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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/09/2025, n. 3970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3970 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa AL MU, nella causa civile iscritta al N. 13726/2024
R.G.L. promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Martina Rizzuto pec: C.F._1
Email_1
- ricorrente -
CONTRO
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21 ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana 59, nell'ufficio legale dell' presso l'avvocato Marco Di Gloria dal quale è rappresentato e CP_2
difeso
-resistente -
Avente ad oggetto: indennità integrativa speciale
All'udienza del 30.09.2025 ha pronunciato – ai sensi dell'art. 429 cpc – la seguente
SENTENZA
Munita di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento della spese di lite che liquida in € 550,00 per CP_2
compensi, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Martina Rizzuto ai sensi dell'art. 93 cpc.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 26.09.2024, conveniva in Parte_1
CP_ giudizio l' al fine di sentir “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire nell'ambito del proprio trattamento economico, l'indennità integrativa prevista dall'art. 5 del D.M. n. 95269 del 7 aprile 2016 avente ad oggetto disposizioni relative al “Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale”, rispettivamente per i periodi: dal 16.03.2020 al 31.03.2020; dall'01.04.2020 al 30.04.2020; dall' 01.05.2020 al 31.05.2020; dal 21.06.2020 al
30.06.2020; dall'01.07.2020 al 19.07.2020; dall'01.08.2020 al 02.08.2020; dal
07.09.2020 al 13.09.2020; dall'01.10.2020 al 04.10.2020; 01.11.2020 e dal
15.11.2020 al 30.11.2020; dal 21.06.2021 al 30.06.2021; dall'01.07.2021 al
31.07.2021; dall'01.08.2021 al 31.08.2021; dall'01.09.2021 al 30.09.2021; dall'01.10.2021 al 09.10.2021; condannare l' Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, a corrispondere al ricorrente l'indennità integrativa prevista ex art. 5 del
D.M. n. 95269 del 7 aprile 2016 in relazione ai suddetti periodi ut supra meglio specificati”.
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
In corso di causa tuttavia provvedeva al pagamento della prestazione chiesta.
Entrambe le parti producevano estratto dei pagamenti effettuati.
All'udienza di oggi le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del
CP_ contendere, con spese di lite a carico dell' parte ricorrente e con spese
CP_ compensate l'
La causa pertanto viene decisa come in epigrafe.
^
Il Giudice, esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che
all'udienza di oggi le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse in capo alla ricorrente;
dichiara cessata la materia del contendere.
Quanto alla regolazione delle spese legali esse, stante la soccombenza virtuale dell' , vanno poste in capo all'Istituto e liquidate, secondo i criteri di cui al DM CP_2
55/2014 e s.m.i., al minimo della tariffa, come in dispositivo e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo 30.09.2025
Il Giudice onorario
AL MU
Firmato digitalmente