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Articolo 4 della Legge 26 maggio 1984, n. 226
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Legge 26 maggio 1984, n. 226
Articolo 4 della Legge 26 maggio 1984, n. 226
Versione
17 giugno 1984
Art. 4.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 17 giugno 1984
Vedi fonte istituzionale
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