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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 14/01/2026, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 528/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'AMORE ASSUNTA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14987/2025 depositato il 26/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Giudice - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259019488736000 BOLLO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 173/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti e verbale di causa
Resistente: come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Giudice impugna l'avviso di pagamento n. 07120259019488736000/2025 emesso dall'Agenzia delle Entrate – IS, notificato in data 17.7.2025, in relazione alla cartella di pagamento n.
072120170039636330000 emessa su disposizione della Regione Campania con riferimento alle tasse automobilistiche del 2014, asseritamente notificata in data 22.05.2018, con il quale lo stesso, richiedeva l'imposta pari ad € 305,34, oltre sanzioni ed interessi, per un totale di € 423,29.
Radicato il contraddittorio con la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate – IS che assume la legittimità del proprio operato, parte ricorrente deposita memorie aggiuntive dando atto di aver provveduto al pagamento dell'importo dovuto in data 22 novembre 2025 e, conseguentemente, chiedendo dichiararsi dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione di spese e onorari di causa.
La causa viene decisa come da dispositivo all'esito dell'udienza del 13 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'intervenuto pagamento della pretesa impositiva di cui alla cartella di pagamento impugnata consegue la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Napoli il 13 gennaio 2026.
Il Giudice
Dr.ssa Assunta d'Amore
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'AMORE ASSUNTA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14987/2025 depositato il 26/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Giudice - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259019488736000 BOLLO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 173/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti e verbale di causa
Resistente: come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Giudice impugna l'avviso di pagamento n. 07120259019488736000/2025 emesso dall'Agenzia delle Entrate – IS, notificato in data 17.7.2025, in relazione alla cartella di pagamento n.
072120170039636330000 emessa su disposizione della Regione Campania con riferimento alle tasse automobilistiche del 2014, asseritamente notificata in data 22.05.2018, con il quale lo stesso, richiedeva l'imposta pari ad € 305,34, oltre sanzioni ed interessi, per un totale di € 423,29.
Radicato il contraddittorio con la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate – IS che assume la legittimità del proprio operato, parte ricorrente deposita memorie aggiuntive dando atto di aver provveduto al pagamento dell'importo dovuto in data 22 novembre 2025 e, conseguentemente, chiedendo dichiararsi dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione di spese e onorari di causa.
La causa viene decisa come da dispositivo all'esito dell'udienza del 13 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'intervenuto pagamento della pretesa impositiva di cui alla cartella di pagamento impugnata consegue la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Napoli il 13 gennaio 2026.
Il Giudice
Dr.ssa Assunta d'Amore