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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/10/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Civile – Procedure Concorsuali
in persona del Giudice Designato, Dott. Lorenzo Sandulli,
visto il ricorso proposto in data 25.3.2025 dal ricorrente (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Gianpaolo Rossini e coadiuvato dalla C.F._1
Dott.ssa Eliana Altalena, quale organismo di composizione della crisi (OCC), per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
visto il decreto di apertura della procedura adottato in data 10.7.2025 ai sensi dell'art. 70 co. 1 ccii, con cui si è dato atto della ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 ccii;
vista la relazione depositata dall'OCC ai sensi dell'art. 70 co. 6 ccii;
vista la documentazione della ASL di Frosinone – Dipartimento salute mentale e patologie da dipendenza (UOC Patologie da dipendenza distr. D), attestante la diagnosi di DGA
(disturbo per gioco d'azzardo) e la presa in carico per il trattamento terapeutico, depositata in atti;
all'esito dell'udienza del 22.10.2025 – nel corso della quale è comparso solamente il legale del ricorrente e l'OCC, pur essendo stati avvisati i creditori – ed esaminati gli atti del procedimento unitario n. 48/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
1. La presente motivazione muove da una breve ricostruzione della vicenda portata all'attenzione del giudicante da parte del ricorrente. Questi ha chiesto l'omologa di un piano di ristrutturazione dei debiti, secondo l'ultima versione del 29.4.2025, della durata di 5 anni e 4 mesi, che prevede il pagamento:
- integrale costi di procedura in prededuzione o, comunque, privilegiati (OCC, legale della procedura e advisor per euro 5.397,46, oneri inclusi);
- integrale del creditore privilegiato Agenzia delle Entrate-Riscossione per un importo di euro
881,98; - parziale, al 25% dei crediti chirografari di cessionaria di Controparte_1 Parte_2 per carta di credito rateale (euro 921,91 post falcidia); ER BA spa cessionaria di per una prima posizione di finanziamento (euro 2.665,95 post falcidia); Parte_2 per una prima posizione oggetto di cessione del quinto (euro € 6.591,68 post Parte_2 falcidia); per una seconda posizione oggetto di delega di pagamento (6.510,29 Parte_2 post falcidia); Cofidis per credito revolving (euro 260,94 post falcidia); Controparte_2
(euro 206,79 post falcidia).
L'attivo messo a disposizione rappresenta una quota dello stipendio del ricorrente: questi è dipendente pubblico del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, guadagna attualmente circa euro 1.900,00 mensili ed intende porre a disposizione euro
300,00 mensili di media, dal momento che la parte residua di euro 1.600,00 mensili è destinata al soddisfacimento dei propri bisogni personali. Ancora, le spese necessarie per i propri bisogni si reputano congrue, tenuto conto che il ricorrente deve farsi carico del mantenimento della figlia di euro 500,00 mensili (cfr. accordo di negoziazione assistita iscritto al n. 172/2022 R.G. presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Cassino ed autorizzato in data 10.1.2023) al quale si aggiungono le spese straordinarie, e le spese quotidiane per vitto, carburante e pedaggio autostradale, dovendo il ricorrente rientrare presso i genitori (Roma-Cassino) nei momenti in cui non è in servizio, anche al fine di poter frequentare la figlia minore che non può ospitare nell'alloggio di servizio e che vive con la madre a Roccasecca (Fr).
2. In punto di ammissibilità giuridica, sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo per l'accesso alla procedura.
Invero, il ricorrente è qualificabile come consumatore, tenuto conto del lavoro svolto, e versa in una situazione di sovraindebitamento, dal momento che il totale delle rate che mensilmente paga per rimborsare i finanziamenti è pari ad euro 718,44, importo che supera
1/3 del proprio stipendio (soglia ritenuta sostenibile da Banca di Italia).
Quanto al requisito della meritevolezza il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ne ha ampliato la portata, posto che sussiste un veto all'omologazione solo se il sovraindebitamento deriva da colpa grave (e non lieve), malafede o frode ex art. 69 co. 1 ccii, con ciò dovendosi fare riferimento ad una diligenza priva del connotato della professionalità, e dunque di un livello di capacità di previsione alquanto basso. Sempre il codice della crisi al comma seguente ha previsto che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di sovraindebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi ex art. 124 bis Tub non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.
Tanto premesso a livello generale, devono verificarsi nello specifico i rapporti tra ludopatia e procedure di sovraindebitamento. Al riguardo, come ha avuto modo di osservare la giurisprudenza di merito “affinché i soggetti ludopatici possano accedere alla procedura di sovraindebitamento, è necessario che la ludopatia non integri una natura colposa, ma sia frutto di una effettiva patologia, preferibilmente oggetto di riscontro anche da parte dell'unità sanitaria locale. E' necessario, quindi, documentare che una simile condizione di disturbo renda il sovraindebitato inconsapevole dei rischi finanziari derivanti dalla frequentazione delle sale giochi a fronte della necessità di sottoporsi ad un apposito programma terapeutico (Tr. Catania, 11.8.2020; si confrontino, altresì, Tr. Ravenna
22.7.2021; Tr. , 7.4.2023; Tr. Santa Maria Capua Vetere, 20.7.2023)”. Ciò significa Per_1 che nel caso del soggetto che abbia progressivamente perso la capacità di gestione del suo patrimonio per effetto di ludopatia, se è vero che di regola l'assunzione di obbligazioni per ragioni voluttuarie, quali sono il gioco o le scommesse sono indici di colpa grave ed escludono l'accesso a quella procedura di regolazione della crisi, diversa valutazione deve essere fatta quando tale condotta viene posta in essere in chiave patologica perché in tal caso la ludopatia deve ritenersi estranea alle ipotesi di colpa grave, di dolo o di frode che rendono il consumatore immeritevole di accedervi.
Ebbene, nel caso di specie, nella documentazione medica allegata al ricorso si legge, ancor prima della diagnosi, che il soggetto è stato preso in cura alla UOC Patologie da Dipendenza distretto D della ASL di Frosinone, essendosi il presentato al servizio sanitario con Pt_1 una richiesta di trattamento Disturbo da Gioco d'Azzardo diagnosticato con successivo attestazione della stessa struttura sanitaria in data 16.9.2024 secondo i criteri del DSM 5, di grado moderato, in fase di remissione precoce.
La dipendenza dal gioco d'azzardo ha portato a un ricorso eccessivo al credito e a uno squilibrio finanziario che ha reso impossibile far fronte ai debiti accumulati. Tuttavia, il sig.
ha dimostrato di voler affrontare la propria situazione, intraprendendo un percorso Pt_1 terapeutico e presentando una proposta di ristrutturazione dei debiti che tiene conto delle sue reali capacità economiche e delle esigenze del nucleo familiare.
Si aggiunga che la documentata sottoposizione del ricorrente ai trattamenti terapeutici non consente di formulare un giudizio prognostico sfavorevole, onde non è possibile formulare un giudizio di segno negativo quanto all'osservanza degli impegni assunti nel piano, ferma restando la massima sorveglianza che l'OCC dovrà porre in essere nell'esecuzione del piano medesimo.
3. Quanto alla fattibilità del piano: in senso giuridico, non sussistono, come già osservato sopra, incompatibilità del piano con norme inderogabili;
in senso economico, quale effettiva realizzabilità del piano, nei limiti di una sua non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati (Cass., n. 11423/2014), deve osservarsi che il ricorrente è un dipendente pubblico e, quindi, le sue entrate sono connotate da stabilità ed ancora, la rata deve ritenersi sostenibile. Si aggiunga, a livello di convenienza, che una eventuale alternativa liquidatoria appare deteriore per tutti i creditori, posto che il ricorrente non è titolare di alcun bene mobile o immobile, le uniche risorse economiche a disposizione sono rappresentate dallo stipendio percepito dal Ministero dell'Interno.
4. In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato dal ricorrente e disporre la chiusura della procedura, previo Parte_1 ordine di cessazione per l'avvenire di tutte le trattenute sullo stipendio del ricorrente (non aventi natura previdenziale o fiscale), incluse quelle a titolo di cessione del quinto, delega di pagamento o assegnazione di somme pignorate;
P.Q.M.
il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nel procedimento unitario in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa o contraria istanza, domanda ed eccezione e visto l'art. 70 ccii, così provvede:
a. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dal ricorrente in data 25.3.2025, come integrato il 29.4.2025 ed il 12.8.2025 dall'OCC; Parte_1
b. dispone la cessazione per l'avvenire delle trattenute sullo stipendio da parte dei creditori del ricorrente, non aventi natura previdenziale o fiscale, onerando l'OCC della notifica della presente sentenza al datore di lavoro del ricorrente;
c. dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro
48 ore ai sensi dell'art. 70 co. 1 ccii mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Ministero della Giustizia e che, a cura dell'OCC, ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi pec comunicati;
d. avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 ccii;
e. avverte il debitore ricorrente che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
f. avverte l'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano, risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, relazionare per iscritto al giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;
g. avverte che ai sensi dell'art. 72 ccii l'omologa potrà essere revocata di ufficio o su istanza di un creditore, del Pubblico Ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
h. avverte che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;
i. dichiara chiusa la procedura.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cassino, 24.10.2025 Il G.D. Dott. Lorenzo Sandulli