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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 4510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4510 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma 7 0 SEZIONE R.G. 1650/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7 0 SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario Relat. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Il grado tra
), residente in [...]15-17 West Parte_1 C.F._1
Street, Havant, Hampshire (Regno Unito), ed elett.te domiciliata in
Roma alla via di Santa Maria 12, presso lo studio degli Avv.ti Alberto
Gava ) e Pierluigi Rossi che CodiceFiscale_2 C.F._3 la rappre-sentano e difendono, giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione: p.e.c.; e Email_1
; appellante Email_2
Contro
già ), in persona del CP_1 CP_2 P.IVA_1
Sindaco in carica, Dott.ssa rappresentata e difesa CP_3 dall'Avv. Enrico Maggiore , dell'Avvocatura Capi- C.F._4 tolina, in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio
[...]
rep. 1353 del giorno 1.07.2020, presso lo stesso elettiva- Per_1 mente domiciliata in Roma alla Via Tempio di Giove n.21: p.e,c. enrico. oma.it; appellata Email_3 CP_2 Nonché
, ),in persona del Controparte_4 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla via Giuseppe
Grezar ed elettivamente domiciliata in primo grado presso l'Avv. Fabio
Francesco Franco ) in Roma alla via Giovanni C.F._5
Pierluigi da Palestrina n. 19; Appellata – contumace
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nell'atto d'appello e per parte appellata, , quelle formulate in Comparsa di CP_1
Costituzione nonché per entrambe quelle formulate all'udienza di conclusioni, ex art. 127 ter c.p.¿., del 21.05.2025:
RAGIONI Dl FATTO E Dl DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 12017/2020 nel procedimento Rg. 61413/2017 avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale, ex art. 615 c.p.c., per sanzioni amministrative, il Tribunale di Roma ha emesso il seguente dispositivo: Accoglie la domanda e per l'effetto annulla la cartella di esattoriale 09720160213907745000 notificata all'oppo- nente il 29 luglio 2017 ; 2) compensa le spese tra le parti. Così deciso in
Roma, 11 agosto 2020, F. to Il Giudice . "
Il procedimento di primo grado aveva il seguente svolgimento: con atto di citazione notificato in data 19.09.2017, la ha proposto Pt_1 opposizione innanzi al Tribunale Ordinario di Roma, avverso la cartella di pagamento n. 09720160213907745. Si costituivano in giudizio e , contestando tutto CP_1 Controparte_4 quanto ex adverso dedotto.
Il Tribunale di Roma, sezione Il Civile, con sentenza n. 12017/2020, emessa in data 11 agosto 2020 e pubblicata in data 8 settembre 2020, ha integralmente accolto la domanda compensando le spese di lite.
2 Seguiva sentenza gravata.
Con atto di citazione, l'appellante ha proposto gravame avverso la suddetta pronuncia rassegnando le seguenti conclusioni: "Piaccia alla
Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza n.
12017/2020 del Tribunale di Roma, Sez. Il civile, emessa in data 11 agosto 2020, depositata in data 8 settembre 2020, 1) in accoglimento del primo motivo di appello proposto, condannare Parte_2
, in persona dei legali rappresentanti Controparte_4 pro tempore, al pagamento, in favore della IG.ra , Parte_1 delle spese, competenze ed onorari di cui al giudizio di primo grado;
2) in accoglimento del secondo motivo di appello proposto, condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 risarcimento, in favore della IG.ra , dei danni - da Parte_1 quantificarsi in via equitativa - per responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c. Con vittoria di onorari, competenze e spese di lite anche del presente grado di giudizio".
Si costituiva in giudizio solo deducendo che l'appello per CP_1
l'omessa condanna alle spese di lite di primo grado dipesa da un errore od omissione del Tribunale e l'inesistenza dei presupposti della lite temeraria.
Non si costituiva ['Agenzia Generale delle Entrate nonostante la regolare notifica.
Non essendoci richieste di sospensiva il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.10.2025 e successivamente, previo scardinamento ed anticipazione all'udienza
21.05.2025, ex art. 127 ter c.p.c. Rese le conclusioni tramite 1 9 invio di note telematiche la causa veniva assegnata a sentenza con i termini abbreviati ex art. 190 c.p.c..
L'appello è stato formulato sui seguenti motivi:
3 §. 1 – Insufficienza, contraddittorietà ed erroneità della Motivazione,
Motivazione apparente. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24
COST. e 132, comma 2 n.4 c.p.c.. Violazione e/o Falsa applicazione degli Artt. 91 E 92 C.P.C.
Deduce l'appellante che il Tribunale, nonostante abbia, nel merito, integralmente accolto l'opposizione attorea e statuito sulla totale soccombenza degli enti pubblici convenuti, invece di pronunciare nel rispetto del principio dispositivo condannando, ex artt. 91, 92 e 96
c.p.c., le amministrazioni convenute con decisione assai singolare ha ritenuto "equa" la compensazione delle spese di lite, giustificandola con poco meno di due righe di motivazione o motivazione cd. apparente:
"ln ragione delle questioni sollevate dalle parti ed esaminate si ritiene equa la compensazione delle spese di lite"
Il Tribunale avrebbe pertanto di fatto, illegittimamente rigettato la domanda attorea di condanna degli enti pubblici convenuti, tanto in ordine al pagamento delle spese di lite, ex artt. 91 e 92 c.p.c., quanto ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
§.2.—Omessa pronuncia per violazione e falsa applicazione degli artt.
112 C.P.C. e. dell'art. 96 C.P.C.
L'appellante si duole della sentenza impugnata anche nella parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciare sulla domanda avanzata dalla avente ad oggetto la condanna di al risarcimento Pt_1 CP_1 dei danni per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c..
La , infatti, in esito alle costituzioni in giudizio di , Pt_1 CP_1 rilevata la evidente pretestuosità, inconferenza e infondatezza delle eccezioni e delle deduzioni proposte, tese ad una resistenza in giudizio manifestamente temeraria, ha richiesto al Giudice di prime cure la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La Corte così ragiona.
4 ln via preliminare va dichiarata la contumacia dell
[...]
regolarmente citata e non comparsa. Controparte_5
Il primo motivo d'appello è fondato visto l'accoglimento dell'opposizione a cartella in quanto il criterio generale stabilisce all'articolo 91 c.p.c. che la parte soccombente sia condannata a rimborsare le spese sostenute dalla parte vittoriosa;
non sussistono inoltre motivi per la compensazione delle spese, regolata dall'articolo
92 del c.p.c., che deroga a questo principio.
Va disatteso invece il secondo motivo d'appello relativo alla richiesta di condanna per la lite temeraria non sussistendo i presupposti della mala fede o colpa grave, quale la coscienza dell'infondatezza della domanda e la carenza dell'ordinaria diligenza.
La Corte ritiene inoltre di riportarsi all'orientamento della Cassazione con Ordinanza del 22.02.2025 n.4702 che ha aperto all'applicabilità della condanna al risarcimento da lite temeraria nei confronti della P.A. nel contenzioso tributario e dei poteri sanzionatori della stessa;
occorre però che la mala fede e la colpa grave coinvolgano l'azione processuale nel suo complesso cosicché questa possa considerarsi meritevole di sanzione per l'abuso dello strumento processuale per pretestuosità dell'azione; elementi non sussistenti nel caso in esame.
Le spese di questo grado vanno quindi , attesa la reciproca soccombenza, compensate mentre quelle del primo grado, in accoglimento del primo motivo d'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, vanno poste solidalmente a carico di e CP_1 dell , come in atti, e vanno liquidate Controparte_5 secondo il valore della lite €. 37.522,00, il DM 147/22, gli scritti difensivi, la non particolare complessità della questione giuridica trattata, in € 3.802,00, oltre € 380,00 per spese ed il 15% per spese
5 generali, IVA se dovuta, C.P.A con la condanna solidale delle parti appellate, in atti, ai loro pagamento a favore di . Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti e nella contumacia Parte_1 CP_1 dell avverso la sentenza del Controparte_5
Tribunale di Roma n. 12017/2020 così provvede:
1) ln parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata condanna solidalmente e CP_1
l al pagamento a favore di Controparte_6
delle spese di Lite del primo grado liquidate in Parte_1
€ 3.802,00, oltre € 380,00 per spese ed 'il 15% per soese generali, oltre IVA se dovuta e C.P.A. come per legge.
2) Compensa le spese del presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio della 7 0 SEZIONE, in data 09/07/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma 7 0 SEZIONE R.G. 1650/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7 0 SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario Relat. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Il grado tra
), residente in [...]15-17 West Parte_1 C.F._1
Street, Havant, Hampshire (Regno Unito), ed elett.te domiciliata in
Roma alla via di Santa Maria 12, presso lo studio degli Avv.ti Alberto
Gava ) e Pierluigi Rossi che CodiceFiscale_2 C.F._3 la rappre-sentano e difendono, giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione: p.e.c.; e Email_1
; appellante Email_2
Contro
già ), in persona del CP_1 CP_2 P.IVA_1
Sindaco in carica, Dott.ssa rappresentata e difesa CP_3 dall'Avv. Enrico Maggiore , dell'Avvocatura Capi- C.F._4 tolina, in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio
[...]
rep. 1353 del giorno 1.07.2020, presso lo stesso elettiva- Per_1 mente domiciliata in Roma alla Via Tempio di Giove n.21: p.e,c. enrico. oma.it; appellata Email_3 CP_2 Nonché
, ),in persona del Controparte_4 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla via Giuseppe
Grezar ed elettivamente domiciliata in primo grado presso l'Avv. Fabio
Francesco Franco ) in Roma alla via Giovanni C.F._5
Pierluigi da Palestrina n. 19; Appellata – contumace
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nell'atto d'appello e per parte appellata, , quelle formulate in Comparsa di CP_1
Costituzione nonché per entrambe quelle formulate all'udienza di conclusioni, ex art. 127 ter c.p.¿., del 21.05.2025:
RAGIONI Dl FATTO E Dl DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 12017/2020 nel procedimento Rg. 61413/2017 avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale, ex art. 615 c.p.c., per sanzioni amministrative, il Tribunale di Roma ha emesso il seguente dispositivo: Accoglie la domanda e per l'effetto annulla la cartella di esattoriale 09720160213907745000 notificata all'oppo- nente il 29 luglio 2017 ; 2) compensa le spese tra le parti. Così deciso in
Roma, 11 agosto 2020, F. to Il Giudice . "
Il procedimento di primo grado aveva il seguente svolgimento: con atto di citazione notificato in data 19.09.2017, la ha proposto Pt_1 opposizione innanzi al Tribunale Ordinario di Roma, avverso la cartella di pagamento n. 09720160213907745. Si costituivano in giudizio e , contestando tutto CP_1 Controparte_4 quanto ex adverso dedotto.
Il Tribunale di Roma, sezione Il Civile, con sentenza n. 12017/2020, emessa in data 11 agosto 2020 e pubblicata in data 8 settembre 2020, ha integralmente accolto la domanda compensando le spese di lite.
2 Seguiva sentenza gravata.
Con atto di citazione, l'appellante ha proposto gravame avverso la suddetta pronuncia rassegnando le seguenti conclusioni: "Piaccia alla
Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza n.
12017/2020 del Tribunale di Roma, Sez. Il civile, emessa in data 11 agosto 2020, depositata in data 8 settembre 2020, 1) in accoglimento del primo motivo di appello proposto, condannare Parte_2
, in persona dei legali rappresentanti Controparte_4 pro tempore, al pagamento, in favore della IG.ra , Parte_1 delle spese, competenze ed onorari di cui al giudizio di primo grado;
2) in accoglimento del secondo motivo di appello proposto, condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 risarcimento, in favore della IG.ra , dei danni - da Parte_1 quantificarsi in via equitativa - per responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c. Con vittoria di onorari, competenze e spese di lite anche del presente grado di giudizio".
Si costituiva in giudizio solo deducendo che l'appello per CP_1
l'omessa condanna alle spese di lite di primo grado dipesa da un errore od omissione del Tribunale e l'inesistenza dei presupposti della lite temeraria.
Non si costituiva ['Agenzia Generale delle Entrate nonostante la regolare notifica.
Non essendoci richieste di sospensiva il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.10.2025 e successivamente, previo scardinamento ed anticipazione all'udienza
21.05.2025, ex art. 127 ter c.p.c. Rese le conclusioni tramite 1 9 invio di note telematiche la causa veniva assegnata a sentenza con i termini abbreviati ex art. 190 c.p.c..
L'appello è stato formulato sui seguenti motivi:
3 §. 1 – Insufficienza, contraddittorietà ed erroneità della Motivazione,
Motivazione apparente. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24
COST. e 132, comma 2 n.4 c.p.c.. Violazione e/o Falsa applicazione degli Artt. 91 E 92 C.P.C.
Deduce l'appellante che il Tribunale, nonostante abbia, nel merito, integralmente accolto l'opposizione attorea e statuito sulla totale soccombenza degli enti pubblici convenuti, invece di pronunciare nel rispetto del principio dispositivo condannando, ex artt. 91, 92 e 96
c.p.c., le amministrazioni convenute con decisione assai singolare ha ritenuto "equa" la compensazione delle spese di lite, giustificandola con poco meno di due righe di motivazione o motivazione cd. apparente:
"ln ragione delle questioni sollevate dalle parti ed esaminate si ritiene equa la compensazione delle spese di lite"
Il Tribunale avrebbe pertanto di fatto, illegittimamente rigettato la domanda attorea di condanna degli enti pubblici convenuti, tanto in ordine al pagamento delle spese di lite, ex artt. 91 e 92 c.p.c., quanto ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
§.2.—Omessa pronuncia per violazione e falsa applicazione degli artt.
112 C.P.C. e. dell'art. 96 C.P.C.
L'appellante si duole della sentenza impugnata anche nella parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciare sulla domanda avanzata dalla avente ad oggetto la condanna di al risarcimento Pt_1 CP_1 dei danni per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c..
La , infatti, in esito alle costituzioni in giudizio di , Pt_1 CP_1 rilevata la evidente pretestuosità, inconferenza e infondatezza delle eccezioni e delle deduzioni proposte, tese ad una resistenza in giudizio manifestamente temeraria, ha richiesto al Giudice di prime cure la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La Corte così ragiona.
4 ln via preliminare va dichiarata la contumacia dell
[...]
regolarmente citata e non comparsa. Controparte_5
Il primo motivo d'appello è fondato visto l'accoglimento dell'opposizione a cartella in quanto il criterio generale stabilisce all'articolo 91 c.p.c. che la parte soccombente sia condannata a rimborsare le spese sostenute dalla parte vittoriosa;
non sussistono inoltre motivi per la compensazione delle spese, regolata dall'articolo
92 del c.p.c., che deroga a questo principio.
Va disatteso invece il secondo motivo d'appello relativo alla richiesta di condanna per la lite temeraria non sussistendo i presupposti della mala fede o colpa grave, quale la coscienza dell'infondatezza della domanda e la carenza dell'ordinaria diligenza.
La Corte ritiene inoltre di riportarsi all'orientamento della Cassazione con Ordinanza del 22.02.2025 n.4702 che ha aperto all'applicabilità della condanna al risarcimento da lite temeraria nei confronti della P.A. nel contenzioso tributario e dei poteri sanzionatori della stessa;
occorre però che la mala fede e la colpa grave coinvolgano l'azione processuale nel suo complesso cosicché questa possa considerarsi meritevole di sanzione per l'abuso dello strumento processuale per pretestuosità dell'azione; elementi non sussistenti nel caso in esame.
Le spese di questo grado vanno quindi , attesa la reciproca soccombenza, compensate mentre quelle del primo grado, in accoglimento del primo motivo d'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, vanno poste solidalmente a carico di e CP_1 dell , come in atti, e vanno liquidate Controparte_5 secondo il valore della lite €. 37.522,00, il DM 147/22, gli scritti difensivi, la non particolare complessità della questione giuridica trattata, in € 3.802,00, oltre € 380,00 per spese ed il 15% per spese
5 generali, IVA se dovuta, C.P.A con la condanna solidale delle parti appellate, in atti, ai loro pagamento a favore di . Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti e nella contumacia Parte_1 CP_1 dell avverso la sentenza del Controparte_5
Tribunale di Roma n. 12017/2020 così provvede:
1) ln parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata condanna solidalmente e CP_1
l al pagamento a favore di Controparte_6
delle spese di Lite del primo grado liquidate in Parte_1
€ 3.802,00, oltre € 380,00 per spese ed 'il 15% per soese generali, oltre IVA se dovuta e C.P.A. come per legge.
2) Compensa le spese del presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio della 7 0 SEZIONE, in data 09/07/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
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