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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/09/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1682/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
26.09.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Claudia Bacci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Mariantonietta Rizzuti CP_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di malattia professionale
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, - accertare e Parte_1 dichiarare che la ricorrente, , sin dalla data di presentazione Parte_1 dell'istanza in sede amministrativa, salve le diverse date rispettivamente accertabili, si trovava affetta da malattia/e professionale/i, determinante una lesione alla integrità psicofisica in ragione della percentuale non inferiore all'8% di DB da attribuire alla patologia alla spalla dx e del 4% da riconoscere per la patologia ai polsi;
salva la diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. - Inoltre, considerata la precedente invalidità già riconosciuta dall' in ragione del 4%, Voglia CP_1 accertare e dichiarare una valutazione complessiva dei postumi in ragione del 13%, salva la diversa misura che sarà ritenuta di giustizia o sarà ritenuta all'esito della
CTU. - Conseguentemente, accogliere la domanda proposta e per l'effetto condannare
l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere CP_1
l'indennità di legge, in capitale, a decorrere dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa o, in ipotesi, dalla diversa data che risulterà dalla C.T.U. o sarà ritenuta di giustizia ex artt. 135 DPR n.1124/'65 e 149 disp.att. cpc. - Con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sul capitale o sui ratei arretrati e scaduti sino al saldo effettivo, nei limiti della L.n.412/'91. - Con vittoria di spese, compensi professionali, 15% rimborso spese generali, CNPA, IVA, da distrarsi in favore dell'antistatario Avv. Claudia Bacci, ex art. 93 c.p.c.”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Monocratico del Lavoro, CP_1 contrariis reiectis, respingere le domande attrici, con vittoria di spese e compensi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.12.2023, la ricorrente chiedeva di accertare che le malattie professionali “tendinopatia della cuffia dei rotatori spalla dx” e “stc bilaterale”, di cui la risultava affetta, avevano origine dall'attività Pt_1 professionale svolta e conseguentemente domandava di valutare i postumi invalidanti, in aggiunta ai precedenti riconoscimenti di malattie professionali.
2. In particolare, la ricorrente riferiva di avere lavorato dall'anno 1997 come educatrice dell'infanzia presso l'asilo nido (fino al 2007 svolgendo supplenze, da tale anno assunta a tempo pieno presso il Comune di Pisa); dall'anno 2016 prestava la propria opera presso la scuola di infanzia per i bambini da 3 a 6 anni,
Pag. 2 di 6 con turno lavorativo di 30 ore a settimana, oltre a 3 ore settimanali di rientro pomeridiano per attività legate alla programmazione educativa.
3. La ricorrente spiegava di avere svolto nel corso degli anni sopra indicati le seguenti attività: “frequenti sollevamenti dei bambini da terra per prenderli in braccio e successiva deposizione a terra, nonché presa in carico e riconsegna dei bambini dalle braccia dei genitori;
attività di cambio dei bambini con posizionamento sul fasciatoio, spostamento da questo al lavello e viceversa;
assistenza dei bambini che hanno raggiunto l'autonomia sfinterica ma che devono essere aiutati ad abbassarsi i pantaloni e slips e, poi, a pulirsi mediante sollevamento e seduta sul lavello;
addormentamento dei bambini in braccio ed in piedi con attività di dondolamento e cullamento;
assistenza dei bambini per colazione e pasto, per cui l'educatore li colloca e, poi, li toglie dai seggioloni, li imbocca e li aiuta a mangiare;
attività educative previste nel progetto didattico come attività con l'acqua, attività di manipolazione, massaggio ed auto- massaggio, sedute di psicomotricità e sedute di attività motoria, ove spesso
l'educatore solleva in alto i bambini e li aiuta a rialzarsi;
aiuta i bambini a spogliarsi e rivestirsi”.
4. La ricorrente precisava che la domanda di riconoscimento delle malattie professionali veniva rigettata dall' ritenendo insussistente il nesso CP_1 causale fra le malattie professionali e l'attività lavorativa svolta. La Pt_1 contestava tale valutazione, rifacendosi alle conclusioni della relazione tecnica depositata del proprio CTP (dott. ). Persona_1
5. La pertanto, chiedeva il riconoscimento di una invalidità pari almeno Pt_1 all'8% per “tendinopatia della cuffia dei rotatori spalla dx” e al 4% per “stc bilaterale”, da sommare al precedente riconoscimento, per una valutazione complessiva dei postumi pari almeno al 13%,
6. In data 07.06.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1 contestava le argomentazioni esposte dalla ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
Pag. 3 di 6 7. La resistente confermava la valutazione in merito all'assenza di nesso eziologico fra l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente e le malattie accertate, sostenendo che si trattava di patologie comuni non riconducibili alle mansioni svolte per anni dalla Pt_1
8. In data 04.12.2024 venivano sentiti i testimoni indicati dalla parte ricorrente.
9. In data 02.01.2025 veniva disposta CTU medico-legale. Il dott. Controparte_2 depositava il suo elaborato peritale in data 29.07.2025.
10. All'udienza del 26.09.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
11. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
12. Nel presente giudizio non è controversa, in quanto non è contestata dalla parte resistente, la sussistenza delle malattie professionali lamentate dalla ricorrente
(“tendinopatia della cuffia dei rotatori spalla dx” e “stc bilaterale”).
13. È invece contestata dall' la sussistenza del nesso causale con l'attività CP_1 lavorativa svolta.
14. In merito alle attività svolte in concreto dalla ricorrente i testimoni sentiti,
[...]
e hanno pienamente confermato quanto sostenuto dalla Tes_1 Tes_2 nel ricorso. Pt_1
15. Sul nesso eziologico il CTU nominato ha fornito una risposta positiva ai quesiti formulati: “La sig.ra risulta affetta da tendinopatia della cuffia dei Pt_1 rotatori della spalla destra e da sindrome del tunnel carpale bilaterale. Tali malattie, ricomprese nella “Nuova tabella delle malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 del D.P.R. 1124/1965” e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 9 aprile 2008, vigente all'epoca della domanda amministrativa, alla voce 74 punti a) e c), risultano essere state contratte nell'esercizio e a causa
Pag. 4 di 6 dell'attività lavorativa cui era adibita la ricorrente e, come tale, possono essere ritenuta malattia professionale nel caso di specie. Si ritiene aderente al caso di specie, una valutazione del 6 (sei) % in termini di danno biologico permanente, così come da previsione legislativa per le menomazioni riscontrate alla spalla destra, in soggetto destrimane e del 4 (quattro) % per quelle relative ai postumi a carico del distretto dei polsi bilateralmente. Per effetto della unificazione con il precedente riconoscimento del 4 % per “Disfonia disfunzionale con lieve laringite cronica”, il danno biologico complessivo, avuto riguardo alle rispettive domande amministrative, è quantificabile nell'intorno del 10 (dieci) % dal 7/2/2020 e del
13 (tredici) % dall'8/7/2021. L'epoca d'insorgenza, trattandosi di patologie croniche, può ritenersi concretizzata in un periodo antecedente alla diagnosi strumentale che avvenne, segnatamente, il 24/11/2018 per la tendinosi della spalla sinistra e il 3/11/2020 per la sindrome del tunnel carpale”.
16. Pertanto, le valutazioni del C.T.U., pienamente da condividere in quanto non presentano vizi logici e argomentativi, danno piena conferma del legame eziologico fra le mansioni svolte dalla e l'insorgenza delle malattie Pt_1 professionali di cui si tratta.
17. Nel merito della domanda la CTU effettuata, oltre a riconoscere, come già detto, la sussistenza delle malattie e il nesso causale con l'attività lavorativa svolta, quantifica nel 6% la percentuale invalidante per “tendinopatia della cuffia dei rotatori spalla dx” e nel 4% per “stc bilaterale”, che, sommate ai postumi invalidanti già riconosciuti dall' arriva al complessivo 10% dal CP_1
07.02.2020 e del 13 (tredici) % dal 08.07.2021, rendendo possibile e rilevante l'accertamento richiesto in quanto indennizzabile nel suo complesso.
18. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Trattasi di causa dal valore riconducibile allo scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 euro.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
1) accerta e dichiara che è affetta da malattie professionali Parte_1
“tendinopatia della cuffia dei rotatori spalla dx” e “stc bilaterale”;
2) accerta e dichiara che la percentuale invalidante per tali malattie è del 6% per
“tendinopatia della cuffia dei rotatori spalla dx” e del 4% per “stc bilaterale”, che, sommate ai postumi invalidanti già riconosciuti dall' arriva al CP_1 complessivo 10% dal 07.02.2020 e del 13 (tredici) % dal 08.07.2021;
3) accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento della maggior rendita per malattia professionale nella misura sopra indicata;
4) condanna l' al pagamento delle relative somme, oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria dalla data domanda fino al soddisfo;
5) condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
2.697,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Claudia Bacci, dichiaratisi antistataria;
6) pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di CTU.
Pisa, 26.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1682/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
26.09.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Claudia Bacci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Mariantonietta Rizzuti CP_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di malattia professionale
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, - accertare e Parte_1 dichiarare che la ricorrente, , sin dalla data di presentazione Parte_1 dell'istanza in sede amministrativa, salve le diverse date rispettivamente accertabili, si trovava affetta da malattia/e professionale/i, determinante una lesione alla integrità psicofisica in ragione della percentuale non inferiore all'8% di DB da attribuire alla patologia alla spalla dx e del 4% da riconoscere per la patologia ai polsi;
salva la diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. - Inoltre, considerata la precedente invalidità già riconosciuta dall' in ragione del 4%, Voglia CP_1 accertare e dichiarare una valutazione complessiva dei postumi in ragione del 13%, salva la diversa misura che sarà ritenuta di giustizia o sarà ritenuta all'esito della
CTU. - Conseguentemente, accogliere la domanda proposta e per l'effetto condannare
l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere CP_1
l'indennità di legge, in capitale, a decorrere dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa o, in ipotesi, dalla diversa data che risulterà dalla C.T.U. o sarà ritenuta di giustizia ex artt. 135 DPR n.1124/'65 e 149 disp.att. cpc. - Con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sul capitale o sui ratei arretrati e scaduti sino al saldo effettivo, nei limiti della L.n.412/'91. - Con vittoria di spese, compensi professionali, 15% rimborso spese generali, CNPA, IVA, da distrarsi in favore dell'antistatario Avv. Claudia Bacci, ex art. 93 c.p.c.”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Monocratico del Lavoro, CP_1 contrariis reiectis, respingere le domande attrici, con vittoria di spese e compensi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.12.2023, la ricorrente chiedeva di accertare che le malattie professionali “tendinopatia della cuffia dei rotatori spalla dx” e “stc bilaterale”, di cui la risultava affetta, avevano origine dall'attività Pt_1 professionale svolta e conseguentemente domandava di valutare i postumi invalidanti, in aggiunta ai precedenti riconoscimenti di malattie professionali.
2. In particolare, la ricorrente riferiva di avere lavorato dall'anno 1997 come educatrice dell'infanzia presso l'asilo nido (fino al 2007 svolgendo supplenze, da tale anno assunta a tempo pieno presso il Comune di Pisa); dall'anno 2016 prestava la propria opera presso la scuola di infanzia per i bambini da 3 a 6 anni,
Pag. 2 di 6 con turno lavorativo di 30 ore a settimana, oltre a 3 ore settimanali di rientro pomeridiano per attività legate alla programmazione educativa.
3. La ricorrente spiegava di avere svolto nel corso degli anni sopra indicati le seguenti attività: “frequenti sollevamenti dei bambini da terra per prenderli in braccio e successiva deposizione a terra, nonché presa in carico e riconsegna dei bambini dalle braccia dei genitori;
attività di cambio dei bambini con posizionamento sul fasciatoio, spostamento da questo al lavello e viceversa;
assistenza dei bambini che hanno raggiunto l'autonomia sfinterica ma che devono essere aiutati ad abbassarsi i pantaloni e slips e, poi, a pulirsi mediante sollevamento e seduta sul lavello;
addormentamento dei bambini in braccio ed in piedi con attività di dondolamento e cullamento;
assistenza dei bambini per colazione e pasto, per cui l'educatore li colloca e, poi, li toglie dai seggioloni, li imbocca e li aiuta a mangiare;
attività educative previste nel progetto didattico come attività con l'acqua, attività di manipolazione, massaggio ed auto- massaggio, sedute di psicomotricità e sedute di attività motoria, ove spesso
l'educatore solleva in alto i bambini e li aiuta a rialzarsi;
aiuta i bambini a spogliarsi e rivestirsi”.
4. La ricorrente precisava che la domanda di riconoscimento delle malattie professionali veniva rigettata dall' ritenendo insussistente il nesso CP_1 causale fra le malattie professionali e l'attività lavorativa svolta. La Pt_1 contestava tale valutazione, rifacendosi alle conclusioni della relazione tecnica depositata del proprio CTP (dott. ). Persona_1
5. La pertanto, chiedeva il riconoscimento di una invalidità pari almeno Pt_1 all'8% per “tendinopatia della cuffia dei rotatori spalla dx” e al 4% per “stc bilaterale”, da sommare al precedente riconoscimento, per una valutazione complessiva dei postumi pari almeno al 13%,
6. In data 07.06.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1 contestava le argomentazioni esposte dalla ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
Pag. 3 di 6 7. La resistente confermava la valutazione in merito all'assenza di nesso eziologico fra l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente e le malattie accertate, sostenendo che si trattava di patologie comuni non riconducibili alle mansioni svolte per anni dalla Pt_1
8. In data 04.12.2024 venivano sentiti i testimoni indicati dalla parte ricorrente.
9. In data 02.01.2025 veniva disposta CTU medico-legale. Il dott. Controparte_2 depositava il suo elaborato peritale in data 29.07.2025.
10. All'udienza del 26.09.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
11. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
12. Nel presente giudizio non è controversa, in quanto non è contestata dalla parte resistente, la sussistenza delle malattie professionali lamentate dalla ricorrente
(“tendinopatia della cuffia dei rotatori spalla dx” e “stc bilaterale”).
13. È invece contestata dall' la sussistenza del nesso causale con l'attività CP_1 lavorativa svolta.
14. In merito alle attività svolte in concreto dalla ricorrente i testimoni sentiti,
[...]
e hanno pienamente confermato quanto sostenuto dalla Tes_1 Tes_2 nel ricorso. Pt_1
15. Sul nesso eziologico il CTU nominato ha fornito una risposta positiva ai quesiti formulati: “La sig.ra risulta affetta da tendinopatia della cuffia dei Pt_1 rotatori della spalla destra e da sindrome del tunnel carpale bilaterale. Tali malattie, ricomprese nella “Nuova tabella delle malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 del D.P.R. 1124/1965” e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 9 aprile 2008, vigente all'epoca della domanda amministrativa, alla voce 74 punti a) e c), risultano essere state contratte nell'esercizio e a causa
Pag. 4 di 6 dell'attività lavorativa cui era adibita la ricorrente e, come tale, possono essere ritenuta malattia professionale nel caso di specie. Si ritiene aderente al caso di specie, una valutazione del 6 (sei) % in termini di danno biologico permanente, così come da previsione legislativa per le menomazioni riscontrate alla spalla destra, in soggetto destrimane e del 4 (quattro) % per quelle relative ai postumi a carico del distretto dei polsi bilateralmente. Per effetto della unificazione con il precedente riconoscimento del 4 % per “Disfonia disfunzionale con lieve laringite cronica”, il danno biologico complessivo, avuto riguardo alle rispettive domande amministrative, è quantificabile nell'intorno del 10 (dieci) % dal 7/2/2020 e del
13 (tredici) % dall'8/7/2021. L'epoca d'insorgenza, trattandosi di patologie croniche, può ritenersi concretizzata in un periodo antecedente alla diagnosi strumentale che avvenne, segnatamente, il 24/11/2018 per la tendinosi della spalla sinistra e il 3/11/2020 per la sindrome del tunnel carpale”.
16. Pertanto, le valutazioni del C.T.U., pienamente da condividere in quanto non presentano vizi logici e argomentativi, danno piena conferma del legame eziologico fra le mansioni svolte dalla e l'insorgenza delle malattie Pt_1 professionali di cui si tratta.
17. Nel merito della domanda la CTU effettuata, oltre a riconoscere, come già detto, la sussistenza delle malattie e il nesso causale con l'attività lavorativa svolta, quantifica nel 6% la percentuale invalidante per “tendinopatia della cuffia dei rotatori spalla dx” e nel 4% per “stc bilaterale”, che, sommate ai postumi invalidanti già riconosciuti dall' arriva al complessivo 10% dal CP_1
07.02.2020 e del 13 (tredici) % dal 08.07.2021, rendendo possibile e rilevante l'accertamento richiesto in quanto indennizzabile nel suo complesso.
18. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Trattasi di causa dal valore riconducibile allo scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 euro.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
1) accerta e dichiara che è affetta da malattie professionali Parte_1
“tendinopatia della cuffia dei rotatori spalla dx” e “stc bilaterale”;
2) accerta e dichiara che la percentuale invalidante per tali malattie è del 6% per
“tendinopatia della cuffia dei rotatori spalla dx” e del 4% per “stc bilaterale”, che, sommate ai postumi invalidanti già riconosciuti dall' arriva al CP_1 complessivo 10% dal 07.02.2020 e del 13 (tredici) % dal 08.07.2021;
3) accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento della maggior rendita per malattia professionale nella misura sopra indicata;
4) condanna l' al pagamento delle relative somme, oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria dalla data domanda fino al soddisfo;
5) condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
2.697,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Claudia Bacci, dichiaratisi antistataria;
6) pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di CTU.
Pisa, 26.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 6 di 6