TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 27/06/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1811/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Federica Meloni Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SEPARAZIONE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1811/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
C.F._1 con il patrocinio dell'avv. ABBAMONTE STELLA parte ricorrente contro nato in [...] il [...] (cod. fisc. CP_1
) C.F._2 parte resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
In data 22/01/2018 la sig.ra ha contratto matrimonio in India Parte_1 con il sig. già residente in Italia;
la coabitazione fra i coniugi ha CP_1 avuto concretamente inizio il 16/05/2022 quando la ricorrente ha potuto fare ingresso in Italia, grazie a un visto per il ricongiungimento familiare;
dalla loro unione non sono nati figli.
In data 30/10/2024 la ha depositato il ricorso introduttivo del presente Pt_1 giudizio per la pronuncia della separazione personale dal sig. CP_1 avanzando contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio.
La ricorrente ha allegato che la convivenza matrimoniale si è rivelata insostenibile sin da subito dopo il suo ricongiungimento al marito, a causa delle condotte maltrattanti del coniuge, spesso alterato dall'uso di sostanze stupefacenti o di alcol;
che, dopo aver subito minacce e intimidazioni, dopo il verificarsi di vari episodi di violenza sia verbale che fisica nei propri contranti, ha denunciato il marito ed è stata collocata presso una casa protetta, dove attualmente si trova.
In conseguenza di quanto sopra esposto, ha chiesto pronunciarsi sentenza di separazione personale dal coniuge con addebito nei confronti di quest'ultimo, per poi ottenere, al passaggio in giudicato della stessa, lo scioglimento del matrimonio contratto col sig. ; ha chiesto altresì che il coniuge sia CP_1 obbligato a corrisponderle un assegno di mantenimento.
Controparte è rimasta contumace, che è stata dichiarata alla prima udienza del
16/01/2025, nel corso della quale il Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha disposto che il resistente contribuisca al mantenimento della moglie versando entro il giorno 10 di ogni mese la somma di € 300,00, essendo la stessa completamente senza risorse.
Sussiste la giurisdizione dell'A.G. italiana a conoscere la domanda sullo status e la stessa va decisa in base al diritto italiano, nonostante la cittadinanza indiana delle parti, in quanto le norme di diritto privato internazionali applicabili al caso -quanto alla giurisdizione l'art. 3 lettera a) punti v) e vi) del reg. UE
1111/2019; quanto alla legge applicabile, l'art. 8 lettera a) del reg. UE
1259/2010, normative che si applicano alle persone di qualunque nazionalità, comunitaria e non- danno tutte rilievo alla legge dello stato di residenza delle parti, che per entrambe è in Italia -la ricorrente presso la comunità protetta;
il marito in Torre De' Picenardi (CR).
Dando applicazione al diritto italiano, la domanda di separazione va accolta: parte ricorrente ha manifestato chiaramente la propria volontà di porre fine all'unione coniugale, ciò che è sufficiente secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza per l'accoglimento della separazione (senza necessità di avere prova della oggettiva intollerabilità della convivenza: cfr. da ultimo, Cass.
16698/2020). Ad ogni modo si rileva che con sentenza del 15/01/2025 il Sig.
è stato condannato in primo grado per il reato ex art. 572 c.p. in danno CP_1 della Sig.ra alla quale è stato concesso il nulla osta per il permesso di Pt_1 soggiorno per vittime di violenza domestica. Pertanto, è evidente come l'oggettiva intollerabilità della convivenza non richieda ulteriori accertamenti.
Con separata ordinanza si disporrà il prosieguo del giudizio per la pronuncia del divorzio
Le spese di lite saranno liquidate in sede di definizione complessiva del divorzio
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione
DICHIARA la separazione personale fra e i Parte_1 CP_1 quali hanno contratto matrimonio India il 22/01/2018; così deciso in Cremona, il 16/06/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente;