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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/10/2025, n. 3251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3251 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02- Seconda Sezione Civile nella persona della giudice on. AN SE de VO ha pronunciato
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 15.12.2023 al N° R.G.C.A. 14458/2023, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. MANCINI Luca Parte_1
-attrice- contro
, quale proprietario del mezzo, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
FE ON
, residente in [...], contumace CP_2
3- in persona del suo procuratore speciale dott. CP_3 Controparte_4
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca TAFI Controparte_5
-convenuti -
Oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale
Conclusioni
Per l'attrice: Piaccia al Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del sig. conducente del mezzo tg. Controparte_6
EH09SL nella causazione dell'occorso in data 9.5.2023, condannare il sig. Controparte_4 [...] ed il sig. , ciascuno per i propri titoli e in solido tra loro, al risarcimento dei danni CP_6 CP_7 tutti patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi quantificati nella misura di euro 38.919,18 in ragione delle voci specificate oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo;
IN VIA
ISTRUTTORIA per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti e non ammessi;
con vittoria delle spese di lite e con distrazione delle stesse in favore dei procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Per : Voglia il Tribunale di Firenze rigettare la domanda attrice;
con vittoria di spese Controparte_6 di lite.
Per IN VIA PRELIMINARE Perché il Tribunale adito dichiari il difetto di Controparte_4 legittimazione attiva dell'attrice a chiedere il risarcimento del danno riportato dalla BM tg. GL933FV di proprietà di soggetto terzo estraneo al presente giudizio;
IN SUBORDINE ove venisse superata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, tenuto conto della condotta processuale dell'attrice e dell'esito della espletata CTU dichiarare perfettamente congrua e pienamente satisfattiva l'offerta reale proposta dalla
Compagnia e di conseguenza rigettare la domanda attrice per le richieste che eccedono detta somma, ritenendo le stesse non dovute. con vittoria delle spese di lite.
Concisa Esposizione dei Fatti e delle Ragioni della decisione
In atto di citazione ritualmente notificato si assume:
-che in data 9 maggio 2023, ore 8:28 circa, era a bordo della sua Parte_1 vettura BM IX XDRIVE E40, tg. GL933FV, quando si fermava a fine coda formatasi per un sinistro stradale occorso lungo la S.G.C. Fi-Pi-Li, all'altezza del Km 56+700, nel tratto riferibile al territorio comunale di Pontedera (PI);
-che giungeva da tergo l'autovettura FO Ka tg. EH092SL, di proprietà di e CP_7 condotta da , assicurata per la RCA con Controparte_6 Controparte_4 che andava ad urtare la parte posteriore sinistra della BM;
-che a seguito dell'urto anche la BM veniva sospinta contro l'automezzo che la precedeva, tg. FZ827SL, così riportando danni anche sulla parte anteriore;
-che, attesa la esclusiva responsabilità del mezzo tg. EH092SL nella causazione dei danni riportati dal mezzo attoreo [nella parte posteriore dalla BM (stimati nella misura di euro
16.470,50), nella parte anteriore (stimati nella misura del 50% della somma di euro
29.739,00/2= euro 14.869,50), oltre ad euro 2500 per svalutazione commerciale del mezzo
(immatricolato alla fine del mese di novembre 2022), ulteriori euro 2.000 per “fermo tecnico” in ragione della professione di odontoiatra, euro 5.079,18 per attività stragiudiziale espletata, ivi compresa la negoziazione assistita, cui le controparti non hanno aderito], chiedeva alla società di essere risarcita (nr. sx Pt_1 Controparte_4
); P.IVA_1
-che questa offriva la somma di euro 2.000 che veniva accettata in acconto del maggior avere;
-che in questa sede, chiede di essere risarcita mediante il pagamento della Pt_1 somma complessiva di euro 38.919,18, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Si è costituita in giudizio, in data 2.2.2024, la società Controparte_4 contestando la domanda attrice, di cui ha chiesto il rigetto, precisando che la dinamica del sinistro narrata dall'attrice è diversa da quanto, invece, verbalizzato dagli Agenti accertatori della Polizia Stradale di Pisa intervenuti sul luogo del sinistro, i quali, all'esito degli accertamenti di rito, hanno così concluso: “dopodiché sopraggiunge da tergo la BM (attorea) che tampona la Volvo;
a seguire, sopraggiunge l'Audi 6 che, per evitare la collisione, in frenata, devia Contr obliquamente verso destra, urta con lo spigolo anteriore sx lo spigolo destro della ed, attraversando la carreggiata, finisce per schiantarsi con la parte frontale destra contro il guardrail posto a destra del piano viabile. Infine, arriva la FO KA (di che urta con lo spigolo anteriore dx lo spigolo posteriore sx Per_1 della BM”.
2 Sulla scorta di quanto sopra, la società esclude che Controparte_4 possano essere causati dalla condotta di guida di i danni riportati dalla Controparte_6
BM nello spigolo destro posteriore né, tantomeno, avrebbe determinato i danni subiti dalla BM nella parte anteriore, in quanto la BM ebbe a tamponare la Volvo che la precedeva prima dell'arrivo della FO KA, né sarebbe ragionevolmente sostenibile che l'urto impresso sulla BM da una piccola autovettura come è la FO Ka di 940 kg possa aver spostato in avanti il SUV BM ben più pesante, avendo una tara di 2440 kg, tale per cui l'urto della FO KA non avrebbe del 50% i danni riportati alla parte Contr anteriore della medesima;
per l'effetto, tenendo conto della valutazione dell'entità dei danni riportati dallo spigolo destro della BM causalmente imputabili alla FO KA effettuata dallo NI (di fiducia della ) per l'importo di euro CP_9 CP_10 CP_4
11.303,00, la Compagnia ha effettuato un'ulteriore offerta banco judicis dell'importo di euro
14.000, nulla, tuttavia, riconoscendo a titolo di svalutazione commerciale del veicolo BM – per essere la maggior parte dei danni subiti da questa autovettura conseguenti all'urto impresso alla BM dall'Audi 6 - e per “fermo tecnico” sia per assenza di prova costituita dalla dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero dalla perdita dell'utilità economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo uso sia perché i danni arrecati dalla FO Ka sono stati davvero minimi rispetto al Contr danneggiamento complessivamente subito dalla;
contesta, infine, l'importo richiesto dall'attrice a titolo di spese legali per la fase stragiudiziale non essendoci la prova documentale dell'esborso della spesa, oltre che perché le spese stragiudiziali, in assenza di un accordo raggiunto in sede transattiva, confluirebbero nelle spese legali giudiziali.
In data 6.3.2024 si è costituito in giudizio anche (per cui è stata Controparte_6 revocata la dichiarazione di contumacia) contestando la domanda attrice, aderendo alle ragioni difensive esplicitate dalla sua Compagnia assicurativa e sottolineando come la ricostruzione della dinamica del sinistro prospettata da parte attrice sarebbe macroscopicamente erronea e fuorviante rispetto alla chiarezza espositiva e logica desumibile dal verbale redatto dalla Polizia Stradale, concludendo che la somma di euro
16.000 pagato ed offerto dalla sia congrua e satisfattiva. Controparte_4
Assegnati i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e depositate le relative memorie integrative, con provvedimento del 5.7.2024 è stato formulato il seguente quesito “Stimi il
CTU i danni lamentati da parte attrice purchè quest'ultimi siano in derivazione causale rispetto alla dinamica del sinistro occorso;
invita il CTU a tener conto della diversa consistenza, quanto a massa e peso, dei veicoli con i quali l'autovettura attorea è venuta in contatto e perché consideri che la BM elettrica dell'attrice aveva a sua volta tamponato la di e che prima dell'urto ricevuto dalla CP_11 Parte_2
FO Ka di era stata colpita nel paraurti posteriore lato destro dall'Audi 6 tg DA482SV, CP_7
3 finita poi fuori strada;
il CTU non deve accertare il danno lamentato a titolo di svalutazione commerciale e quello da fermo tecnico1” ed è stato nominato C.T.U. nella persona di Persona_2
Questi, dopo essersi confrontato con i CC.TT.PP., ha poi redatto la consulenza (ma su altro quesito, probabilmente essere un refuso, ovvero perché “accerti l'entità dei danni riportati dal veicolo di parte attrice nel sinistro per cui è causa, determinando il costo delle riparazioni, la congruità dele spese sostenute, il fermo tecnico e l'eventuale svalutazione commerciale, indicando anche il valore ante sinistro del veicolo”) dando atto del raggiungimento bonario di un accordo sull'entità del danno complessivo in euro 15.600, oltre iva se dovuta (comprendendo anche il fermo tecnico quantificato in euro 300 e la svalutazione commerciale pari a euro 900).
Tenendo conto, invece, del quesito posto da questo giudice – inopinatamente trascurato dal collegio peritale – il danno “a cose” riportato dalla BM deve essere valutato in euro 14.400. emetteva in data 5.2.2025 ulteriore assegno postale (nr. Controparte_4
2266245972-03) dell'importo di euro 16.000, esigibile entro il 5.4.2025, intestato all'attrice costituente offerta reale in ragione di quanto concordato in sede di CTU.
Tuttavia, nonostante il rinvio della causa dall'udienza del 10.2.2025 a quella del
19.3.2025, non si pervenuto alla definizione della causa in via transattiva. effettuava, in data 11.2.2025, una consultazione presso Controparte_4
l' per la verifica della titolarità in capo all'attrice del veicolo BM ed emergeva che lo CP_12 stesso era di proprietà della stessa e che è la mera CP_13 Parte_1 locataria.
Veniva dunque eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attrice a chiedere il danno subito da un'autovettura della quale si era dichiarata proprietaria. Parte_1
Con ordinanza del 19.3.2025, svoltasi in forma cartolare, è stata fissata l'udienza del
7.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
Parte attrice ha allegato alla comparsa conclusionale, depositata il 4.7.2025, il documento nr. 9 del 22.4.2025, con il quale ha autorizzato Controparte_14
a liquidare il danno direttamente al cliente locatario (nr. sinistro Controparte_4
09904022145), subordinando il pagamento dei danni di importo superiore a 3.000 euro, dietro emissione di fattura attestante le riparazioni effettuate a regola d'arte e a tale riguardo va segnalata la produzione della fattura emessa da nr. Controparte_15
10203872/1210 (già prodotta in allegato all'atto di citazione).
0o0 Sull'an debeatur
Nulla quaestio in punto di responsabilità di nella causazione dei danni Controparte_16 alla parte della carrozzeria dello spigolo sinistro della BM tg. GL933FV, stante l'inequivocabile ricostruzione della dinamica del tamponamento a catena che si verificò la mattina del 9.5.2023 da parte della Polizia di Stato Sezione Stradale di Pisa che conferma la violazione dell'art. 149 C.d.S. da parte di;
la norma impone al conducente Controparte_6 che segue il veicolo che lo precede di tenere la distanza di sicurezza, al fine di evitare collisioni, anche in caso di arresto improvviso di quest'ultimo.
Sulla legittimazione attiva dell'attrice
Parte convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'attrice.
Secondo la Corte di Cassazione (Sezione II, ordinanza del 17 ottobre 2023, n. 28793), il convenuto può svolgere mere difese in ogni fase del giudizio;
difatti tale eccezione è una mera difesa non sottoposta alla decadenza prevista dall'art. 167 comma 2 c.p.c.; diversamente vale, com'è noto per le eccezioni in senso stretto: preme ricordare che, sul punto, si sono pronunciate anche le Sezioni Unite (nr. 2951/2016) affermando quanto segue: «la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio […]».
Di conseguenza, sebbene sia censurabile, sul piano deontologico, il fatto che il legale di parte attrice non abbia sin da subito precisato la detta circostanza in atto di citazione (così impedendo di “chiudere” la controversia già dopo l'offerta reale di euro 14.000 che
[...] effettuò in comparsa di costituzione e risposta), dovendo replicare CP_4 all'argomentazione difensiva della Compagnia Assicurativa, è consentito documentare di aver agito in giudizio, a sua volta, legittimamente.
A tale riguardo vi è da sottolineare che parte convenuta avrebbe potuto sin dalla comparsa di costituzione e risposta rilevare tale circostanza, atteso che nella perizia redatta dallo Studio NI (doc. nr. 3 di parte convenuta) è ben esplicitato che la CP_10 proprietà del veicolo periziato era della BM BANK GMBH ISE, Via Romano Guardini
24, Trento (TN).
Occorre, peraltro, evidenziare che il primo assegno bancario non trasferibile nr.
3002396728-06 di euro 2.000 emesso da Allianz Bank il 17.7.2023 era intestato a Per_3
(altra disattenzione) e non a per cui da una parte erra il legale di
[...] Parte_1 parte attrice ad affermare a pag. 4 della narrativa dell'atto di citazione di aver “trattenuto la somma in acconto in quanto non satisfattiva” poiché è evidente che tale assegno non poteva
5 essere incassato da soggetto diverso dall'attrice, così come erra quando a pag. 7 della comparsa conclusionale dichiara che “…. manifestava la disponibilità ad un offerta di CP_4 euro 16.000 che però non è mai stata recapitata effettivamente alla ricorrente” quando è altrettanto evidente che l'attrice era ben consapevole che in assenza di un'autorizzazione della BM Financial Service non avrebbe potuto riscuoterlo;
d'altro canto, anche la
Compagnia Assicurativa erra quando afferma a pag. 6 della comparsa conclusionale che l'attrice non ha inteso (!) ricevere l'assegno di euro 2.000, dato che conteneva dati anagrafici comunque non corretti.
Non da ultimo va posto in rilievo che la causale indicata nella lettera del 22.4.2025 indirizzata da BM Financial Service ad contiene altro dato errato – Controparte_17 considerato che la targa della BM per cui è causa è GL933FV e non GP010NC; ad ogni modo è corretto il numero identificativo del sinistro (n. 09904022415) poiché è indicato dalla Compagnia nella causale del primo assegno di euro 2.000! CP_4
Ciò premesso, sul tema della legittimazione attiva dell'utilizzatore all'esercizio delle azioni processuali finalizzate al ristoro dei danni arrecati al mezzo da lui goduto, va registrato un mutamento di giurisprudenza, atteso che, inizialmente, era opinione generalizzata nella comunità giuridica ritenere che “fino a quando non risulti la proprietà della cosa presa a leasing,
l'utilizzatore è carente di legittimazione attiva rispetto alla pretesa di rimborso delle spese occorrenti per la riparazione del veicolo” (Tribunale di Monza, 26.08.1991), atteso che si riteneva che l'utilizzatore disponeva solamente delle tipiche attribuzioni giuridiche nascenti dal contratto, nulla invece in ordine a lesioni e/o danni riportati alle persone od al bene locato a causa di condotte lecite dannose eventualmente assunte da terzi e tale convincimento aveva a suo principio il dettato all'art. 81 c.p.c..
Affermandosi, di seguito, il principio per cui la disponibilità materiale di un bene locato presuppone un interesse preminente da parte dell'utilizzatore, corrispondente ad una sua primaria esigenza, e tale da farlo primeggiare rispetto a quello del concedente perché più meritevole di tutela, conseguì una diversa opinione giurisprudenziale, in virtù della quale “in materia di risarcimento del danno da responsabilità civile nella circolazione automobilistica, costituisce principio informatore della materia quello secondo cui chiunque esercita sul veicolo un potere, anche solo materiale, è legittimato ad agire in relazione al danno che il suo patrimonio o la sua persona subisca per il fatto della circolazione (Cass. Civ. sez. III, 06.07.2006, n. 15356; v. anche Cass. sez. III^, sentenza
12.10.2010 nr. 2011 e sentenza nr. 10357/2017, secondo la quale legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario od il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo”).
Sul quantum debeatur
6 Si riconosce in favore di parte attrice, sulla scorta di quanto concordato in sede di CTU, il danno a cose di euro 14.400, oltre Iva dovuta;
a tale riguardo parte attrice ha documentato la non detraibilità dell'Iva.
Altrettanto dovute sono le spese di CTU e di CTP di pari ad euro Persona_4
868,64 (v. fattura pro forma nr. 2/2024 del 30.10.2024 e bonifico effettuato il 30.12.2024 direttamente dall'avv. Mancini che, sebbene sia di complessivi euro 5.000, si riferisce e contiene il rapporto in oggetto denominato “ctp ”). Persona_5
Non sono invece dovute le spese legali stragiudiziali atteso che il legale di parte attrice ha redatto una sola lettera di contestazione e richiesta danni inviata via PEC (v. doc nr. 4) e una PEC in data 6.12.2023 di invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita;
dunque, si tratta di attività alquanto usuali e dovute che non hanno comportato alcuna attività tesa a “mediare” o a “definire un'avviata effettiva e concreta attività transattiva”; ad ogni modo la ripetibilità di tali spese è subordinata all'onere della prova da parte del richiedente mediante la produzione del documento di spesa che non è stata prodotta.
Definitivamente si liquida in favore di la somma complessiva Parte_1 di euro 15.269,00, oltre Iva, rivalutazione monetaria secondo indici istat dal 9.5.2023 alla data di deposito della presente sentenza ed interessi compensativi, determinati nel tasso legale, sulla somma devalutata al 9.5.2023 e via via calcolati fino al saldo.
Le spese di CTU e processuali di parte attrice sono a carico di parte convenuta, queste ultime vengono determinate nel minimo previsto per le cause di valore fino ad euro 26.000 in considerazione della condotta processuale di parte attrice (che non ha, sin da subito, né chiarito il titolo per cui agiva, né richiamato le risultanze del verbale della Polizia Stradale per rappresentare in atto di citazione l'esatta ricostruzione del sinistro, tanto da includere nella richiesta danni anche danni materiali non riferibili alla condotta di guida di ). Controparte_6
Si dispone la distrazione delle spese processuali in favore del procuratore attoreo.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, accertata la esclusiva responsabilità di nella causazione del Controparte_6 tamponamento del veicolo BM tg. GL933FV nella parte posteriore “spigolo sinistro” del
9.5.2023, condanna e la società Controparte_6 CP_7 Controparte_4
in solido tra loro, a pagare a titolo di risarcimento del danno in favore dell'attrice, la
[...] somma di euro 15.269,00, oltre Iva, oltre rivalutazione monetaria secondo indici istat dal
9.5.2023 alla data di deposito della presente sentenza ed interessi compensativi, determinati nel tasso legale, sulla somma devalutata al 9.5.2023 e via via calcolati fino al saldo.
Liquida le spese processuali di parte attrice nella misura di euro 2600 per compenso professionale, oltre le spese per contributo unificato e spese di notifica, oltre rimborso
7 forfettario del 15%, iva e cap come per legge e sono poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, come le spese di C.T.U..
Si dichiara il procuratore attoreo antistatario e si dispone la distrazione delle spese processuali in suo favore.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Firenze, il 12.10.2025
La giudice on.
AN SE de VO
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La richiesta non è stata supportata da alcuna specifica allegazione intorno alla prova dell'avvenuto esborso né di spese di noleggio di auto sostitutiva, né vi sono elementi fattuali per ritenere che durante il periodo delle riparazioni l'attrice ha perso qualche utilità economica per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo uso.
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