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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/10/2025, n. 2242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2242 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O.
Avv. Leonardo Macchitella, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5260 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto risarcimento danni da furto, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Danilo Claudio Leo, come da mandato in atti,
ATTORE contro
(C.F. ) in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Tracuzzi come da mandato in atti,
CONVENUTO
Avente per oggetto: responsabilità extracontrattuale.
All'udienza del 2 luglio 2024 le parti avevano precisato le rispettive conclusioni riportandosi a quelle contenute degli atti con i quali s'erano costituite nel presente giudizio, da aversi qui siccome riportate e trascritte;
all'udienza odierna dopo discussione a termini dell'art. 281sexiexs c.p.c., il procedimento veniva riservato nella Camera di Consiglio per darsi all'esito lettura della sentenza in pubblica udienza.
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 30.07.2021 ricorreva questo Parte_1
Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A) Riconoscersi e dichiararsi il , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2
unico responsabile ex art. 2051cc dell'evento dannoso esposto in narrativa e per l'effetto condannarlo, in favore dell'attore, al risarcimento dei danni da questo subiti a causa dell'evento nella misura di euro 12.129,92 (di cui euro
10.799,00 per danni fisici ed euro 1.330,00 per danni materiali) o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa;
B) condannarsi il convenuto alla rifusione di tutte le spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara del tutto antistatario.”
Assumeva lo di essere rimasto vittima di un sinistro stradale il Pt_1
04.10.2020, allorquando percorrendo la via Paradiso, in agro di , CP_1
in direzione San Giorgio Jonico, a bordo di un motorino, “incappava” in una buca posta al centro della corsia di sua percorrenza;
che in conseguenza del sinistro riportava danni fisici e materiali;
che il sinistro s'era verificato per la presenza sul manto stradale di una buca posta al centro della corsia, a ridosso di una toppa di asfalto oggetto di una precedentemente riparazione, in una zona ombreggiata, non visibile ne evitabile, nella quale la ruota anteriore del motoveicolo si sarebbe imputata catapultandolo al suolo.
Si costituiva in giudizio il , impugnano e contestando Controparte_2
l'avverso dedotto sia nell'an che nel quantum.
La causa è stata istruita attraverso la produzione documentale rassegnata dalle parti e le prove orali, indi poi veniva disposta la consulenza medico legale per appurare la durata della malattia complessivamente sofferta dall'attore ed eventuali postumi residuatigli;
all'esito ritenuta la causa matura per la decisione
2 le parti sono state, dapprima, invitate alla precisazione delle conclusioni e, poi, alla discussione orale.
La domanda attorea non è risultata completamente fondata e pertanto non può essere accolta.
In materia di risarcimento danni derivanti da insidia della sede stradale e delle sue pertinenze, l'orientamento vigente ed ormai consolidato dalla Suprema
Corte ritiene sussista una responsabilità oggettiva della Pubblica
Amministrazione, ex art. 2051 c.c., certamente quando il luogo dell'evento sia ubicato all'interno del perimetro urbano dello stesso CP_2
In punto di diritto, l'azione proposta, relativa ad un sinistro avvenuto su sede stradale, dunque, va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., anche in forza della prospettazione attorea volta ad invocare, a sostegno dell'affermazione di responsabilità della controparte, tale forma di responsabilità.
Né potrebbe rilevare, ai fini di una diversa configurabilità della responsabilità denunciata, il fatto che l'attore abbia fatto riferimento nella sua citazione introduttiva anche al concetto d'insidia.
La denunciata insidia, infatti, non necessariamente evoca la diversa responsabilità sancita dall'art. 2043 cc: l'insidia è semplicemente una situazione di fatto che può realizzarsi anche con riferimento ad una fattispecie inquadrabile nell'art. 2051 cc e che in siffatta ipotesi ha solo l'effetto di caratterizzare in fatto l'oggetto concreto dell'onere probatorio a carico del custode, nel senso che questi per potere andare esente da responsabilità deve dimostrare l'insussistenza del nesso eziologico tra la custodia della cosa che ha prodotto l'insidia ed il danno (Cass. 19 novembre 2009 n. 24428).
D'altronde proprio perché l'insidia è una situazione di fatto che non è riconducibile esclusivamente alla responsabilità di cui all'art. 2043 cc, anche ad
3 incentrare l'attenzione sul profilo dell'insidia, ovvero dello stato asseritamente anomalo del manto stradale, l'inquadramento del fatto nell'ambito della responsabilità da cosa in custodia è non solo consentito, anche alla luce dell'espresso riferimento fatto dall'attrice all'art. 2051 cc, ma anche doveroso avendo la giurisprudenza più recente della Suprema Corte individuato proprio in tale disposizione la disciplina applicabile agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito.
Al riguardo giova ricordare i seguenti principi recentemente affermati dalla
Suprema Corte:
1. la responsabilità contemplata dall'art. 2051 cc
(responsabilità da cose in custodia) presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche (ex plurimis:
Cass. 20 novembre 2009 n. 24529);
2. anche agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 cc, in riferimento a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (ex plurimis: Cass. 12 aprile 2013 n. 8935; Cass. 25 maggio 2010 n. 1210; Cass. 3 aprile 2009 n. 8157; Cass. 29 marzo 2007 n. 7763);
3. Il bene pubblico versa in una situazione di potenziale responsabilità una volta accertato che il fatto dannoso si sia verificato a causa di un'anomalia della strada (Cass. 24529/09 cit.);
4. La prova di tale anomalia incombe sul danneggiato il quale dovrà provare l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa alterata o anomala
(Cass. 24529/09 cit.);
5. La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano, in particolare quello dello stesso danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte;
6. in questi casi
4 spetta al danneggiato, proprio per assolvere l'onere probatorio, dimostrare che la strada che stava percorrendo presentasse una situazione obiettiva di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la sua caduta
(Cass. 5 febbraio 2013 n. 2660; Cass. 13 marzo 2013 n. 6306);
7. L'utente di una strada è tenuto a preservare la propria incolumità: lo impone il generale principio di auto responsabilità - affermato dalla Corte costituzionale proprio in materia di insidie stradali - per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno l'onere di prestare particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità
(Corte cost. 159/99); tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta;
8. In particolare, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della
P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso
(Cass. 22 ottobre 2013 n. 23919; Cass. 16 maggio 2013 n. 11946);
9. Anche nella fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo
5 comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 c.c. (Cass. 20 gennaio 2014 n. 999).
In ragione della ricostruzione del sinistro effettuata nell'atto introduttivo,
l'attore avrebbe dovuto provare che il giorno 4.10.2020, mentre percorreva la via Paradiso, in agro di , in direzione San Giorgio Jonico, a bordo CP_1
di un motorino, “incappava” in una buca, posta al centro della corsia di sua percorrenza, a ridosso di un “rattoppo”, in una zona ombreggiata, e pertanto non visibile ne evitabile, che ne provocava il disarcionamento e la caduta.
Se non che le emergenze istruttorie, come detto innanzi, non hanno confermato esattamente quella ricostruzione.
Il teste che da tergo seguiva lo intento a sorpassarlo, ha Tes_1 Pt_1
confermato la ricostruzione della dinamica operata dall'attore, aggiungendo che in quel mentre lo si sarebbe spostato al centro della carreggiata Pt_1
(per evitare rami di albero ed una autovettura), manovra questa che però non ha puntuale riscontro nella deposizione resa dal che proveniva dal senso Tes_2
opposto a quello dello . Pt_1
Se non che la presenza di quei rami d'albero che invadevano la strada, è circostanza riferita dal solo teste che non ha riscontro nella deposizione Tes_1
del teste , e quanto ad entrambe quelle, la presenza dell'auto parcheggiata Tes_2
sul margine destro, non risulta nelle riproduzioni fotografiche assentite da quei testi.
S'aggiunga che nessuno dei testi, ed in special modo il , ha percepito lo Tes_2
sprofondare dell'anteriore della moto dello all'interno della buca, il Pt_1
teste , infatti, ha visto solo sollevarsi della parte posteriore della moto Tes_2
dell'attore e questi catapultarsi in avanti, dinamica questa che è compatibile anche con una improvviso e risoluto arresto del freno anteriore (manovra
6 estrema la quale poteva essere quella messa in atto dallo che, Pt_1
avvedutosi della buca solo in procinto d'affrontarla, avesse tentato fermarsi per non incapparvi), tant'è che il riferisce di aver “desunto” la dinamica Tes_2
collegandola solo allorquando ha riscontrato la presenza della buca sull'asfalto.
In ragione di quanto riferito dai testi e in merito alla condotta di Tes_1 Tes_2
guida dello , deve dirsi che all'utente della strada è esigibile che circoli Pt_1
in prossimità del margine destro della carreggiata, rappresentando una condotta imprudente quella di viaggiare al centro di questa o di spostarvisi nel mentre sopravviene da tergo un veicolo in manovra di sorpasso;
parimenti la velocità da tenere, a prescindere dai limiti imposti, deve essere sempre “prudenziale” così che sia possibile, in casi come quello di specie (quanto alla asserita presenza di “ostacoli” ea sun i rami di albero o l'autoveicolo), di poter fermare il proprio veicolo in condizioni di sicurezza, senza arrecare pericolo all'incolumità propria o degli altri utenti della strada.
Deve parimenti considerarsi che il motociclo condotto dallo , di cui Pt_1
non era neppure proprietario, era risultato privo della revisione, circostanza questa che consente di presumere la non conformità o quantomeno, la non efficienza per l'uso cui quello era destinato, potendo anche tale condizione aver influito sulla dinamica del sinistro.
Ciò posto, se è pur vero che non può giudicarsi bastevole, a contrastare quel risultato probatorio, il contenuto della testimonianza resa dagli agenti di polizia municipale e , pel fatto che quei testi osservarono una diversa Tes_3 Tes_4
situazione dei luoghi, ossia “davanti al bar” (cfr. deposizione ) e “nei Tes_4
pressi del bar (cfr. deposizione e non a distanza di diverse diecine di Tes_3
metri dal bar (“ a circa cinquanta metri” cfr. teste;
se è altrettanto vera, Tes_1
ma parimenti non decisiva, la incoerenza delle ricostruzioni dell'evento rese dallo ai sanitari del Pronto Soccorso, posto che non è fideifacente il Pt_1
7 contenuto della dichiarazione del confitente, quanto piuttosto la circostanza che quella dichiarazione sia stata resa proprio dallo al sanitario pubblico Pt_1
ufficiale; gravi e precise sono, invece, la circostanza della piena illuminazione dei luoghi dell'evento, e quell'altra costituita dalle ampie dimensioni della buca, certamente più visibile al centauro attesa la posizione elevata che assume in sella alla moto rispetto quella del conducente di un veicolo, cosicchè per indagare la effettiva situazione dei luoghi, nel punto più prossimo alla localizzazione dell'evento effettuata dai testi e può utilizzarsi la Tes_2 Tes_1
applicazione internet Google View, nell'arco temporale tra le due rilevazioni più prossime alla data del sinistro per cui è causa (maggio 2019-maggio 2023)
Prima di esaminare quelle evidenze occorre dire che, a parere di questo
Magistrato, le emergenze “informatiche” possono integrare il concetto di “fatto notorio” sebbene che, proprio per la deroga che quel concetto introduce rispetto al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, sia doveroso farne un uso rigoroso che consenta di riconoscervi un fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile (Cassazione civile sez. I, 29/07/2021, n.21810 e prima d'essa
Cass. n. 5232/2008; Cass. n. 6299 del 19/03/2014).
A parere di questo Magistrato, infatti, non può più dubitarsi che gli attuali strumenti tecnologici, poiché consentono una rappresentazione diretta di un fatto ed aumentano la possibilità di divulgare la notizia di un fatto già accaduto, rendono di estrema attualità la questione circa l'utilizzo della rete internet anche da parte del Magistrato, a prescindere dalla possibilità che hanno le stesse parti di acquisire, attraverso quella stessa rete, elementi allo scopo di fornire la prova,
o la prova contraria, di circostanze allegate nel giudizio. Nel caso il Magistrato intenda utilizzare la rete per acquisire dati da far assurgere a “fatto notorio”, dovrà riuscire a dare risposta positiva a due pre-condizioni, la prima, relativa
8 alla “affidabilità” della fonte -ed in questo senso non v'è ragione di dubitare della attendibilità di una fonte quale Google View- l'altra, relativa
“utilizzabilità tal quale del documento” che dunque non deve necessitare della integrazione d'un ulteriore elemento deduttivo. Con riferimento al caso che occupa, mentre la riproduzione fotografica di un luogo è certamente utilizzabile tal quale, la determinazione della distanza reale tra due punti su una mappa, invece, sottende un'attività di tipo acquisitivo, e dunque una discrezionalità nell'interrogare il web per ottenere un risultato dimostrativo che è in antitesi col concetto di “fatto notorio” e ciò poiché il dato, ugualmente ricavabile dal sito Google View, circa la distanza tra due punti è il risultato di algoritmi precostituiti ed elaborati da soggetti forniti di precipue cognizioni tecniche ma terzi, però, rispetto al giudizio. In tale accezione, dunque, il documento informatico non potrebbe utilizzarsi quale “notorio”.
Ciò premesso, il documento informatico utilizzabile è la riproduzione dei luoghi di causa riferibile al 2019 disponibile sul sito Google View al seguente indirizzo: https://www.google.com/maps/place/Baita+Caff%C3%A9+Monteparano/@4
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9 1967!4d17.408838 CodiceFiscale_8 [...]
CodiceFiscale_9
Ebbene nel documento riferito al 2019 non appaiono visibili situazioni del mento stradale siccome assunte dall'attore in prossimità dell'esercizio commerciale Bar La Baita;
indagando la situazione del manto stradale a distanza da quell'esercizio commerciale procedendo verso l'abitato di
è possibile osservare per lunghi tratti della via Paradiso una CP_1
diffusa disconnessione del manto stradale, massimamente nella parte centrale della carreggiata, nel mentre non si nota una vegetazione invadente sul lato destro percorrendo dallo , poiché il ciglio è delimitato da recinzione. Pt_1
In conclusione il compendio probatorio offerto a questo Magistrato consente, innanzi tutto, di riconoscere l'esistenza di un nesso di causalità tra la presenza della buca nel manto stradale e l'evento occorso allo , dal quale deriva Pt_1
la responsabilità dell civico convenuto per omessa custodia. CP_3
Le condizioni della sede stradale siccome indagate, appaiono bastevoli però, ad esigere dall'utente di apprestare una particolare attenzione alla guida in ispecie di un motociclo.
Tutti questi elementi a parere di questo Magistrato non consentono ritenere che il comportamento dell'attore abbia validamente interrotto quel nesso casuale, ma certamente questi ha decisivamente contribuito, con la propria condotta colposa, all'aggravamento delle conseguenze del sinistro (art. 1227 c.c.) nella percentuale del 50%.
In ordine al quantum debeatur, questo Magistrato condivide e fa interamente ed integralmente proprie le conclusioni rassegnate dal CTU medico-legale, siccome immuni da vizi logici e suffragate da opportuni richiami alla letteratura medica, laddove si legge che lo Scorrano in conseguenza del sinistro occorsogli il 25 settembre 2019, ebbe a soffrire una malattia complessiva di giorni 40 di
10 cui gg. 20 di Danno Biologico Temporaneo Parziale al 75%; gg. 10 di Danno
Biologico Temporaneo Parziale al 50%; e gg. 10 di Danno Biologico
Temporaneo Parziale al 25%, oltre ad un danno biologico permanente pari al
5% (due per cento).
Per quel che concerne le spese documentate queste sono state riconosciute congrue e coerenti nella misura di € 234,95.
Ciò posto il danno non patrimoniale accertato deve liquidarsi secondo le tabelle predisposte pel caso di “micropermanenti, aggiornate al DM 18.7.2025 e riconoscersi indipendentemente dalla indennità percetta dal lavoratore per essersi assentato dal lavoro per ragioni di malattia, costituendo istituti differenti non sovrapponibili e concorrenti in quanto ispirati a principi differenti. Il danno non patrimoniale patito dallo ammonta, pertanto, a complessivi € Pt_1
6.936,07, di cui € 5.672,02 per danno biologico ed € 1.264,05 per danno da invalidità temporanea;
mentre il danno patrimoniale si riconosce nella misura di € 234,05. Tutti quelli importi debbono poi ridursi della percentuale del 50% per il riconosciuto concorso dell'attore.
L'importo del danno non patrimoniale dovrà devalutarsi al tempo del sinistro e via via rivalutati fino all'attualità maggiorandolo di anno in anno degli interessi legali fino all'effettivo saldo, mentre il danno patrimoniale dovrà maggiorarsi degli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
Per quel che concerne il danno al motociclo, premessa la inutilizzabilità del preventivo di spesa e attesa la proprietà di terzi, si giudica non decisiva la documentazione prodotta in quanto non suffragata dalla produzione di un titolo di pagamento (assegno, bonifico), circostanza neppure confermata da parte del proprietario che l'attore ha rinunziato a che deponesse.
11 Le spese seguono la soccombenza e tenuto conto della misura in cui è stata accolta la domanda attorea possono liquidarsi nella misura di € 282,60 per spese di € 2.400,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori di legge, e porsi nella misura del 50% a carico dell' CP_4
e per la restante quota riconoscersi compensate tra le parti. Nella stessa percentuale si pongono definitivamente a carico delle parti le spese della espletata CTU.
Ogni altra domanda deve ritenersi rigettata e respinta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
ogni diversa eccezione, istanza e conclusione Controparte_2
disattesa, così provvede:
1)Accoglie per quanto di ragione la domanda spiegata da nei Parte_1
confronti del , in persona del suo Sindaco pro tempore, Controparte_2
e per l'effetto condanna il , in persona del suo Sindaco Controparte_2
pro tempore, al risarcimento dei danni patiti da nell'importo Parte_1
complessivo di € 3.585,51, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali come da parte motiva per la quota di danno patrimoniale e non patrimoniale;
2) Condanna il , in persona del suo Sindaco pro Controparte_2
tempore, a rifondere all'attore le spese del presente giudizio nella misura complessiva di € 1.341,00 per le ragioni di cui alla parte motiva, oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori di legge;
4) pone definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% cadauna le spese della espletata CTU.
Così deciso in Taranto oggi 24 ottobre 2025.
12 Il Giudice Unico
Dott.. Leonardo Macchitella
L'assenza di adeguata prova nell'an è ragione liquida che può esimere dallo scrutinare il quantum della pretesa risarcitoria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 2.000,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali e gli accessori come per legge.
Le spese della espletata CTU rimangono definitivamente a carico della parte attrice.
Ogni altra domanda, eccezione e richiesta devono intendersi disattese e respinte.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
di , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1.Rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
siccome infondata e comunque non provata;
CP_2
2. condanna a rifondere al , in Parte_1 Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore le spese del presente procedimento che liquida siccome in parte motiva nell'importo complessivo di
€ 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali e gli accessori come per legge;
3. Pone le spese della espletata consulenza definitivamente a carico dello
. Parte_1
13 Così deciso in Taranto oggi 6 maggio 2025, sentenza di cui viene data lettura in pubblica udienza.
Il Giudice Unico
G.O.T. Dott. Leonardo Macchitella
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