CA
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 22/10/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
RG Nr. 46/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. IN LL Presidente
Dr. SA MU Consigliere rel.
Dr. Alessandra Burra Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. depositato in data 17 aprile 2025
Da
, C.F. , nato il [...], a [...] Parte_1 C.F._1
(TV), residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Anna Campilii del foro di
Parma cf. Tel. 0521.49, cell. 3333265917 ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio in Parma, Via Zarotto n. 4; pec per comunicazioni e per notificazioni ex art. 366
c. 2 Cpc: Email_1
- ricorrente in riassunzione-appellante incidentale nel precedente giudizio di appello -
Contro
1 Controparte_1
con sede in Roma, Via Pinciana n. 35 (C.F. , in persona
[...] P.IVA_1
del procuratore speciale dott. , nato a [...], il [...] (C.F. Controparte_2
), giusta procura per atto del Notaio in Roma dell'11 C.F._3 Persona_1
gennaio 2024, Rep. n. 6143, Racc. n. 2863 (allegata sub doc. A al presente atto), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dal prof. avv. Mattia Persiani (C.F. ) PEC C.F._4
e dall'avv. Giovanni Beretta (C.F. ), Email_2 C.F._5
PEC , ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito Email_3
in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 44/46, fax n. 06.80691685, giusta delega su foglio separato allegato al presente atto.
- convenuta in riassunzione- appellante principale nel precedente giudizio di appello -
per la riforma della sentenza n. 86/2018 del 27.03.18 del Tribunale di Udine, a seguito dell'intervenuta cassazione delle sentenze della Corte di Appello di Trieste non definitiva n. 68-
2019 del 27.05.2019 e definitiva n. 120/2019 del 19.07.2019 (R.G. 173/2018) – Sezione Lavoro, con rinvio alla medesima Corte di Appello in diversa composizione da parte della Suprema
Corte con ordinanza n. 2500 del 2.02.2025 non notificata.
In punto: riliquidazione pensione in godimento
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente in riassunzione:
Voglia codesta Corte d'appello. in ottemperanza alla ordinanza rescindente Cass. n. 2500/2025:
a) dichiarare che nella base di calcolo della quota A della pensione di vecchiaia liquidata dalla CNPR all'attore dr. rag. in data 01.05.2006 devono essere inclusi i redditi degli anni 2004 e Parte_1
2005 con perequazione automatica ed interessi di mora sulle somme di tempo in tempo perequate;
b) conseguentemente condannare la a pagare all'attore - tramite delegazione all' - la CP_3 CP_4 pensione annua rivalutata al 31.12.2024 nella misura di € 80.372,87 o in quella misura diversa che risultasse in corso di causa”;
c) dare atto che l'attore si dichiara disponibile a restituire la somma di € 78.627,00 per arretrati netti da ritenute d'acconto percepiti in più in data 10.12.2019, con le modalità che la vorrà CP_3
comunicare;
d) con vittoria totale o parziale delle spese relative ai quattro gradi del giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Anna Campilii, che si dichiara antistataria”.
Per parte convenuta in riassunzione:
2 la conferma la correttezza della quantificazione della pensione del rag. contenuta nel CP_3 Pt_1
documento 7 prodotto dal ragioniere (come riportata alla lettera b] che precede), ma ribadisce che non è nelle condizioni di verificare/effettuare gli altri calcoli presupposti nelle domande formulate dal ragioniere. In particolare, la non è in grado di determinare la perequazione applicabile e CP_3
gli ulteriori eventuali importi che il rag. dovrebbe restituire al netto delle trattenute fiscali;
Pt_1
onde, la fa presente che non è possibile addivenire ad un accordo che non abbia ad oggetto il CP_3 mero accertamento dell'ammontare della pensione astrattamente imputabile alla ed insiste nel CP_1 chiedere l'accoglimento dell'istanza di chiamata in causa dell' formulata con la memoria in CP_4
riassunzione.
Con vittoria di spese del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con l'ordinanza n. 2500/2025 pronunciata all'udienza del 12-12-2024 e pubblicata in forma telematica in data 02-02-2025 la Corte Suprema di Cassazione, decidendo sul ricorso principale proposto da avverso la sentenza parziale n. 68/2019 e la sentenza definitiva Parte_1
n.120/2019 della Corte di Appello di Trieste che, nel rigettare l'appello incidentale proposto dal
, in accoglimento dell'appello principale proposto dalla , Pt_1 Parte_2
aveva riformato la sentenza del Tribunale di Udine ritenendo che la pensione del dovesse essere Pt_1
liquidata secondo un unico criterio in ragione del regolamento in essere nel 1997 ed escludendo dalla base di calcolo i redditi successivi al 31.12.2003, annullava le sentenze di appello disponendo il rinvio a questa Corte per l'applicazione del principio di diritto ritenuto corretto e per la valutazione anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
I giudici di legittimità in particolare avevano cassato le sentenze di questa Corte in accoglimento del secondo motivo di ricorso proposto dal di violazione dell'art. 2, comma 2 legge 414/91 e art. Pt_1
49 comma 2 del previgente regolamento, con rinvio a questa Corte perché si procedesse al ricalcolo della pensione tenendo conto, nell'ambito degli ultimi venti anni anteriori al pensionamento, dei migliori quindici anni anteriori al pensionamento, compresi gli anni 2004/2005.
2. Il aveva riassunto la causa, concludendo nei termini indicati in epigrafe e insistendo per la Pt_1
riliquidazione della pensione tenendo conto di quanto disposto nei precedenti gradi ed offrendo alla la restituzione di un importo che- in ragione del principio di diritto affermato dalla Corte- CP_1
risultava indebito;
insistendo anche per la rifusione delle spese legali.
La nel costituirsi eccepiva l'inammissibilità delle conclusioni attoree insistendo per CP_1
CP_ l'integrazione del contradditorio con la chiamata in causa dell' ritenuto che il pensionato era
3 CP_ titolare di trattamento pensionistico in regime di totalizzazione con erogazione da parte dell'
La si dichiarava incompetente a valutare la correttezza delle somme che parte ricorrente si era CP_1 offerta di restituire all'ente previdenziale.
3. La Corte di Appello di Trieste alla prima udienza invitava le parti a trovare una soluzione condivisa in punto quantum e a tal fine aggiornava l'udienza ad altra data.
Indi all'udienza dell'8 ottobre 2025, all'esito della discussione orale, decideva la controversia come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con l'ordinanza di cassazione con rinvio in oggetto è stato espresso il principio di diritto al quale, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., codesta Corte d'Appello, quale giudice di rinvio, è vincolata, che nella fattispecie importa l'applicazione dell'art. 49 del regolamento di esecuzione della Controparte_1
a favore dei ragionieri e periti commerciali.
[...]
Ne consegue che al , in pensione dall'1.05.06, doveva essere liquidata la pensione tenendo Pt_1
conto, per la quota A, dei migliori quindici redditi sugli ultimi venti anni anteriori alla data del pensionamento;
includendo pertanto nella base di calcolo anche i redditi degli anni 2004 e 2005 che- per
contro
- il tribunale di Udine per primo e la Corte di Appello di Trieste per seconda ( avendo rigettato l'appello incidentale proposto dal ), avevano escluso. Pt_1
A fronte di ciò le parti hanno concordato che all'atto del pensionamento- per quanto calcolato dal con il conteggio dimesso sub.
7- e riconosciuto dalla nelle note autorizzate del 2 ottobre Pt_1 CP_1
2025 era pari ad euro 64.223,48 ( quota A), per un totale complessivo annuale lordo ( comprensivo di quota B pari ad euro 564,43) di euro 64.787,81 alla data del pensionamento avvenuto con decorrenza 1.05.06.
5. In via preliminare e di rito deve essere esaminata l'eccezione sollevata dalla parte convenuta di integrazione del contradditorio con chiamata in causa dell' . CP_4
Nel costituirsi la ha infatti evidenziato che il era titolare di pensione di vecchiaia CP_1 Pt_1
CP_ totalizzata erogata dall' conseguentemente le richieste di condanna al pagamento della pensione riliquidata ed anche l'offerta di restituzione delle somme indebitamente ricevute , erano domande che CP_ avrebbero avuto quale legittimo contradditore l' che però non era stato evocato in giudizio.
Pertanto anche in fase di discussione parte convenuta ha insistito per l'integrazione del contradditorio. CP_ Istanza cui si è opposto il che ha rimodulato le proprie conclusioni, indicando l' come il Pt_1
soggetto abilitato a ricevere i pagamenti per conto della in ragione della totalizzazione della CP_1
pensione.
6. A fronte di ciò questa Corte osserva come nei gradi precedenti nessuna delle parti abbia mai
4 CP_ sollevato questioni in merito alla problematica della presenza dell' in giudizio;
né le censure in fase di appello e in fase di Cassazione da parte dell'ente previdenziale convenuto nell'odierno giudizio, hanno mai riguardato la condanna della “ parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze ancora dovute, oltre a perequazione automatica ed interessi legali da ogni singola scadenza al saldo “ ( cfr.
PQM
di Tribunale Udine sentenza 86/2018 punto 1), né tanto meno l'ulteriore condanna al “ pagamento delle differenze ancora dovute, oltre perequazione automatica ed al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo “ ( di cui al
PQM
della sentenza della CA Trieste definitiva n. 120/2019).
La non ha mai posto ai precedenti giudici la questione del contradditorio, né in sede di CP_1
legittimità si è controverso in merito.
Ne consegue che essendo l'odierno giudizio di rinvio un giudizio chiuso in cui non è consentito alle parti di proporre domande o conclusioni diverse da quelle azionate originariamente ( cfr. tra le altre
Cass. Ordinanza 29879/2023), ritenuto che in primo grado la domanda del come accolta Pt_1
parzialmente anche dai giudici di merito- riguardava la riliquidazione della pensione e la condanna
CP_ della al pagamento delle differenze, ne consegue che ogni questione inerente l' e la CP_1
determinazione delle poste restitutorie, esula dal presente giudizio.
Pertanto nel caso di specie non c'è alcuna necessità di integrare il contradditorio.
7. Quanto esposto consente di rigettare le obiezioni sollevate dalla in punto perequazione CP_1
automatica e interessi legali richiesti dalla parte riassumente;
infatti trattavasi di accessori cui la come riportato nel precedente punto motivazionale- era già stata condannata. CP_1
In assenza di contestazione ritiene la Corte trattarsi di punto motivazionale passato in giudicato che non può essere contestato oggi alla luce della circostanza della totalizzazione della pensione e degli importi restitutori che in precedenza non erano stati oggetto di contradditorio tra le parti;
questo anche in ragione della natura peculiare del giudizio di rinvio sopra riportata.
Conseguentemente questo Collegio in adesione della domanda azionata in primo grado e del criterio elaborato dalla Corte di Cassazione del pro rata ( cfr. Cass. Sez. Unite 17742/2015)per i trattamenti maturati prima dell'1.01.07 e di quanto previsto dal regolamento di esecuzione del 1997 ( delibera 28 giugno 1997) art. 49 vigente all'epoca del pensionamento di data 1.05.06, accerta che il aveva Pt_1
diritto ad un trattamento pensionistico annuo lordo di euro 64.787,91 ( di cui 64.223,48 per quota A
e 564,43 per quota B).
La è quindi onerata di predisporre una provvista idonea comunicando il dato -comprensivo di CP_1
CP_ perequazione e interessi legali- all' che è tenuto a corrispondere l'importo complessivo di pensione.
8. L'esito finale della controversia nella quale il risulta vincente avendo avuto ragione di Pt_1
5 insistere nella lite considerato che rispetto alla iniziale liquidazione annua lorda di euro 50.468,54 per la quota A aveva diritto ad un importo superiore ( pari ad euro 64.223,48) , conteggiato tenendo conto anche degli ultimi redditi annui ( 2004-2005) che , per contro erano stati esclusi dal computo sia dalla che dai giudici di merito, consente di porre le spese di lite integralmente a carico della e CP_1 CP_1 ciò anche in ragione dell'evidente diversa posizione patrimoniale e possibilità di difesa tra l'ente previdenziale ed il pensionato.
Spese che sono liquidate in ragione del valore della domanda dichiarato dalla parte ( euro 78.627,00)
e secondo i criteri di cui al Dm 55/14 e ss modificazioni. Spese che su richiesta sono da distrarre in favore dell'avv. Campili dichiaratosi antistario.
PER QUESTI MOTIVI
- In accoglimento del ricorso in riassunzione, in applicazione del principio di diritto di cui alla ordinanza rescindente n. 2500-2025, accerta che l'importo lordo annuo della pensione spettante al alla data del pensionamento ( decorrenza 1.05.06) e gravante sulla Pt_1 [...]
a favore dei ragionieri e periti commerciali, era pari Controparte_1
ad euro 64.787, 91 ( di cui quota A pari ad euro 64.223,48 cui va aggiunta quota B pari ad euro 564,43);
- Per l'effetto onera la di provvedere alla riliquidazione dei ratei di pensione comprensivi CP_1
della perequazione automatica ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo, comunicando
CP_ i relativi importi all' quale soggetto tenuto al pagamento della pensione del DE in regime di totalizzazione;
- Condanna la a favore dei ragionieri e periti Controparte_1
commerciali a rifondere al le spese di lite liquidate quanto al primo grado in euro Pt_1
7000,00, quanto al secondo grado in euro 6500,00, quanto al giudizio di Legittimità in euro
5000,00, quanto al presente giudizio in euro 8000,00 per compensi oltre, per tutti i gradi, al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
spese da distrarre in favore dell'avv. Anna Campili dichiaratisi anticipataria.
Trieste, 8 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
SA MU
La Presidente
6 IN LL
7
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. IN LL Presidente
Dr. SA MU Consigliere rel.
Dr. Alessandra Burra Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. depositato in data 17 aprile 2025
Da
, C.F. , nato il [...], a [...] Parte_1 C.F._1
(TV), residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Anna Campilii del foro di
Parma cf. Tel. 0521.49, cell. 3333265917 ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio in Parma, Via Zarotto n. 4; pec per comunicazioni e per notificazioni ex art. 366
c. 2 Cpc: Email_1
- ricorrente in riassunzione-appellante incidentale nel precedente giudizio di appello -
Contro
1 Controparte_1
con sede in Roma, Via Pinciana n. 35 (C.F. , in persona
[...] P.IVA_1
del procuratore speciale dott. , nato a [...], il [...] (C.F. Controparte_2
), giusta procura per atto del Notaio in Roma dell'11 C.F._3 Persona_1
gennaio 2024, Rep. n. 6143, Racc. n. 2863 (allegata sub doc. A al presente atto), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dal prof. avv. Mattia Persiani (C.F. ) PEC C.F._4
e dall'avv. Giovanni Beretta (C.F. ), Email_2 C.F._5
PEC , ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito Email_3
in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 44/46, fax n. 06.80691685, giusta delega su foglio separato allegato al presente atto.
- convenuta in riassunzione- appellante principale nel precedente giudizio di appello -
per la riforma della sentenza n. 86/2018 del 27.03.18 del Tribunale di Udine, a seguito dell'intervenuta cassazione delle sentenze della Corte di Appello di Trieste non definitiva n. 68-
2019 del 27.05.2019 e definitiva n. 120/2019 del 19.07.2019 (R.G. 173/2018) – Sezione Lavoro, con rinvio alla medesima Corte di Appello in diversa composizione da parte della Suprema
Corte con ordinanza n. 2500 del 2.02.2025 non notificata.
In punto: riliquidazione pensione in godimento
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente in riassunzione:
Voglia codesta Corte d'appello. in ottemperanza alla ordinanza rescindente Cass. n. 2500/2025:
a) dichiarare che nella base di calcolo della quota A della pensione di vecchiaia liquidata dalla CNPR all'attore dr. rag. in data 01.05.2006 devono essere inclusi i redditi degli anni 2004 e Parte_1
2005 con perequazione automatica ed interessi di mora sulle somme di tempo in tempo perequate;
b) conseguentemente condannare la a pagare all'attore - tramite delegazione all' - la CP_3 CP_4 pensione annua rivalutata al 31.12.2024 nella misura di € 80.372,87 o in quella misura diversa che risultasse in corso di causa”;
c) dare atto che l'attore si dichiara disponibile a restituire la somma di € 78.627,00 per arretrati netti da ritenute d'acconto percepiti in più in data 10.12.2019, con le modalità che la vorrà CP_3
comunicare;
d) con vittoria totale o parziale delle spese relative ai quattro gradi del giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Anna Campilii, che si dichiara antistataria”.
Per parte convenuta in riassunzione:
2 la conferma la correttezza della quantificazione della pensione del rag. contenuta nel CP_3 Pt_1
documento 7 prodotto dal ragioniere (come riportata alla lettera b] che precede), ma ribadisce che non è nelle condizioni di verificare/effettuare gli altri calcoli presupposti nelle domande formulate dal ragioniere. In particolare, la non è in grado di determinare la perequazione applicabile e CP_3
gli ulteriori eventuali importi che il rag. dovrebbe restituire al netto delle trattenute fiscali;
Pt_1
onde, la fa presente che non è possibile addivenire ad un accordo che non abbia ad oggetto il CP_3 mero accertamento dell'ammontare della pensione astrattamente imputabile alla ed insiste nel CP_1 chiedere l'accoglimento dell'istanza di chiamata in causa dell' formulata con la memoria in CP_4
riassunzione.
Con vittoria di spese del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con l'ordinanza n. 2500/2025 pronunciata all'udienza del 12-12-2024 e pubblicata in forma telematica in data 02-02-2025 la Corte Suprema di Cassazione, decidendo sul ricorso principale proposto da avverso la sentenza parziale n. 68/2019 e la sentenza definitiva Parte_1
n.120/2019 della Corte di Appello di Trieste che, nel rigettare l'appello incidentale proposto dal
, in accoglimento dell'appello principale proposto dalla , Pt_1 Parte_2
aveva riformato la sentenza del Tribunale di Udine ritenendo che la pensione del dovesse essere Pt_1
liquidata secondo un unico criterio in ragione del regolamento in essere nel 1997 ed escludendo dalla base di calcolo i redditi successivi al 31.12.2003, annullava le sentenze di appello disponendo il rinvio a questa Corte per l'applicazione del principio di diritto ritenuto corretto e per la valutazione anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
I giudici di legittimità in particolare avevano cassato le sentenze di questa Corte in accoglimento del secondo motivo di ricorso proposto dal di violazione dell'art. 2, comma 2 legge 414/91 e art. Pt_1
49 comma 2 del previgente regolamento, con rinvio a questa Corte perché si procedesse al ricalcolo della pensione tenendo conto, nell'ambito degli ultimi venti anni anteriori al pensionamento, dei migliori quindici anni anteriori al pensionamento, compresi gli anni 2004/2005.
2. Il aveva riassunto la causa, concludendo nei termini indicati in epigrafe e insistendo per la Pt_1
riliquidazione della pensione tenendo conto di quanto disposto nei precedenti gradi ed offrendo alla la restituzione di un importo che- in ragione del principio di diritto affermato dalla Corte- CP_1
risultava indebito;
insistendo anche per la rifusione delle spese legali.
La nel costituirsi eccepiva l'inammissibilità delle conclusioni attoree insistendo per CP_1
CP_ l'integrazione del contradditorio con la chiamata in causa dell' ritenuto che il pensionato era
3 CP_ titolare di trattamento pensionistico in regime di totalizzazione con erogazione da parte dell'
La si dichiarava incompetente a valutare la correttezza delle somme che parte ricorrente si era CP_1 offerta di restituire all'ente previdenziale.
3. La Corte di Appello di Trieste alla prima udienza invitava le parti a trovare una soluzione condivisa in punto quantum e a tal fine aggiornava l'udienza ad altra data.
Indi all'udienza dell'8 ottobre 2025, all'esito della discussione orale, decideva la controversia come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con l'ordinanza di cassazione con rinvio in oggetto è stato espresso il principio di diritto al quale, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., codesta Corte d'Appello, quale giudice di rinvio, è vincolata, che nella fattispecie importa l'applicazione dell'art. 49 del regolamento di esecuzione della Controparte_1
a favore dei ragionieri e periti commerciali.
[...]
Ne consegue che al , in pensione dall'1.05.06, doveva essere liquidata la pensione tenendo Pt_1
conto, per la quota A, dei migliori quindici redditi sugli ultimi venti anni anteriori alla data del pensionamento;
includendo pertanto nella base di calcolo anche i redditi degli anni 2004 e 2005 che- per
contro
- il tribunale di Udine per primo e la Corte di Appello di Trieste per seconda ( avendo rigettato l'appello incidentale proposto dal ), avevano escluso. Pt_1
A fronte di ciò le parti hanno concordato che all'atto del pensionamento- per quanto calcolato dal con il conteggio dimesso sub.
7- e riconosciuto dalla nelle note autorizzate del 2 ottobre Pt_1 CP_1
2025 era pari ad euro 64.223,48 ( quota A), per un totale complessivo annuale lordo ( comprensivo di quota B pari ad euro 564,43) di euro 64.787,81 alla data del pensionamento avvenuto con decorrenza 1.05.06.
5. In via preliminare e di rito deve essere esaminata l'eccezione sollevata dalla parte convenuta di integrazione del contradditorio con chiamata in causa dell' . CP_4
Nel costituirsi la ha infatti evidenziato che il era titolare di pensione di vecchiaia CP_1 Pt_1
CP_ totalizzata erogata dall' conseguentemente le richieste di condanna al pagamento della pensione riliquidata ed anche l'offerta di restituzione delle somme indebitamente ricevute , erano domande che CP_ avrebbero avuto quale legittimo contradditore l' che però non era stato evocato in giudizio.
Pertanto anche in fase di discussione parte convenuta ha insistito per l'integrazione del contradditorio. CP_ Istanza cui si è opposto il che ha rimodulato le proprie conclusioni, indicando l' come il Pt_1
soggetto abilitato a ricevere i pagamenti per conto della in ragione della totalizzazione della CP_1
pensione.
6. A fronte di ciò questa Corte osserva come nei gradi precedenti nessuna delle parti abbia mai
4 CP_ sollevato questioni in merito alla problematica della presenza dell' in giudizio;
né le censure in fase di appello e in fase di Cassazione da parte dell'ente previdenziale convenuto nell'odierno giudizio, hanno mai riguardato la condanna della “ parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze ancora dovute, oltre a perequazione automatica ed interessi legali da ogni singola scadenza al saldo “ ( cfr.
PQM
di Tribunale Udine sentenza 86/2018 punto 1), né tanto meno l'ulteriore condanna al “ pagamento delle differenze ancora dovute, oltre perequazione automatica ed al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo “ ( di cui al
PQM
della sentenza della CA Trieste definitiva n. 120/2019).
La non ha mai posto ai precedenti giudici la questione del contradditorio, né in sede di CP_1
legittimità si è controverso in merito.
Ne consegue che essendo l'odierno giudizio di rinvio un giudizio chiuso in cui non è consentito alle parti di proporre domande o conclusioni diverse da quelle azionate originariamente ( cfr. tra le altre
Cass. Ordinanza 29879/2023), ritenuto che in primo grado la domanda del come accolta Pt_1
parzialmente anche dai giudici di merito- riguardava la riliquidazione della pensione e la condanna
CP_ della al pagamento delle differenze, ne consegue che ogni questione inerente l' e la CP_1
determinazione delle poste restitutorie, esula dal presente giudizio.
Pertanto nel caso di specie non c'è alcuna necessità di integrare il contradditorio.
7. Quanto esposto consente di rigettare le obiezioni sollevate dalla in punto perequazione CP_1
automatica e interessi legali richiesti dalla parte riassumente;
infatti trattavasi di accessori cui la come riportato nel precedente punto motivazionale- era già stata condannata. CP_1
In assenza di contestazione ritiene la Corte trattarsi di punto motivazionale passato in giudicato che non può essere contestato oggi alla luce della circostanza della totalizzazione della pensione e degli importi restitutori che in precedenza non erano stati oggetto di contradditorio tra le parti;
questo anche in ragione della natura peculiare del giudizio di rinvio sopra riportata.
Conseguentemente questo Collegio in adesione della domanda azionata in primo grado e del criterio elaborato dalla Corte di Cassazione del pro rata ( cfr. Cass. Sez. Unite 17742/2015)per i trattamenti maturati prima dell'1.01.07 e di quanto previsto dal regolamento di esecuzione del 1997 ( delibera 28 giugno 1997) art. 49 vigente all'epoca del pensionamento di data 1.05.06, accerta che il aveva Pt_1
diritto ad un trattamento pensionistico annuo lordo di euro 64.787,91 ( di cui 64.223,48 per quota A
e 564,43 per quota B).
La è quindi onerata di predisporre una provvista idonea comunicando il dato -comprensivo di CP_1
CP_ perequazione e interessi legali- all' che è tenuto a corrispondere l'importo complessivo di pensione.
8. L'esito finale della controversia nella quale il risulta vincente avendo avuto ragione di Pt_1
5 insistere nella lite considerato che rispetto alla iniziale liquidazione annua lorda di euro 50.468,54 per la quota A aveva diritto ad un importo superiore ( pari ad euro 64.223,48) , conteggiato tenendo conto anche degli ultimi redditi annui ( 2004-2005) che , per contro erano stati esclusi dal computo sia dalla che dai giudici di merito, consente di porre le spese di lite integralmente a carico della e CP_1 CP_1 ciò anche in ragione dell'evidente diversa posizione patrimoniale e possibilità di difesa tra l'ente previdenziale ed il pensionato.
Spese che sono liquidate in ragione del valore della domanda dichiarato dalla parte ( euro 78.627,00)
e secondo i criteri di cui al Dm 55/14 e ss modificazioni. Spese che su richiesta sono da distrarre in favore dell'avv. Campili dichiaratosi antistario.
PER QUESTI MOTIVI
- In accoglimento del ricorso in riassunzione, in applicazione del principio di diritto di cui alla ordinanza rescindente n. 2500-2025, accerta che l'importo lordo annuo della pensione spettante al alla data del pensionamento ( decorrenza 1.05.06) e gravante sulla Pt_1 [...]
a favore dei ragionieri e periti commerciali, era pari Controparte_1
ad euro 64.787, 91 ( di cui quota A pari ad euro 64.223,48 cui va aggiunta quota B pari ad euro 564,43);
- Per l'effetto onera la di provvedere alla riliquidazione dei ratei di pensione comprensivi CP_1
della perequazione automatica ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo, comunicando
CP_ i relativi importi all' quale soggetto tenuto al pagamento della pensione del DE in regime di totalizzazione;
- Condanna la a favore dei ragionieri e periti Controparte_1
commerciali a rifondere al le spese di lite liquidate quanto al primo grado in euro Pt_1
7000,00, quanto al secondo grado in euro 6500,00, quanto al giudizio di Legittimità in euro
5000,00, quanto al presente giudizio in euro 8000,00 per compensi oltre, per tutti i gradi, al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
spese da distrarre in favore dell'avv. Anna Campili dichiaratisi anticipataria.
Trieste, 8 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
SA MU
La Presidente
6 IN LL
7