Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/05/2025, n. 2294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2294 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________ Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n° 11163/2022 R.G.L., promossa
Per ___________________ D A
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6
[...]
[...] [...] Parte_7 Controparte_1 [...]
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...]
[...] Controparte_5 CP_6 Pt_8 Il Cancelliere
, , , CP_7 Controparte_8 CP_9
CP_10 Controparte_11 CP_12
, ,
[...] CP_13 Controparte_14
, , ,
[...] CP_15 CP_16
, , Controparte_17 Controparte_18 CP_19
,
[...] Controparte_20 CP_21
, Controparte_22 Controparte_23 [...]
e rappresentati e difesi dall'avv.to CP_24 CP_25
VIZZINI PIETRO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in
Via Giacomo Cusmano 4 Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale Controparte_26
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. MARAZZA
MARCO e DE FEO DOMENICO elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in LARGO AUGUSTO, 8 C/ AVV. QUARTO MILANO.
- resistente -
1
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 04/11/2022, i ricorrenti in epigrafe convennero in giudizio la e, avendo premesso: Controparte_26
- di essere tutti dipendenti con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato della (alternativamente, addetti presso la sede di Palermo Controparte_26 CP_26
e che i loro rapporti lavorativi sono regolati, sotto l'aspetto normativo e retributivo, dal
C.C.N.L. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazioni;
- che la società convenuta, nel corso dei rapporti di lavoro oggetto di causa, ha riconosciuto a ciascuno di essi un aumento retributivo a titolo di sovraminimo ad personam individuale precisando che il suddetto emolumento doveva ritenersi assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi e\o passaggi di livello;
- che il predetto sovraminimo individuale è stato continuativamente e ininterrottamente corrisposto in misura fissa dalla società convenuta a ciascuno degli odierni ricorrenti e non è stato mai oggetto di assorbimento\riduzione né in occasione degli aumenti retributivi conseguenti ai numerosi rinnovi contrattuali che si sono succeduti nel corso del tempo né, come accaduto per alcuni degli odierni ricorrenti nei casi in cui questi ultimi hanno avuto attribuito dalla società convenuta un superiore livello d'inquadramento;
- che a seguito della sottoscrizione dell'accordo di programma per il rinnovo del
CCNL-TLC con il quale si è proceduto al rinnovo della parte economica del predetto
CCNL per il periodo 01.01.2015 – 30.06.2018 prevedendo un incremento retributivo, la società convenuta dal mese di gennaio 2018, nel corrispondere ai ricorrenti gli aumenti contrattuali convenuti (ivi compreso l'Elemento Retributivo Separato) per la prima volta dopo tanto tempo, ha proceduto all'assorbimento dei superminimi individuali;
Chiesero pertanto di “ritenere e dichiarare, per le ragioni esposte in ricorso, il diritto di ciascuno degli odierni ricorrenti ad avere ripristinato il pagamento mensile del loro sovraminimo individuale nella misura che gli stessi percepivano sino al dicembre 2017 (e,
precisamente: la SI.ra , in misura pari a Euro 70,00 (settanta/00) mensili a lordo Pt_1
delle trattenute di legge, il SI. in misura pari ad Euro 180,00 al lordo delle ritenute Pt_2
di legge, il SI. in misura pari a Euro 150,00 (centocinquanta) mensili a lordo delle Pt_3
trattenute di legge, il SI. , in misura pari a Euro 135,00 (centotrentacinque\00) Pt_4
mensili a lordo delle trattenute di legge, il SI. in misura pari ad Euro 245,00 Parte_5
2 al lordo delle ritenute di legge, il SI. in misura pari a Euro 240,00 Pt_6
(duecentoquaranta\00) mensili a lordo delle trattenute di legge, il SI. , in misura Pt_7
pari a Euro 105,00 (centocinque/00) mensili a lordo delle trattenute di legge, il SI.
in misura pari a Euro 180,00 (centottanta) mensili a lordo delle trattenute di CP_1
legge, la SI.ra in misura pari ad Euro 125,00 (centocinque\00) mensili al lordo CP_2
delle trattenute di legge, il SI. in misura pari a Euro 120,00 (centoventi\00) mensili CP_3
a lordo delle trattenute di legge, la SI.ra in misura pari a Euro 47,11 a lordo CP_4
delle trattenute di legge, il SI. in misura pari a Euro 100,00 (cento\00) mensili a CP_5
lordo delle trattenute di legge, il SI. in misura pari Euro 120,00 (centoventi\00) CP_6
mensili a lordo delle trattenute di legge, il SI. in misura pari ad Euro 125,00 al Pt_8
lordo delle ritenute di legge, il SI. , in misura pari a Euro 120,00 (centoventi\00) CP_8
mensili a lordo delle trattenute di legge, il SI. in misura pari ad Euro 115,00 CP_9
CP_1 (centoquindici\00) al lordo delle ritenute di legge, la SI.ra in misura pari a Euro
180,00 (centottanta\ 00) mensili a lordo delle trattenute di legge, il SI. in misura CP_11
pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta\00) mensili a lordo delle trattenute di legge, il sig. in misura pari a Euro 480,00 (quattrocentottanta\00) mensili a lordo delle CP_12
trattenute di legge, il sig. in misura pari a Euro 254,60 CP_13
(duecentocinquantaquattro\60) mensili a lordo delle trattenute di legge, il SI. CP_14
in misura pari a Euro 115,00 (centoquindici\ 00) mensili a lordo delle trattenute
[...]
CP_1 di legge, il SI. in misura pari a Euro 125,00 (centoventicinque\00) mensili a lordo delle trattenute di legge, il SI. in misura pari ad Euro 110,00 al lordo delle ritenute CP_15
di legge, il SI. in misura pari a Euro 635,00 (seicentotrentacinque\00) mensili a CP_16
lordo delle trattenute di legge, il SI. in misura pari a Euro 120,00 CP_17
(centoventi\00) mensili a lordo delle trattenute di legge, la SI.ra misura pari a CP_18
Euro 115,00 (centoquindici\00) mensili a lordo delle trattenute di legge, il SI. , CP_19
in misura pari a Euro 770,00 (settecentosettanta\00) mensili a lordo delle trattenute di legge, il SI. in misura pari a Euro 230,00 (duecentotrenta\00) mensili a lordo CP_20
delle trattenute di legge, il SI. in misura pari a Euro 115,00 (centoquindici\00) CP_21
mensili a lordo delle trattenute di legge, il SI. in misura pari ad Euro 150,00 CP_22
(centocinquanta\00) al lordo delle ritenute di legge, il SI. , in misura Controparte_23
pari a Euro 115,00 (centoquindici\00) mensili a lordo delle trattenute di legge, il SI.
in misura pari a Euro 115,00 (centoquindici\00) mensili a lordo delle trattenute di CP_24
legge, il SI. in misura pari ad Euro 205,00 (duecentocinque) al lordo delle CP_25
3 ritenute di legge o nella diversa misura che sarà individuata nel corso del presente giudizio e ad avere corrisposte le differenze retributive maturate dal mese di gennaio 2018
o da altra data che sarà individuata nel corso del presente giudizio e sino all'effettivo ripristino nella misura che sarà quantificata nel corso del presente giudizio, anche a mezzo di c.t.u.; - conseguentemente condannare la in persona Controparte_26
del legale rappresentante pro tempore – al ripristino, in favore di ciascuno degli odierni ricorrenti, del pagamento mensile del sovraminimo individuale nella misura che gli stessi percepivano al dicembre 2017e precisamente la SI.ra , in misura pari a Euro 70,00 Pt_1
(settanta/00) mensili a lordo delle trattenute di legge, il SI. in misura pari ad Euro Pt_2
180,00 al lordo delle ritenute di legge, il SI. in misura pari a Euro 150,00 Pt_3
(centocinquanta) mensili a lordo delle trattenute di legge, il SI. , in misura pari Pt_4
a Euro 135,00 (centotrentacinque\00) mensili a lordo delle trattenute di legge, il SI.
in misura pari ad Euro 245,00 al lordo delle ritenute di legge, il SI. Parte_5 Pt_6
in misura pari a Euro 240,00 (duecentoquaranta\00) mensili a lordo delle trattenute di legge, il SI. , in misura pari a Euro 105,00 (centocinque/00) mensili a lordo delle Pt_7
trattenute di legge, il SI. in misura pari a Euro 180,00 (centottanta) mensili a CP_1
lordo delle trattenute di legge, la SI.ra in misura pari ad Euro 125,00 CP_2
(centocinque\ 00) mensili al lordo delle trattenute di legge, il SI. in misura pari a CP_3
Euro 120,00 (centoventi\00) mensili a lordo delle trattenute di legge, la SI.ra in CP_4
misura pari a Euro 47,11 a lordo delle trattenute di legge, il SI. in misura pari a CP_5
Euro 100,00 (cento\00) mensili a lordo delle trattenute di legge, il SI. in misura CP_6
pari Euro 120,00 (centoventi\00) mensili a lordo delle trattenute di legge, il SI. in Pt_8
misura pari ad Euro 125,00 al lordo delle ritenute di legge, il SI. , in misura pari CP_8
a Euro 120,00 (centoventi\00) mensili a lordo delle trattenute di legge, il SI. in CP_9
misura pari ad Euro 115,00 (centoquindici\00) al lordo delle ritenute di legge, la SI.ra
CP_1 in misura pari a Euro 180,00 (centottanta\00) mensili a lordo delle trattenute di legge, il SI. in misura pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta\00) mensili a CP_11
lordo delle trattenute di legge, il sig. in misura pari a Euro 480,00 CP_12
(quattrocentottanta\00) mensili a lordo delle trattenute di legge, il sig. in misura CP_13
pari a Euro 254,60 (duecentocinquantaquattro\60) mensili a lordo delle trattenute di legge, il SI. in misura pari a Euro 115,00 (centoquindici\00) mensili Controparte_14
CP_1 a lordo delle trattenute di legge, il SI. in misura pari a Euro 125,00
(centoventicinque\00) mensili a lordo delle trattenute di legge, il SI. in misura pari CP_15
4 ad Euro 110,00 al lordo delle ritenute di legge, il SI. in misura pari a Euro CP_16
635,00 (seicentotrentacinque\00) mensili a lordo delle trattenute di legge, il SI. CP_17
in misura pari a Euro 120,00 (centoventi\00) mensili a lordo delle trattenute di legge, la
SI.ra in misura pari a Euro 115,00 (centoquindici\00) mensili a lordo delle CP_18
trattenute di legge, il SI. , in misura pari a Euro 770,00 (settecentosettanta\00) CP_19
mensili a lordo delle trattenute di legge, il SI. in misura pari a Euro 230,00 CP_20
(duecentotrenta\00) mensili a lordo delle trattenute di legge, il SI. in misura CP_21
pari a Euro 115,00 (centoquindici\00) mensili a lordo delle trattenute di legge, il SI. in misura pari ad Euro 150,00 (centocinquanta\00) al lordo delle ritenute di CP_22
legge, il SI. , in misura pari a Euro 115,00 (centoquindici\00) mensili Controparte_23
a lordo delle trattenute di legge, il SI. in misura pari a Euro 115,00 CP_24
(centoquindici\00) mensili a lordo delle trattenute di legge, il SI. in misura pari CP_25
ad Euro 205,00 (duecentocinque) al lordo delle ritenute di legge o nella diversa misura che sarà quantificata nel corso del presente giudizio e ad avere corrisposte le differenze retributive maturate dal mese di gennaio 2018 o da altra data che sarà quantificata nel corso del presente giudizio, e sino all'effettivo ripristino nella misura che sarà quantificata nel corso del presente giudizio, anche a mezzo di c.t.u., il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
”
Si costituì in giudizio la società convenuta contestando la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto.
La causa senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c., è decisa all'odierna udienza.
Preliminarmente giova evidenziare che la ricorrente ha Controparte_18
rinunciato al presente giudizio e che il ricorrente ha chiesto dichiararsi Parte_6
l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione, con compensazione delle spese di lite fra le parti;
va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle domande azionate dai suddetti ricorrenti.
Ciò premesso il ricorso va accolto.
Orbene i ricorrenti hanno lamentato l'illegittimità della condotta datoriale volta all'assorbimento dei superminimi ad personam a partire dal mese di gennaio 2018 a seguito della sottoscrizione dell'accordo sindacale, denominato “Ipotesi di programma per il rinnovo del CCNL” del 23.11.2017 (all. n.34 parte ricorrente).
5 Invero, gli odierni ricorrenti hanno fatto presente che nonostante la società convenuta abbia espressamente dichiarato che il predetto emolumento sarebbe stato assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi e\o passaggi di livello (come si evince dalla
“comunicazione assegnazione superminimo” allegati al ricorso) negli anni non ha mai provveduto a tale assorbimento anche in caso di aumenti stipendiali o di avanzamento di livello.
La reiterazione della suddetta condotta per un periodo di tempo prolungato ha dunque comportato il consolidarsi di un uso aziendale quale espressione della volontà datoriale volta al non assorbimento degli emolumenti di cui vi è causa, dovendosi pertanto ritenere illegittima la condotta assunta a partire dal 2018.
La società convenuta costituendosi ha contestato quanto sostenuto da parte ricorrente, sostenendo che non si possa parlare di uso aziendale stante la presenza di un iniziale atto unilaterale col quale aveva comunicato espressamente la possibilità di assorbimento di tali emolumenti e sottolineando che l'assorbimento dei superminimi è un principio generale pacificamente riconosciuto la cui deroga abbisogna di un'espressa dichiarazione, nel caso di specie del tutto assente.
Ha altresì ritenuto che, sulla scorta di ormai pacifici orientamenti giurisprudenziali,
anche qualora si volesse individuare nella condotta assunta dalla stessa una prassi aziendale, “la natura di uso aziendale, quale appartenente al novero delle c.d. fonti sociali, implica che, per la successione dei contratti nel tempo, l'uso ben può essere superato e travolto da una successiva pattuizione collettiva, là dove lo stesso non è incorporato nel rapporto individuale e, per effetto, insuscettibile di essere modificato, ma segue le sorti della contrattazione collettiva nel tempo” e che “l'uso aziendale, alla stregua di tutti i negozi giuridici (rectius: fonti sociali) privi di un termine di scadenza, può essere senz'altro disdettato unilateralmente da una delle parti contraenti. Non può, invece, ritenersi che il “vincolo” giuridico – pretesamente creato in ragione del reiterato e costante comportamento datoriale – possa assumere un carattere di perpetuità ed intangibilità”, ritenendo dunque che la sottoscrizione dell'accordo nel 2017 abbia comportato il superamento della prassi sino ad allora assunta, rendendo legittimo l'assorbimento posto in essere.
Ciò posto, sulle questioni oggetto di controversia si è già espressa la Corte di Appello di Palermo le cui motivazioni riprese dalla Corte d'appello di Milano (e confermate da
6 ultimo dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12473/2025 dell'11.05.2025) sono qui condivise e richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“Non è dubitabile che, come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione, il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari individualmente pattuita tra datore di lavoro e lavoratore, sia di regola soggetto al principio dell'assorbimento, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (così ad esempio, tra le molte, Cass. 17/10/2018 n. 26017;
Cass. 29/08/2012 n. 14689; Cass. 17/07/2008, n. 19750).
Nel caso di specie il predetto onere è stato adeguatamente assolto dai lavoratori e deve ritenersi che del tutto correttamente sia stata ravvisata l'esistenza di un uso aziendale in forza del quale la regola dell'assorbibilità era stata derogata.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, “la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale,
in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali alla stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (cfr. Cass. 28 luglio 2009 n. 17481; Cass. 25 marzo 2013 n. 7395 nonché Cass. ss.uu. 13 dicembre 2007 n. 26107; cfr. anche la più recente Cass., 2/11/2021,
n. 31204: “Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che,
essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale”)”. “La giurisprudenza (cfr. ad esempio Cass. 8.4.2010, n. 8342) ha anche rimarcato che - una volta accertata la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca, come è nel caso di specie, in un trattamento economico o normativo di maggior
7 favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) - la conseguente individuazione di un uso aziendale comporta che alla modifica in melius del trattamento dovuto ai lavoratori non si applichino: • né l'art. 1340 cod. civ. (norma che presuppone un uso già esistente per una determinata tipologia di contratti, la tacita volontà di inserimento delle parti ed il potere delle stesse di escluderlo); né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti (con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati, collocandosi l'uso aziendale sul piano della regolamentazione collettiva esterna ai contratti individuali e traendo origine dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro); né l'art. 2077, comma secondo, cod. civ. (attesa la dimensione collettiva e non individuale della regolamentazione originata da un uso aziendale, ferma peraltro la conseguente legittimazione delle fonti collettive, nazionali e aziendali, di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito).
Parte resistente ha posto a fondamento della propria difesa l'assoluta mancanza di una qualche manifestazione di volontà atta ad evitare l'assorbimento dei superminimi, contestando la sussistenza di una prassi aziendale, tuttavia, sul punto la corte di cassazione ha più volte sostenuto che: - “Il protrarsi nel tempo di comportamenti aventi carattere generale in quanto applicati nei confronti di tutti i dipendenti dell'azienda con lo stesso contenuto, comporta ex se la configurabilità di un vero e proprio “uso aziendale”, rendendo irrilevante l'indagine su quale fosse la volontà del datore di lavoro e ciò in quanto l'origine dell'uso aziendale deriva dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro, di natura non contrattuale (così Cass. SU 30.3.1994 n. 3134)”.
Ciò posto preme rilevare come nell'odierna fattispecie processale, non CP_26
ha tempestivamente e puntualmente contestato, nella propria memoria di costituzione,
l'allegazione effettuata dai lavoratori circa il fatto che mai, prima del 2018, in occasione dei precedenti rinnovi ed aumenti contrattuali, la società avesse proceduto all'assorbimento del superminimo, nei confronti di uno qualsiasi dei dipendenti che aveva in godimento un simile trattamento ad personam.
Infatti, riprendendo il percorso motivazionale della Corte di Appello di Milano, “A fronte dell'allegazione da parte dei lavoratori di tutti gli elementi costitutivi dell'uso aziendale - ed in particolare della reiterazione costante e generalizzata, da parte del datore di lavoro, del comportamento favorevole per i dipendenti (il mancato assorbimento), per un periodo pluriennale risalente addirittura alla precedente forma societaria di la contestazione di è stata infatti generica, e Parte_9 CP_26
8 non accompagnata nemmeno dall'indicazione di un caso concreto in cui detto assorbimento, prima dei fatti di causa, sarebbe stato effettuato”.
- si è infatti limitata ad enunciare quali fossero, a suo dire, gli elementi CP_26
costitutivi dell'uso aziendale;
come fosse regolato l'onere della prova;
quali fossero gli elementi che i lavoratori avrebbero dovuto allegare e provare”; limitandosi altresì “a ricordare come gravasse sull'avversario l'onere di fornirne prova, senza tuttavia né allegare né provare almeno un episodio specifico in cui, per un qualche dipendente titolare di un superminimo, prima, o poi, avesse proceduto ad Pt_9 Controparte_26 assorbimento”.
- “Allegazione e prova che era lecito aspettarsi da non solo in ossequio al CP_26 principio per cui “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 416, comma 3, c.p.c.” (Cass. 27/06/2018 n.
16970), ma anche a quello c.d. di vicinanza della prova (posto che per il datore di lavoro era senz'altro agevole smentire l'allegazione avversaria con l'indicazione di episodi di segno contrario specifici e documentabili)”.
- “In assenza di una specifica contestazione i fatti allegati dai ricorrenti devono pertanto considerarsi pacifici e non bisognosi di prova, come ritenuto dal primo giudice
(con motivazione la cui correttezza non è stata a ben vedere adeguatamente censurata da nemmeno nell'atto di appello)”. CP_26
- “Per queste ragioni il Collegio condivide l'approdo cui è giunto il Tribunale nel ravvisare l'esistenza di un uso aziendale favorevole ai lavoratori che escludeva il diritto dell'azienda a procedere all'assorbimento effettuato a far data dal 1°.2.2018”.
La società convenuta ha inoltre avanzato, come detto, un ulteriore argomento difensivo: invero la stessa ha ritenuto che qualora si volesse ravvisare nella condotta assunta un uso aziendale, questo, in quanto fonte del diritto equiparabile alla contrattazione collettiva è suscettibile di essere superato con una successiva contrattazione che nel caso di specie è l'accordo firmato il 23.11.2017. Sul punto la Corte D'appello di Palermo, sulla scorta della corte d'appello di Milano, ha ritenuto che:
- “Vero è che, come argomentato dall'appellante, l'uso aziendale non si incorpora nei contratti individuali di lavoro e opera con efficacia assimilabile a quella dei contratti collettivi, sicché, come è per il contratto collettivo che non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, ben
9 potendo l'uso essere superato da un successivo contratto collettivo di segno contrario o anche dalla disdetta unilaterale della parte. Vero è anche, tuttavia, che da tali corretti presupposti non discendono le conseguenze volute dall'appellante.
Ed infatti, l'accordo del 23.11.2017, nel prevedere gli aumenti retributivi (tra cui il
Testi già menzionato , non contiene alcuna previsione dalla quale possa desumersi -
esplicitamente o implicitamente - il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per l'azienda, di provvedere - diversamente da quanto consentito dall'uso aziendale- all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi aumenti”.
- “Non è pertanto pertinente il richiamo dell'appellante al principio espresso da Cass.
24/07/2006, n.16862 (pronuncia secondo cui “Poiché ogni norma del contratto collettivo è una nuova norma, nei confronti della - pur simile - norma contenuta nel precedente contratto (e, nell'ipotesi di attribuzione al datore di disporre l'assorbimento di preesistenti assegni nei disposti aumenti contrattuali, il contratto conferisce un nuovo potere,
indipendente da quello precedentemente riconosciutogli), il comportamento del datore di lavoro in relazione all'esercizio del potere di disporre (o non disporre) l'assorbimento di preesistenti assegni personali nei miglioramenti recati dal singolo contratto, essendo indipendente dal comportamento del datore in relazione al riconoscimento di analogo potere in un successivo contratto, non costituisce una idonea base per formare, nei confronti di tale contratto, una vincolante prassi aziendale”), in quanto trattasi di pronuncia resa in una fattispecie in cui il contratto collettivo che prevedeva l'aumento retributivo espressamente affermava l'assorbibilità dell'incremento.
Nel caso di specie, invece, per un verso la scelta compiuta da CP_26
di non procedere all'assorbimento sino al 2018 è stata una scelta libera, non imposta da alcuna norma di legge o di contratto, e poi protrattasi per decenni;
per altro verso,
l'accordo del 23.11.2017 nulla disponeva circa la possibilità di assorbimento dei preesistenti assegni personali negli aumenti introdotti a far data dal 1°.2.2018”.
“Né è ravvisabile, nella condotta aziendale, un comportamento qualificabile come disdetta unilaterale. Ed infatti, ad avviso del Collegio, la decisione di provvedere all'assorbimento del superminimo in occasione dell'accordo del 23.11.2017 integra al più
un inadempimento dell'uso aziendale, mentre non costituisce condotta idonea a manifestare - in modo univoco ed intellegibile per l'interlocutore- l'intenzione del datore di
10 lavoro di disdettare l'uso e di sottrarsi quindi anche per il futuro ai vincoli da esso nascenti”.
Anche la Corte Di Cassazione con la sentenza n. dell'11.05.2025 ha sostenuto che
“7.9. Invero, anche nel caso dell'uso aziendale, la cristallizzazione del vincolo da esso scaturente finirebbe per non essere funzionale alle esigenze di una realtà socio economica sulla quale l'uso aziendale è destinato ad incidere, per definizione mutevole nel tempo. Va quindi affermata, in linea di principio, la possibilità per la parte datoriale di “disdettare”
l'uso aziendale.
7.10. Tale possibilità, onde evitare che essa si traduca nella sottrazione al vincolo scaturente dall'uso, rimessa alla sostanziale arbitrarietà del datore di lavoro, deve essere esercitata in conformità del principio di correttezza e buona fede ed in coerenza con le caratteristiche di fonte sociale, pacificamente riconosciuta a tale strumento destinato ad operare quale fonte eteronoma di regolazione del rapporto di lavoro. Ciò implica, innanzitutto la necessità che la disdetta sia giustificata, vale a dire fondata su un sopravvenuto sostanziale mutamento di circostanze rispetto all'epoca di formazione dell'uso aziendale quali, ad esempio, una rimodulazione del trattamento economico dei dipendenti per effetto di successivo contratto collettivo;
implica, inoltre, la necessità di una sua formalizzazione, mediante dichiarazione della parte datoriale che espliciti le ragioni alla base della “disdetta” medesima, diretta alla collettività dei lavoratori. Viene qui in rilievo la considerazione della natura di fonte sociale dell'uso aziendale, destinata ad avere ricadute su interessi di carattere collettivo riferiti alla generalità dei lavoratori, i quali, per un'elementare esigenza di trasparenza e controllo, come proprio del fisiologico esplicarsi delle relazioni aziendali, devono avere tempestiva, inequivoca ed adeguata conoscenza della volontà datoriale di “recedere” dall'uso e delle ragioni che la sorreggono;
ciò analogamente a quanto avviene di regola in ipotesi di disdetta del contratto collettivo realizzata mediante dichiarazione formale alla controparte sociale, contratto cui l'uso aziendale è assimilato quale fonte di regolazione della generalità dei rapporti di lavoro.” (Sent. Cass. N.12473/2025 dell'11.05.2025)
Non risulta poi condivisibile l'argomento di di avere Controparte_26
legittimamente operato in quanto i ricorrenti nell'ambito dei propri accordi individuali con il datore di lavoro beneficino di superminimi, qualificati come “assorbibili”.
Tesi difensiva non accoglibile, riprendendo ancora una volta la Corte meneghina,
“dovendosi accertare un uso aziendale a favore dei lavoratori per il non assorbimento dei
11 superminimi. In proposito, occorre rammentare che la Suprema Corte ha chiarito che“ la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale,
ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito” (cfr. Cass. Sentenza n. 8342 del 08/04/2010 Sentenza n. 17481 del
28/07/2009 U, Sentenza n. 26107 del 13/12/2007 Sentenza n. 10591 del 03/06/2004). Così come “Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che,
essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cass., n. 31204 del 02/11/2021)”.
Fermo quanto già sopra osservato circa l'allegazione e la non contestazione in merito ai fatti costitutivi dell'uso aziendale, si dà atto che sin dal primo grado di giudizio erano stati prodotti: la lettera di attribuzione del superminimo assorbibile, il testo dell'accordo collettivo del 23/11/2017, le buste paga dei ricorrenti che dimostravano l'avvenuto assorbimento del superminimo.
Elementi, questi, pienamente sufficienti per far ritenere ritualmente assolti gli oneri di allegazione e prova gravanti sui lavoratori e, pertanto, le argomentazioni che precedono,
12 richiamate ai sensi dell'art. 118 c.p.c. disp. att. c.p.c., siccome integralmente condivise dal
Collegio, ben si attagliano al caso di specie e sono assorbenti dal primo motivo di gravame.
Infine, deve rilevarsi che la società convenuta non ha contestato la quantificazione di parte ricorrente delle somme ragion per cui si accoglie la domanda nella misura delle somme indicate in ricorso.
Sulla scorta di quanto sin qui detto, il ricorso va accolto con le statuizioni di cui al dispositivo e data la novità della questione e la presenza di contrastanti precedenti giurisprudenziali, compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara la cessata materia del contendere per i ricorrenti e Controparte_18
con compensazione delle spese di lite fra le parti. Parte_6
In accoglimento del ricorso condanna la Società Controparte_26
al pagamento mensile del sovraminimo individuale in favore dei ricorrenti nella
[...]
misura che gli stessi percepivano sino al dicembre 2017 e, precisamente: la SI.ra Pt_1
in misura pari a Euro 70,00 (settanta/00) mensili a lordo delle trattenute di legge, il SI.
in misura pari ad Euro 180,00 al lordo delle ritenute di legge, il SI. in Pt_2 Pt_3
misura pari a Euro 150,00 (centocinquanta) mensili a lordo delle trattenute di legge, il
SI. , in misura pari a Euro 135,00 (centotrentacinque\00) mensili a lordo delle Pt_4
trattenute di legge, il SI. in misura pari ad Euro 245,00 al lordo delle Parte_5
ritenute di legge, il SI. , in misura pari a Euro 105,00 (centocinque/00) mensili a Pt_7
lordo delle trattenute di legge, il SI. in misura pari a Euro 180,00 CP_1
(centottanta) mensili a lordo delle trattenute di legge, la SI.ra in misura pari ad CP_2
Euro 125,00 (centocinque\00) mensili al lordo delle trattenute di legge, il SI. in CP_3
misura pari a Euro 120,00 (centoventi\00) mensili a lordo delle trattenute di legge, la
SI.ra in misura pari a Euro 47,11 a lordo delle trattenute di legge, il SI. CP_4
in misura pari a Euro 100,00 (cento\00) mensili a lordo delle trattenute di legge, il CP_5
SI. in misura pari Euro 120,00 (centoventi\00) mensili a lordo delle trattenute di CP_6
legge, il SI. in misura pari ad Euro 125,00 al lordo delle ritenute di legge, il SI. Pt_8
, in misura pari a Euro 120,00 (centoventi\00) mensili a lordo delle trattenute di CP_8
legge, il SI. in misura pari ad Euro 115,00 (centoquindici\00) al lordo delle CP_9
ritenute di legge, la SI.ra in misura pari a Euro 180,00 (centottanta\ 00) mensili a CP_10
lordo delle trattenute di legge, il SI. in misura pari a Euro 250,00 CP_11
(duecentocinquanta\00) mensili a lordo delle trattenute di legge, il sig. in CP_12
13 misura pari a Euro 480,00 (quattrocentottanta\00) mensili a lordo delle trattenute di legge, il sig. in misura pari a Euro 254,60 (duecentocinquantaquattro\60) mensili a lordo CP_13
delle trattenute di legge, il SI. in misura pari a Euro 115,00 Controparte_14
CP_1 (centoquindici\ 00) mensili a lordo delle trattenute di legge, il SI. in misura pari a
Euro 125,00 (centoventicinque\00) mensili a lordo delle trattenute di legge, il SI. in CP_15
misura pari ad Euro 110,00 al lordo delle ritenute di legge, il SI. in misura pari CP_16
a Euro 635,00 (seicentotrentacinque\00) mensili a lordo delle trattenute di legge, il SI.
in misura pari a Euro 120,00 (centoventi\00) mensili a lordo delle trattenute di CP_17
legge, il SI. , in misura pari a Euro 770,00 (settecentosettanta\00) mensili a CP_19
lordo delle trattenute di legge, il SI. in misura pari a Euro 230,00 CP_20
(duecentotrenta\00) mensili a lordo delle trattenute di legge, il SI. in misura CP_21
pari a Euro 115,00 (centoquindici\00) mensili a lordo delle trattenute di legge, il SI.
in misura pari ad Euro 150,00 (centocinquanta\00) al lordo delle ritenute di CP_22
legge, il SI. , in misura pari a Euro 115,00 (centoquindici\00) mensili Controparte_23
a lordo delle trattenute di legge, il SI. in misura pari a Euro 115,00 CP_24
(centoquindici\00) mensili a lordo delle trattenute di legge, il SI. in misura pari CP_25
ad Euro 205,00 (duecentocinque) al lordo delle ritenute di legge oltre interessi e rivalutazione monetaria calcolati dalla data di maturazione di ciascun credito sino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento di quanto non corrisposto loro a tale titolo dall'1.01.2018 sino alla data della sentenza , oltre accessori come per legge.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palermo il 14/05/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
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