Articolo 6 della Legge 4 maggio 1983, n. 170
Articolo 5Articolo 7
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26 maggio 1983
Art. 6. Esportazione di essenze

Qualsiasi quantitativo di "essenza" o di "essenza concentrata", con destinazione all'esportazione, deve essere accompagnato da un certificato di analisi che garantisca la purezza.
L'essenza e l'essenza concentrata destinate all'esportazione debbono essere contenute in recipienti ermeticamente chiusi e sigillati, idonei a mantenere costanti le proprieta' chimico-fisiche risultanti dal certificato di analisi che accompagna le merci.
Le essenze "distillate" e "commerciali" possono essere esportate senza il certificato di cui al comma precedente.
Entrata in vigore il 26 maggio 1983