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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2025, n. 3498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3498 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 12818/2024 vertente
TRA
, (C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con l'avv. FRANCESCO OLIVETI e CRISTINA OLIVETI C.F._2
Appellanti
E
(C.F.: , in persona del Presidente e Legale Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentante pro- tempore, con l'avv. IVAN CANELLI
Appellata
E
Controparte_2
(P. IVA soggetta all'attività di direzione
[...] P.IVA_2
e coordinamento di “BNP Paribas S.A.”, in qualità di società di gestione del
[...]
con l'avv. GIACOMO ALEMANI e l'avv. STEFANO MONACO CP_3
Appellata
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 04 giugno 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello notificato il depositato il per l'iscrizione a ruolo Parte_1
e hanno impugnato la sentenza n. 12818/2024 con cui il Tribunale Parte_2
1 ordinario di Roma ha dichiarato l'inammissibilità delle domande attoree perché coperte dal giudicato sulla convalida e sul contestuale decreto ingiuntivo emessi nel procedimento iscritto al N.RG 1222/2016; ha condannato gli attori in solido al versamento di euro 7.500,00 in relazione a ciascuna parte processuale per convalida, oltre spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge.
2.- L'appello è inammissibile.
Gli odierni appellanti hanno notificato il presente appello in data 22/02/2025 e, non andato a buon fine il deposito del successivo 5 marzo per omesso pagamento del contributo unificato, la causa è stata finalmente iscritta a ruolo il 6 marzo 2025.
La costituzione in giudizio degli appellanti è dunque avvenuta oltre il termine di dieci giorni previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 348 e 165 cod. proc. civ. per cui dev'essere dichiarata l'improcedibilità dell'odierna impugnazione.
In mancanza di certificazione dell'impedimento non imputabile ed in considerazione del congruo lasso di tempo intercorso tra la tardiva iscrizione a ruolo e il deposito dell'istanza di rimessione in termini non può difatti concedersi la richiesta rimessione in termini.
3.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza n. 12818/2024 del Tribunale Ordinario di Roma Parte_2 così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile.
2) Condanna e alla rifusione delle spese di lite, in Parte_1 Parte_2
favore di e di Controparte_1 [...]
, liquidate in Euro Controparte_2
1.500 ciascuna, per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il 04 giugno 2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Anna Maria Giampaolino Dr. Franco Petrolati
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 12818/2024 vertente
TRA
, (C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con l'avv. FRANCESCO OLIVETI e CRISTINA OLIVETI C.F._2
Appellanti
E
(C.F.: , in persona del Presidente e Legale Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentante pro- tempore, con l'avv. IVAN CANELLI
Appellata
E
Controparte_2
(P. IVA soggetta all'attività di direzione
[...] P.IVA_2
e coordinamento di “BNP Paribas S.A.”, in qualità di società di gestione del
[...]
con l'avv. GIACOMO ALEMANI e l'avv. STEFANO MONACO CP_3
Appellata
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 04 giugno 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello notificato il depositato il per l'iscrizione a ruolo Parte_1
e hanno impugnato la sentenza n. 12818/2024 con cui il Tribunale Parte_2
1 ordinario di Roma ha dichiarato l'inammissibilità delle domande attoree perché coperte dal giudicato sulla convalida e sul contestuale decreto ingiuntivo emessi nel procedimento iscritto al N.RG 1222/2016; ha condannato gli attori in solido al versamento di euro 7.500,00 in relazione a ciascuna parte processuale per convalida, oltre spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge.
2.- L'appello è inammissibile.
Gli odierni appellanti hanno notificato il presente appello in data 22/02/2025 e, non andato a buon fine il deposito del successivo 5 marzo per omesso pagamento del contributo unificato, la causa è stata finalmente iscritta a ruolo il 6 marzo 2025.
La costituzione in giudizio degli appellanti è dunque avvenuta oltre il termine di dieci giorni previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 348 e 165 cod. proc. civ. per cui dev'essere dichiarata l'improcedibilità dell'odierna impugnazione.
In mancanza di certificazione dell'impedimento non imputabile ed in considerazione del congruo lasso di tempo intercorso tra la tardiva iscrizione a ruolo e il deposito dell'istanza di rimessione in termini non può difatti concedersi la richiesta rimessione in termini.
3.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza n. 12818/2024 del Tribunale Ordinario di Roma Parte_2 così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile.
2) Condanna e alla rifusione delle spese di lite, in Parte_1 Parte_2
favore di e di Controparte_1 [...]
, liquidate in Euro Controparte_2
1.500 ciascuna, per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il 04 giugno 2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Anna Maria Giampaolino Dr. Franco Petrolati
2