Sentenza 4 ottobre 1975
Massime • 1
E legittima la disciplina collettiva che, agli artt 17 del CCNL per gli addetti alle aziende esercenti la tintoria, stamperia e finitura tessile del 31 luglio 1959, parte categorie speciali e intermedie, e art 6 CCNL del 27 luglio 1967, stabilisce che l'indennita di anzianita del lavoratore, il quale abbia svolto in un unico rapporto mansioni diverse, passando da quelle di operaio alle mansioni di intermedio, sia determinata calcolando, nel computo, il coefficiente dell'ultima retribuzione, contrattualmente stabilita per la categoria di intermedio od equiparato dal contratto collettivo nazionale vigente alla fine del rapporto, moltiplicato per il numero degli anni di servizio di intermedio, ed invece una maggiore anzianita convenzionale di un anno per ogni sei anni di anzianita con la qualifica di operaio; a condizione che, anche per il periodo precedente a quello in cui il lavoratore ha svolto mansioni di intermedio, il detto coefficiente di 1 a 6 non sia inferiore a quello stabilito dalla contrattazione collettiva per la categoria di operaio, nella quale ultima ipotesi deve essere applicato il coefficiente piu favorevole. ( V 2822/74, mass n 371238).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/10/1975, n. 3147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3147 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 1975 |
Testo completo
E legittima la disciplina collettiva che, agli artt 17 del CCNL per gli addetti alle aziende esercenti la tintoria, stamperia e finitura tessile del 31 luglio 1959, parte categorie speciali e intermedie, e art 6 CCNL del 27 luglio 1967, stabilisce che l'indennita di anzianita del lavoratore, il quale abbia svolto in un unico rapporto mansioni diverse, passando da quelle di operaio alle mansioni di intermedio, sia determinata calcolando, nel computo, il coefficiente dell'ultima retribuzione, contrattualmente stabilita per la categoria di intermedio od equiparato dal contratto collettivo nazionale vigente alla fine del rapporto, moltiplicato per il numero degli anni di servizio di intermedio, ed invece una maggiore anzianita convenzionale di un anno per ogni sei anni di anzianita con la qualifica di operaio;
a condizione che, anche per il periodo precedente a quello in cui il lavoratore ha svolto mansioni di intermedio, il detto coefficiente di 1 a 6 non sia inferiore a quello stabilito dalla contrattazione collettiva per la categoria di operaio, nella quale ultima ipotesi deve essere applicato il coefficiente piu favorevole. ( V 2822/74, mass n 371238).*