n. 363 del 9 gennaio 2019, secondo la quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il principio dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.
276 c.p.c.”).
A tal riguardo, l'eccezione di nullità della clausola di deroga all'art. 1957 cc, indicata nell'art 7 del capitolato delle condizioni generali del contratto di mutuo (doc. n. 5 della comparsa di costituzione e risposta), risulta fondata in ragione della natura di consumatore del fidejussore, rilevata d'ufficio, e del carattere vessatorio della clausola stessa.
Deve infatti risolversi positivamente la questione inerente alla sussistenza del presupposto soggettivo per l'applicazione della disciplina consumeristica.
La qualifica di “consumatore”, come definita nell'art. 2 lett. b) della direttiva 93/13, è attribuita a colui che “agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale”, risultando dunque dirimente il criterio funzionale, volto a verificare se il rapporto contrattuale in questione sia inerente all'attività professionale da costui svolte.
pagina 3 di 6 La finalità protettiva della disciplina consumeristica consente al giudice di rilevare la nullità delle clausole che determinano un significativo squilibrio normativo in danno del consumatore, anche in assenza di una specifica deduzione da parte dell'interessato, salvo che quest'ultimo abbia un interesse contrario (cfr. Cass. Civ., S.U. sent. 12.12.2014, n. 26242; Cass. Civ. S.U. ord. 4.11.2019, n. 28314).
Tale disciplina esonera il consumatore dall'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del D.lgs. 206/2005, ponendo invece a carico della controparte la prova dell'attinenza del rapporto controverso all'esercizio di una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, onde evitare di imporre al presunto consumatore una probatio diabolica.
Nel caso di specie, ha sottoscritto la fidejussione non nel quadro di una indimostrata Parte_1 attività professionale o per finalità connesse, bensì in qualità di persona fisica, presumibilmente legata da rapporti di tipo personale con il debitore principale.
Alla luce di quanto premesso, occorre verificare il carattere vessatorio della clausola di deroga all'art. 1957 cc, contenuta nell'art. 7 del capitolato delle condizioni generali del contratto di mutuo.
Tale clausola deve ritenersi ricompresa nel novero delle clausole ritenute, in forza di una presunzione iuris tantum, vessatorie dal legislatore ai sensi dell'art. 33, co 2, lett. t) del Codice del Consumo;
ed invero il contenuto della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cc pone a carico del contraente nei cui confronti la stessa clausola produce effetti decadenze e/o limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, perché impediscono al fidejussore di far valere la decadenza del creditore negligente per non essersi attivato e non aver con diligenza continuato le proprie istanze avverso il debitore principale (cfr. in proposito Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 27558 del 28 settembre 2023).
Tuttavia, per superare la presunzione relativa introdotta dalla disciplina consumeristica è richiesto che il contenuto di una clausola potenzialmente vessatoria sia oggetto di trattativa individuale con il consumatore, così come stabilito dall'art. 34, co 5, cod cons.
Nel caso di specie, parte opposta non ha provato in alcun modo di aver sottoposto la clausola di deroga all'art. 1957 cc alla trattativa con l'opponente.
Ne consegue che deve essere dichiarata la nullità parziale della clausola di deroga all'art. 1957 cc di cui all'art 7 del capitolato delle condizioni generali del contratto di mutuo, ciò da cui deriva la reviviscenza del termine di mesi sei dalla scadenza dell'obbligazione entro il quale il creditore deve proporre le sue istanze e continuarle diligentemente nei confronti del debitore.
pagina 4 di 6 4. Tempestività e fondatezza dell'eccezione di decadenza dalla garanzia fideiussoria per mancata proposizione delle istanze nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi dalla scadenza del credito.
Tale eccezione è fondata;
ed invero risulta incontroverso che il debito derivante dal contratto di finanziamento era scaduto alla data nella quale la creditrice aveva chiesto alla debitrice principale il rientro dall'esposizione e comunicato la revoca degli affidamenti, avvenuta con lettera 22 ottobre 2019
(cfr. doc. 8 di parte convenuta opposta); che la non aveva proposto le proprie istanze nei CP_1 confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
A tale proposito infatti la prima istanza deve essere individuata nel ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall'attuale opposta solo in data 5 luglio 2021.
Ed invero secondo l'insegnamento consolidato del Supremo Collegio con il termine istanza la norma citata si riferisce esclusivamente “ai vari mezzi giurisdizionali per la tutela del credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire l'effetto sperato” (cfr. da ultimo, Cass.
Civ., Sez. III, ord. n. 25197 del 24 agosto 2023; cfr. anche Sez. II, sent. n. 1724 del 29 gennaio 2016); a tale stregua la convenuta opposta non ha provato di avere agito giudizialmente nel prescritto termine di sei mesi nei confronti della debitrice principale;
con la conseguente decadenza della creditrice dalla possibilità di agire nei confronti dei fidejussori.
5. Conclusioni.
In conclusione, da quanto sopra esposto discende la revoca del decreto opposto, e il rigetto della domanda proposta dalla convenuta opposta nei confronti di . Parte_1
Restano assorbite le ulteriori domande ed istanze, anche istruttorie, delle parti.
6. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
la convenuta opposta va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dall'attrice opponente per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da 52.001,00,00= a 260.000,00=, in complessivi € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo impugnato n. 2841/2021; rigetta la domanda proposta da ei confronti di;
condanna la convenuta opposta al CP_1 Parte_1 pagamento, in favore dell'attrice opponente, della complessiva somma di € 14.103,00=, oltre spese generali, IVA e CP, a titolo di rifusione delle spese del presente grado.
Così deciso in Brescia il 2 ottobre 2025.
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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