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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 13/05/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 538/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale composto dai sig.ri magistrati:
dr. Antonio TRICOLI Presidente Relatore dr.ssa Valentina DEL RIO Giudice dr. Leonardo MODICA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 538/2024 promossa da:
nato in [...] il [...], elettivamente domicilia- Parte_1 to presso lo studio dell'avv. Marchese Fabrizio Alfonso Maria che lo difende giusta procura in atti
E
nata in [...] il [...], elettivamente domici- Controparte_1 liata presso lo studio dell'avv. Di Gangi Maria Concetta che la difende giusta procu- ra in atti
RICORRENTI
Avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Premesso che con ricorso depositato in data 24.7.2024 i coniugi Parte_1
e hanno congiuntamente richiesto la pronuncia
[...] Controparte_1 della separazione alle condizioni specificate nello stesso ricorso;
ritenuto, inoltre: che con note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.2.2025 i ricorrenti hanno confermato la volontà da entrambi manifestata in istanza, insistendo per l'accoglimento della stessa;
1 che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa esse- re ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accol- ta, in quanto la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollera- bile ex art. 151, comma 1 c.p.c.;
che sussistono i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze;
che la domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economi- ci;
che con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non so- no contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
che per quanto riguarda, infine la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) leg- ge div.;
che non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
Sentito il PM;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla richiesta congiunta dei due co- niugi, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
2) omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rap- porti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio;
4) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sciacca di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune (anno 2003, n. 150, parte II, serie A);
5) dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimen- to, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Co- mune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396;
6) dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, il 13.5.2025.
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico
e sottoscritto con firma digitale dal Presidente est. dr. Antonio Tri- coli.
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale composto dai sig.ri magistrati:
dr. Antonio TRICOLI Presidente Relatore dr.ssa Valentina DEL RIO Giudice dr. Leonardo MODICA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 538/2024 promossa da:
nato in [...] il [...], elettivamente domicilia- Parte_1 to presso lo studio dell'avv. Marchese Fabrizio Alfonso Maria che lo difende giusta procura in atti
E
nata in [...] il [...], elettivamente domici- Controparte_1 liata presso lo studio dell'avv. Di Gangi Maria Concetta che la difende giusta procu- ra in atti
RICORRENTI
Avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Premesso che con ricorso depositato in data 24.7.2024 i coniugi Parte_1
e hanno congiuntamente richiesto la pronuncia
[...] Controparte_1 della separazione alle condizioni specificate nello stesso ricorso;
ritenuto, inoltre: che con note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.2.2025 i ricorrenti hanno confermato la volontà da entrambi manifestata in istanza, insistendo per l'accoglimento della stessa;
1 che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa esse- re ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accol- ta, in quanto la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollera- bile ex art. 151, comma 1 c.p.c.;
che sussistono i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze;
che la domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economi- ci;
che con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non so- no contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
che per quanto riguarda, infine la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) leg- ge div.;
che non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
Sentito il PM;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla richiesta congiunta dei due co- niugi, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
2) omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rap- porti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio;
4) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sciacca di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune (anno 2003, n. 150, parte II, serie A);
5) dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimen- to, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Co- mune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396;
6) dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, il 13.5.2025.
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico
e sottoscritto con firma digitale dal Presidente est. dr. Antonio Tri- coli.
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