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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/08/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Mariacolomba Giuliano Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere dott. Maria Laura Benini Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 1660/2022 promossa da
(C.F. , assistita e difesa dagli RT P.IVA_1 avv.ti Davide Oliva ed Andrea Giovannelli appellante contro
(C.F. ), assistita e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Barbara Campani appellata/appellante incidentale
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.to CP_2 C.F._2
Rita Rossi
POLIAMBULATORIO IAEM LAERZIO SRL (CF ) P.IVA_2
appellati
avverso
l'ordinanza del Tribunale di Parma n. 1818/2022, emanata in data 14.09.2022
conclusioni
Le parti concludono come da note scritte per l'udienza del 24.09.2024
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., all'esito dell'espletamento di consulenza tecnica preventiva, proponeva ricorso evocando in giudizio la dott.ssa CP_2
e il Poliambulatorio Iaem Learzio srl, per sentirli condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza dell'intervento di natura estetica tipo “liposuzione”, eseguito dalla dott. in data CP_1
18.12.2015 presso l'ambulatorio anzidetto. Si costituivano in giudizio il Poliambulatorio Iaem Laerzio srl e la dott. i quali contestavano le domande CP_1 avverse e la dottoressa chiamava in causa la propria compagnia assicurativa, CP_1
al fine di essere garantita e manlevata in caso di RT soccombenza. Il Tribunale, disposta un'integrazione alla CTU, qualificava come prestazione inadeguata l'intervento del dicembre 2015 e, ritenuta provata la responsabilità della dottoressa quanto alla malpractice contestata e rispetto alla quale ella era CP_1 riconosciuta diretta responsabile, condannava in solido le convenute (indicando la responsabilità nella misura del 50% ciascuno) al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale quantificato in euro 39.652,00, oltre interessi. Riteneva inoltre la piena operatività della polizza assicurativa che la aveva stipulato con CP_1 RT
e, per l'effetto, condannava l'Assicurazione a tenere indenne la dottoressa
[...] rispetto alle somme liquidate nei confronti della danneggiata. Avverso l'ordinanza di primo grado ha proposto appello la difesa di RT
, articolato in quattro motivi, relativi a:
[...]
-errata riconducibilità della somma di euro 3.000, destinata al pagamento dell'intervento eseguito dalla tra le voci di danno di natura patrimoniale;
CP_1
-omesso esame degli articoli 16, punto 1) e 18 della Polizza assicurativa, che avrebbe condotto a riconoscere come limite di garanzia la sola quota di responsabilità diretta imputabile all'assicurata;
-omesso esame dell'art. 20 della Polizza che prevede che l'assicurato è tenuto sempre a farsi carico del 10% del danno cagionato a terzi nell'ambito di sinistri di natura estetica e fisionomica;
-errata compensazione delle spese di lite tra e in Parte_2 CP_1 luogo della condanna della dottoressa a sostenere le spese di giudizio sostenute dall'Assicurazione e, in subordine, errato calcolo delle spese per censurabile scelta dello scaglione di riferimento. Nel presente grado di giudizio si è costituita la quale aderiva al Controparte_1 primo motivo dell'appello principale, chiedendo il rigetto del residuo gravame, e dolendosi della mancata applicazione da parte del Tribunale di Forlì della manleva per le cd. spese di soccombenza (punto D dell'ordinanza impugnata), avendo rinunciato, in sede di memoria conclusionale al motivo diretto a censurare l'errata valutazione e pag. 2/10 quantificazione da parte del primo Giudice delle spese mediche da rimborsare alla
CP_2
Si è altresì costituita opponendosi a quanto dedotto nel primo motivo CP_2 di gravame, essendo i restanti motivi relativi unicamente al rapporto assicurativo tra e la dottoressa RT CP_1
All'udienza celebratasi in data 21 febbraio 2023 veniva esteso il contraddittorio nei confronti di Poliambulatorio Iaem Laerzio - mediante notifica dell'appello principale e di quello incidentale di cui alla comparsa di risposta della - che però non si CP_1 costituiva e veniva dichiarato contumace all'udienza del 19 giugno 2023.
***
L'appello principale è fondato quanto ai primi tre motivi (il primo motivo nei limiti di cui infra) mentre non può trovare accoglimento il quarto, mediante il quale
(d'ora in poi anche solo Assicurazione o Compagnia) RT censura la decisione del Tribunale di Forlì in ordine al riparto delle spese di lite di primo grado.
Quanto al primo motivo, l'appellante censura l'ordinanza di RT primo grado poichè il Tribunale avrebbe dovuto respingere la richiesta attorea di rimborso della somma di euro 3.000,00 dopo aver accertato che la non aveva CP_2 mai domandato la risoluzione del contratto per inadempimento, né la esplicita
“restituzione” del compenso versato alla dottoressa Inoltre lamenta la CP_1
Compagnia la circostanza per cui il Tribunale non avrebbe mai potuto ritenere tale voce di danno tra quelle rientranti nell'ambito oggettivo delle garanzie prestate da alla dottoressa perché estranea alle voci di danno RT CP_1 risarcitorie riconoscibili alla terza danneggiata. La prima doglianza non risulta meritevole di accoglimento poiché, ritiene il Collegio, che la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di spedalità intercorrente tra la danneggiata e la dottoressa (e Poliambulatorio Iaem CP_2 CP_1
Laerzio) debba considerarsi come implicitamente proposta. Sul punto giova richiamare quanto stabilito da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, a mente della quale
“la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza n. 19513 del 18/09/2020, conforme a Ordinanza n. 24947 del 23/10/2017). In proposito, si evidenzia che la richiesta di risarcimento presentata da per tutti i CP_2 danni derivategli dalla condotta imprudente e imperita di comprendeva anche la CP_1 restituzione della somma di euro 3.000,00 sborsata dalla per l'operazione del CP_2 dicembre 2015, domanda questa che appare intrinsecamente incompatibile con la volontà di tener fermo il rapporto contrattuale. La ricorrente, avendo richiesto - fin dal pag. 3/10 primo atto di costituzione in primo grado – accertarsi la riconducibilità del danno subìto al comportamento colposo della dottoressa e, comunque, alla violazione degli CP_1 obblighi contrattualmente assunti dai convenuti (sanitario e struttura ospedaliera), implicitamente chiedeva la risoluzione del contratto di spedalità che la legava a CP_1
e al Poliambulatorio. A riprova di quanto poc'anzi argomentato, si richiama altro consolidato arresto giurisprudenziale, secondo cui: “In tema d'interpretazione della domanda, il giudice di merito è tenuto a valutare il contenuto sostanziale della pretesa, alla luce dei fatti dedotti in giudizio e a prescindere dalle formule adottate. Ne consegue che è necessario, a questo fine, tener conto anche delle domande che risultino implicitamente proposte o necessariamente presupposte, in modo da ricostruire il contenuto e l'ampiezza della pretesa secondo criteri logici che permettano di rilevare l'effettiva volontà della parte in relazione alle finalità concretamente perseguite dalla stessa.” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 19630 del 26/09/2011). Tale arresto, peraltro, confermava quanto già statuito dalla Seconda Sezione civile della Suprema Corte ovvero che: “Il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale. In particolare, il giudice non può prescindere dal considerare che anche un'istanza non espressa può ritenersi implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il "petitum" e la "causa petendi".”. (Cass. civ., Sez. II, Sentenza n. 3012 del 10/02/2010). Orbene, nel caso che qui occupa, ritiene il Collegio che l'aver la ricorrente, in sede di ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ex art. 702 bis c.p.c., inserito tra le voci di danno patrimoniale (in particolare tra quelle inerenti al danno emergente) le spese sostenute per l'intervento del 18 dicembre 2015 e corrisposte alla dott. e, CP_1 all'atto della stesura delle conclusioni contenute nel medesimo atto introduttivo, aver fatto riferimento alla violazione degli obblighi contrattualmente assunti dai convenuti, presupponga e contenga una implicita domanda di risoluzione del contratto per inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal c.d. contratto di spedalità da parte del medico e della struttura sanitaria. Quanto al merito della domanda di risoluzione, come precisato nell'Atp “la condizioni fisica è quella di grave inestetismo degli arti inferiori con retrazione cicatriziale ed esilità cutanea-sottocutanea della regione trocanterica di sinistra ed abbassamento del solco sottogluteo a destra, con asimmetria di circonferenza”. Ciò qualifica l'intervento del dicembre 2015 come una prestazione inadeguata, a seguito della quale non solo si è realizzato un mancato ottenimento del beneficio richiesto, sotto pag. 4/10 il profilo estetico, ma si è prodotto un vero e proprio danno, inteso come modificazione in pejus dello stato quo ante, con necessità di interventi correttivi. Pertanto la somma di euro 3.000,00 - quale compenso per la prestazione medica del 18 dicembre 2015 – deve essere oggetto di restituzione. Il motivo va peraltro accolto nella parte in cui la Assicurazione esclude che tale somma possa essere oggetto di manleva. Infatti, l'art. 16 c.g.c. (oggetto dell'assicurazione) prevede che “…La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento… di danni da esso Assicurato o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, involontariamente cagionati per negligenza, imprudenza o imperizia, lievi o gravi, nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza ai soli pazienti”, con ciò implicitamente escludendo dalla copertura assicurativa quanto dovuto dal professionista a titolo di restituzione del compenso indebitamente pagato. La restituzione dell'onorario professionale non ha natura risarcitoria, bensì ripristinatoria, con la conseguenza che l'assicurazione non può essere condannata a manlevare l'assicurato di quanto da questi dovuto a tale titolo. Pertanto, la restituzione del compenso ricevuto dalla dott. non rientra CP_1 nell'oggetto dell'assicurazione, limitato ai danni da responsabilità per colpa professionale, e deve restare a suo carico.
Coglie nel segno il secondo motivo di gravame, relativo alla mancata applicazione da parte del Tribunale degli artt. 16, punto 1, e 18, contenuti nelle Condizioni Generali di Contratto (CGC) della polizza assicurativa n. 777029472655 i quali, definendo l'ambito oggettivo di applicazione della copertura assicurativa (art. 16) e i rischi esclusi (art. 18), limitano la garanzia assicurativa “alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà”. Innanzitutto, deve respingersi l'argomentazione difensiva secondo cui la questione della limitazione di responsabilità di cui all'art. 16, punto 1) sarebbe stata sollevata per la prima volta nel presente grado di giudizio, poiché il Giudice di prime cure aveva statuito esclusivamente (escludendola) quanto alla limitazione di cui all'art. 16, punti 2 e 3 e quindi il richiamo alla previsione di cui all'art. 16, punto 1 costituirebbe un'ipotesi di domanda nuova e tardiva e quindi inammissibile. Sul punto deve osservarsi che, analizzando la memoria di costituzione di nel processo di primo RT grado, nonostante sia vero che la predetta abbia eccepito la “inoperatività della polizza ex art. 16 CGC” mediante il richiamo ai punti 2 e 3 (si veda pag. 14), è altrettanto vero che nel proseguo della memoria la stessa Assicurazione ha, nell'ambito del punto 6 derubricato “In via di estremo subordine: i limiti dell'indennizzo dovuto dalla compagnia all'assicurato”, fatto esplicito riferimento all'operatività della polizza limitatamente alla quota di responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione di ogni pag. 5/10 responsabilità derivantegli in via solidale, mediante puntuale rimando alla previsione di cui all'art. 16, punto 1 delle CGC di (cf. pag.20). RT
Trattasi dunque di un vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in cui è incorso il Tribunale dell'impugnata ordinanza, che dapprima rilevava come “la compagnia assicurativa ha inoltre eccepito l'inoperatività della polizza RT ex art. 16 CGC” (cfr. p. 9 dell'impugnata ordinanza), per poi analizzare esclusivamente quanto ivi pattuito ai punti 2 e 3, omettendo di pronunciarsi sulla limitazione di garanzia prevista in caso di responsabilità in solido tra assicurato e terzi di cui all'art. 16 punto 1. Nel merito la tesi di coglie nel segno poiché la disposizione in RT parola, nello specifico quella prevista dal combinato disposto degli artt. 16 punto 1 e 18 CDC limita la copertura assicurativa alla sola quota di responsabilità accertata in capo al soggetto assicurato. Sul punto, non può condividersi quanto argomentato dalle controparti e secondo cui l'inserimento della clausola limitativa della CP_2 CP_1 garanzia in caso di responsabilità solidale (art. 16 punto 1 e 18) comporti la vanificazione della reale causa del contratto, cioè quella di salvaguardare il patrimonio dell'assicurato, la cui conseguenza sarebbe quella della declaratoria di nullità della clausola ai sensi degli artt. 1418 e 1419 c.c. Ritiene la Corte (come già affermato nella sent. n. 1030/25) che quella che limita l'assicurazione della responsabilità civile alla sola quota dell'assicurato in caso di presenza di più coobbligati in solido al risarcimento, sia una clausola non di delimitazione dell'oggetto del contratto e dunque del rischio, ma di riduzione dell'operatività della garanzia, e quindi della responsabilità dell'assicuratore. Come tale è vessatoria e dunque richiede specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 cc. Nel caso che qui occupa, la dottoressa all'atto della stipula della polizza CP_1 assicurativa n. 777029472655, aveva aderito, tra le altre, alla previsione di cui agli artt. 16 e 18 CGC, clausole specificamente sottoscritte 'ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile', nell'apposito spazio rubricato “dichiarazioni” e contenuto a pagina 2 delle CGC, con richiamo al numero e all'oggetto della singola clausola. A ben vedere, non rileva il riferimento alla sentenza del 31 gennaio 2022 del Tribunale di Monza che aveva affermato la nullità della clausola che limita la copertura del contratto di assicurazione alla sola quota di responsabilità dell'assicurato. Invero la dichiarazione di nullità della clausola limitativa della copertura assicurativa è fondata principalmente sui principi affermati dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 8686/2012 e n. 20322/2012 (le stesse citate da , che sono solo apparentemente CP_1 contrastanti con la richiesta di poiché pronunciate in relazione a RT fattispecie diverse rispetto a quella sub iudice, nelle quali la garanzia assicurativa non conteneva limitazioni alla quota di responsabilità dell'assicurato. Né può ritenersi che l'introduzione di detta clausola vanifichi la causa del contratto, che è quella di sollevare l'assicurato dalle somme che lo stesso è tenuto a corrispondere, che pag. 6/10 nell'ipotesi 'generale' è quella di copertura assicurativa per l'intero danno, ma che le parti, nella loro autonomia contrattuale, possono decidere di limitare, con conseguente riduzione del premio previsto. Infine, irrilevanti da un punto di vista giuridico appaiono i richiami di parte appellata Nunno alla circostanza per cui la tesi di , ove accolta, priverebbe RT di tutela anche e soprattutto il terzo danneggiato. Infatti, non può non osservarsi che la non è parte del rapporto assicurativo stipulato tra medico ed assicuratore ed CP_2 essendo la predetta del tutto estranea ad esso, da un lato nulla può vantare nei diretti confronti della Compagnia Assicuratrice e, dall'altro lato non può lamentare qualsivoglia lesione in ragione delle concrete pattuizioni contenute nella polizza sottoscritta dal sanitario responsabile. Sicchè, si impone l'accoglimento del secondo motivo di gravame e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata ordinanza, deve essere condannata a RT manlevare e garantire l'assicurata dottoressa in misura corrispondente alla CP_1 quota di responsabilità accertata, ovvero al 50%.
Peraltro, il limite di garanzia che l'Assicurazione deve coprire deve essere ulteriormente ridotto, poiché meritevole di accoglimento risulta anche il terzo motivo dell'appello principale, mediante il quale lamenta la violazione dell'art. RT
112 c.p.c., concretizzatasi nella mancata applicazione dell'art. 20 CGC della polizza assicurativa il quale, prevedendo un ulteriore limite di indennizzo, recita che “rimane comunque a carico dell'assicurato il 10% dell'importo di ogni sinistro di natura estetica e fisionomica con il massimo assoluto di euro 30.000”. Trattasi, anche in questo caso, di un vizio di omessa pronuncia da parte del Tribunale di Parma che, nonostante fin dalla memoria di costituzione di RT primo grado ne avesse invocato l'applicazione, non ha mai fatto riferimento alla previsione de quo nell'iter argomentativo dell'impugnata ordinanza. Nessun dubbio sussiste, infatti, in relazione alla tipologia di intervento chirurgico c.d. di liposuzione, pacificamente di natura estetica e fisionomica come richiesto dalla clausola citata, che va letta e interpretata come ulteriore ipotesi, autonoma rispetto a quella di cui agli artt. 16 punto 1 e 18 CGC, di limitazione della garanzia assicurativa nel caso di responsabilità diretta del sanitario contraente la polizza assicurativa accertata nell'ambito di trattamenti estetici o fisionomici. Peraltro, come correttamente rilevato da , le controparti in RT primo grado non si opponevano alla domanda contestando alcunchè, mentre nel presente grado di giudizio l'appellata argomentava brevemente sul punto in CP_1 comparsa di costituzione e in memoria di replica, sostenendo che lo scoperto del 10 % andrebbe riconosciuto solo a seguito del totale risarcimento da parte dell'Assicurazione, la quale dovrebbe dapprima risarcire il danno e solo in seguito eventualmente agire nei confronti dell'assicurata per riottenere il 10% di quanto pagato.
pag. 7/10 Le argomentazioni non trovano fondamento alcuno nel regolamento contrattuale predisposto da . Infatti, non vi è previsione contrattuale che RT subordini la possibilità di di decurtare il 10% di scoperto dalla RT quota di risarcimento di propria spettanza (e non certo dall'intero) alla circostanza dell'avvenuto pagamento della somma individuata dal Tribunale di primo grado a titolo di risarcimento del danno.
Quanto al quarto motivo, mediante il quale chiede, in RT riforma della decisione di primo grado sul riparto delle spese di giudizio, la compensazione con quelle sostenute da controparte e, in subordine, previo CP_1 accoglimento del gravame, il ricalcolo utilizzando lo scaglione inferiore di riferimento (ex D.M. 55/2014), non appare meritevole di accoglimento la prima doglianza poichè non si ravvisano gli estremi per disporre la compensazione ex art. 92 c.p.c. delle spese di primo grado in quanto risulta comunque soccombente RT rispetto a considerato il mancato accoglimento dell'eccezione di inoperatività CP_1 della polizza proposta dalla Compagnia Assicurativa ex artt. 1913, 1914 e 7 C.G.C.. in via principale. In punto quantum, va confermata la liquidazione effettuata nell'impugnata ordinanza perché pressochè corrispondente allo scaglione medio dell'importo riconosciuto in questo grado (5.201-26.000). Non risulta proposto appello incidentale sul punto né la dott. si duole CP_1 specificamente della somma liquidata dal Tribunale, di cui chiede anzi la conferma (cfr. punto 4 conclusioni costituzione in appello). In ogni caso, si rileva che non vi è prova che la stessa abbia sostenuto spese maggiori di quelle liquidate.
Risulta invece fondato il motivo d'appello incidentale proposto da e volto a CP_1 censurare la decisione nella parte in cui non ha previsto che l'Assicurazione tenesse indenne il professionista anche per la condanna di cui al punto D) dell'ordinanza. Ed infatti il Giudice di prime cure ha condannato l'Assicurazione 'a tenere indenne entro il limite di massimale dalle conseguenze di cui al punto A) del Controparte_1 presente dispositivo' relativo al solo risarcimento del danno cagionato alla CP_2 senza prevedere la manleva per il punto D) relativo alla condanna della (in CP_1 solido con il al pagamento delle spese in favore Controparte_3 dell'attrice. Trattasi delle cd. 'spese di soccombenza', cioè quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, e il cui diritto alla refusione scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale ex art.1917, primo comma c.c. Esse costituiscono, secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte, un accessorio dell'obbligazione risarcitoria, ai sensi dell'art.1917 cod.civ e gravano pag. 8/10 sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza. Del resto, lo stesso art. 16 CGC (“Oggetto dell'assicurazione”) recita: “La società si obbliga a tenere indenne l' di ogni somma che questi sia tenuto a pagare Parte_3 quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese, …)”. Conseguentemente, in parziale riforma del punto C del dispositivo dell'impugnata ordinanza, deve essere condannata a garantire anche di RT CP_1 quanto da ella dovuto – in solido con l'altra parte convenuta Poliambulatorio Iaem Laerzio – nei confronti di a titolo di spese processuali e spese di ATP, CP_2
CTU e CTP, nella misura del 50%.
Ne consegue pertanto che, riforma del punto C del dispositivo dell'impugnata ordinanza, deve essere condannata a garantire la dott. RT CP_1 fino all'importo di euro 16.493,4 (39.652,00-3.000,00 = 36.652,00 : 2 = 18.326,00 – 10% = 16.493,4), oltre interessi come indicato nell'ordinanza di primo grado;
deve inoltre essere condannata a tenere indenne -nella misura del 50%- la dott. delle CP_1 spese legali di cui al punto D.
Quanto, infine, al riparto delle spese processuali sostenute nel presente grado di giudizio, tra e la dott. va disposta la compensazione, Parte_2 CP_1 stante la soccombenza reciproca di domande, peraltro rientranti nello stesso scaglione (5.201 - 26.000). Le spese di lite tra la e seguono invece la soccombenza e CP_2 RT si liquidano come in dispositivo.
Da ultimo, deve rilevarsi come all'udienza del 20 giugno 2023, il difensore di CP_2 dava atto di aver ricevuto da la somma di euro 45.898,00 in RT parziale esecuzione dell'ordinanza di primo grado. Orbene, a fronte della richiesta di
, deve disporsi la restituzione delle eventuali maggiori RT somme corrisposte da rispetto a quanto statuito con la RT presente sentenza, oltre interessi ex art.1284 co.1 c.c. dal pagamento al saldo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale promosso da RT
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Parma n. 1818/2022, Controparte_1 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita:
1. In parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma del punto C) dell'impugnata ordinanza, condanna la compagnia RT
a tenere indenne dalle conseguenze di cui al punto A)
[...] Controparte_1 dell'ordinanza nei limiti dell'importo di euro 16.493,4, oltre ad interessi come da ordinanza di primo grado;
pag. 9/10 2. In accoglimento dell'appello incidentale ed in ulteriore riforma del punto C) dell'impugnata ordinanza, condanna a tenere indenne RT
altresì delle spese di lite di cui al punto D del dispositivo Controparte_1 nella misura del 50%;
3. Conferma per il resto l'impugnata ordinanza;
4. Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio tra RT
e la dott.
[...] CP_1
5. condanna alla refusione delle spese di lite del presente RT grado di giudizio in favore di che liquida in euro 1.500 per CP_2 compensi, oltre spese generali, Iva e cpa;
6. Dispone la restituzione, nei confronti di , delle RT eventuali maggiori somme dalla stessa corrisposte in esecuzione dell'ordinanza di primo grado, oltre interessi ex art.1284 co.1 c.c. dal pagamento al saldo.
Così deciso dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 18.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Maria Laura Benini Dott.ssa Mariacolomba Giuliano
pag. 10/10
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Mariacolomba Giuliano Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere dott. Maria Laura Benini Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 1660/2022 promossa da
(C.F. , assistita e difesa dagli RT P.IVA_1 avv.ti Davide Oliva ed Andrea Giovannelli appellante contro
(C.F. ), assistita e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Barbara Campani appellata/appellante incidentale
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.to CP_2 C.F._2
Rita Rossi
POLIAMBULATORIO IAEM LAERZIO SRL (CF ) P.IVA_2
appellati
avverso
l'ordinanza del Tribunale di Parma n. 1818/2022, emanata in data 14.09.2022
conclusioni
Le parti concludono come da note scritte per l'udienza del 24.09.2024
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., all'esito dell'espletamento di consulenza tecnica preventiva, proponeva ricorso evocando in giudizio la dott.ssa CP_2
e il Poliambulatorio Iaem Learzio srl, per sentirli condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza dell'intervento di natura estetica tipo “liposuzione”, eseguito dalla dott. in data CP_1
18.12.2015 presso l'ambulatorio anzidetto. Si costituivano in giudizio il Poliambulatorio Iaem Laerzio srl e la dott. i quali contestavano le domande CP_1 avverse e la dottoressa chiamava in causa la propria compagnia assicurativa, CP_1
al fine di essere garantita e manlevata in caso di RT soccombenza. Il Tribunale, disposta un'integrazione alla CTU, qualificava come prestazione inadeguata l'intervento del dicembre 2015 e, ritenuta provata la responsabilità della dottoressa quanto alla malpractice contestata e rispetto alla quale ella era CP_1 riconosciuta diretta responsabile, condannava in solido le convenute (indicando la responsabilità nella misura del 50% ciascuno) al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale quantificato in euro 39.652,00, oltre interessi. Riteneva inoltre la piena operatività della polizza assicurativa che la aveva stipulato con CP_1 RT
e, per l'effetto, condannava l'Assicurazione a tenere indenne la dottoressa
[...] rispetto alle somme liquidate nei confronti della danneggiata. Avverso l'ordinanza di primo grado ha proposto appello la difesa di RT
, articolato in quattro motivi, relativi a:
[...]
-errata riconducibilità della somma di euro 3.000, destinata al pagamento dell'intervento eseguito dalla tra le voci di danno di natura patrimoniale;
CP_1
-omesso esame degli articoli 16, punto 1) e 18 della Polizza assicurativa, che avrebbe condotto a riconoscere come limite di garanzia la sola quota di responsabilità diretta imputabile all'assicurata;
-omesso esame dell'art. 20 della Polizza che prevede che l'assicurato è tenuto sempre a farsi carico del 10% del danno cagionato a terzi nell'ambito di sinistri di natura estetica e fisionomica;
-errata compensazione delle spese di lite tra e in Parte_2 CP_1 luogo della condanna della dottoressa a sostenere le spese di giudizio sostenute dall'Assicurazione e, in subordine, errato calcolo delle spese per censurabile scelta dello scaglione di riferimento. Nel presente grado di giudizio si è costituita la quale aderiva al Controparte_1 primo motivo dell'appello principale, chiedendo il rigetto del residuo gravame, e dolendosi della mancata applicazione da parte del Tribunale di Forlì della manleva per le cd. spese di soccombenza (punto D dell'ordinanza impugnata), avendo rinunciato, in sede di memoria conclusionale al motivo diretto a censurare l'errata valutazione e pag. 2/10 quantificazione da parte del primo Giudice delle spese mediche da rimborsare alla
CP_2
Si è altresì costituita opponendosi a quanto dedotto nel primo motivo CP_2 di gravame, essendo i restanti motivi relativi unicamente al rapporto assicurativo tra e la dottoressa RT CP_1
All'udienza celebratasi in data 21 febbraio 2023 veniva esteso il contraddittorio nei confronti di Poliambulatorio Iaem Laerzio - mediante notifica dell'appello principale e di quello incidentale di cui alla comparsa di risposta della - che però non si CP_1 costituiva e veniva dichiarato contumace all'udienza del 19 giugno 2023.
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L'appello principale è fondato quanto ai primi tre motivi (il primo motivo nei limiti di cui infra) mentre non può trovare accoglimento il quarto, mediante il quale
(d'ora in poi anche solo Assicurazione o Compagnia) RT censura la decisione del Tribunale di Forlì in ordine al riparto delle spese di lite di primo grado.
Quanto al primo motivo, l'appellante censura l'ordinanza di RT primo grado poichè il Tribunale avrebbe dovuto respingere la richiesta attorea di rimborso della somma di euro 3.000,00 dopo aver accertato che la non aveva CP_2 mai domandato la risoluzione del contratto per inadempimento, né la esplicita
“restituzione” del compenso versato alla dottoressa Inoltre lamenta la CP_1
Compagnia la circostanza per cui il Tribunale non avrebbe mai potuto ritenere tale voce di danno tra quelle rientranti nell'ambito oggettivo delle garanzie prestate da alla dottoressa perché estranea alle voci di danno RT CP_1 risarcitorie riconoscibili alla terza danneggiata. La prima doglianza non risulta meritevole di accoglimento poiché, ritiene il Collegio, che la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di spedalità intercorrente tra la danneggiata e la dottoressa (e Poliambulatorio Iaem CP_2 CP_1
Laerzio) debba considerarsi come implicitamente proposta. Sul punto giova richiamare quanto stabilito da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, a mente della quale
“la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza n. 19513 del 18/09/2020, conforme a Ordinanza n. 24947 del 23/10/2017). In proposito, si evidenzia che la richiesta di risarcimento presentata da per tutti i CP_2 danni derivategli dalla condotta imprudente e imperita di comprendeva anche la CP_1 restituzione della somma di euro 3.000,00 sborsata dalla per l'operazione del CP_2 dicembre 2015, domanda questa che appare intrinsecamente incompatibile con la volontà di tener fermo il rapporto contrattuale. La ricorrente, avendo richiesto - fin dal pag. 3/10 primo atto di costituzione in primo grado – accertarsi la riconducibilità del danno subìto al comportamento colposo della dottoressa e, comunque, alla violazione degli CP_1 obblighi contrattualmente assunti dai convenuti (sanitario e struttura ospedaliera), implicitamente chiedeva la risoluzione del contratto di spedalità che la legava a CP_1
e al Poliambulatorio. A riprova di quanto poc'anzi argomentato, si richiama altro consolidato arresto giurisprudenziale, secondo cui: “In tema d'interpretazione della domanda, il giudice di merito è tenuto a valutare il contenuto sostanziale della pretesa, alla luce dei fatti dedotti in giudizio e a prescindere dalle formule adottate. Ne consegue che è necessario, a questo fine, tener conto anche delle domande che risultino implicitamente proposte o necessariamente presupposte, in modo da ricostruire il contenuto e l'ampiezza della pretesa secondo criteri logici che permettano di rilevare l'effettiva volontà della parte in relazione alle finalità concretamente perseguite dalla stessa.” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 19630 del 26/09/2011). Tale arresto, peraltro, confermava quanto già statuito dalla Seconda Sezione civile della Suprema Corte ovvero che: “Il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale. In particolare, il giudice non può prescindere dal considerare che anche un'istanza non espressa può ritenersi implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il "petitum" e la "causa petendi".”. (Cass. civ., Sez. II, Sentenza n. 3012 del 10/02/2010). Orbene, nel caso che qui occupa, ritiene il Collegio che l'aver la ricorrente, in sede di ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ex art. 702 bis c.p.c., inserito tra le voci di danno patrimoniale (in particolare tra quelle inerenti al danno emergente) le spese sostenute per l'intervento del 18 dicembre 2015 e corrisposte alla dott. e, CP_1 all'atto della stesura delle conclusioni contenute nel medesimo atto introduttivo, aver fatto riferimento alla violazione degli obblighi contrattualmente assunti dai convenuti, presupponga e contenga una implicita domanda di risoluzione del contratto per inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal c.d. contratto di spedalità da parte del medico e della struttura sanitaria. Quanto al merito della domanda di risoluzione, come precisato nell'Atp “la condizioni fisica è quella di grave inestetismo degli arti inferiori con retrazione cicatriziale ed esilità cutanea-sottocutanea della regione trocanterica di sinistra ed abbassamento del solco sottogluteo a destra, con asimmetria di circonferenza”. Ciò qualifica l'intervento del dicembre 2015 come una prestazione inadeguata, a seguito della quale non solo si è realizzato un mancato ottenimento del beneficio richiesto, sotto pag. 4/10 il profilo estetico, ma si è prodotto un vero e proprio danno, inteso come modificazione in pejus dello stato quo ante, con necessità di interventi correttivi. Pertanto la somma di euro 3.000,00 - quale compenso per la prestazione medica del 18 dicembre 2015 – deve essere oggetto di restituzione. Il motivo va peraltro accolto nella parte in cui la Assicurazione esclude che tale somma possa essere oggetto di manleva. Infatti, l'art. 16 c.g.c. (oggetto dell'assicurazione) prevede che “…La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento… di danni da esso Assicurato o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, involontariamente cagionati per negligenza, imprudenza o imperizia, lievi o gravi, nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza ai soli pazienti”, con ciò implicitamente escludendo dalla copertura assicurativa quanto dovuto dal professionista a titolo di restituzione del compenso indebitamente pagato. La restituzione dell'onorario professionale non ha natura risarcitoria, bensì ripristinatoria, con la conseguenza che l'assicurazione non può essere condannata a manlevare l'assicurato di quanto da questi dovuto a tale titolo. Pertanto, la restituzione del compenso ricevuto dalla dott. non rientra CP_1 nell'oggetto dell'assicurazione, limitato ai danni da responsabilità per colpa professionale, e deve restare a suo carico.
Coglie nel segno il secondo motivo di gravame, relativo alla mancata applicazione da parte del Tribunale degli artt. 16, punto 1, e 18, contenuti nelle Condizioni Generali di Contratto (CGC) della polizza assicurativa n. 777029472655 i quali, definendo l'ambito oggettivo di applicazione della copertura assicurativa (art. 16) e i rischi esclusi (art. 18), limitano la garanzia assicurativa “alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà”. Innanzitutto, deve respingersi l'argomentazione difensiva secondo cui la questione della limitazione di responsabilità di cui all'art. 16, punto 1) sarebbe stata sollevata per la prima volta nel presente grado di giudizio, poiché il Giudice di prime cure aveva statuito esclusivamente (escludendola) quanto alla limitazione di cui all'art. 16, punti 2 e 3 e quindi il richiamo alla previsione di cui all'art. 16, punto 1 costituirebbe un'ipotesi di domanda nuova e tardiva e quindi inammissibile. Sul punto deve osservarsi che, analizzando la memoria di costituzione di nel processo di primo RT grado, nonostante sia vero che la predetta abbia eccepito la “inoperatività della polizza ex art. 16 CGC” mediante il richiamo ai punti 2 e 3 (si veda pag. 14), è altrettanto vero che nel proseguo della memoria la stessa Assicurazione ha, nell'ambito del punto 6 derubricato “In via di estremo subordine: i limiti dell'indennizzo dovuto dalla compagnia all'assicurato”, fatto esplicito riferimento all'operatività della polizza limitatamente alla quota di responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione di ogni pag. 5/10 responsabilità derivantegli in via solidale, mediante puntuale rimando alla previsione di cui all'art. 16, punto 1 delle CGC di (cf. pag.20). RT
Trattasi dunque di un vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in cui è incorso il Tribunale dell'impugnata ordinanza, che dapprima rilevava come “la compagnia assicurativa ha inoltre eccepito l'inoperatività della polizza RT ex art. 16 CGC” (cfr. p. 9 dell'impugnata ordinanza), per poi analizzare esclusivamente quanto ivi pattuito ai punti 2 e 3, omettendo di pronunciarsi sulla limitazione di garanzia prevista in caso di responsabilità in solido tra assicurato e terzi di cui all'art. 16 punto 1. Nel merito la tesi di coglie nel segno poiché la disposizione in RT parola, nello specifico quella prevista dal combinato disposto degli artt. 16 punto 1 e 18 CDC limita la copertura assicurativa alla sola quota di responsabilità accertata in capo al soggetto assicurato. Sul punto, non può condividersi quanto argomentato dalle controparti e secondo cui l'inserimento della clausola limitativa della CP_2 CP_1 garanzia in caso di responsabilità solidale (art. 16 punto 1 e 18) comporti la vanificazione della reale causa del contratto, cioè quella di salvaguardare il patrimonio dell'assicurato, la cui conseguenza sarebbe quella della declaratoria di nullità della clausola ai sensi degli artt. 1418 e 1419 c.c. Ritiene la Corte (come già affermato nella sent. n. 1030/25) che quella che limita l'assicurazione della responsabilità civile alla sola quota dell'assicurato in caso di presenza di più coobbligati in solido al risarcimento, sia una clausola non di delimitazione dell'oggetto del contratto e dunque del rischio, ma di riduzione dell'operatività della garanzia, e quindi della responsabilità dell'assicuratore. Come tale è vessatoria e dunque richiede specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 cc. Nel caso che qui occupa, la dottoressa all'atto della stipula della polizza CP_1 assicurativa n. 777029472655, aveva aderito, tra le altre, alla previsione di cui agli artt. 16 e 18 CGC, clausole specificamente sottoscritte 'ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile', nell'apposito spazio rubricato “dichiarazioni” e contenuto a pagina 2 delle CGC, con richiamo al numero e all'oggetto della singola clausola. A ben vedere, non rileva il riferimento alla sentenza del 31 gennaio 2022 del Tribunale di Monza che aveva affermato la nullità della clausola che limita la copertura del contratto di assicurazione alla sola quota di responsabilità dell'assicurato. Invero la dichiarazione di nullità della clausola limitativa della copertura assicurativa è fondata principalmente sui principi affermati dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 8686/2012 e n. 20322/2012 (le stesse citate da , che sono solo apparentemente CP_1 contrastanti con la richiesta di poiché pronunciate in relazione a RT fattispecie diverse rispetto a quella sub iudice, nelle quali la garanzia assicurativa non conteneva limitazioni alla quota di responsabilità dell'assicurato. Né può ritenersi che l'introduzione di detta clausola vanifichi la causa del contratto, che è quella di sollevare l'assicurato dalle somme che lo stesso è tenuto a corrispondere, che pag. 6/10 nell'ipotesi 'generale' è quella di copertura assicurativa per l'intero danno, ma che le parti, nella loro autonomia contrattuale, possono decidere di limitare, con conseguente riduzione del premio previsto. Infine, irrilevanti da un punto di vista giuridico appaiono i richiami di parte appellata Nunno alla circostanza per cui la tesi di , ove accolta, priverebbe RT di tutela anche e soprattutto il terzo danneggiato. Infatti, non può non osservarsi che la non è parte del rapporto assicurativo stipulato tra medico ed assicuratore ed CP_2 essendo la predetta del tutto estranea ad esso, da un lato nulla può vantare nei diretti confronti della Compagnia Assicuratrice e, dall'altro lato non può lamentare qualsivoglia lesione in ragione delle concrete pattuizioni contenute nella polizza sottoscritta dal sanitario responsabile. Sicchè, si impone l'accoglimento del secondo motivo di gravame e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata ordinanza, deve essere condannata a RT manlevare e garantire l'assicurata dottoressa in misura corrispondente alla CP_1 quota di responsabilità accertata, ovvero al 50%.
Peraltro, il limite di garanzia che l'Assicurazione deve coprire deve essere ulteriormente ridotto, poiché meritevole di accoglimento risulta anche il terzo motivo dell'appello principale, mediante il quale lamenta la violazione dell'art. RT
112 c.p.c., concretizzatasi nella mancata applicazione dell'art. 20 CGC della polizza assicurativa il quale, prevedendo un ulteriore limite di indennizzo, recita che “rimane comunque a carico dell'assicurato il 10% dell'importo di ogni sinistro di natura estetica e fisionomica con il massimo assoluto di euro 30.000”. Trattasi, anche in questo caso, di un vizio di omessa pronuncia da parte del Tribunale di Parma che, nonostante fin dalla memoria di costituzione di RT primo grado ne avesse invocato l'applicazione, non ha mai fatto riferimento alla previsione de quo nell'iter argomentativo dell'impugnata ordinanza. Nessun dubbio sussiste, infatti, in relazione alla tipologia di intervento chirurgico c.d. di liposuzione, pacificamente di natura estetica e fisionomica come richiesto dalla clausola citata, che va letta e interpretata come ulteriore ipotesi, autonoma rispetto a quella di cui agli artt. 16 punto 1 e 18 CGC, di limitazione della garanzia assicurativa nel caso di responsabilità diretta del sanitario contraente la polizza assicurativa accertata nell'ambito di trattamenti estetici o fisionomici. Peraltro, come correttamente rilevato da , le controparti in RT primo grado non si opponevano alla domanda contestando alcunchè, mentre nel presente grado di giudizio l'appellata argomentava brevemente sul punto in CP_1 comparsa di costituzione e in memoria di replica, sostenendo che lo scoperto del 10 % andrebbe riconosciuto solo a seguito del totale risarcimento da parte dell'Assicurazione, la quale dovrebbe dapprima risarcire il danno e solo in seguito eventualmente agire nei confronti dell'assicurata per riottenere il 10% di quanto pagato.
pag. 7/10 Le argomentazioni non trovano fondamento alcuno nel regolamento contrattuale predisposto da . Infatti, non vi è previsione contrattuale che RT subordini la possibilità di di decurtare il 10% di scoperto dalla RT quota di risarcimento di propria spettanza (e non certo dall'intero) alla circostanza dell'avvenuto pagamento della somma individuata dal Tribunale di primo grado a titolo di risarcimento del danno.
Quanto al quarto motivo, mediante il quale chiede, in RT riforma della decisione di primo grado sul riparto delle spese di giudizio, la compensazione con quelle sostenute da controparte e, in subordine, previo CP_1 accoglimento del gravame, il ricalcolo utilizzando lo scaglione inferiore di riferimento (ex D.M. 55/2014), non appare meritevole di accoglimento la prima doglianza poichè non si ravvisano gli estremi per disporre la compensazione ex art. 92 c.p.c. delle spese di primo grado in quanto risulta comunque soccombente RT rispetto a considerato il mancato accoglimento dell'eccezione di inoperatività CP_1 della polizza proposta dalla Compagnia Assicurativa ex artt. 1913, 1914 e 7 C.G.C.. in via principale. In punto quantum, va confermata la liquidazione effettuata nell'impugnata ordinanza perché pressochè corrispondente allo scaglione medio dell'importo riconosciuto in questo grado (5.201-26.000). Non risulta proposto appello incidentale sul punto né la dott. si duole CP_1 specificamente della somma liquidata dal Tribunale, di cui chiede anzi la conferma (cfr. punto 4 conclusioni costituzione in appello). In ogni caso, si rileva che non vi è prova che la stessa abbia sostenuto spese maggiori di quelle liquidate.
Risulta invece fondato il motivo d'appello incidentale proposto da e volto a CP_1 censurare la decisione nella parte in cui non ha previsto che l'Assicurazione tenesse indenne il professionista anche per la condanna di cui al punto D) dell'ordinanza. Ed infatti il Giudice di prime cure ha condannato l'Assicurazione 'a tenere indenne entro il limite di massimale dalle conseguenze di cui al punto A) del Controparte_1 presente dispositivo' relativo al solo risarcimento del danno cagionato alla CP_2 senza prevedere la manleva per il punto D) relativo alla condanna della (in CP_1 solido con il al pagamento delle spese in favore Controparte_3 dell'attrice. Trattasi delle cd. 'spese di soccombenza', cioè quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, e il cui diritto alla refusione scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale ex art.1917, primo comma c.c. Esse costituiscono, secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte, un accessorio dell'obbligazione risarcitoria, ai sensi dell'art.1917 cod.civ e gravano pag. 8/10 sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza. Del resto, lo stesso art. 16 CGC (“Oggetto dell'assicurazione”) recita: “La società si obbliga a tenere indenne l' di ogni somma che questi sia tenuto a pagare Parte_3 quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese, …)”. Conseguentemente, in parziale riforma del punto C del dispositivo dell'impugnata ordinanza, deve essere condannata a garantire anche di RT CP_1 quanto da ella dovuto – in solido con l'altra parte convenuta Poliambulatorio Iaem Laerzio – nei confronti di a titolo di spese processuali e spese di ATP, CP_2
CTU e CTP, nella misura del 50%.
Ne consegue pertanto che, riforma del punto C del dispositivo dell'impugnata ordinanza, deve essere condannata a garantire la dott. RT CP_1 fino all'importo di euro 16.493,4 (39.652,00-3.000,00 = 36.652,00 : 2 = 18.326,00 – 10% = 16.493,4), oltre interessi come indicato nell'ordinanza di primo grado;
deve inoltre essere condannata a tenere indenne -nella misura del 50%- la dott. delle CP_1 spese legali di cui al punto D.
Quanto, infine, al riparto delle spese processuali sostenute nel presente grado di giudizio, tra e la dott. va disposta la compensazione, Parte_2 CP_1 stante la soccombenza reciproca di domande, peraltro rientranti nello stesso scaglione (5.201 - 26.000). Le spese di lite tra la e seguono invece la soccombenza e CP_2 RT si liquidano come in dispositivo.
Da ultimo, deve rilevarsi come all'udienza del 20 giugno 2023, il difensore di CP_2 dava atto di aver ricevuto da la somma di euro 45.898,00 in RT parziale esecuzione dell'ordinanza di primo grado. Orbene, a fronte della richiesta di
, deve disporsi la restituzione delle eventuali maggiori RT somme corrisposte da rispetto a quanto statuito con la RT presente sentenza, oltre interessi ex art.1284 co.1 c.c. dal pagamento al saldo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale promosso da RT
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Parma n. 1818/2022, Controparte_1 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita:
1. In parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma del punto C) dell'impugnata ordinanza, condanna la compagnia RT
a tenere indenne dalle conseguenze di cui al punto A)
[...] Controparte_1 dell'ordinanza nei limiti dell'importo di euro 16.493,4, oltre ad interessi come da ordinanza di primo grado;
pag. 9/10 2. In accoglimento dell'appello incidentale ed in ulteriore riforma del punto C) dell'impugnata ordinanza, condanna a tenere indenne RT
altresì delle spese di lite di cui al punto D del dispositivo Controparte_1 nella misura del 50%;
3. Conferma per il resto l'impugnata ordinanza;
4. Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio tra RT
e la dott.
[...] CP_1
5. condanna alla refusione delle spese di lite del presente RT grado di giudizio in favore di che liquida in euro 1.500 per CP_2 compensi, oltre spese generali, Iva e cpa;
6. Dispone la restituzione, nei confronti di , delle RT eventuali maggiori somme dalla stessa corrisposte in esecuzione dell'ordinanza di primo grado, oltre interessi ex art.1284 co.1 c.c. dal pagamento al saldo.
Così deciso dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 18.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Maria Laura Benini Dott.ssa Mariacolomba Giuliano
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