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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/12/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 2464/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 elettivamente domiciliati in Roma, Via Ermenegildo Frediani, n. 48, presso lo studio dell'Avv. Massimo Proietti Lupi, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione OPPONENTI contro per essa, quale mandataria, Controparte_1 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta Controparte_2 elettronica certificata dell'Avv. Marco Verdi, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 03.12.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 proposto opposizione all'atto di precetto agli stessi notificato in data 02.07.2024, da e per essa, quale mandataria, Controparte_1 CP_2 per il pagamento dell'importo di Euro 90.686,32, derivante da decreto ingiuntivo
[...] del Tribunale di Roma, n. 15430 del 20.09.2005, emesso su ricorso di CP_3
e non opposto.
[...] 2
In particolare, gli opponenti hanno contestato la prescrizione del credito oggetto del precetto, ovvero degli interessi moratori richiesti, la nullità della notificazione del precetto, l'omessa valutazione di somme incassate dall'opposta nell'ambito di diversa procedura esecutiva. Conseguentemente, gli opponenti hanno chiesto l'annullamento del precetto opposto e il rigetto della domanda di pagamento spiegata.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio
[...]
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_2 contestando le domande proposte dall'opponente e chiedendo dichiararsi la validità ed efficacia dell'atto di precetto notificato.
Con la prima memoria istruttoria, gli opponenti hanno altresì contestato la sussistenza del contratto di cessione e l'inclusione del rapporto per cui è causa in eventuale cessione intercorrente tra l'originaria creditrice e l'opposta.
Con la seconda memoria istruttoria, l'opposta ha contestato la tardività dell'indicata eccezione e ha evidenziato di aver fornito la prova della propria titolarità del credito, mediante deposito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale relativa alla scissione parziale di da e alla cessione del credito da Controparte_4 Controparte_3
a Controparte_4 Controparte_1
All'udienza del 03.12.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Deve essere prioritariamente esaminata la difesa degli opponenti relativa al difetto di titolarità in capo all'opposta del credito oggetto del precetto notificato. Con riguardo all'ammissibilità della richiamata difesa, va osservato che “la questione della titolarità del diritto può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167 c.p.c.” (Cass. 24.06.2024, n. 17295, conf. Cass. 05.06.2025, n. 15088). Conseguentemente, l'articolazione dell'indicata difesa degli opponenti nella prima memoria istruttoria depositata, in luogo dell'atto introduttivo, non può valere ad affermarne l'inammissibilità, venendo in rilievo non un'eccezione in senso stretto, ma una mera difesa degli opponenti. Nel merito, occorre premettere che il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma, n. 15430 del 20.09.2005, costituente il titolo esecutivo alla base del precetto opposto, è stato emesso in favore di e che l'opposta ha dedotto la verificazione Controparte_3 delle successive vicende traslative del credito relative alla scissione parziale di 3
da e alla cessione del credito da Controparte_4 Controparte_3 CP_4 ad
[...] Controparte_1
Venendo in rilievo plurimi eventi traslativi del credito, deve evidenziarsi che “in caso di cessioni plurime, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito, e non soltanto dell'ultima che, ponendosi a valle di una catena di cessioni, segue il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet” (Trib. Napoli 04.08.2023, conf. Trib. Napoli 10.02.2023, Trib. Civitavecchia 17.03.2020, Trib. Trani 25.07.2023, Corte App. Milano 22.11.2022). Conseguentemente, incombeva all'opposta dare prova delle diverse vicende traslative del credito, intercorse successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo precedentemente indicato. In relazione alla prova della titolarità del credito, va premesso che “in caso di cessione di crediti individuabili blocco, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete […]. Diverso è, però, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 T.u.b. dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (Cass. 22.06.2023, n. 17944, conf. Cass. 29.02.2024, n. 5478). 4
Nel caso di specie, l'opponente ha specificamente contestato sia l'esistenza del contratto di cessione del credito tra ed Controparte_4 Controparte_1 sia la ricomprensione del credito nelle diverse vicende traslative richiamate
[...] dall'opposta. Dunque, a fronte di tale deduzione degli opponenti, l'opposta avrebbe dovuto fornire la prova del contratto di cessione, nonché dell'inclusione del credito per cui è causa nell'ambito delle vicende traslative indicate. In relazione alla ricomprensione del credito per cui è causa nella scissione parziale di da parte opposta ha depositato estratto della Controparte_4 Controparte_3
Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 33 del 20.03.2018, facente riferimento a
“sofferenze, nonché i contratti, le garanzie e ogni altro rapporto giuridico ad esse relativi”. A tal riguardo, va rilevata l'estrema genericità degli indicati criteri di identificazione dei crediti ricompresi nella richiamata scissione parziale, individuati con la mera classificazione come in sofferenza, così non consentendo di ricondurre con certezza il credito controverso tra le posizioni individuate. In relazione alla cessione del credito da ad Controparte_4 [...] parte opposta ha depositato estratto della Gazzetta Controparte_1
Ufficiale, Parte Seconda, n. 147 del 20.12.2022, facente riferimento a “i seguenti criteri: (a) il Cedente ne è divenuto titolare ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario da banche ed hanno costituito oggetto dei seguenti avvisi di cessione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: (i) avviso di cessione (TX18AAB2617) pubblicato nel Foglio delle Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 33 del 20 marzo 2018; (ii) avviso di cessione (TX19AAB9121) pubblicato nel Foglio delle Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 93 dell'8 agosto 2019; (b) derivano da contratti di finanziamento conclusi in qualsiasi forma tecnica;
(c) sono denominati in Euro”. In primo luogo, deve essere ritenuta, in considerazione della contestazione degli opponenti in ordine alla stessa esistenza del richiamato contratto di cessione in blocco, l'insufficienza del deposito della mera pubblicazione dell'avviso della cessione in Gazzetta Ufficiale, effettuata da parte della cessionaria, in assenza di ogni elemento di riscontro in ordine all'effettiva esistenza del contratto di cessione, non depositato dalla parte. In secondo luogo, va tenuto conto della genericità dei criteri identificativi delle posizioni cedute, individuate con il solo riferimento alla provenienza dei crediti, alla valuta dei rapporti e alla riconducibilità a contratti di finanziamento. Peraltro, in relazione alla posizione per cui è causa, venendo in rilievo provvedimento monitorio emesso in relazione a credito complessivo derivante in parte da mutuo chirografario, in parte da conto corrente, in parte da affidamento, risulta la non univoca 5
riconducibilità dello stesso nell'ambito dei generici criteri identificativi dei rapporti ceduti.
La mancata prova della titolarità del credito in capo all'opposta assorbe le ulteriori eccezioni articolate dagli opponenti e determina l'accoglimento dell'opposizione a precetto. Conseguentemente, deve essere dichiarata la nullità del precetto notificato, stante l'insussistenza del diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli opponenti.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte opposta e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità del precetto notificato all'opponente e l'insussistenza del diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dello stesso;
- Condanna l'opposta al pagamento, in favore del difensore degli opponenti, dichiaratosi procuratore antistatario, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 7.500,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 04.12.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 2464/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 elettivamente domiciliati in Roma, Via Ermenegildo Frediani, n. 48, presso lo studio dell'Avv. Massimo Proietti Lupi, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione OPPONENTI contro per essa, quale mandataria, Controparte_1 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta Controparte_2 elettronica certificata dell'Avv. Marco Verdi, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 03.12.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 proposto opposizione all'atto di precetto agli stessi notificato in data 02.07.2024, da e per essa, quale mandataria, Controparte_1 CP_2 per il pagamento dell'importo di Euro 90.686,32, derivante da decreto ingiuntivo
[...] del Tribunale di Roma, n. 15430 del 20.09.2005, emesso su ricorso di CP_3
e non opposto.
[...] 2
In particolare, gli opponenti hanno contestato la prescrizione del credito oggetto del precetto, ovvero degli interessi moratori richiesti, la nullità della notificazione del precetto, l'omessa valutazione di somme incassate dall'opposta nell'ambito di diversa procedura esecutiva. Conseguentemente, gli opponenti hanno chiesto l'annullamento del precetto opposto e il rigetto della domanda di pagamento spiegata.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio
[...]
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_2 contestando le domande proposte dall'opponente e chiedendo dichiararsi la validità ed efficacia dell'atto di precetto notificato.
Con la prima memoria istruttoria, gli opponenti hanno altresì contestato la sussistenza del contratto di cessione e l'inclusione del rapporto per cui è causa in eventuale cessione intercorrente tra l'originaria creditrice e l'opposta.
Con la seconda memoria istruttoria, l'opposta ha contestato la tardività dell'indicata eccezione e ha evidenziato di aver fornito la prova della propria titolarità del credito, mediante deposito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale relativa alla scissione parziale di da e alla cessione del credito da Controparte_4 Controparte_3
a Controparte_4 Controparte_1
All'udienza del 03.12.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Deve essere prioritariamente esaminata la difesa degli opponenti relativa al difetto di titolarità in capo all'opposta del credito oggetto del precetto notificato. Con riguardo all'ammissibilità della richiamata difesa, va osservato che “la questione della titolarità del diritto può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167 c.p.c.” (Cass. 24.06.2024, n. 17295, conf. Cass. 05.06.2025, n. 15088). Conseguentemente, l'articolazione dell'indicata difesa degli opponenti nella prima memoria istruttoria depositata, in luogo dell'atto introduttivo, non può valere ad affermarne l'inammissibilità, venendo in rilievo non un'eccezione in senso stretto, ma una mera difesa degli opponenti. Nel merito, occorre premettere che il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma, n. 15430 del 20.09.2005, costituente il titolo esecutivo alla base del precetto opposto, è stato emesso in favore di e che l'opposta ha dedotto la verificazione Controparte_3 delle successive vicende traslative del credito relative alla scissione parziale di 3
da e alla cessione del credito da Controparte_4 Controparte_3 CP_4 ad
[...] Controparte_1
Venendo in rilievo plurimi eventi traslativi del credito, deve evidenziarsi che “in caso di cessioni plurime, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito, e non soltanto dell'ultima che, ponendosi a valle di una catena di cessioni, segue il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet” (Trib. Napoli 04.08.2023, conf. Trib. Napoli 10.02.2023, Trib. Civitavecchia 17.03.2020, Trib. Trani 25.07.2023, Corte App. Milano 22.11.2022). Conseguentemente, incombeva all'opposta dare prova delle diverse vicende traslative del credito, intercorse successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo precedentemente indicato. In relazione alla prova della titolarità del credito, va premesso che “in caso di cessione di crediti individuabili blocco, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete […]. Diverso è, però, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 T.u.b. dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (Cass. 22.06.2023, n. 17944, conf. Cass. 29.02.2024, n. 5478). 4
Nel caso di specie, l'opponente ha specificamente contestato sia l'esistenza del contratto di cessione del credito tra ed Controparte_4 Controparte_1 sia la ricomprensione del credito nelle diverse vicende traslative richiamate
[...] dall'opposta. Dunque, a fronte di tale deduzione degli opponenti, l'opposta avrebbe dovuto fornire la prova del contratto di cessione, nonché dell'inclusione del credito per cui è causa nell'ambito delle vicende traslative indicate. In relazione alla ricomprensione del credito per cui è causa nella scissione parziale di da parte opposta ha depositato estratto della Controparte_4 Controparte_3
Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 33 del 20.03.2018, facente riferimento a
“sofferenze, nonché i contratti, le garanzie e ogni altro rapporto giuridico ad esse relativi”. A tal riguardo, va rilevata l'estrema genericità degli indicati criteri di identificazione dei crediti ricompresi nella richiamata scissione parziale, individuati con la mera classificazione come in sofferenza, così non consentendo di ricondurre con certezza il credito controverso tra le posizioni individuate. In relazione alla cessione del credito da ad Controparte_4 [...] parte opposta ha depositato estratto della Gazzetta Controparte_1
Ufficiale, Parte Seconda, n. 147 del 20.12.2022, facente riferimento a “i seguenti criteri: (a) il Cedente ne è divenuto titolare ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario da banche ed hanno costituito oggetto dei seguenti avvisi di cessione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: (i) avviso di cessione (TX18AAB2617) pubblicato nel Foglio delle Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 33 del 20 marzo 2018; (ii) avviso di cessione (TX19AAB9121) pubblicato nel Foglio delle Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 93 dell'8 agosto 2019; (b) derivano da contratti di finanziamento conclusi in qualsiasi forma tecnica;
(c) sono denominati in Euro”. In primo luogo, deve essere ritenuta, in considerazione della contestazione degli opponenti in ordine alla stessa esistenza del richiamato contratto di cessione in blocco, l'insufficienza del deposito della mera pubblicazione dell'avviso della cessione in Gazzetta Ufficiale, effettuata da parte della cessionaria, in assenza di ogni elemento di riscontro in ordine all'effettiva esistenza del contratto di cessione, non depositato dalla parte. In secondo luogo, va tenuto conto della genericità dei criteri identificativi delle posizioni cedute, individuate con il solo riferimento alla provenienza dei crediti, alla valuta dei rapporti e alla riconducibilità a contratti di finanziamento. Peraltro, in relazione alla posizione per cui è causa, venendo in rilievo provvedimento monitorio emesso in relazione a credito complessivo derivante in parte da mutuo chirografario, in parte da conto corrente, in parte da affidamento, risulta la non univoca 5
riconducibilità dello stesso nell'ambito dei generici criteri identificativi dei rapporti ceduti.
La mancata prova della titolarità del credito in capo all'opposta assorbe le ulteriori eccezioni articolate dagli opponenti e determina l'accoglimento dell'opposizione a precetto. Conseguentemente, deve essere dichiarata la nullità del precetto notificato, stante l'insussistenza del diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli opponenti.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte opposta e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità del precetto notificato all'opponente e l'insussistenza del diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dello stesso;
- Condanna l'opposta al pagamento, in favore del difensore degli opponenti, dichiaratosi procuratore antistatario, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 7.500,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 04.12.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli