Articolo 1 della Legge 12 ottobre 1957, n. 971
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12 novembre 1957
Art. 1. Articolo unico.

Gli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 , e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381 , hanno vigore sino al 31 dicembre 1959.
Il riassorbimento dei predetti aumenti, da effettuarsi secondo le disposizioni dell' art. 3, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 , avra' inizio il 1 gennaio 1960.

Entrata in vigore il 12 novembre 1957