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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/10/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3446 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to MONACO FABIO. Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 convenuto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111
Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017;
Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N.
26242.3/2014).
1 2. La domanda attorea – avente ad oggetto l'opposizione ad avviso di addebito n. 357
2022 00047779 46 000 notificato il 07 febbraio 2023 a titolo di crediti contributivi relativi al periodo dal 12/2015 al 12/2021 dovuti alla Gestione Commercianti -è fondata e deve essere accolta.
3. Sul piano previdenziale secondo l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n.
23782 del 2019; da ultimo Cass. n.3829 del 14/02/2020).
Ciò conferma l'indirizzo, che può dirsi ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1 comma 203 (che ha sostituito da L. 3 giugno 1975, 160, art. 29, comma 1, concernente i requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale (v. Cass. 3835/2016; Cass. 5210/2017) per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.
In particolare (v., fra le tante, Cass. 4440/2017) tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa.
2 È compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (v. Cass. n.
8613 del 2017).
3.1. Inoltre, in ipotesi di attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, cioè quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, ai sensi dell'art. 1 comma 208 della l. n. 662/1996 (oggetto di interpretazione autentica da parte del d.l. n. 78/10, convertito dalla l. n. 122/10), il concorso di attività di lavoro autonomo
(come amministratore della società), soggetta ex se alla contribuzione nella Gestione separata sui compensi a tale titolo percepiti, e quella di socio lavoratore della società stessa, comporta l'obbligo della duplice iscrizione.
Purtuttavia non basta lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, di natura individuale o societaria, per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi, occorrendo che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità
e prevalenza. Quindi, una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere in via di principio la doppia iscrizione consentita dalla legge, anche in base alla norma interpretativa, rimane sempre da accertare in concreto, in ogni singola fattispecie, il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti.
In generale, pertanto, il socio amministratore di società di capitali che esercita anche l'attività imprenditoriale partecipando concretamente all'attività lavorativa della società è tenuto al versamento dei contributi previdenziali ai sensi della legge n. 662/1996. In particolare, dovrà versare i contributi alla Gestione separata per la quota dei suoi - eventuali - compensi per l'attività di amministratore, nonché i contributi alla Gestione commercianti o artigiani in relazione all'attività di socio lavoratore.
Sul punto, tuttavia, va tenuto in considerazione il principio di diritto espresso dalla
Cassazione (cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8613 del 03/04/2017) per cui "sorge l'obbligo di doppia iscrizione nella gestione separata ex art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995 ed in quella commercianti qualora il socio amministratore di una società di capitali partecipi personalmente al lavoro aziendale, svolgendo l'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli
3 altri fattori produttivi, ed è compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte".
In tal senso possono assumere secondo il Giudice di legittimità rilevanza indiziante lo svolgimento da parte del socio/amministratore di compiti che esulavano quelli propri dell'amministratore, essendo inerenti ad attività di tipo esecutivo /operativo, alla considerazione che il suo apporto sia qualitativamente che quantitativamente superiore a quello dei dipendenti, il fatto che l'attività espletata nell'ambito della società costituiva l'unica attività di lavoro svolta dal socio/amministratore, così implicitamente desumendosi, in via presuntiva, la prevalenza del suo apporto lavorativo.
4. Nella fattispecie in esame il ricorrente ha dedotto di aver ricevuto in data 7 febbraio
2023 notifica dell'avviso di addebito nr. 357 2022 00047779 46 000 - matricola
2643604210, per la somma complessiva di euro 25.724,74 a titolo di contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti, relativamente al periodo dal mese di dicembre
2015 al mese di dicembre 2021.
Il ricorrente ha dichiarato, tuttavia, di non aver esercitato attività di commerciante nel periodo contestato, di percepire dal 1 maggio 2020 compenso di amministratore della società di cui è socio, con regolare posizione aperta presso la “gestione Parte_2 separata” , ma di non aver mai svolto alcuna partecipazione diretta all'attività CP_1 materiale ed esecutiva dell'azienda commerciale di cui la società è titolare, che Parte_2 viene svolta dai soli dipendenti della società e dagli operai messi a disposizione dalla
Parte_3
Ha quindi contestato l'avviso di addebito oggetto di opposizione preliminarmente eccependo la prescrizione della pretesa creditoria per gli anni dal 2015 al 2017; nel merito ha poi contestato l'iscrizione d'ufficio presso la gestione commercianti operata CP_ dall' e della quale non ha mai formulato istanza, per l'insussistenza del requisito imprescindibile della partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, in considerazione della sua solo qualità di socio ed amministratore.
5. Come noto, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del
4 diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
Ne consegue che nel giudizio promosso da una società ovvero una persona fisica per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' con avviso di CP_1 addebito, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso.
Tale orientamento, già espresso in precedenti sentenze di questa Sezione Lavoro, è stato costantemente ribadito dalla Cassazione (ex multis Cass. n. 12108 del 18.5.2010 in conformità con la precedente pronuncia n. 19762 del 2008) specificando che, con riguardo al tema dell'onere della prova nelle azioni di accertamento negativo, l'attore non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo.
Ed infatti, una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c. (che, come osservato in dottrina, può essere considerato specificazione del più generale principio secondo cui l'onere della prova deve gravare sulla parte che invoca le conseguenze favorevoli previste dalla norma), conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo.
6. Nella fattispecie in esame, come evincibile dall'avviso di addebito oggetto di CP_ opposizione il credito contributivo avanzato nei confronti del ricorrente dall' afferisce contributi dovuti alla Gestione Commercianti, in particolare contributi I.V.S. - oltre somme aggiuntive per omesso versamento e sanzioni - per il periodo dal 12/2015 a
12/2021. CP_ L' con la propria scelta contumaciale non ha fornito alcuna spiegazione in ordine al merito della pretesa creditoria contestata al ricorrente ed in particolare non ha fornito alcuna indicazione circa la sussistenza in capo al ricorrente del requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, ai fini dell'iscrizione dello stesso alla Gestione commercianti – asseritamente operata d'ufficio – e senza fornire argomentazioni in relazione ad un eventuale titolo dal quale tale iscrizione abbia avuto origine, quale ad esempio un accertamento ispettivo.
5 7. In conclusione, ed in applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, il ricorso deve essere accolto con l'annullamento dell'avviso di addebito e la declaratoria di insussistenza del debito contributivo da esso portato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di (R.G. 3446/2023), ogni contraria Parte_1 CP_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- in accoglimento del ricorso annulla l'avviso di addebito n. 357 2022 00047779 46 000 e dichiara non dovute le somme in esso indicate;
CP_
- condanna l' alla refusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 1.865,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
6
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3446 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to MONACO FABIO. Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 convenuto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111
Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017;
Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N.
26242.3/2014).
1 2. La domanda attorea – avente ad oggetto l'opposizione ad avviso di addebito n. 357
2022 00047779 46 000 notificato il 07 febbraio 2023 a titolo di crediti contributivi relativi al periodo dal 12/2015 al 12/2021 dovuti alla Gestione Commercianti -è fondata e deve essere accolta.
3. Sul piano previdenziale secondo l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n.
23782 del 2019; da ultimo Cass. n.3829 del 14/02/2020).
Ciò conferma l'indirizzo, che può dirsi ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1 comma 203 (che ha sostituito da L. 3 giugno 1975, 160, art. 29, comma 1, concernente i requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale (v. Cass. 3835/2016; Cass. 5210/2017) per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.
In particolare (v., fra le tante, Cass. 4440/2017) tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa.
2 È compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (v. Cass. n.
8613 del 2017).
3.1. Inoltre, in ipotesi di attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, cioè quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, ai sensi dell'art. 1 comma 208 della l. n. 662/1996 (oggetto di interpretazione autentica da parte del d.l. n. 78/10, convertito dalla l. n. 122/10), il concorso di attività di lavoro autonomo
(come amministratore della società), soggetta ex se alla contribuzione nella Gestione separata sui compensi a tale titolo percepiti, e quella di socio lavoratore della società stessa, comporta l'obbligo della duplice iscrizione.
Purtuttavia non basta lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, di natura individuale o societaria, per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi, occorrendo che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità
e prevalenza. Quindi, una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere in via di principio la doppia iscrizione consentita dalla legge, anche in base alla norma interpretativa, rimane sempre da accertare in concreto, in ogni singola fattispecie, il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti.
In generale, pertanto, il socio amministratore di società di capitali che esercita anche l'attività imprenditoriale partecipando concretamente all'attività lavorativa della società è tenuto al versamento dei contributi previdenziali ai sensi della legge n. 662/1996. In particolare, dovrà versare i contributi alla Gestione separata per la quota dei suoi - eventuali - compensi per l'attività di amministratore, nonché i contributi alla Gestione commercianti o artigiani in relazione all'attività di socio lavoratore.
Sul punto, tuttavia, va tenuto in considerazione il principio di diritto espresso dalla
Cassazione (cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8613 del 03/04/2017) per cui "sorge l'obbligo di doppia iscrizione nella gestione separata ex art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995 ed in quella commercianti qualora il socio amministratore di una società di capitali partecipi personalmente al lavoro aziendale, svolgendo l'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli
3 altri fattori produttivi, ed è compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte".
In tal senso possono assumere secondo il Giudice di legittimità rilevanza indiziante lo svolgimento da parte del socio/amministratore di compiti che esulavano quelli propri dell'amministratore, essendo inerenti ad attività di tipo esecutivo /operativo, alla considerazione che il suo apporto sia qualitativamente che quantitativamente superiore a quello dei dipendenti, il fatto che l'attività espletata nell'ambito della società costituiva l'unica attività di lavoro svolta dal socio/amministratore, così implicitamente desumendosi, in via presuntiva, la prevalenza del suo apporto lavorativo.
4. Nella fattispecie in esame il ricorrente ha dedotto di aver ricevuto in data 7 febbraio
2023 notifica dell'avviso di addebito nr. 357 2022 00047779 46 000 - matricola
2643604210, per la somma complessiva di euro 25.724,74 a titolo di contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti, relativamente al periodo dal mese di dicembre
2015 al mese di dicembre 2021.
Il ricorrente ha dichiarato, tuttavia, di non aver esercitato attività di commerciante nel periodo contestato, di percepire dal 1 maggio 2020 compenso di amministratore della società di cui è socio, con regolare posizione aperta presso la “gestione Parte_2 separata” , ma di non aver mai svolto alcuna partecipazione diretta all'attività CP_1 materiale ed esecutiva dell'azienda commerciale di cui la società è titolare, che Parte_2 viene svolta dai soli dipendenti della società e dagli operai messi a disposizione dalla
Parte_3
Ha quindi contestato l'avviso di addebito oggetto di opposizione preliminarmente eccependo la prescrizione della pretesa creditoria per gli anni dal 2015 al 2017; nel merito ha poi contestato l'iscrizione d'ufficio presso la gestione commercianti operata CP_ dall' e della quale non ha mai formulato istanza, per l'insussistenza del requisito imprescindibile della partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, in considerazione della sua solo qualità di socio ed amministratore.
5. Come noto, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del
4 diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
Ne consegue che nel giudizio promosso da una società ovvero una persona fisica per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' con avviso di CP_1 addebito, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso.
Tale orientamento, già espresso in precedenti sentenze di questa Sezione Lavoro, è stato costantemente ribadito dalla Cassazione (ex multis Cass. n. 12108 del 18.5.2010 in conformità con la precedente pronuncia n. 19762 del 2008) specificando che, con riguardo al tema dell'onere della prova nelle azioni di accertamento negativo, l'attore non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo.
Ed infatti, una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c. (che, come osservato in dottrina, può essere considerato specificazione del più generale principio secondo cui l'onere della prova deve gravare sulla parte che invoca le conseguenze favorevoli previste dalla norma), conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo.
6. Nella fattispecie in esame, come evincibile dall'avviso di addebito oggetto di CP_ opposizione il credito contributivo avanzato nei confronti del ricorrente dall' afferisce contributi dovuti alla Gestione Commercianti, in particolare contributi I.V.S. - oltre somme aggiuntive per omesso versamento e sanzioni - per il periodo dal 12/2015 a
12/2021. CP_ L' con la propria scelta contumaciale non ha fornito alcuna spiegazione in ordine al merito della pretesa creditoria contestata al ricorrente ed in particolare non ha fornito alcuna indicazione circa la sussistenza in capo al ricorrente del requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, ai fini dell'iscrizione dello stesso alla Gestione commercianti – asseritamente operata d'ufficio – e senza fornire argomentazioni in relazione ad un eventuale titolo dal quale tale iscrizione abbia avuto origine, quale ad esempio un accertamento ispettivo.
5 7. In conclusione, ed in applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, il ricorso deve essere accolto con l'annullamento dell'avviso di addebito e la declaratoria di insussistenza del debito contributivo da esso portato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di (R.G. 3446/2023), ogni contraria Parte_1 CP_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- in accoglimento del ricorso annulla l'avviso di addebito n. 357 2022 00047779 46 000 e dichiara non dovute le somme in esso indicate;
CP_
- condanna l' alla refusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 1.865,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
6