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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 09/12/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 123/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 123/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e per essa l'Avv. SI OL nella qualità di AMMINISTRATRICE DI SOSTEGNO della ricorrente, giusta nomina del Giudice tutelare dell'11.10.2023, che la rappresenta e difende in forza di provvedimento del Giudice Tutelare del 09.04.2024, elettivamente domiciliata presso il proprio studio, come da autorizzazioni in atti;
RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...]; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 27/01/2025, SI OL, nella qualità di amministratrice di sostegno di , giusta nomina dell'11.10.2023, ha proposto ricorso per Parte_1 separazione giudiziale della amministrata dal di lei marito, in forza di espresso provvedimento di autorizzazione alla presentazione del presente ricorso emesso dal Giudice tutelare in data 9.4.2024. L'amministratrice di sostegno ha rappresentato:
-che e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Roma il 05.12.1999, trascritto nel registro del Comune di Roma Atto n. 1374 - parte 2 - serie A - Anno 1999;
-che dalla loro unione non sono nati figli;
-che il avrebbe sempre avuto una forte influenza sulla , tanto da averla convinta ad CP_1 Parte_1 andare in pensione facendole rinunciare al lavoro da maestra, convincendola ad andare a vivere in strada a Roma, dopo aver venduto la casa;
-che nel mese di maggio 2023 la ricorrente veniva ricoverata presso l'Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma “per stato confusionale”;
- che nel settembre 2023 la sorella della ricorrente, conduceva la stessa nella Parte_2 propria abitazione, fino a quando per le condizioni di salute e mentali in cui si trovava la ricorrente, veniva nominato quale amministratrice di sostegno l'Avv. Alessia Solini;
-che, a seguito della morte improvvisa della sorella la ricorrente veniva ricoverata in Parte_2 apposita struttura, nella quale attualmente è domiciliata;
- che il resistente, pur se anagraficamente residente in [...], non sarebbe reperibile avendo scelto di vivere per strada in Roma;
- che la ricorrente dal maggio 2023, data del ricovero nella struttura di attuale residenza, non avrebbe più avuto notizie del marito;
-che la ricorrente è titolare di una pensione mensile e dell'indennità di accompagnamento per un importo mensile di circa € 1.640,00 ed è pertanto, indipendente economicamente;
-che sarebbe interesse della ricorrente ottenere la separazione personale tra i coniugi. Tanto premesso l'amministratrice di sostegno ha chiesto la pronuncia di separazione personale dei coniugi e , stabilendo che ciascuno dei coniugi Parte_1 Controparte_1 provveda al proprio mantenimento.
Il resistente al quale il ricorso introduttivo è stato notificato non si è Controparte_1 costituito, né è comparso;
pertanto, ne deve essere dichiarata la contumacia.
All'udienza di comparizione, è comparsa, in collegamento da remoto dalla struttura presso la quale è domiciliata, la ricorrente ha quale nel corso dell'interrogatorio libero ha dichiarato:
“Sono a casa mia;
sono sposata;
non voglio assolutamente separarmi da mio marito;
vedo mio marito raramente;
non so dove mio marito abiti;
mio marito non mi viene a trovare nel luogo dove mi trovo adesso;
non vedo mio marito da circa 3 anni;
voglio rimanere spostata, perché sto bene come sto;
confermo che non voglio separarmi;
so che ho un amministratore di sostegno che non so come si chiama, è una donna e la vedo non sempre, ma la vedo;
l'amministratrice di sostegno non mi ha detto nulla della separazione, credo non me l'abbia detto. Prendo la pensione, circa 500 euro;
non so se ho
2 altri soldi o altre pensioni. Confermo che non voglio separarmi da mio marito, perché lui è anche bravo, non mi viene in mente niente però è bravo.”.
La ricorrente ha confermato le dichiarazioni rese.
All'esito dell'udienza, l'amministratrice di sostegno ha chiesto l'accoglimento della domanda di separazione, e la decisione è stata rimessa al Collegio.
Le dichiarazioni della ricorrente evidenziano che non sussistono i presupposti per dichiarare la separazione tra le parti. La ricorrente, pur se affetta da alcune patologie che ne compromettono la piena lucidità (come desumibile anche da quanto dichiarato in udienza, per esempio in merito al luogo nel quale si trova), ha comunque evidenziato di non volere la separazione e di essere ferma nella volontà di mantenere il vincolo coniugale.
Anche nel caso di nomina di amministratore di sostegno, l'amministrata conserva la possibilità di esprimere la propria volontà, in particolare per quanto concerne i c.d. atti personalissimi, tra i quali sicuramente rientra la richiesta di separazione. Nella specie la ricorrente ha più volte ribadito la volontà di non volersi separare e di voler rimanere sposata, anche se non ha da tempo più contatti con il marito.
La richiesta della amministratrice di sostegno, seppure debitamente autorizzata dal giudice tutelare a proporre domanda di separazione, non è sufficiente a superare la volontà della amministrata di voler mantenere il legame matrimoniale.
Per quanto esposto la domanda di separazione deve essere rigettata.
Nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
rigetta la domanda della separazione personale tra i signori Parte_1
e Controparte_1
nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio in data 03/12/2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 123/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e per essa l'Avv. SI OL nella qualità di AMMINISTRATRICE DI SOSTEGNO della ricorrente, giusta nomina del Giudice tutelare dell'11.10.2023, che la rappresenta e difende in forza di provvedimento del Giudice Tutelare del 09.04.2024, elettivamente domiciliata presso il proprio studio, come da autorizzazioni in atti;
RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...]; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 27/01/2025, SI OL, nella qualità di amministratrice di sostegno di , giusta nomina dell'11.10.2023, ha proposto ricorso per Parte_1 separazione giudiziale della amministrata dal di lei marito, in forza di espresso provvedimento di autorizzazione alla presentazione del presente ricorso emesso dal Giudice tutelare in data 9.4.2024. L'amministratrice di sostegno ha rappresentato:
-che e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Roma il 05.12.1999, trascritto nel registro del Comune di Roma Atto n. 1374 - parte 2 - serie A - Anno 1999;
-che dalla loro unione non sono nati figli;
-che il avrebbe sempre avuto una forte influenza sulla , tanto da averla convinta ad CP_1 Parte_1 andare in pensione facendole rinunciare al lavoro da maestra, convincendola ad andare a vivere in strada a Roma, dopo aver venduto la casa;
-che nel mese di maggio 2023 la ricorrente veniva ricoverata presso l'Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma “per stato confusionale”;
- che nel settembre 2023 la sorella della ricorrente, conduceva la stessa nella Parte_2 propria abitazione, fino a quando per le condizioni di salute e mentali in cui si trovava la ricorrente, veniva nominato quale amministratrice di sostegno l'Avv. Alessia Solini;
-che, a seguito della morte improvvisa della sorella la ricorrente veniva ricoverata in Parte_2 apposita struttura, nella quale attualmente è domiciliata;
- che il resistente, pur se anagraficamente residente in [...], non sarebbe reperibile avendo scelto di vivere per strada in Roma;
- che la ricorrente dal maggio 2023, data del ricovero nella struttura di attuale residenza, non avrebbe più avuto notizie del marito;
-che la ricorrente è titolare di una pensione mensile e dell'indennità di accompagnamento per un importo mensile di circa € 1.640,00 ed è pertanto, indipendente economicamente;
-che sarebbe interesse della ricorrente ottenere la separazione personale tra i coniugi. Tanto premesso l'amministratrice di sostegno ha chiesto la pronuncia di separazione personale dei coniugi e , stabilendo che ciascuno dei coniugi Parte_1 Controparte_1 provveda al proprio mantenimento.
Il resistente al quale il ricorso introduttivo è stato notificato non si è Controparte_1 costituito, né è comparso;
pertanto, ne deve essere dichiarata la contumacia.
All'udienza di comparizione, è comparsa, in collegamento da remoto dalla struttura presso la quale è domiciliata, la ricorrente ha quale nel corso dell'interrogatorio libero ha dichiarato:
“Sono a casa mia;
sono sposata;
non voglio assolutamente separarmi da mio marito;
vedo mio marito raramente;
non so dove mio marito abiti;
mio marito non mi viene a trovare nel luogo dove mi trovo adesso;
non vedo mio marito da circa 3 anni;
voglio rimanere spostata, perché sto bene come sto;
confermo che non voglio separarmi;
so che ho un amministratore di sostegno che non so come si chiama, è una donna e la vedo non sempre, ma la vedo;
l'amministratrice di sostegno non mi ha detto nulla della separazione, credo non me l'abbia detto. Prendo la pensione, circa 500 euro;
non so se ho
2 altri soldi o altre pensioni. Confermo che non voglio separarmi da mio marito, perché lui è anche bravo, non mi viene in mente niente però è bravo.”.
La ricorrente ha confermato le dichiarazioni rese.
All'esito dell'udienza, l'amministratrice di sostegno ha chiesto l'accoglimento della domanda di separazione, e la decisione è stata rimessa al Collegio.
Le dichiarazioni della ricorrente evidenziano che non sussistono i presupposti per dichiarare la separazione tra le parti. La ricorrente, pur se affetta da alcune patologie che ne compromettono la piena lucidità (come desumibile anche da quanto dichiarato in udienza, per esempio in merito al luogo nel quale si trova), ha comunque evidenziato di non volere la separazione e di essere ferma nella volontà di mantenere il vincolo coniugale.
Anche nel caso di nomina di amministratore di sostegno, l'amministrata conserva la possibilità di esprimere la propria volontà, in particolare per quanto concerne i c.d. atti personalissimi, tra i quali sicuramente rientra la richiesta di separazione. Nella specie la ricorrente ha più volte ribadito la volontà di non volersi separare e di voler rimanere sposata, anche se non ha da tempo più contatti con il marito.
La richiesta della amministratrice di sostegno, seppure debitamente autorizzata dal giudice tutelare a proporre domanda di separazione, non è sufficiente a superare la volontà della amministrata di voler mantenere il legame matrimoniale.
Per quanto esposto la domanda di separazione deve essere rigettata.
Nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
rigetta la domanda della separazione personale tra i signori Parte_1
e Controparte_1
nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio in data 03/12/2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
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