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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/07/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
R.G. 1162/2025
Il Tribunale Ordinario di Catanzaro, Prima Sezione Civile , in composizione collegiale e in persona dei magistrati:
Francesca Garofalo Presidente
Fortunata Esposito Giudice relatore
Elais Mellace Giudice
Nel procedimento iscritto al n.1162/2025 avente ad oggetto reclamo ex art.703 cpc tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
VISCOMI SAVERIO
Reclamante
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
GARERI FRANCESCO ANTONIO reclamato ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato in data il 01.07.2024, esponeva quanto segue: Controparte_1
- di essere (proprietario nonché) possessore del terreno agricolo sito nel Comune di
Torre di Ruggiero (CZ), alla località “Savù” – per come meglio riportato al Catasto del medesimo ente al foglio 6 particelle 34, 39, 40 e 115, costituenti un unico complesso fondiario;
- Che detto fondo gli era pervenuto a seguito di donazione del 09.10.2004 rep. N.50492
– racc. 13871;
- che aveva posseduto in modo pieno ed esclusivo, anche per mezzo di terzi, il terreno per cui è causa, fino al febbraio 2024 allorquando, il resistente aveva occupato i terreni per cui è causa, posizionando un escavatore dietro il cancello d'ingresso, rendendo impossibile l'accesso all'odierno reclamato;
- Che in data 6 maggio 2024 il ricorrente, recatosi sui luoghi per cui è causa, constatava che l'escavatore era stato sostituito da una catena con un lucchetto che in ogni caso gli impedivano l'ingresso al terreno;
Ciò premesso, deduceva che la condotta dell'intimato consisteva in una lesione dell'esercizio del possesso corrispondente al diritto di proprietà del ricorrente,
configurandosi così uno spoglio ex art. 1168 c.c., che rendeva proponibile l'azione di reintegrazione, intesa a fornire tutela contro la privazione del possesso della cosa.
Chiedeva pertanto al Tribunale la reintegra immediata nel possesso “del bene sopra specificato, nonché l'immediata rimozione di quanto ne impediva l'accesso.
Il convenuto si costituiva in giudizio negando la proprietà e il possesso dei beni oggetto di causa in capo al ricorrente limitatamente alle particelle n.34,39 e 115 e non anche in merito alla particella n.40 e affermandosi nel pieno possesso esclusivo e pacifico delle medesime, da oltre 20 anni.
Sentiti gli informatori, il Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, ordinava a di reintegrare immediatamente nel possesso dei beni Parte_1 Controparte_1
immobili oggetto di causa, liberandoli e rimuovendo tutto quanto ne impediva l'accesso.
pag. 2/11 Avverso detta ordinanza proponeva reclamo il quale denunziava in Parte_1
primo luogo l'insussistenza dello spoglio, non avendo parte ricorrente dato prova del sofferto spoglio, della sua permanenza e della sua sussistenza al momento della proposizione del ricorso.
In particolare, l'odierno reclamante, precisava che al momento della proposizione del ricorso era già cessata la condotta di spoglio in quanto il aveva provveduto a Pt_1
rimuovere l'escavatore in data 6.05.2024, allorquando lo stesso era stato sostituito da una catena e da un lucchetto.
Precisava, altresì, che in merito all'apposizione della catena munita di lucchetto il non aveva dato prova che la stessa era stata apposta dal , né che tale CP_1 Pt_1
sistema di chiusura avesse impedito allo stesso l'accesso al fondo, compromettendone il possesso.
Eccepiva, altresì, il difetto di prova del possesso, attuale, continuato e non interrotto da parte del , non avendo lo stesso provato di aver posto in essere sulle particelle CP_1
per cui è causa attività corrispondenti ad un possesso continuato e pacifico. Quindi,
rappresentava l'erronea interpretazione da parte del giudice di prime cure del governo del materiale istruttorio acquisito, in particolare laddove erano stati ritenuti inattendibili gli informatori di parte reclamante;
sottolineava l'inattendibilità, invece, degli informatori indotti dalla controparte.
Si costituiva il reclamato, che instava per il rigetto del gravame.
Il Tribunale osserva.
Analizzando il merito della lite, si osserva che parte reclamante ha denunziato l'erroneo governo del materiale istruttorio da parte del giudice di prime cure.
pag. 3/11 A dispetto, tuttavia, delle censurate incongruenze in cui il giudice di primo grado sarebbe incorso nella valutazione della prova testimoniale, il Tribunale ritiene, sulla scorta di una complessiva rivalutazione del materiale probatorio acquisito, corretto il ragionamento logico-giuridico in forza del quale il giudice della gravata ordinanza ha ritenuto provati i fatti costitutivi della domanda.
Invero, in merito alla mancata prova della condotta di spoglio, occorre precisare che come correttamente sostenuto dal giudice di prime cure, è lo stesso che nella Pt_1
comparsa di costituzione e risposta ha dedotto di aver posto in essere una condotta di spoglio, dapprima con l'apposizione di un escavatore all'ingresso della proprietà del
(circostanza confermata da tutti gli informatori escussi) e poi successivamente CP_1
apponendo al cancello già esistente un lucchetto. Più precisamente nell'atto introduttivo la difesa dell'odierno reclamante così dichiarava: In effetti, l'odierno resistente,
bracciante agricolo, può dirsi che possiede indisturbatamente,pacificamente e senza
che taluno mai ne ostacolasse (sino ad ora) e da oltre almeno un ventennio i
terreni di cui al Foglio di Mappa n. 06 del Comune di Torre di Ruggiero (CZ), part. nn.
34, 39 e 115.
Corrisponde al vero che, dopo tempo immemore, il , pur in periodo temporale CP_1
non propizio e quindi anticipando “strategicamente” le tempistiche utili e dunque nel
tentativo di precostituire prove, procedeva, delegando terzi, alla trinciatura e fresatura
dei predetti appezzamenti e ciò in maniera del tutto clandestina e senza alcun
preventivo preavviso.
Accortosi il resistente dell'accadimento, quest'ultimo, a tutela dei propri possedimenti,
provvedeva immediatamente ad inibire un nuovo accesso al fondo con ulteriore
pag. 4/11 iniziativa di molestia, posizionandovi provvisoriamente ed a mò di ostacolo ed
impedimento un mezzo meccanico in suo possesso proprio sull'accesso carrabile ai
fondi preceduto da cancello, per poi successivamente rimuovere il mezzo e porre un
lucchetto al cancello, ivi piazzato da tempo immemore.
Tale dichiarazione, di per sé già sufficiente a ritenere provata la condotta spoliativa in quanto proveniente dallo stesso soggetto che l'ha posta in essere, trova altresì riscontro sia nelle dichiarazioni di tutti i testi che fanno riferimento all'escavatore, sia per quel che concerne l'apposizione del lucchetto nelle dichiarazioni dell'informatore
[...]
il quale dichiara che dopo l'escavatore era stato apposto il lucchetto. Tes_1
Ne deriva, quindi, che quanto sostenuto dalla difesa del , secondo cui il Pt_1 CP_1 non aveva provato chi avesse installato il lucchetto trova smentita nelle stesse dichiarazioni del sopra riportate. Pt_1
Non vi è dubbio che tale attività (apposizione dell'escavatore prima e apposizione del lucchetto senza la consegna delle chiavi all'odierno reclamato, poi ) va qualificata come spoglio violento atteso che è avvenuto contro la volontà del possessore/proprietario.
Tale circostanza non risulta smentita dagli informatori del , che non hanno Pt_1 dichiarato che il cancello era aperto e privo di lucchetto.
Ebbene, l'azione di apposizione del lucchetto (in mancanza di prova circa la rimozione dello stesso) deve essere qualificata, anche sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, come spoglio, ai sensi dell' art. 1168 c.c., in quanto tale azione, precludendo l'accesso al cespite, costituisce un chiaro atto oppositivo ex art.1141 co. 2 c.c., esternante una propria pretesa possessoria esclusiva sul bene, incompatibile con le concorrenti facoltà del ricorrente e tale da impedirne (in violazione dei fondamentali principi di cui all'art. 1102 c.c.) l'esercizio.
In particolare, sul punto, la Cassazione è ferma nel ritenere che “configura un atto di spoglio la sostituzione della serratura della porta di accesso all'immobile da parte dei pag. 5/11 detentori se ad essa non sia seguita la consegna di copia delle chiavi ai proprietari che ne avevano fatto richiesta, qualificandosi tale azione come privazione del possesso fino ad allora esercitato dai proprietari e, al tempo stesso, come primo inequivoco atto di interversione del possesso compiuto dai detentori (Cass. 27-1-2004 n. 1426)” (cfr. Cass.
n. 14819/2014).
Del resto, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, una volta acquisita la prova sull'ubicazione dell'ingresso sulla particella 40, occorre rilevare che esso solo è
idoneo a provare lo spoglio ad opera del , che con l'apposizione del lucchetto al Pt_1
cancello di ingresso ha impedito al di accedere ai terreni per cui è causa. CP_1 Pt_2
discenderebbe del resto dalla struttura consequenziale dei luoghi (in serie, particelle 40,
39, 115, 34), nel senso che se l'accesso al fondo è unico e per arrivare alle altre particelle occorre necessariamente passare dalla prima (40), l'apposizione del lucchetto impedisce al di poter godere dei beni di cui risulta possessore. CP_1
Ritenuta sussistente la condotta di spoglio, occorre analizzare il secondo motivo di reclamo con cui il eccepiva la mancata prova del possesso continuato, attuale e Pt_1
non interrotto del sui luoghi per cui è causa. CP_1
Invero, come correttamente affermato nell'ordinanza oggetto di impugnazione, il possesso del si desume da una serie di indici. CP_1
Tes_ In primo luogo, il teste dichiara di aver effettuato nel periodo 2019-2020 e poi nell'estate del 2023 lavori sulle particelle n.39 e 40, trasportando poi il legname sulle particelle n. 115 e 34.
Medesime dichiarazioni provengono dal teste il quale dichiara che nell'estate Tes_2
del 2023 era presente nella proprietà del unitamente a quest'ultimo perché lo CP_1
stesso aveva dato incarico di pulire il terreno al figlio e il aveva deciso di Tes_2
pag. 6/11 aiutarlo nella lavorazione del terreno. Dichiarava inoltre: A dicembre 2023 siamo tornati
sui luoghi di causa unitamente al per effettuare dei controlli. CP_1
Da tali dichiarazioni emerge che il a partire dalla fine del 2019 inizio 2020 e nel CP_1
2023 abbia posseduto i terreni. A ciò si aggiunge che in merito al possesso del i CP_1
testi di parte reclamante non consentono di giungere ad una conclusione diversa essendo gli stessi risultati poco attendibili. Si condivide, sul punto, il ragionamento seguito dal giudice di prime cure in merito all'attendibilità del teste , il quale pur dichiarando Tes_3
di ben conoscere i luoghi di causa in quanto aiutava il con l'allevamento degli Pt_1
animali, oltre a non riconoscere i luoghi per cui è causa nella planimetria mostratagli dal giudicante dichiarava, in contraddizione con le risultanza documentali, che non c'era il cancello sul terreno su cui era stato apposto l'escavatore. Circostanza dichiarata dallo stesso nella comparsa di costituzione e risposta, in cui lo stesso volendo Pt_1
impedire l'accesso al nei lughi di causa aveva apposto proprio l'escavatore CP_1
davanti al cancello.
Ne deriva, quindi, che non risultando tale teste attendibile non può essere considerata veritiera la dichiarazione dello stesso della mancata presenza del sui luoghi di CP_1
causa.
A ciò si aggiunge che neanche il teste nega il possesso del terreno in capo al Tes_4
, in quanto lo stesso si limita a dichiarare di aver visto il sui luoghi 7- 8 CP_1 Pt_1
anni prima, senza confermare in alcun modo il possesso attuale dello stesso, circostanza quindi che di converso, non esclude il possesso del sui luoghi per cui è causa. CP_1
Ritiene il Collegio quindi di condividere la valutazione delle prove ad opera del giudice di prime cure nella parte in cui, valutando complessivamente il materiale probatorio ha pag. 7/11 desunto il possesso in capo al . Infatti, nell'ordinanza si legge: CP_1
Complessivamente considerate, si ribadisce, le dichiarazioni dei testi sopra riportate si
appalesano coerenti intrinsecamente, avendo circoscritto al periodo antecedente allo
spoglio le attività svolte nello stesso, nonché le caratteristiche delle rispettive particelle.
Vi è anche coerenza estrinseca, avendo i testi operato congiuntamente nell'arco
temporale di riferimento, senza rivelarsi contraddittorie. Ancora, consentono di
chiosare sull'esistenza del cancello solo sulla particella 40, confinante con la strada,
costituente,peraltro, l'unico accesso.
Correttamente, inoltre, il Tribunale ha evidenziato la modestissima attendibilità del teste informatore , il quale non è riuscito a riconoscere i luoghi dalla planimetria Tes_3
offerta in visione, riuscendo però a riconoscere che “il terreno posseduto da mio
cognato è quello dove è stato apposto l'escavatore, dove lui teneva gli animali
(cavalli, ovini e caprini) ed io l'ho aiutato nella custodia degli stessi, portandovi anche
dei miei animali”. Tuttavia, detta asserzione mal si concilia, rivelandosi intrinsecamente incoerente e, quindi, inattendibile, con altra in cui afferma che “Non c'è
cancello sul terreno dove era stato apposto l'escavatore”.
Ciò risulta smentito dalla produzione documentale in cui l'escavatore è ritratto proprio sul cancello.
Del resto , tale ricostruzione non viene smentita dal , il quale non ha dato prova Pt_1
di possedere i terreni di cui è causa. Anzi, dichiarando di non possedere la particella n.
40 ma solo quelle successive, non ha fatto altro che confermare il mancato possesso del reclamante su tutti i terreni per cui è causa, in quanto come dimostra la conformazione dei luoghi, per possedere le particelle successive alla n.40 bisogna necessariamente pag. 8/11 passare per quest'ultima dal momento che il cancello insiste su tale particella. Ne deriva quindi che il non ha provato il possesso sulle particelle per cui è causa. Pt_1
Non meritevole di accoglimento è l'ulteriore motivo di doglianza esposto dal reclamante in ordine all'errore compiuto dal giudice di prime cure in merito alla corretta conformazione dei luoghi. Il sosterrebbe, infatti, la presenza di altri accessi Pt_1
oltre al cancello apposto sulla particella n.40.
Tale ricostruzione oltre a non trovare sostegno nelle dichiarazioni dei testi e nello stesso atto del , il quale non menziona nei propri scritti la presenza di altro accesso, è Pt_1
smentita dal fatto che se fosse esistita effettivamente altra strada oltre all'ingresso insistente sulla particella n.40, non si comprende per quale motivo il per Pt_1
impedire al l'accesso avesse apposto l'escavatore prima e il lucchetto poi CP_1
proprio al cancello posto sulla particella n.40, lasciando così inspiegabilmente liberi gli altri passaggi e consentendo per assurdo al di accedere comunque ai lughi di CP_1
causa sui quali lo stesso dichiarava di aver possesso esclusivo. Pt_1
Alla luce delle precedenti considerazioni, deve ritenersi provata la domanda attorea di primo grado in riferimento alla posizione processuale del , dal momento che, CP_1
indipendentemente dalla proprietà dei luoghi, è emerso processualmente il possesso dei luoghi in capo allo stesso.
Pertanto, rimaste sullo sfondo le problematiche petitorie, ritenuta corretta la ricostruzione del Tribunale in primo grado, l'ordinanza impugnata va integralmente confermata.
Le spese della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, ispirandosi ai parametri di cui al D.M. 55/2014.
pag. 9/11 Sussistono altresì i presupposti di cui all'art. dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n.
115/2012, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 (entrata in vigore il 13
gennaio 2013) perché la parte reclamante, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Collegio, sul reclamo proposto avverso l'ordinanza del G.D. del Tribunale di
Catanzaro, Prima Sezione Civile , così provvede:
1) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2) condanna la parte reclamante alla refusione delle spese di lite in favore della parte reclamata , che liquida in complessivi € 2.227,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e CPA, se dovute, come per legge.
3) si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2012, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 (entrata in vigore il 13 gennaio 2013) perché la parte reclamante, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
Il giudice relatore la Presidente
(dott.ssa Fortunata Esposito)
pag. 10/11 (dott.ssa Francesca Garofalo)
Si comunichi
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
R.G. 1162/2025
Il Tribunale Ordinario di Catanzaro, Prima Sezione Civile , in composizione collegiale e in persona dei magistrati:
Francesca Garofalo Presidente
Fortunata Esposito Giudice relatore
Elais Mellace Giudice
Nel procedimento iscritto al n.1162/2025 avente ad oggetto reclamo ex art.703 cpc tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
VISCOMI SAVERIO
Reclamante
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
GARERI FRANCESCO ANTONIO reclamato ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato in data il 01.07.2024, esponeva quanto segue: Controparte_1
- di essere (proprietario nonché) possessore del terreno agricolo sito nel Comune di
Torre di Ruggiero (CZ), alla località “Savù” – per come meglio riportato al Catasto del medesimo ente al foglio 6 particelle 34, 39, 40 e 115, costituenti un unico complesso fondiario;
- Che detto fondo gli era pervenuto a seguito di donazione del 09.10.2004 rep. N.50492
– racc. 13871;
- che aveva posseduto in modo pieno ed esclusivo, anche per mezzo di terzi, il terreno per cui è causa, fino al febbraio 2024 allorquando, il resistente aveva occupato i terreni per cui è causa, posizionando un escavatore dietro il cancello d'ingresso, rendendo impossibile l'accesso all'odierno reclamato;
- Che in data 6 maggio 2024 il ricorrente, recatosi sui luoghi per cui è causa, constatava che l'escavatore era stato sostituito da una catena con un lucchetto che in ogni caso gli impedivano l'ingresso al terreno;
Ciò premesso, deduceva che la condotta dell'intimato consisteva in una lesione dell'esercizio del possesso corrispondente al diritto di proprietà del ricorrente,
configurandosi così uno spoglio ex art. 1168 c.c., che rendeva proponibile l'azione di reintegrazione, intesa a fornire tutela contro la privazione del possesso della cosa.
Chiedeva pertanto al Tribunale la reintegra immediata nel possesso “del bene sopra specificato, nonché l'immediata rimozione di quanto ne impediva l'accesso.
Il convenuto si costituiva in giudizio negando la proprietà e il possesso dei beni oggetto di causa in capo al ricorrente limitatamente alle particelle n.34,39 e 115 e non anche in merito alla particella n.40 e affermandosi nel pieno possesso esclusivo e pacifico delle medesime, da oltre 20 anni.
Sentiti gli informatori, il Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, ordinava a di reintegrare immediatamente nel possesso dei beni Parte_1 Controparte_1
immobili oggetto di causa, liberandoli e rimuovendo tutto quanto ne impediva l'accesso.
pag. 2/11 Avverso detta ordinanza proponeva reclamo il quale denunziava in Parte_1
primo luogo l'insussistenza dello spoglio, non avendo parte ricorrente dato prova del sofferto spoglio, della sua permanenza e della sua sussistenza al momento della proposizione del ricorso.
In particolare, l'odierno reclamante, precisava che al momento della proposizione del ricorso era già cessata la condotta di spoglio in quanto il aveva provveduto a Pt_1
rimuovere l'escavatore in data 6.05.2024, allorquando lo stesso era stato sostituito da una catena e da un lucchetto.
Precisava, altresì, che in merito all'apposizione della catena munita di lucchetto il non aveva dato prova che la stessa era stata apposta dal , né che tale CP_1 Pt_1
sistema di chiusura avesse impedito allo stesso l'accesso al fondo, compromettendone il possesso.
Eccepiva, altresì, il difetto di prova del possesso, attuale, continuato e non interrotto da parte del , non avendo lo stesso provato di aver posto in essere sulle particelle CP_1
per cui è causa attività corrispondenti ad un possesso continuato e pacifico. Quindi,
rappresentava l'erronea interpretazione da parte del giudice di prime cure del governo del materiale istruttorio acquisito, in particolare laddove erano stati ritenuti inattendibili gli informatori di parte reclamante;
sottolineava l'inattendibilità, invece, degli informatori indotti dalla controparte.
Si costituiva il reclamato, che instava per il rigetto del gravame.
Il Tribunale osserva.
Analizzando il merito della lite, si osserva che parte reclamante ha denunziato l'erroneo governo del materiale istruttorio da parte del giudice di prime cure.
pag. 3/11 A dispetto, tuttavia, delle censurate incongruenze in cui il giudice di primo grado sarebbe incorso nella valutazione della prova testimoniale, il Tribunale ritiene, sulla scorta di una complessiva rivalutazione del materiale probatorio acquisito, corretto il ragionamento logico-giuridico in forza del quale il giudice della gravata ordinanza ha ritenuto provati i fatti costitutivi della domanda.
Invero, in merito alla mancata prova della condotta di spoglio, occorre precisare che come correttamente sostenuto dal giudice di prime cure, è lo stesso che nella Pt_1
comparsa di costituzione e risposta ha dedotto di aver posto in essere una condotta di spoglio, dapprima con l'apposizione di un escavatore all'ingresso della proprietà del
(circostanza confermata da tutti gli informatori escussi) e poi successivamente CP_1
apponendo al cancello già esistente un lucchetto. Più precisamente nell'atto introduttivo la difesa dell'odierno reclamante così dichiarava: In effetti, l'odierno resistente,
bracciante agricolo, può dirsi che possiede indisturbatamente,pacificamente e senza
che taluno mai ne ostacolasse (sino ad ora) e da oltre almeno un ventennio i
terreni di cui al Foglio di Mappa n. 06 del Comune di Torre di Ruggiero (CZ), part. nn.
34, 39 e 115.
Corrisponde al vero che, dopo tempo immemore, il , pur in periodo temporale CP_1
non propizio e quindi anticipando “strategicamente” le tempistiche utili e dunque nel
tentativo di precostituire prove, procedeva, delegando terzi, alla trinciatura e fresatura
dei predetti appezzamenti e ciò in maniera del tutto clandestina e senza alcun
preventivo preavviso.
Accortosi il resistente dell'accadimento, quest'ultimo, a tutela dei propri possedimenti,
provvedeva immediatamente ad inibire un nuovo accesso al fondo con ulteriore
pag. 4/11 iniziativa di molestia, posizionandovi provvisoriamente ed a mò di ostacolo ed
impedimento un mezzo meccanico in suo possesso proprio sull'accesso carrabile ai
fondi preceduto da cancello, per poi successivamente rimuovere il mezzo e porre un
lucchetto al cancello, ivi piazzato da tempo immemore.
Tale dichiarazione, di per sé già sufficiente a ritenere provata la condotta spoliativa in quanto proveniente dallo stesso soggetto che l'ha posta in essere, trova altresì riscontro sia nelle dichiarazioni di tutti i testi che fanno riferimento all'escavatore, sia per quel che concerne l'apposizione del lucchetto nelle dichiarazioni dell'informatore
[...]
il quale dichiara che dopo l'escavatore era stato apposto il lucchetto. Tes_1
Ne deriva, quindi, che quanto sostenuto dalla difesa del , secondo cui il Pt_1 CP_1 non aveva provato chi avesse installato il lucchetto trova smentita nelle stesse dichiarazioni del sopra riportate. Pt_1
Non vi è dubbio che tale attività (apposizione dell'escavatore prima e apposizione del lucchetto senza la consegna delle chiavi all'odierno reclamato, poi ) va qualificata come spoglio violento atteso che è avvenuto contro la volontà del possessore/proprietario.
Tale circostanza non risulta smentita dagli informatori del , che non hanno Pt_1 dichiarato che il cancello era aperto e privo di lucchetto.
Ebbene, l'azione di apposizione del lucchetto (in mancanza di prova circa la rimozione dello stesso) deve essere qualificata, anche sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, come spoglio, ai sensi dell' art. 1168 c.c., in quanto tale azione, precludendo l'accesso al cespite, costituisce un chiaro atto oppositivo ex art.1141 co. 2 c.c., esternante una propria pretesa possessoria esclusiva sul bene, incompatibile con le concorrenti facoltà del ricorrente e tale da impedirne (in violazione dei fondamentali principi di cui all'art. 1102 c.c.) l'esercizio.
In particolare, sul punto, la Cassazione è ferma nel ritenere che “configura un atto di spoglio la sostituzione della serratura della porta di accesso all'immobile da parte dei pag. 5/11 detentori se ad essa non sia seguita la consegna di copia delle chiavi ai proprietari che ne avevano fatto richiesta, qualificandosi tale azione come privazione del possesso fino ad allora esercitato dai proprietari e, al tempo stesso, come primo inequivoco atto di interversione del possesso compiuto dai detentori (Cass. 27-1-2004 n. 1426)” (cfr. Cass.
n. 14819/2014).
Del resto, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, una volta acquisita la prova sull'ubicazione dell'ingresso sulla particella 40, occorre rilevare che esso solo è
idoneo a provare lo spoglio ad opera del , che con l'apposizione del lucchetto al Pt_1
cancello di ingresso ha impedito al di accedere ai terreni per cui è causa. CP_1 Pt_2
discenderebbe del resto dalla struttura consequenziale dei luoghi (in serie, particelle 40,
39, 115, 34), nel senso che se l'accesso al fondo è unico e per arrivare alle altre particelle occorre necessariamente passare dalla prima (40), l'apposizione del lucchetto impedisce al di poter godere dei beni di cui risulta possessore. CP_1
Ritenuta sussistente la condotta di spoglio, occorre analizzare il secondo motivo di reclamo con cui il eccepiva la mancata prova del possesso continuato, attuale e Pt_1
non interrotto del sui luoghi per cui è causa. CP_1
Invero, come correttamente affermato nell'ordinanza oggetto di impugnazione, il possesso del si desume da una serie di indici. CP_1
Tes_ In primo luogo, il teste dichiara di aver effettuato nel periodo 2019-2020 e poi nell'estate del 2023 lavori sulle particelle n.39 e 40, trasportando poi il legname sulle particelle n. 115 e 34.
Medesime dichiarazioni provengono dal teste il quale dichiara che nell'estate Tes_2
del 2023 era presente nella proprietà del unitamente a quest'ultimo perché lo CP_1
stesso aveva dato incarico di pulire il terreno al figlio e il aveva deciso di Tes_2
pag. 6/11 aiutarlo nella lavorazione del terreno. Dichiarava inoltre: A dicembre 2023 siamo tornati
sui luoghi di causa unitamente al per effettuare dei controlli. CP_1
Da tali dichiarazioni emerge che il a partire dalla fine del 2019 inizio 2020 e nel CP_1
2023 abbia posseduto i terreni. A ciò si aggiunge che in merito al possesso del i CP_1
testi di parte reclamante non consentono di giungere ad una conclusione diversa essendo gli stessi risultati poco attendibili. Si condivide, sul punto, il ragionamento seguito dal giudice di prime cure in merito all'attendibilità del teste , il quale pur dichiarando Tes_3
di ben conoscere i luoghi di causa in quanto aiutava il con l'allevamento degli Pt_1
animali, oltre a non riconoscere i luoghi per cui è causa nella planimetria mostratagli dal giudicante dichiarava, in contraddizione con le risultanza documentali, che non c'era il cancello sul terreno su cui era stato apposto l'escavatore. Circostanza dichiarata dallo stesso nella comparsa di costituzione e risposta, in cui lo stesso volendo Pt_1
impedire l'accesso al nei lughi di causa aveva apposto proprio l'escavatore CP_1
davanti al cancello.
Ne deriva, quindi, che non risultando tale teste attendibile non può essere considerata veritiera la dichiarazione dello stesso della mancata presenza del sui luoghi di CP_1
causa.
A ciò si aggiunge che neanche il teste nega il possesso del terreno in capo al Tes_4
, in quanto lo stesso si limita a dichiarare di aver visto il sui luoghi 7- 8 CP_1 Pt_1
anni prima, senza confermare in alcun modo il possesso attuale dello stesso, circostanza quindi che di converso, non esclude il possesso del sui luoghi per cui è causa. CP_1
Ritiene il Collegio quindi di condividere la valutazione delle prove ad opera del giudice di prime cure nella parte in cui, valutando complessivamente il materiale probatorio ha pag. 7/11 desunto il possesso in capo al . Infatti, nell'ordinanza si legge: CP_1
Complessivamente considerate, si ribadisce, le dichiarazioni dei testi sopra riportate si
appalesano coerenti intrinsecamente, avendo circoscritto al periodo antecedente allo
spoglio le attività svolte nello stesso, nonché le caratteristiche delle rispettive particelle.
Vi è anche coerenza estrinseca, avendo i testi operato congiuntamente nell'arco
temporale di riferimento, senza rivelarsi contraddittorie. Ancora, consentono di
chiosare sull'esistenza del cancello solo sulla particella 40, confinante con la strada,
costituente,peraltro, l'unico accesso.
Correttamente, inoltre, il Tribunale ha evidenziato la modestissima attendibilità del teste informatore , il quale non è riuscito a riconoscere i luoghi dalla planimetria Tes_3
offerta in visione, riuscendo però a riconoscere che “il terreno posseduto da mio
cognato è quello dove è stato apposto l'escavatore, dove lui teneva gli animali
(cavalli, ovini e caprini) ed io l'ho aiutato nella custodia degli stessi, portandovi anche
dei miei animali”. Tuttavia, detta asserzione mal si concilia, rivelandosi intrinsecamente incoerente e, quindi, inattendibile, con altra in cui afferma che “Non c'è
cancello sul terreno dove era stato apposto l'escavatore”.
Ciò risulta smentito dalla produzione documentale in cui l'escavatore è ritratto proprio sul cancello.
Del resto , tale ricostruzione non viene smentita dal , il quale non ha dato prova Pt_1
di possedere i terreni di cui è causa. Anzi, dichiarando di non possedere la particella n.
40 ma solo quelle successive, non ha fatto altro che confermare il mancato possesso del reclamante su tutti i terreni per cui è causa, in quanto come dimostra la conformazione dei luoghi, per possedere le particelle successive alla n.40 bisogna necessariamente pag. 8/11 passare per quest'ultima dal momento che il cancello insiste su tale particella. Ne deriva quindi che il non ha provato il possesso sulle particelle per cui è causa. Pt_1
Non meritevole di accoglimento è l'ulteriore motivo di doglianza esposto dal reclamante in ordine all'errore compiuto dal giudice di prime cure in merito alla corretta conformazione dei luoghi. Il sosterrebbe, infatti, la presenza di altri accessi Pt_1
oltre al cancello apposto sulla particella n.40.
Tale ricostruzione oltre a non trovare sostegno nelle dichiarazioni dei testi e nello stesso atto del , il quale non menziona nei propri scritti la presenza di altro accesso, è Pt_1
smentita dal fatto che se fosse esistita effettivamente altra strada oltre all'ingresso insistente sulla particella n.40, non si comprende per quale motivo il per Pt_1
impedire al l'accesso avesse apposto l'escavatore prima e il lucchetto poi CP_1
proprio al cancello posto sulla particella n.40, lasciando così inspiegabilmente liberi gli altri passaggi e consentendo per assurdo al di accedere comunque ai lughi di CP_1
causa sui quali lo stesso dichiarava di aver possesso esclusivo. Pt_1
Alla luce delle precedenti considerazioni, deve ritenersi provata la domanda attorea di primo grado in riferimento alla posizione processuale del , dal momento che, CP_1
indipendentemente dalla proprietà dei luoghi, è emerso processualmente il possesso dei luoghi in capo allo stesso.
Pertanto, rimaste sullo sfondo le problematiche petitorie, ritenuta corretta la ricostruzione del Tribunale in primo grado, l'ordinanza impugnata va integralmente confermata.
Le spese della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, ispirandosi ai parametri di cui al D.M. 55/2014.
pag. 9/11 Sussistono altresì i presupposti di cui all'art. dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n.
115/2012, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 (entrata in vigore il 13
gennaio 2013) perché la parte reclamante, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Collegio, sul reclamo proposto avverso l'ordinanza del G.D. del Tribunale di
Catanzaro, Prima Sezione Civile , così provvede:
1) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2) condanna la parte reclamante alla refusione delle spese di lite in favore della parte reclamata , che liquida in complessivi € 2.227,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e CPA, se dovute, come per legge.
3) si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2012, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 (entrata in vigore il 13 gennaio 2013) perché la parte reclamante, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
Il giudice relatore la Presidente
(dott.ssa Fortunata Esposito)
pag. 10/11 (dott.ssa Francesca Garofalo)
Si comunichi
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