Art. 277.
(Risarcimento per distruzione di aeromobili o di merci).
Non e' dovuto risarcimento per danni derivati dalla perdita dell'aeromobile nemico o del suo carico, se, nelle circostanze prevedute dall'articolo 267, si e' proceduto alla distruzione dell'aeromobile.
E' dovuto risarcimento per danni derivati al proprietario o all'esercente dell'aeromobile civile neutrale distrutto o della merce neutrale perduta con l'aeromobile, se:
1° il catturante non ha potuto dimostrare l'esistenza delle circostanze, che hanno resa necessaria la distruzione;
2° la cattura non e' seguita da sentenza, che ne riconosca la legittimita'.
(Risarcimento per distruzione di aeromobili o di merci).
Non e' dovuto risarcimento per danni derivati dalla perdita dell'aeromobile nemico o del suo carico, se, nelle circostanze prevedute dall'articolo 267, si e' proceduto alla distruzione dell'aeromobile.
E' dovuto risarcimento per danni derivati al proprietario o all'esercente dell'aeromobile civile neutrale distrutto o della merce neutrale perduta con l'aeromobile, se:
1° il catturante non ha potuto dimostrare l'esistenza delle circostanze, che hanno resa necessaria la distruzione;
2° la cattura non e' seguita da sentenza, che ne riconosca la legittimita'.