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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/10/2025, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 444/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati:
Dr.ssa Isabella MARIANI Presidente
Dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere
Dr. Vincenzo SAVOIA Consigliere rel.
nella causa in grado di appello, iscritta a ruolo il 10.03.2021, al n. 444 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 1055/2020 del Tribunale di
Pistoia, emessa e pubblicata in data 22.12.2020, nell'ambito del procedimento n.
1135/2019 R.G. promossa da
(c.f. ), (c.f. ARte_1 C.F._1 ARte_2
) e (c.f. ), C.F._2 ARte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Cavaliere (c.f. ed C.F._4 elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in , giusta procura in atti;
APPELLANTI contro
(c.f. ), e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Realdo Colombo (c.f.
[...] P.IVA_2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in C.F._5
Firenze, Lungarno A. Vespucci n. 8, giusta procura in atti;
APPELLATA
La causa era posta in decisione sulla base delle seguenti CONCLUSIONI: per gli appellanti, “voglia l'Ecc.ma Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere la domanda attrice e, per gli effetti: respingere la domanda riconvenzionale proposta dall'appellata accertando la indeterminatezza delle clausole determinative degli
1 interessi e/o in ogni caso l'indicazione di un tasso diverso a quello realmente applicato
e comunque indicato nel contratto di finanziamento, dichiarando la nullità e/o
l'annullamento parziale del contratto medesimo ex art. 1283, 1284 e 1419 cod. civ. in relazione alla pattuizione di interessi ultralegali e determinando la misura degli interessi nella misura prevista dal tasso di sostituzione legale., disponendosi la richiesta CTU;
con vittoria di spese e compensi del primo e del secondo grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”; per l'appellata, “nel merito che sia respinto l'appello proposto da e Pt_1 Pt_2 nei confronti di con conferma della sentenza del ARte_3 Controparte_1
Tribunale di Pistoia n. 1055/2020 e con condanna di e Pt_1 Pt_2 ARte_3 al risarcimento del danno a titolo di responsabilità processuale aggravata a norma dell'art.96. I° comma, c.p.c. ed al pagamento delle spese legali del giudizio di appello”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I. Con atto di citazione ritualmente notificato a Controparte_1 Pt_1
e introducevano la fase di merito del
[...] ARte_2 ARte_3 giudizio di opposizione al procedimento di esecuzione mobiliare R.G. n. 86/2016, instaurato dinnanzi al Tribunale di Pistoia da e Controparte_3 [...]
(già per il recupero del credito derivante dal mutuo Controparte_4 Controparte_5 fondiario n. 67002201 stipulato da in data 23 ottobre1998. ARte_4
Gli attori domandavano al giudice di dichiarare l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo alla creditrice procedente e, per essa, alla cessionaria del credito previo accertamento dell'inesistenza della natura di Controparte_1 titolo esecutivo nel contratto di mutuo in questione.
Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare il difetto Controparte_1 di integrità del contraddittorio ex art.102 c.p.c. per mancata notifica dell'atto introduttivo nei confronti della cedente , non estromessa in Controparte_6 maniera formale dalla procedura esecutiva. Nel merito, contestava quanto dedotto dalla controparte e avanzava domanda riconvenzionale per la condanna di Pt_1
e in solido fra loro - quali fideiussori sino all'intero importo delle ARte_2 somme di cui al contratto di mutuo oggetto di causa, stipulato fra Controparte_3
e della e - al pagamento della somma dovuta
[...] Controparte_5 ARte_4 in base al contratto di mutuo oltre interessi con formazione di un titolo giudiziale dotato di efficacia ex nunc (a titolo di scoperto del mutuo ovvero, in subordine, per
2 ripetizione di indebito oggettivo o arricchimento senza causa) e per la condanna di al pagamento in via solidale della misura di 1/3 dell'importo dovuto ARte_3 alla convenuta pari alla quota parte ereditaria a lui pervenuta dall'originario mutuatario ARte_4
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 1055/2020, accogliendo l'opposizione nonché la domanda riconvenzionale della convenuta, da un lato dichiarava l'inesistenza del diritto di parte convenuta a procedere ad esecuzione forzata in forza del contratto di mutuo n. 67002201 del 23.10.1998, dall'altro condannava e Pt_1 ARte_2 al pagamento, in solido fra loro, in favore di dell'importo complessivo CP_1 di euro 166.629,19 oltre interessi al tasso contrattuale dal 3.9.2020 al saldo e condannava al pagamento in favore di dell'importo ARte_3 CP_1 complessivo di euro 55.543,06 oltre interessi al tasso contrattuale dal 3.9.2020 al saldo.
II. Avverso detta sentenza, ARte_1 ARte_2 ARte_3 proponevano appello sulla base del seguente unico motivo.
1) “Errata valutazione della validità della clausola determinativa degli interessi”.
Gli appellanti censuravano la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiarava inammissibile l'eccezione di nullità sollevata, in quanto formulata non alla prima udienza, bensì nella memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c.; osservavano come tale impostazione fosse erronea, atteso che le nullità sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e che, pertanto, la relativa eccezione risultava pienamente ammissibile.
Nel merito, sostenevano che il mutuo era affetto da indeterminatezza, in violazione dell'art. 1284 c.c., per l'assenza dell'indicazione del criterio di capitalizzazione
(semplice o composta) adottato nel piano di ammortamento. Tale omissione, a detta degli appellanti, generava incertezza sul tasso effettivamente pattuito, con conseguente nullità della clausola sugli interessi e la sua sostituzione con gli interessi al tasso previsto dalla legge. AR Gli appellanti lamentavano, inoltre, la mancata indicazione dell' , ritenendo che ciò determinasse la nullità del contratto ai sensi dell'art. 117, comma 8, TUB, e per violazione di norma imperativa ex art. 1418, comma 1, c.c. AR L , deducevano i costituiva elemento essenziale del contratto, in quanto Pt_3 volto a garantire la trasparenza e la comparabilità delle condizioni economiche dell'operazione, a tutela non solo del cliente, ma anche dell'interesse pubblico.
3 Alla luce di tali rilievi, chiedevano la riforma della sentenza impugnata, con declaratoria di nullità delle clausole relative agli interessi e dell'intero contratto di mutuo, nonché il rigetto delle domande riconvenzionali avversarie.
In via istruttoria, insistevano per l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio.
III. In data 15 giugno 2021 si costituiva in giudizio a mezzo Controparte_1 della mandataria la quale, in via preliminare, sollevava Controparte_2 eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per violazione dei requisiti di specificità e chiarezza imposti dagli artt. 342 e 348-bis c.p.c.
Deduceva, in particolare, che l'atto di appello si limitava a formulare un unico motivo di gravame, all'interno del quale venivano genericamente ricondotte ulteriori censure, senza tuttavia procedere a una puntuale individuazione delle singole statuizioni contestate né delle modifiche richieste all'iter argomentativo seguito dal giudice di prime cure. Tale impostazione, ad avviso della parte appellata, determinava l'inidoneità dell'atto a soddisfare i requisiti di ammissibilità richiesti dalla legge.
Circa l'unico motivo d'appello proposto, deduceva, anzitutto, che Controparte_1 il Giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto inammissibile l'eccezione di nullità e/o annullamento parziale del contratto di mutuo in quanto tardiva, perché sollevata dagli appellanti soltanto con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
e non entro la prima udienza di comparizione e trattazione, fissata per il 29 ottobre
2020.
Sul punto, parte appellata evidenziava come gli appellanti non avessero articolato uno specifico motivo di impugnazione avverso la statuizione in rito, limitandosi a contestare genericamente la decisione del Tribunale nell'ambito dell'unico motivo di gravame relativo alla validità della clausola determinativa degli interessi, richiamando unicamente il principio secondo cui le nullità sarebbero rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio;
la mancata impugnazione specifica del relativo capo della sentenza determinava quindi la formazione del giudicato interno, precludendo ogni esame nel merito del motivo di appello proposto.
Prendendo comunque posizione sul merito, l'appellata deduceva l'infondatezza delle censure sollevate in ordine all'indeterminatezza delle clausole contrattuali relative agli interessi del contratto di mutuo fondiario oggetto di causa.
Secondo la prospettazione di , le condizioni economiche del contratto CP_1 risultavano chiaramente e analiticamente individuate: il contratto indicava l'importo mutuato, la durata del finanziamento, il piano di ammortamento adottato (a rate costanti, c.d. “alla francese”), la periodicità delle rate, il tasso di interesse applicato e le modalità di calcolo del tasso variabile. Tali elementi, unitamente alle clausole
4 contrattuali sottoscritte dal mutuatario e dai fideiussori, consentivano di escludere qualsiasi profilo di incertezza o indeterminatezza.
Sottolineava altresì che il piano di ammortamento alla francese, adottato nel contratto, non comportava alcuna forma di capitalizzazione composta degli interessi, né determinava anatocismo, in quanto gli interessi venivano calcolati esclusivamente sul capitale residuo e non sugli interessi scaduti. A sostegno di tale assunto, richiamava pronunce giurisprudenziali che avevano escluso la configurabilità dell'interesse composto nel mutuo con rimborso graduale, precisando che nel sistema di ammortamento alla francese gli interessi maturati non venivano capitalizzati, ma corrisposti periodicamente all'interno della rata, e che il capitale produttivo di interessi si riduceva progressivamente a seguito del pagamento delle quote capitali.
Richiamava altresì le decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), che aveva costantemente ritenuto legittimo il piano di ammortamento alla francese. Evidenziava che, essendo chiaramente determinati il tasso nominale, la periodicità delle rate e le modalità di calcolo degli interessi, il mutuatario era posto nelle condizioni di conoscere ex ante l'onere economico complessivo del finanziamento.
Quanto all'ulteriore eccezione relativa alla mancata indicazione della “legge finanziaria” applicata, parte appellata osservava che né il Testo Unico Bancario né altre disposizioni normative prevedevano, a pena di nullità, l'obbligo di indicare tali elementi nei contratti di mutuo fondiario.
Analogamente, escludeva la rilevanza della mancata indicazione del TAEG/ISC, trattandosi di obbligo informativo previsto esclusivamente per i contratti di credito al consumo, e non applicabile ratione temporis e ratione materiae al contratto in esame, stipulato nel 1998.
Alla luce di quanto esposto, la società chiedeva il rigetto dell'appello e CP_1 la conferma della sentenza del Tribunale di Pistoia sul punto. evidenziava inoltre come l'infondatezza dell'unico motivo di Controparte_1 impugnazione proposto dagli appellanti fosse indicativa della loro mala fede processuale: nonostante il contratto fosse stato stipulato nel 1998, gli appellanti non avevano mai sollevato alcuna contestazione in merito alla validità o determinatezza delle clausole contrattuali, neppure nel corso della lunga fase esecutiva. Solo nel
2020, in risposta alla domanda riconvenzionale formulata da Controparte_1 veniva sollevata, in maniera generica e priva di fondamento, l'eccezione di indeterminatezza del contratto, con l'unico intento – secondo la tesi difensiva – di sottrarsi all'adempimento e di ostacolare nuovamente il legittimo esercizio del credito da parte della Banca.
5 Per i motivi suesposti, domandava la condanna di Controparte_1 Pt_1 Pt_2
e al pagamento delle spese legali del giudizio di appello nonché al ARte_3 risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata a norma dell'art. 96
c.p.c., da valutarsi equitativamente ad opera del Giudice.
IV. Ritenuti superflui gli approfondimenti istruttori a mezzo CTU richiesti dall'appellante, con provvedimento del 11.06.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'esito dell'udienza cartolare del 18.03.2025, veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 19.03.2025, con concessione di termini per conclusionali e repliche.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da
, avendo gli appellanti rispettato i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. CP_1
Sono invero state chiarite le ragioni per cui gli appellanti ritengono debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica adeguatamente specifica le argomentazioni a sostegno della decisione impugnata, mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che imporrebbero - a loro parere - una diversa decisione. Tutto ciò in conformità all'orientamento della Corte di
Cassazione secondo cui "l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (Cass. SS.UU.
27199/2017).
Nel merito l'appello è infondato, nonostante risulti condivisibile la censura – da ritenersi ammissibile, in quanto sufficientemente precisata - mossa dagli appellanti alla sentenza nella parte in cui viene dichiarata la tardività dell'eccezione di nullità parziale del contratto di mutuo ai sensi degli artt. 1283, 1284 e 1419 c.c.
Al riguardo, occorre richiamare il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui, se è vero che la nullità del contratto costituisce eccezione in senso lato come tale rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (art. 1421 cod. civ.) (v. Cass.
Sez. U. 12/12/2014, nn. 26242 e 26243; Sez. U. 22/03/2017, n. 7294), è anche
6 vero, però, che la rilevabilità officiosa di siffatte eccezioni, cioè della rilevanza in iure dei fatti che le integrano, se non è condizionata all'onere di allegazione - della parte che dell'eccezione può beneficiare (secondo la struttura normativa della fattispecie oggetto di giudizio) - dei detti fatti, né tanto meno al rispetto dei termini di preclusione fissati per l'esercizio dei poteri assertivi delle parti circa le c.d. eccezioni in senso stretto, è pur sempre condizionata alla emergenza ex actis degli elementi fattuali sulla cui base quella eccezione possa essere rilevata d'ufficio o dedotta dalla parte interessata (v. Cass. Sez. U. 07/05/2013, n. 10531; Cass. 01/09/2021, n. 23721;
06/05/2020, n. 8525; 31/10/2018, n. 27998; 26/02/2014, n. 4548), assumendo rilevanza, sotto il profilo delle preclusioni all'introduzione dei fatti stessi, il momento in cui, secondo la legge processuale, è previsto che nel processo possano essere dedotti fatti, tuttavia con la relatività derivante dalla possibilità che i fatti integratori di eccezioni in senso lato possano eventualmente emergere, in base al c.d. principio di acquisizione processuale, pure dall'espletamento delle prove ammesse (cfr. sent.
n. 4867/2024).
In altre parole, le eccezioni di nullità contrattuali, pur rilevabili d'ufficio, presuppongono sempre la tempestiva introduzione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione;
tale allegazione deve avvenire al massimo entro il termine ultimo nel quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema decidendum (cfr. sent, n. 14581/2007), dunque entro il termine di cui all'art. 183 comma VI, n. 1, c.p.c.
Nel caso di specie, posto che le eccezioni di nullità del contratto di mutuo sono rilevabili d'ufficio, e dunque non assoggettate alla preclusione di cui all'art 183, comma V, c.p.c., gli elementi in fatto sui quali la questione era fondata, ossia l'indeterminatezza delle clausole del contratto in punto di interessi e per indicazione di un tasso diverso da quello applicato, sono stati tempestivamente dedotti entro il termine per le preclusioni assertive, ossia nella prima memoria ex art. 183, comma
VI n. 1 c.p.c. depositata dagli appellanti in data 6 luglio 2020.
Ad ogni modo, siffatte eccezioni, per quanto ammissibili, risultano prive di fondamento.
Differentemente da quanto lamentato dall'appellante, infatti, la tipologia di ammortamento ed il tasso di interesse sono individuati e descritti nel contratto. In particolare, agli artt. 2 e 3 dello stesso si legge: “art.2) il mutuo avrà durata massima ventennale e dovrà essere rimborsato dalla parte mutuataria con il sistema
7 dell'ammortamento, insieme con il pagamento degli interessi, a mezzo rate semestrali, co-stanti, posticipate, comprensive di quote di capitale e degli interessi, scadenti rispettivamente al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno con inizio dell'ammortamento al primo gennaio o al primo luglio successivo all'erogazione (dal giorno dell'erogazione al giorno dell'inizio dell'ammortamento dovranno essere pagati i soli interessi sulla somma mutuata). art.3) la parte mutuataria si obbliga a corrispondere sulla somma mutuata un tasso pari al 5,40 per cento annuo, che si considera corrispondente al 2,70 per cento semestrale, tasso che rimane fisso per il periodo di preammortamento e per la prima rata di ammortamento, per cui la rata semestrale di ammortamento del mutuo è attualmente pari a Lire 13.180.666.
Successivamente il mutuo verrà regolato da un saggio di interesse calcolato in ragione di punti 2 in più della me-dia trimestrale della a tre mesi lettera ARte_6 rilevata alla fine del primo trimestre di ciascuna semestralità. Le variazioni del tasso di interesse, sia in aumento che in diminuzione, saranno applicate con decorrenza dal primo giorno della semestralità in corso. Ai sensi e per gli effetti della L.17/02/1992
n.154 la parte mutuataria ed i fideiussori dichiarano di approvare specificamente che le variazioni della quotazione media trimestrale della Lira interbancaria la lettera a tre mesi possano comportare, nel tempo, una variazione del tasso del presente finanziamento in senso peggiorativo di quello iniziale sopra indicato”.
Inoltre, anche nel capitolato allegato al contratto di mutuo, all'art. 2, sono indicati in maniera specifica i tassi di interesse applicati al rapporto.
In ogni caso, a proposito della lamentata mancanza di indicazione del criterio di capitalizzazione del piano di ammortamento e del regime di capitalizzazione degli interessi debitori, è opportuno richiamare la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'omissione delle modalità di ammortamento e della capitalizzazione degli interessi in un contratto di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale secondo il piano alla francese, “non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (cfr. Cassazione civile sez. un., 29/05/2024, n. 15130).
Infatti, il piano di ammortamento francese è considerato uno standard nel settore bancario;
pertanto, la mancanza della sua esplicitazione non impedisce la comprensione delle condizioni finanziarie da parte del cliente, non pregiudicando la chiarezza e la determinatezza delle prestazioni dovute dalle parti (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/02/2025, n. 4176).
8 Quanto alla mancata indicazione della legge finanziaria adottata per la tipologia di ammortamento si rileva, in accordo con il primo giudice, che nel contratto di mutuo non è necessario specificare il regime finanziario con il quale è stato costruito il piano di ammortamento: tale informazione non è richiesta per la determinazione degli interessi, che sono liquidati utilizzando un tasso periodale che
è una frazione del tasso annuo nominale.
In definitiva, tipo di ammortamento e regime finanziario non sono elementi che il contratto deve determinare a pena di nullità ex art. 117 comma VI TUB, né informazioni richieste dalla legislazione di settore o dalla normativa secondaria emanata dall'Autorità di vigilanza, con conseguente non operatività dell'art. 117, comma VII, TUB che prevede l'applicazione dei tassi sostitutivi.
Neppure può ritenersi fondata l'eccezione di nullità del contratto per omessa indicazione del TAEG/ISC.
Il predetto indicatore, infatti, lungi dallo svolgere alcuna funzione o valore di “regola di validità”, tantomeno essenziale, del contratto, costituisce un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto, con sostanziale finalità informativa in termini di trasparenza contrattuale, avente cioè lo scopo di porre il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito prima di accedervi, e non incide né sul contenuto della prestazione a carico del cliente, in quanto non rappresenta un ulteriore tasso o costo dell'operazione, né sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, che sono definite dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali;
per questo, la mancata indicazione di tale dato non incide sulla validità della pattuizione dei singoli costi che lo compongono, ove naturalmente tali costi siano stati validamente convenuti né, tantomeno, comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
In questo senso, si richiama la recente sentenza della Corte di Cassazione n.
25199/2024, secondo cui: “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D.Lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo
l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”.
9 In definitiva, il contratto di mutuo non può dichiararsi nullo, né per violazione dell'art
117 TUB, né per violazione di norma imperativa ex art. 1418, comma 1, c.c. e, conseguentemente, l'appello va rigettato.
Infine, sulla richiesta di condanna ex art 96 c.p.c. occorre sottolineare che, posto la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (cfr. Cass. n. 15629/2010).
A dire il vero, parte del ragionamento degli appellanti, pur non incidendo sull'esito della controversia, è apparso condivisibile anche a questo Collegio. La domanda non appare pertanto fondata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del DM 10.03.2014 n. 55 e successive modifiche, in complessivi €. 4.997,00 (di cui €. 1489,00 per fase di studio della controversia, €. 956,00 per fase introduttiva del giudizio, €. 2.552,00 per fase decisionale, esclusa la fase istruttoria in quanto non tenutasi), secondo lo scaglione relativo a procedimenti dinanzi alla Corte d'Appello di valore da € 52.001 a € 260.000 e con parametro pari al minimo (stante la non particolare complessità della causa).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente decidendo nel procedimento instaurato da e nei confronti di ARte_1 ARte_2 ARte_3
Controparte_1
- respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
1055/2020 del Tribunale di Pistoia;
- condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellata, liquidate in €. 4.997,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge;
- dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002.
Firenze, lì 6.8.25
Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia La Presidente
10 Dr.ssa Isabella Mariani
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati:
Dr.ssa Isabella MARIANI Presidente
Dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere
Dr. Vincenzo SAVOIA Consigliere rel.
nella causa in grado di appello, iscritta a ruolo il 10.03.2021, al n. 444 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 1055/2020 del Tribunale di
Pistoia, emessa e pubblicata in data 22.12.2020, nell'ambito del procedimento n.
1135/2019 R.G. promossa da
(c.f. ), (c.f. ARte_1 C.F._1 ARte_2
) e (c.f. ), C.F._2 ARte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Cavaliere (c.f. ed C.F._4 elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in , giusta procura in atti;
APPELLANTI contro
(c.f. ), e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Realdo Colombo (c.f.
[...] P.IVA_2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in C.F._5
Firenze, Lungarno A. Vespucci n. 8, giusta procura in atti;
APPELLATA
La causa era posta in decisione sulla base delle seguenti CONCLUSIONI: per gli appellanti, “voglia l'Ecc.ma Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere la domanda attrice e, per gli effetti: respingere la domanda riconvenzionale proposta dall'appellata accertando la indeterminatezza delle clausole determinative degli
1 interessi e/o in ogni caso l'indicazione di un tasso diverso a quello realmente applicato
e comunque indicato nel contratto di finanziamento, dichiarando la nullità e/o
l'annullamento parziale del contratto medesimo ex art. 1283, 1284 e 1419 cod. civ. in relazione alla pattuizione di interessi ultralegali e determinando la misura degli interessi nella misura prevista dal tasso di sostituzione legale., disponendosi la richiesta CTU;
con vittoria di spese e compensi del primo e del secondo grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”; per l'appellata, “nel merito che sia respinto l'appello proposto da e Pt_1 Pt_2 nei confronti di con conferma della sentenza del ARte_3 Controparte_1
Tribunale di Pistoia n. 1055/2020 e con condanna di e Pt_1 Pt_2 ARte_3 al risarcimento del danno a titolo di responsabilità processuale aggravata a norma dell'art.96. I° comma, c.p.c. ed al pagamento delle spese legali del giudizio di appello”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I. Con atto di citazione ritualmente notificato a Controparte_1 Pt_1
e introducevano la fase di merito del
[...] ARte_2 ARte_3 giudizio di opposizione al procedimento di esecuzione mobiliare R.G. n. 86/2016, instaurato dinnanzi al Tribunale di Pistoia da e Controparte_3 [...]
(già per il recupero del credito derivante dal mutuo Controparte_4 Controparte_5 fondiario n. 67002201 stipulato da in data 23 ottobre1998. ARte_4
Gli attori domandavano al giudice di dichiarare l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo alla creditrice procedente e, per essa, alla cessionaria del credito previo accertamento dell'inesistenza della natura di Controparte_1 titolo esecutivo nel contratto di mutuo in questione.
Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare il difetto Controparte_1 di integrità del contraddittorio ex art.102 c.p.c. per mancata notifica dell'atto introduttivo nei confronti della cedente , non estromessa in Controparte_6 maniera formale dalla procedura esecutiva. Nel merito, contestava quanto dedotto dalla controparte e avanzava domanda riconvenzionale per la condanna di Pt_1
e in solido fra loro - quali fideiussori sino all'intero importo delle ARte_2 somme di cui al contratto di mutuo oggetto di causa, stipulato fra Controparte_3
e della e - al pagamento della somma dovuta
[...] Controparte_5 ARte_4 in base al contratto di mutuo oltre interessi con formazione di un titolo giudiziale dotato di efficacia ex nunc (a titolo di scoperto del mutuo ovvero, in subordine, per
2 ripetizione di indebito oggettivo o arricchimento senza causa) e per la condanna di al pagamento in via solidale della misura di 1/3 dell'importo dovuto ARte_3 alla convenuta pari alla quota parte ereditaria a lui pervenuta dall'originario mutuatario ARte_4
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 1055/2020, accogliendo l'opposizione nonché la domanda riconvenzionale della convenuta, da un lato dichiarava l'inesistenza del diritto di parte convenuta a procedere ad esecuzione forzata in forza del contratto di mutuo n. 67002201 del 23.10.1998, dall'altro condannava e Pt_1 ARte_2 al pagamento, in solido fra loro, in favore di dell'importo complessivo CP_1 di euro 166.629,19 oltre interessi al tasso contrattuale dal 3.9.2020 al saldo e condannava al pagamento in favore di dell'importo ARte_3 CP_1 complessivo di euro 55.543,06 oltre interessi al tasso contrattuale dal 3.9.2020 al saldo.
II. Avverso detta sentenza, ARte_1 ARte_2 ARte_3 proponevano appello sulla base del seguente unico motivo.
1) “Errata valutazione della validità della clausola determinativa degli interessi”.
Gli appellanti censuravano la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiarava inammissibile l'eccezione di nullità sollevata, in quanto formulata non alla prima udienza, bensì nella memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c.; osservavano come tale impostazione fosse erronea, atteso che le nullità sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e che, pertanto, la relativa eccezione risultava pienamente ammissibile.
Nel merito, sostenevano che il mutuo era affetto da indeterminatezza, in violazione dell'art. 1284 c.c., per l'assenza dell'indicazione del criterio di capitalizzazione
(semplice o composta) adottato nel piano di ammortamento. Tale omissione, a detta degli appellanti, generava incertezza sul tasso effettivamente pattuito, con conseguente nullità della clausola sugli interessi e la sua sostituzione con gli interessi al tasso previsto dalla legge. AR Gli appellanti lamentavano, inoltre, la mancata indicazione dell' , ritenendo che ciò determinasse la nullità del contratto ai sensi dell'art. 117, comma 8, TUB, e per violazione di norma imperativa ex art. 1418, comma 1, c.c. AR L , deducevano i costituiva elemento essenziale del contratto, in quanto Pt_3 volto a garantire la trasparenza e la comparabilità delle condizioni economiche dell'operazione, a tutela non solo del cliente, ma anche dell'interesse pubblico.
3 Alla luce di tali rilievi, chiedevano la riforma della sentenza impugnata, con declaratoria di nullità delle clausole relative agli interessi e dell'intero contratto di mutuo, nonché il rigetto delle domande riconvenzionali avversarie.
In via istruttoria, insistevano per l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio.
III. In data 15 giugno 2021 si costituiva in giudizio a mezzo Controparte_1 della mandataria la quale, in via preliminare, sollevava Controparte_2 eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per violazione dei requisiti di specificità e chiarezza imposti dagli artt. 342 e 348-bis c.p.c.
Deduceva, in particolare, che l'atto di appello si limitava a formulare un unico motivo di gravame, all'interno del quale venivano genericamente ricondotte ulteriori censure, senza tuttavia procedere a una puntuale individuazione delle singole statuizioni contestate né delle modifiche richieste all'iter argomentativo seguito dal giudice di prime cure. Tale impostazione, ad avviso della parte appellata, determinava l'inidoneità dell'atto a soddisfare i requisiti di ammissibilità richiesti dalla legge.
Circa l'unico motivo d'appello proposto, deduceva, anzitutto, che Controparte_1 il Giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto inammissibile l'eccezione di nullità e/o annullamento parziale del contratto di mutuo in quanto tardiva, perché sollevata dagli appellanti soltanto con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
e non entro la prima udienza di comparizione e trattazione, fissata per il 29 ottobre
2020.
Sul punto, parte appellata evidenziava come gli appellanti non avessero articolato uno specifico motivo di impugnazione avverso la statuizione in rito, limitandosi a contestare genericamente la decisione del Tribunale nell'ambito dell'unico motivo di gravame relativo alla validità della clausola determinativa degli interessi, richiamando unicamente il principio secondo cui le nullità sarebbero rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio;
la mancata impugnazione specifica del relativo capo della sentenza determinava quindi la formazione del giudicato interno, precludendo ogni esame nel merito del motivo di appello proposto.
Prendendo comunque posizione sul merito, l'appellata deduceva l'infondatezza delle censure sollevate in ordine all'indeterminatezza delle clausole contrattuali relative agli interessi del contratto di mutuo fondiario oggetto di causa.
Secondo la prospettazione di , le condizioni economiche del contratto CP_1 risultavano chiaramente e analiticamente individuate: il contratto indicava l'importo mutuato, la durata del finanziamento, il piano di ammortamento adottato (a rate costanti, c.d. “alla francese”), la periodicità delle rate, il tasso di interesse applicato e le modalità di calcolo del tasso variabile. Tali elementi, unitamente alle clausole
4 contrattuali sottoscritte dal mutuatario e dai fideiussori, consentivano di escludere qualsiasi profilo di incertezza o indeterminatezza.
Sottolineava altresì che il piano di ammortamento alla francese, adottato nel contratto, non comportava alcuna forma di capitalizzazione composta degli interessi, né determinava anatocismo, in quanto gli interessi venivano calcolati esclusivamente sul capitale residuo e non sugli interessi scaduti. A sostegno di tale assunto, richiamava pronunce giurisprudenziali che avevano escluso la configurabilità dell'interesse composto nel mutuo con rimborso graduale, precisando che nel sistema di ammortamento alla francese gli interessi maturati non venivano capitalizzati, ma corrisposti periodicamente all'interno della rata, e che il capitale produttivo di interessi si riduceva progressivamente a seguito del pagamento delle quote capitali.
Richiamava altresì le decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), che aveva costantemente ritenuto legittimo il piano di ammortamento alla francese. Evidenziava che, essendo chiaramente determinati il tasso nominale, la periodicità delle rate e le modalità di calcolo degli interessi, il mutuatario era posto nelle condizioni di conoscere ex ante l'onere economico complessivo del finanziamento.
Quanto all'ulteriore eccezione relativa alla mancata indicazione della “legge finanziaria” applicata, parte appellata osservava che né il Testo Unico Bancario né altre disposizioni normative prevedevano, a pena di nullità, l'obbligo di indicare tali elementi nei contratti di mutuo fondiario.
Analogamente, escludeva la rilevanza della mancata indicazione del TAEG/ISC, trattandosi di obbligo informativo previsto esclusivamente per i contratti di credito al consumo, e non applicabile ratione temporis e ratione materiae al contratto in esame, stipulato nel 1998.
Alla luce di quanto esposto, la società chiedeva il rigetto dell'appello e CP_1 la conferma della sentenza del Tribunale di Pistoia sul punto. evidenziava inoltre come l'infondatezza dell'unico motivo di Controparte_1 impugnazione proposto dagli appellanti fosse indicativa della loro mala fede processuale: nonostante il contratto fosse stato stipulato nel 1998, gli appellanti non avevano mai sollevato alcuna contestazione in merito alla validità o determinatezza delle clausole contrattuali, neppure nel corso della lunga fase esecutiva. Solo nel
2020, in risposta alla domanda riconvenzionale formulata da Controparte_1 veniva sollevata, in maniera generica e priva di fondamento, l'eccezione di indeterminatezza del contratto, con l'unico intento – secondo la tesi difensiva – di sottrarsi all'adempimento e di ostacolare nuovamente il legittimo esercizio del credito da parte della Banca.
5 Per i motivi suesposti, domandava la condanna di Controparte_1 Pt_1 Pt_2
e al pagamento delle spese legali del giudizio di appello nonché al ARte_3 risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata a norma dell'art. 96
c.p.c., da valutarsi equitativamente ad opera del Giudice.
IV. Ritenuti superflui gli approfondimenti istruttori a mezzo CTU richiesti dall'appellante, con provvedimento del 11.06.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'esito dell'udienza cartolare del 18.03.2025, veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 19.03.2025, con concessione di termini per conclusionali e repliche.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da
, avendo gli appellanti rispettato i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. CP_1
Sono invero state chiarite le ragioni per cui gli appellanti ritengono debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica adeguatamente specifica le argomentazioni a sostegno della decisione impugnata, mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che imporrebbero - a loro parere - una diversa decisione. Tutto ciò in conformità all'orientamento della Corte di
Cassazione secondo cui "l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (Cass. SS.UU.
27199/2017).
Nel merito l'appello è infondato, nonostante risulti condivisibile la censura – da ritenersi ammissibile, in quanto sufficientemente precisata - mossa dagli appellanti alla sentenza nella parte in cui viene dichiarata la tardività dell'eccezione di nullità parziale del contratto di mutuo ai sensi degli artt. 1283, 1284 e 1419 c.c.
Al riguardo, occorre richiamare il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui, se è vero che la nullità del contratto costituisce eccezione in senso lato come tale rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (art. 1421 cod. civ.) (v. Cass.
Sez. U. 12/12/2014, nn. 26242 e 26243; Sez. U. 22/03/2017, n. 7294), è anche
6 vero, però, che la rilevabilità officiosa di siffatte eccezioni, cioè della rilevanza in iure dei fatti che le integrano, se non è condizionata all'onere di allegazione - della parte che dell'eccezione può beneficiare (secondo la struttura normativa della fattispecie oggetto di giudizio) - dei detti fatti, né tanto meno al rispetto dei termini di preclusione fissati per l'esercizio dei poteri assertivi delle parti circa le c.d. eccezioni in senso stretto, è pur sempre condizionata alla emergenza ex actis degli elementi fattuali sulla cui base quella eccezione possa essere rilevata d'ufficio o dedotta dalla parte interessata (v. Cass. Sez. U. 07/05/2013, n. 10531; Cass. 01/09/2021, n. 23721;
06/05/2020, n. 8525; 31/10/2018, n. 27998; 26/02/2014, n. 4548), assumendo rilevanza, sotto il profilo delle preclusioni all'introduzione dei fatti stessi, il momento in cui, secondo la legge processuale, è previsto che nel processo possano essere dedotti fatti, tuttavia con la relatività derivante dalla possibilità che i fatti integratori di eccezioni in senso lato possano eventualmente emergere, in base al c.d. principio di acquisizione processuale, pure dall'espletamento delle prove ammesse (cfr. sent.
n. 4867/2024).
In altre parole, le eccezioni di nullità contrattuali, pur rilevabili d'ufficio, presuppongono sempre la tempestiva introduzione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione;
tale allegazione deve avvenire al massimo entro il termine ultimo nel quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema decidendum (cfr. sent, n. 14581/2007), dunque entro il termine di cui all'art. 183 comma VI, n. 1, c.p.c.
Nel caso di specie, posto che le eccezioni di nullità del contratto di mutuo sono rilevabili d'ufficio, e dunque non assoggettate alla preclusione di cui all'art 183, comma V, c.p.c., gli elementi in fatto sui quali la questione era fondata, ossia l'indeterminatezza delle clausole del contratto in punto di interessi e per indicazione di un tasso diverso da quello applicato, sono stati tempestivamente dedotti entro il termine per le preclusioni assertive, ossia nella prima memoria ex art. 183, comma
VI n. 1 c.p.c. depositata dagli appellanti in data 6 luglio 2020.
Ad ogni modo, siffatte eccezioni, per quanto ammissibili, risultano prive di fondamento.
Differentemente da quanto lamentato dall'appellante, infatti, la tipologia di ammortamento ed il tasso di interesse sono individuati e descritti nel contratto. In particolare, agli artt. 2 e 3 dello stesso si legge: “art.2) il mutuo avrà durata massima ventennale e dovrà essere rimborsato dalla parte mutuataria con il sistema
7 dell'ammortamento, insieme con il pagamento degli interessi, a mezzo rate semestrali, co-stanti, posticipate, comprensive di quote di capitale e degli interessi, scadenti rispettivamente al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno con inizio dell'ammortamento al primo gennaio o al primo luglio successivo all'erogazione (dal giorno dell'erogazione al giorno dell'inizio dell'ammortamento dovranno essere pagati i soli interessi sulla somma mutuata). art.3) la parte mutuataria si obbliga a corrispondere sulla somma mutuata un tasso pari al 5,40 per cento annuo, che si considera corrispondente al 2,70 per cento semestrale, tasso che rimane fisso per il periodo di preammortamento e per la prima rata di ammortamento, per cui la rata semestrale di ammortamento del mutuo è attualmente pari a Lire 13.180.666.
Successivamente il mutuo verrà regolato da un saggio di interesse calcolato in ragione di punti 2 in più della me-dia trimestrale della a tre mesi lettera ARte_6 rilevata alla fine del primo trimestre di ciascuna semestralità. Le variazioni del tasso di interesse, sia in aumento che in diminuzione, saranno applicate con decorrenza dal primo giorno della semestralità in corso. Ai sensi e per gli effetti della L.17/02/1992
n.154 la parte mutuataria ed i fideiussori dichiarano di approvare specificamente che le variazioni della quotazione media trimestrale della Lira interbancaria la lettera a tre mesi possano comportare, nel tempo, una variazione del tasso del presente finanziamento in senso peggiorativo di quello iniziale sopra indicato”.
Inoltre, anche nel capitolato allegato al contratto di mutuo, all'art. 2, sono indicati in maniera specifica i tassi di interesse applicati al rapporto.
In ogni caso, a proposito della lamentata mancanza di indicazione del criterio di capitalizzazione del piano di ammortamento e del regime di capitalizzazione degli interessi debitori, è opportuno richiamare la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'omissione delle modalità di ammortamento e della capitalizzazione degli interessi in un contratto di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale secondo il piano alla francese, “non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (cfr. Cassazione civile sez. un., 29/05/2024, n. 15130).
Infatti, il piano di ammortamento francese è considerato uno standard nel settore bancario;
pertanto, la mancanza della sua esplicitazione non impedisce la comprensione delle condizioni finanziarie da parte del cliente, non pregiudicando la chiarezza e la determinatezza delle prestazioni dovute dalle parti (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/02/2025, n. 4176).
8 Quanto alla mancata indicazione della legge finanziaria adottata per la tipologia di ammortamento si rileva, in accordo con il primo giudice, che nel contratto di mutuo non è necessario specificare il regime finanziario con il quale è stato costruito il piano di ammortamento: tale informazione non è richiesta per la determinazione degli interessi, che sono liquidati utilizzando un tasso periodale che
è una frazione del tasso annuo nominale.
In definitiva, tipo di ammortamento e regime finanziario non sono elementi che il contratto deve determinare a pena di nullità ex art. 117 comma VI TUB, né informazioni richieste dalla legislazione di settore o dalla normativa secondaria emanata dall'Autorità di vigilanza, con conseguente non operatività dell'art. 117, comma VII, TUB che prevede l'applicazione dei tassi sostitutivi.
Neppure può ritenersi fondata l'eccezione di nullità del contratto per omessa indicazione del TAEG/ISC.
Il predetto indicatore, infatti, lungi dallo svolgere alcuna funzione o valore di “regola di validità”, tantomeno essenziale, del contratto, costituisce un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto, con sostanziale finalità informativa in termini di trasparenza contrattuale, avente cioè lo scopo di porre il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito prima di accedervi, e non incide né sul contenuto della prestazione a carico del cliente, in quanto non rappresenta un ulteriore tasso o costo dell'operazione, né sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, che sono definite dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali;
per questo, la mancata indicazione di tale dato non incide sulla validità della pattuizione dei singoli costi che lo compongono, ove naturalmente tali costi siano stati validamente convenuti né, tantomeno, comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
In questo senso, si richiama la recente sentenza della Corte di Cassazione n.
25199/2024, secondo cui: “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D.Lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo
l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”.
9 In definitiva, il contratto di mutuo non può dichiararsi nullo, né per violazione dell'art
117 TUB, né per violazione di norma imperativa ex art. 1418, comma 1, c.c. e, conseguentemente, l'appello va rigettato.
Infine, sulla richiesta di condanna ex art 96 c.p.c. occorre sottolineare che, posto la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (cfr. Cass. n. 15629/2010).
A dire il vero, parte del ragionamento degli appellanti, pur non incidendo sull'esito della controversia, è apparso condivisibile anche a questo Collegio. La domanda non appare pertanto fondata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del DM 10.03.2014 n. 55 e successive modifiche, in complessivi €. 4.997,00 (di cui €. 1489,00 per fase di studio della controversia, €. 956,00 per fase introduttiva del giudizio, €. 2.552,00 per fase decisionale, esclusa la fase istruttoria in quanto non tenutasi), secondo lo scaglione relativo a procedimenti dinanzi alla Corte d'Appello di valore da € 52.001 a € 260.000 e con parametro pari al minimo (stante la non particolare complessità della causa).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente decidendo nel procedimento instaurato da e nei confronti di ARte_1 ARte_2 ARte_3
Controparte_1
- respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
1055/2020 del Tribunale di Pistoia;
- condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellata, liquidate in €. 4.997,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge;
- dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002.
Firenze, lì 6.8.25
Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia La Presidente
10 Dr.ssa Isabella Mariani
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