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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2024, n. 18581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18581 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 55840 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti GENTILE ANTONELLA e GENTILE
ALFONSO per procura in atti
E
Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. TOMARELLI PAOLA per procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI A SEGUITO DI MUTAMENTO DEL
RITO
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/08/2022, ha chiesto Parte_1
all'adito Tribunale di pronunciare, alle condizioni di cui in atti, lo scioglimento del matrimonio contratto il 21/06/2010 con da cui si era Parte_2
separata in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 9.3.2015 e con cui aveva avuto le figlie (il 18.8.2008) e (l'11.7.2011), affetta da handicap Per_1 Per_2
grave.
Il a chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle diverse Pt_2 condizioni indicate in atti.
All'udienza presidenziale è stato vanamente esperito il tentativo di conciliazione e con ordinanza in data 1.7.2023 il Presidente f.f., a modifica delle condizioni della separazione, ha così stabilito: “dispone che la figlia permanga con ciascun genitore Per_2 due giorni consecutivi a settimana con pernotto e a fine settimana alternati (segnatamente, la prima settimana, il lunedì e il martedì con la madre, il mercoledì e il giovedì con il padre;
il venerdì, sabato e domenica con la madre;
la seconda settimana, il lunedì e il martedì con il padre, il mercoledì e il giovedì con la madre;
il venerdì, sabato e domenica con il padre e così via), fermo restando il vigente regime della separazione per i periodi delle vacanze estive, pasquali e natalizie;
- dispone che la figlia sia collocata in via prevalente presso il padre Per_1
e che potrà frequentare la madre a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola
(o dall'orario corrispondente se la scuola è chiusa) sino alla domenica alle 19.00, in coincidenza con i weekend in cui la sorella rimane dalla madre, nonché due pomeriggi Per_2
a settimana, coincidenti con i giorni in cui la sorella rimane dalla madre, dalle 15.00 Per_2 alle 19.00 e con il pernotto nelle settimane in cui il weekend è di pertinenza paterna, fermo restando il vigente regime della separazione per i periodi delle vacanze estive, pasquali e natalizie;
- dal mese successivo a quello del trasferimento della figlia presso il padre, Per_1 revoca l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere alla madre l'assegno di mantenimento per 2 la figlia e stabilisce che la madre contribuirà al mantenimento della figlia Per_1 compartecipando al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo e che il padre corrisponderà alla madre, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento per la figlia un assegno dell'importo di 350,00 euro mensili, da rivalutarsi annualmente Per_2 secondo gli indici Istat, ferma la contribuzione di entrambi i genitori, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per la figlia, come da Protocollo;
”.
Acquisite le relazioni del Servizio sociale e la relazione del TSMREE della ASL RM2 in data 10.1.2024, all'udienza del 23.1.2024 le parti si sono dichiarate disponibili all'attivazione del SISMIF da parte del Servizio Sociale (proposta dal solo Pt_3
per la minore e, essendo seguita dal Policlinico Gemelli, si sono Per_2 Per_2 impegnate a rivolgersi a tale struttura per l'attivazione di un supporto psicologico per la minore, impegnandosi altresì ad attivare un percorso di sostegno alla genitorialità al fine di supportare il rapporto tra la madre e la figlia riferendo Per_1
di non avere alcun problema nella gestione condivisa delle figlie. Inoltre, la ha dichiarato di percepire un reddito di circa 1.100 euro mensili per 14 Pt_1 mensilità e di corrispondere la propria quota (pari a circa 430-440 euro mensili) di mutuo gravante sulla ex casa familiare e il ha dichiarato di percepire un Pt_2 reddito di circa 2.100-2.200 euro mensili per 14 mensilità e di corrispondere un canone di locazione di 800,00 euro mensili, oltre alla propria quota di mutuo.
Quindi, le parti ed i difensori hanno chiesto il mutamento del rito da giudiziale in congiunto, alle medesime condizioni dell'ordinanza presidenziale (sopra riportate), eccezion fatta per l'assegno di mantenimento paterno in favore di da Per_2
determinarsi in 275 euro mensili, a decorrere dal febbraio 2024, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo.
Pertanto, disposto il mutamento del rito da giudiziale in congiunto, la decisione è stata rimessa al Collegio in camera di consiglio.
Essendosi la separazione protratta ininterrottamente, sussistono i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per farsi luogo
3 allo scioglimento del matrimonio. Considerati gli impegni assunti dai genitori, valutato l'interesse delle figlie minori, nulla osta al recepimento delle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 23.1.2024.
Nulla sulle spese, stante il mutamento del rito.
P.Q.M.
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in ROMA da Parte_1
e alle condizioni concordate nel verbale
[...] Parte_2
d'udienza del 23.1.2024 e riportate in parte motiva;
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge (atto n. 00286, parte 1, serie 09, anno 2010);
Roma, 4.12.2024
Si comunichi al Servizio sociale territorialmente competente all'attivazione del
SISMIF per la minore Per_2
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 55840 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti GENTILE ANTONELLA e GENTILE
ALFONSO per procura in atti
E
Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. TOMARELLI PAOLA per procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI A SEGUITO DI MUTAMENTO DEL
RITO
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/08/2022, ha chiesto Parte_1
all'adito Tribunale di pronunciare, alle condizioni di cui in atti, lo scioglimento del matrimonio contratto il 21/06/2010 con da cui si era Parte_2
separata in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 9.3.2015 e con cui aveva avuto le figlie (il 18.8.2008) e (l'11.7.2011), affetta da handicap Per_1 Per_2
grave.
Il a chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle diverse Pt_2 condizioni indicate in atti.
All'udienza presidenziale è stato vanamente esperito il tentativo di conciliazione e con ordinanza in data 1.7.2023 il Presidente f.f., a modifica delle condizioni della separazione, ha così stabilito: “dispone che la figlia permanga con ciascun genitore Per_2 due giorni consecutivi a settimana con pernotto e a fine settimana alternati (segnatamente, la prima settimana, il lunedì e il martedì con la madre, il mercoledì e il giovedì con il padre;
il venerdì, sabato e domenica con la madre;
la seconda settimana, il lunedì e il martedì con il padre, il mercoledì e il giovedì con la madre;
il venerdì, sabato e domenica con il padre e così via), fermo restando il vigente regime della separazione per i periodi delle vacanze estive, pasquali e natalizie;
- dispone che la figlia sia collocata in via prevalente presso il padre Per_1
e che potrà frequentare la madre a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola
(o dall'orario corrispondente se la scuola è chiusa) sino alla domenica alle 19.00, in coincidenza con i weekend in cui la sorella rimane dalla madre, nonché due pomeriggi Per_2
a settimana, coincidenti con i giorni in cui la sorella rimane dalla madre, dalle 15.00 Per_2 alle 19.00 e con il pernotto nelle settimane in cui il weekend è di pertinenza paterna, fermo restando il vigente regime della separazione per i periodi delle vacanze estive, pasquali e natalizie;
- dal mese successivo a quello del trasferimento della figlia presso il padre, Per_1 revoca l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere alla madre l'assegno di mantenimento per 2 la figlia e stabilisce che la madre contribuirà al mantenimento della figlia Per_1 compartecipando al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo e che il padre corrisponderà alla madre, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento per la figlia un assegno dell'importo di 350,00 euro mensili, da rivalutarsi annualmente Per_2 secondo gli indici Istat, ferma la contribuzione di entrambi i genitori, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per la figlia, come da Protocollo;
”.
Acquisite le relazioni del Servizio sociale e la relazione del TSMREE della ASL RM2 in data 10.1.2024, all'udienza del 23.1.2024 le parti si sono dichiarate disponibili all'attivazione del SISMIF da parte del Servizio Sociale (proposta dal solo Pt_3
per la minore e, essendo seguita dal Policlinico Gemelli, si sono Per_2 Per_2 impegnate a rivolgersi a tale struttura per l'attivazione di un supporto psicologico per la minore, impegnandosi altresì ad attivare un percorso di sostegno alla genitorialità al fine di supportare il rapporto tra la madre e la figlia riferendo Per_1
di non avere alcun problema nella gestione condivisa delle figlie. Inoltre, la ha dichiarato di percepire un reddito di circa 1.100 euro mensili per 14 Pt_1 mensilità e di corrispondere la propria quota (pari a circa 430-440 euro mensili) di mutuo gravante sulla ex casa familiare e il ha dichiarato di percepire un Pt_2 reddito di circa 2.100-2.200 euro mensili per 14 mensilità e di corrispondere un canone di locazione di 800,00 euro mensili, oltre alla propria quota di mutuo.
Quindi, le parti ed i difensori hanno chiesto il mutamento del rito da giudiziale in congiunto, alle medesime condizioni dell'ordinanza presidenziale (sopra riportate), eccezion fatta per l'assegno di mantenimento paterno in favore di da Per_2
determinarsi in 275 euro mensili, a decorrere dal febbraio 2024, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo.
Pertanto, disposto il mutamento del rito da giudiziale in congiunto, la decisione è stata rimessa al Collegio in camera di consiglio.
Essendosi la separazione protratta ininterrottamente, sussistono i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per farsi luogo
3 allo scioglimento del matrimonio. Considerati gli impegni assunti dai genitori, valutato l'interesse delle figlie minori, nulla osta al recepimento delle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 23.1.2024.
Nulla sulle spese, stante il mutamento del rito.
P.Q.M.
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in ROMA da Parte_1
e alle condizioni concordate nel verbale
[...] Parte_2
d'udienza del 23.1.2024 e riportate in parte motiva;
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge (atto n. 00286, parte 1, serie 09, anno 2010);
Roma, 4.12.2024
Si comunichi al Servizio sociale territorialmente competente all'attivazione del
SISMIF per la minore Per_2
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
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