TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/12/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5283/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c. iscritto in data 11.11.2025 al n.r.g. 5283/2025 congiunta- mente promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. LAURA MARTELLI, Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , con l'Avv. SILVIA DE CIA, Parte_2 C.F._2
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come da note depositate per l'udienza a trattazione scritta cele- brata in data 02.12.2025.
1 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiuntamente depositato in data 10.11.2025 le parti chiedevano congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) La figlia minore viene affidata, in via condivisa, ad entrambi i genitori, con collocazio- Per_1 ne prevalente presso la madre e diritti di permanenza presso l'uno o l'altro genitore come meglio descritti oltre. In ogni caso, tutte le decisioni di maggiore rilevanza, in relazione alla figlia, verran- no assunte in modo condiviso tra i genitori ed, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle inclinazioni naturali, delle capacità e delle aspi- razioni della minore;
per le sole decisioni di ordinaria amministrazione potrà, di volta in volta, de- cidere, in via autonoma, ciascun genitore.
2) I ricorrenti hanno già stabilito la residenza in due differenti abitazioni.
3) I genitori si impegnano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località, quando hanno con sé la mino- P
.
4) A titolo di contributo al mantenimento di , il Signor corrisponderà alla Signo- Per_1 Pt_2 ra , in via anticipata ed entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di euro 300,00= mensili Pt_1 per dodici mensilità e con rivalutazione annua, secondo gli Indici Istat, a far data dall'anno suc- cessivo alla sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli secondo le “Linee Gui- da spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, nel mese di giugno 2025 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialisti- che prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di ur- genza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integrato- ri ed altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, orto- dontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sani- tari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequenta-
2 zione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno compren- sivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza per- nottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo pro- lungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzatu- re (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo, etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
5) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro a mezzo mail o whatsapp, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare, a mezzo mail o whatsapp, all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà av- venire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) L'Assegno Unico e Universale per i figli a carico verrà percepito dai due genitori al 50% cia- scuno (la richiesta verrà inoltrata dal padre), così come le spese straordinarie sostenute per Per_2 la verranno detratte fiscalmente al 50%.
7) I coniugi stabiliscono, inoltre, i seguenti periodi di permanenza con i figli:
3 • Settimana con week end di competenza della madre: il padre terrà con sé il lunedì, mer- Per_1 coledì e giovedì dalle ore 17,30-18,00 alle ore 20,30 quando riporterà la minore presso l'abitazione materna;
• Settimana con week end di competenza del padre: per i primi due mesi dalla sottoscrizione del presente accordo il padre terrà con sé il sabato dalle ore 14 fino alla domenica alle ore Per_1
20,30 quando riporterà la minore presso l'abitazione materna;
successivamente, il padre terrà con sé il sabato dalle ore 9 fino alla domenica alle ore 20,30; il lunedì dalle ore 17,30-18,00 Per_1 alle ore 20,30 quando riporterà la minore presso l'abitazione materna. Si precisa che, a far data dal mese di marzo 2026, il padre terrà con sé dal venerdì alle ore 18 fino alla domenica Per_1 alle ore 20,30;
• Vacanze estive: due settimane anche non consecutive, da concordarsi con l'altro genitore entro il mese di aprile di ogni anno. I genitori si impegnano a comunicare l'indirizzo della località di vil- leggiatura nella quale si recheranno con la figlia;
• Festività natalizie: tenuto conto degli impegni lavorativi, le frequentazioni verranno stabilite di volta in volta e, in caso di disaccordo, i genitori dovranno rispettare la normale calendarizzazione.
In ogni caso, il giorno di Natale starà con un genitore (2025 con la mamma) e il 31 dicem- Per_1 bre con l'altro genitore (2025 con il papà), ad anni alterni;
• Festività pasquali: il giorno di Pasqua starà con un genitore (2026 con la mamma) e il Per_1 lunedì dell'Angelo con l'altro genitore (2026 con il papà), ad anni alterni. In caso di villeggiatura durante tale periodo, i genitori concorderanno di volta in volta la soluzione più appropriata nell'interesse della minore;
• Ponti secondo la regola dell'alternanza.
8) I ricorrenti si riservano di determinare modifiche all'assetto di cui sopra in funzione delle esi- genze della figlia e dei genitori medesimi.
9) I genitori si scambiano reciproco assenso al rilascio di documenti di identità per la figlia minore e al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
10)Le spese legali del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti”.
Con decreto reso in data 11.11.2025, il Giudice relatore, letto il ricorso ut supra depositato, fissava l'udienza a trattazione scritta del 02.12.2025, assegnando alle parti termine sino a cinque giorni an- tecedenti la celebrazione della stessa per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni, delle condizioni in formato nativo digitali, nonché la documentazione economica di cui al combinato di- sposto degli artt. 473 bis.51 e 473 bis.12 c.p.c.
Le parti depositavano la documentazione richiesta.
4 Ciò premesso, rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura della figlia minore;
visto il parere del P.M.; visti gli articoli 316, 316 bis, 337 bis e 337 ter c.c. e 473 bis.51 co.4 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando: affida la minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
Persona_3 dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono rece- pite e omologate;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il
3.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c. iscritto in data 11.11.2025 al n.r.g. 5283/2025 congiunta- mente promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. LAURA MARTELLI, Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , con l'Avv. SILVIA DE CIA, Parte_2 C.F._2
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come da note depositate per l'udienza a trattazione scritta cele- brata in data 02.12.2025.
1 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiuntamente depositato in data 10.11.2025 le parti chiedevano congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) La figlia minore viene affidata, in via condivisa, ad entrambi i genitori, con collocazio- Per_1 ne prevalente presso la madre e diritti di permanenza presso l'uno o l'altro genitore come meglio descritti oltre. In ogni caso, tutte le decisioni di maggiore rilevanza, in relazione alla figlia, verran- no assunte in modo condiviso tra i genitori ed, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle inclinazioni naturali, delle capacità e delle aspi- razioni della minore;
per le sole decisioni di ordinaria amministrazione potrà, di volta in volta, de- cidere, in via autonoma, ciascun genitore.
2) I ricorrenti hanno già stabilito la residenza in due differenti abitazioni.
3) I genitori si impegnano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località, quando hanno con sé la mino- P
.
4) A titolo di contributo al mantenimento di , il Signor corrisponderà alla Signo- Per_1 Pt_2 ra , in via anticipata ed entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di euro 300,00= mensili Pt_1 per dodici mensilità e con rivalutazione annua, secondo gli Indici Istat, a far data dall'anno suc- cessivo alla sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli secondo le “Linee Gui- da spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, nel mese di giugno 2025 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialisti- che prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di ur- genza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integrato- ri ed altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, orto- dontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sani- tari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequenta-
2 zione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno compren- sivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza per- nottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo pro- lungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzatu- re (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo, etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
5) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro a mezzo mail o whatsapp, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare, a mezzo mail o whatsapp, all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà av- venire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) L'Assegno Unico e Universale per i figli a carico verrà percepito dai due genitori al 50% cia- scuno (la richiesta verrà inoltrata dal padre), così come le spese straordinarie sostenute per Per_2 la verranno detratte fiscalmente al 50%.
7) I coniugi stabiliscono, inoltre, i seguenti periodi di permanenza con i figli:
3 • Settimana con week end di competenza della madre: il padre terrà con sé il lunedì, mer- Per_1 coledì e giovedì dalle ore 17,30-18,00 alle ore 20,30 quando riporterà la minore presso l'abitazione materna;
• Settimana con week end di competenza del padre: per i primi due mesi dalla sottoscrizione del presente accordo il padre terrà con sé il sabato dalle ore 14 fino alla domenica alle ore Per_1
20,30 quando riporterà la minore presso l'abitazione materna;
successivamente, il padre terrà con sé il sabato dalle ore 9 fino alla domenica alle ore 20,30; il lunedì dalle ore 17,30-18,00 Per_1 alle ore 20,30 quando riporterà la minore presso l'abitazione materna. Si precisa che, a far data dal mese di marzo 2026, il padre terrà con sé dal venerdì alle ore 18 fino alla domenica Per_1 alle ore 20,30;
• Vacanze estive: due settimane anche non consecutive, da concordarsi con l'altro genitore entro il mese di aprile di ogni anno. I genitori si impegnano a comunicare l'indirizzo della località di vil- leggiatura nella quale si recheranno con la figlia;
• Festività natalizie: tenuto conto degli impegni lavorativi, le frequentazioni verranno stabilite di volta in volta e, in caso di disaccordo, i genitori dovranno rispettare la normale calendarizzazione.
In ogni caso, il giorno di Natale starà con un genitore (2025 con la mamma) e il 31 dicem- Per_1 bre con l'altro genitore (2025 con il papà), ad anni alterni;
• Festività pasquali: il giorno di Pasqua starà con un genitore (2026 con la mamma) e il Per_1 lunedì dell'Angelo con l'altro genitore (2026 con il papà), ad anni alterni. In caso di villeggiatura durante tale periodo, i genitori concorderanno di volta in volta la soluzione più appropriata nell'interesse della minore;
• Ponti secondo la regola dell'alternanza.
8) I ricorrenti si riservano di determinare modifiche all'assetto di cui sopra in funzione delle esi- genze della figlia e dei genitori medesimi.
9) I genitori si scambiano reciproco assenso al rilascio di documenti di identità per la figlia minore e al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
10)Le spese legali del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti”.
Con decreto reso in data 11.11.2025, il Giudice relatore, letto il ricorso ut supra depositato, fissava l'udienza a trattazione scritta del 02.12.2025, assegnando alle parti termine sino a cinque giorni an- tecedenti la celebrazione della stessa per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni, delle condizioni in formato nativo digitali, nonché la documentazione economica di cui al combinato di- sposto degli artt. 473 bis.51 e 473 bis.12 c.p.c.
Le parti depositavano la documentazione richiesta.
4 Ciò premesso, rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura della figlia minore;
visto il parere del P.M.; visti gli articoli 316, 316 bis, 337 bis e 337 ter c.c. e 473 bis.51 co.4 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando: affida la minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
Persona_3 dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono rece- pite e omologate;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il
3.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
5