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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/10/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.2545 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025 , TRA
, nata a [...] il Parte_1
22/12/1959 , elettivamente domiciliato in Benevento presso lo studio dell'Avv. ASCIERTO ROSANNA e dell'avv. Giovanna Maira Berruti , che lo rappresentano e difendono giusta procura a margine del ricorso RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1
Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. GAROFALO SILVIO che lo rappresenta e difende giusta procura generale ed elettivamente domiciliato in Benevento alla via Foschini RESISTENTE all'esito della trattazione scritta del 17/10/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 26/06/2025 la parte ricorrente esponeva che era stata proposta ATP che aveva dato esito negativo;
che la valutazione effettuata dal CTU era generica ed erronea in quanto non aveva tenuto conto delle patologie refertate. Concludeva chiedendo la condanna dell' al riconoscimento del CP_1 diritto ed all'erogazione della prestazione oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione nonché al pagamento delle spese di lite, con distrazione. Preliminarmente va evidenziato come la presente controversia, attenga a contestazioni formulate in ordine alla consulenza tecnica svolta in
1 sede di Accertamento tecnico preventivo. Tali contestazioni, com'è noto, devono essere particolarmente analitiche e dettagliate, non potendosi limitare ad una mera generica contestazione dei risultati cui il consulente d'ufficio è pervenuto. Nel caso in esame parte ricorrente riproduce contestazioni che ha già sottoposto al vaglio del CTU, il quale le ha analiticamente esaminate. In particolare, il ctu con riferimento alla patologia cardiaca ha evidenziato che non sussiste una cardiopatia in II Classe N.Y.H.A. in quanto “il pz ha dichiarato di non praticare alcuna terapia farmacologica per l'ipertensione, i dati clinici rilevati dalla visita non mostrano segni di scompenso cardio-circolatorio in atto (la F.E. era nell'ecocardiogramma di 55%, quindi nella norma)”, né vi sono agli atti esami clinici, prescrizioni di terapie periodiche attestanti la patologia lamentata e che con riferimento alle altre patologie riscontrate (SPONDILODISCOARTROSI A MAGGIORE LOCALIZZAZIONE CERVICO-LOMBARE CON MODERATO IMPEGNO FUNZIONALE IN PZ CON NOTE DI PERIARTRITE SCAPOLO-OMERALE BILATERALE, RIZOARTROSI CON FUNZIONALITA' AI LIMITI-GONALGIA ACUTA SINISTRA DA FOCOLAIO OSTEOCONDROSICO DEL PIATTO TIBIALE LATERALE IN PZ CON MENISCOSI, DIABETE MELLITO TIPO 2 IN TRATTAMENTO CON IPOGLICEMIZZANTI ORALI SENZA MENZIONE DI COMPLICANZE- ETMOIDITE CRONICA) non risulta ridotta la capacità lavorativa a meno di un terzo. Ne consegue che la contestazione, a parere di questo Giudice, non appare rilevante perché relativa a profili già esaminati dal c.t.u. e dettagliatamente confutati. Non ravvisandosi alcuna omissione nella c.t.u., che questo Giudice ritiene fare propria in quanto corretta ed esente da vizi, la domanda dev'essere rigettata. Le spese stante la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. disp. Att. vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Marina Campidoglio, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da Parte_1
così provvede:
[...]
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara compensate le spese di lite. Così deciso in Benevento il 18/10/2025 Il Giudice (Dott.ssa Marina Campidoglio)
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IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.2545 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025 , TRA
, nata a [...] il Parte_1
22/12/1959 , elettivamente domiciliato in Benevento presso lo studio dell'Avv. ASCIERTO ROSANNA e dell'avv. Giovanna Maira Berruti , che lo rappresentano e difendono giusta procura a margine del ricorso RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1
Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. GAROFALO SILVIO che lo rappresenta e difende giusta procura generale ed elettivamente domiciliato in Benevento alla via Foschini RESISTENTE all'esito della trattazione scritta del 17/10/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 26/06/2025 la parte ricorrente esponeva che era stata proposta ATP che aveva dato esito negativo;
che la valutazione effettuata dal CTU era generica ed erronea in quanto non aveva tenuto conto delle patologie refertate. Concludeva chiedendo la condanna dell' al riconoscimento del CP_1 diritto ed all'erogazione della prestazione oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione nonché al pagamento delle spese di lite, con distrazione. Preliminarmente va evidenziato come la presente controversia, attenga a contestazioni formulate in ordine alla consulenza tecnica svolta in
1 sede di Accertamento tecnico preventivo. Tali contestazioni, com'è noto, devono essere particolarmente analitiche e dettagliate, non potendosi limitare ad una mera generica contestazione dei risultati cui il consulente d'ufficio è pervenuto. Nel caso in esame parte ricorrente riproduce contestazioni che ha già sottoposto al vaglio del CTU, il quale le ha analiticamente esaminate. In particolare, il ctu con riferimento alla patologia cardiaca ha evidenziato che non sussiste una cardiopatia in II Classe N.Y.H.A. in quanto “il pz ha dichiarato di non praticare alcuna terapia farmacologica per l'ipertensione, i dati clinici rilevati dalla visita non mostrano segni di scompenso cardio-circolatorio in atto (la F.E. era nell'ecocardiogramma di 55%, quindi nella norma)”, né vi sono agli atti esami clinici, prescrizioni di terapie periodiche attestanti la patologia lamentata e che con riferimento alle altre patologie riscontrate (SPONDILODISCOARTROSI A MAGGIORE LOCALIZZAZIONE CERVICO-LOMBARE CON MODERATO IMPEGNO FUNZIONALE IN PZ CON NOTE DI PERIARTRITE SCAPOLO-OMERALE BILATERALE, RIZOARTROSI CON FUNZIONALITA' AI LIMITI-GONALGIA ACUTA SINISTRA DA FOCOLAIO OSTEOCONDROSICO DEL PIATTO TIBIALE LATERALE IN PZ CON MENISCOSI, DIABETE MELLITO TIPO 2 IN TRATTAMENTO CON IPOGLICEMIZZANTI ORALI SENZA MENZIONE DI COMPLICANZE- ETMOIDITE CRONICA) non risulta ridotta la capacità lavorativa a meno di un terzo. Ne consegue che la contestazione, a parere di questo Giudice, non appare rilevante perché relativa a profili già esaminati dal c.t.u. e dettagliatamente confutati. Non ravvisandosi alcuna omissione nella c.t.u., che questo Giudice ritiene fare propria in quanto corretta ed esente da vizi, la domanda dev'essere rigettata. Le spese stante la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. disp. Att. vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Marina Campidoglio, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da Parte_1
così provvede:
[...]
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara compensate le spese di lite. Così deciso in Benevento il 18/10/2025 Il Giudice (Dott.ssa Marina Campidoglio)
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