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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/07/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
R.G. N. 2380/2024
Tribunale Ordinario di Bergamo
Sezione Lavoro
Il Giudice di Bergamo
Dott.ssa Giulia Bertolino quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
Parte_1 con le avv.sse Valentina Mattiozzi e Claudia Iodice
RICORRENTE contro
( ), corrente Via Don Carlo Botta 13, 24122 Bergamo, in persona del CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore
RESISTENTE
OGGETTO: lavoro subordinato
Nelle note per l'udienza di discussione, il procuratore della parte concludeva come in atti.
FATTO
Con ricorso al Tribunale di Bergamo, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 16.10.24, la ricorrente ha convenuto in giudizio al fine di accertare e dichiarare che tra le parti è CP_1 intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 18.04.2023 al 6.9.23 , con diritto della ricorrente all'inquadramento al II Livello ex CCNL Commercio con conseguente condanna al pagamento della somma lorda di € 14.632,32 di cui € 2.378,40 per TFR o, in subordine rispetto
1 alla domanda principale di accertamento della subordinazione, condannare la convenuta a corrispondere il pagamento del compenso pari a € 8.751,48, con vittoria di spese.
La parte ricorrente a sostegno della propria domanda esponeva:
- di aver iniziato a lavorare per la resistente dal 18.4.23 senza formalizzazione,
- che i titolari e (alias soci e legali rappresentati Controparte_2 Controparte_3 della società le avevano detto che, se avesse voluto continuare a lavorare per CP_1 loro come social media manager ed assistente nelle attività di media planner, copywriter, account executive, art director avrebbe dovuto aprire partita iva,
- di aver, quindi, appositamente aperto la Partiva IVA in data 11.7.23,
- di aver sempre lavorato a tempo pieno fornendo anche lavoro straordinario serale,
- di essere stata immediatamente sin all'assunzione dotata di e-mail aziendale
(docc. 3,4). Email_1
- che il predetto account e-mail aziendale era altresì collegato alle agende di Google
Calendar di e così che la lavoratrice potesse fissare gli Controparte_2 Controparte_3 appuntamenti di questi ultimi e tenerne nota (doc. 4 bis);
- di essere stata inserita all'interno del calendario aziendale con il gestionale
“Asana”, software che consente di assegnare le attività e le scadenze;
- che doveva occuparsi seguendo le disposizioni della predetta società di:
o predisporre i piani editoriali (c.d. ped, ovvero organizzare i contenuti da pubblicare sui social media, come ad esempio le pagine Instagram e Facebook) per alcuni clienti della quali AC S.r.l. (catena di pizzerie), Il Castello di CP_1
LE ZO (location di eventi) e AC NT SA PI (associazione calcistica) anche lavorando in team con altri dipendenti della società (cfr docc. 5- 6- 15);
o scrivere i relativi contenuti (c.d. copy) da sottoporre alla approvazione di
(doc. da 6 a 10 e doc. 15); Controparte_3
o pianificare gli eventi de Il Castello di LE ZO, tra i quali con riferimento al periodo per cui è causa: (i) il ; (ii) Candlelight Parte_2 ovverosia una e di concerti a lume di candela, fissati a giugno 2023 (rinviato per maltempo), agosto 2023 e settembre 2023; (iii) l'evento con la Banda di Villa
d'Almè del 2.06.2023; (iv) la mostra fotografica di del 06.08.2023. Tes_1
2 Successivamente alla pianificazione doveva occuparsi di prendere e tenere i contatti con i musicisti ed il personale tecnico per allestire le mostre, fare sopralluoghi e procedere alla pubblicizzazione dell'evento sotto il controllo di e di IS GN (si veda ad es. doc. 7, doc. 11 - 13) e, Controparte_2 infine, documentare sui social media il loro svolgimento (doc. 46);
o partecipare ai sopralluoghi per riprese e servizi fotografici (anche della durata di un giorno intero) per supervisionare, in qualità di assistente art director, alla scelta delle immagini da inserire nei contenuti da postare e pubblicare (doc.
14), come ad esempio avvenuto in data 5 luglio 2023 a Milano presso la sede di
AC con e CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_3
oppure per pubblicare stories e post sui social media, anche in tempo
[...] reale, come avvenuto tutte le domeniche da fine luglio 2023 a inizio settembre
2023 (doc. 17, 32, 39) per l'Associazione Calcistica NT SA PI (fatta eccezione per una partita giocata di sabato) ovvero in trasferta fuori Bergamo, come ad esempio il 17 agosto 2023 presso il campo sportivo di TE (BS)
(doc. 47);
o le veniva altresì richiesto in alcuni casi di dare indicazioni al grafico editoriale per la predisposizione di immagini da collegare ai post (come per il cliente AC o per il Castello di ZO, doc. 16), mentre in altri veniva richiesto direttamente alla ricorrente di predisporre immagini grafiche per i post da pubblicare (per doc. 17), sebbene tale compito Controparte_7 non fosse tra le mansioni a lei attribuite ed esulasse dalle sue competenze tecniche
(il grafico editoriale utilizza programmi specifici e ha formazione tecnica di settore diverso da chi consegue laurea in comunicazione);
- che doveva osservare le direttive di e di per Controparte_2 Controparte_3 qualsivoglia attività a lei richiesta, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: prenotare i pranzi aziendali presso ristoranti (doc. 18); andare a ritirare un cartello in pvc presso la
Dieffea di Fiorano al Serio (BG) (doc. 19); occuparsi di contattare la stamperia Zona
Creativa di ZZ (BG) per la stampa di t-shirt con logo aziendale e poi andare a ritirarle Cont (doc. 20); fissare appuntamenti;
organizzare meeting; presentarsi come lavoratore di creare liste di invitati da ricercare tra le start up del territorio per eventi presso gli uffici di
[..
[...] (doc. 21); inoltrare ed occuparsi delle comunicazioni email ricevute da candidati CP_8 per attivazione dei tirocini e stage (doc. 15 -22- 23); curare diversi adempimenti ed incombenti in ufficio (doc. 24 - 25), partecipare ad incontri con badge NB (doc. 45).
- di essere destinataria di innumerevoli disposizioni quotidiane da o Controparte_2
da anche scambiate a mezzo whatsapp su molteplici chat create Controparte_3 raggruppando persone o argomenti, Ad esempio:
o le veniva espressamente indicato di presentarsi ai clienti come “l'assistente di
NI ed di ” (doc. 26 e doc. 27); CP_3 CP_1
o doveva tenere nota degli appuntamenti di e a lui Controparte_2
ricapitolarli (“ricapitolami appuntamenti di domani” doc. 28);
o “organizza un incontro settimana prossima” (doc. 29);
o “organizza un meet con me isa e questa mail qui per lunedì o martedì incastra tu e avvisaci!” (appuntamento con cfr doc. 10) Email_2
o “fissami un appuntamento con lui al castello” (doc. 26);
o “fai solo mio nome e cognome fissa app o qui o la” (doc. 20);
o “organizza una video che facciamo partire sponsor Castello” “tra 20 minuti” (doc.
30);
- che dal 28 luglio 2023 le veniva chiesto di occuparsi anche della comunicazione e pubblicizzazione delle serate del locale “Chalet” a Cene (BG), presso il quale dal mercoledì alla domenica venivano organizzate serate a vario tema e, nello specifico, pubblicare contenuti per pubblicizzare le varie serate, predisporre la grafica ove non fosse l'ospite a fornire una immagine/locandina già predisposta (doc. 31-32-33), nonché di recarsi presso il locale dalle ore 20.00 per pubblicare in tempo reale stories della serata sulle pagine Instagram e Facebook dello stesso sino alle ore 00.30 (per le serate del mercoledì, giovedì e domenica) fino alle 02.00,
- che, alla richiesta di remunerazione del lavoro svolto, i titolari riferivano che era in formazione e promettendo il riconoscimento successivamente di compensi
- di aver ricevuto la sola somma di € 1.040,00 lorda ricevuta in data 02.08.2023 a fronte di attività lavorativa con straordinari, trasferte, lavoro festivo e lavoro notturno
- che la parte convenuta in sede di riscontro alla messa in mora per il pagamento delle retribuzioni riferiva le mansioni svolte dall'odierna ricorrente “compilare il piano
4 editoriale, scrivere i copy post e fare ricerca tramite hastag, occupandosi tutt'al più della programmazione/pubblicazione dei contenuti”
***
Non si è costituita in giudizio la parte convenuta nonostante la regolarità della notifica e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
Esperita la necessaria istruttoria e disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c..
DIRITTO
I. La qualificazione del rapporto intercorso
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte (Cass. n. 7881/2008), “qualsiasi attività umana economicamente rilevante è suscettibile di essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento;
e che requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dalla emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative, mentre altri elementi - come l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo - possono avere valore indicativo, ma mai determinante” (conformi: Cass. 11.2.2004 n. 2622; 10.5.2003 n.
7171; 21.11.2001 n. 14664; 3.4.2000 n. 4036; 11.11.83 n. 6701). CP_ Grava sul ricorrente l'onere di dimostrare che le attività eseguite per conto della convenuta sono state svolte con le modalità previste dall'art. 2094 c.c.. Sul punto la giurisprudenza si
[...] dimostra particolarmente rigorosa: “In mancanza di elementi probatori univoci volti a dimostrare che
l'attività lavorativa svolta assuma le forme proprie di lavoro subordinato, non può desumersi la sussistenza di una subordinazione nel rapporto instauratosi tra il lavoratore e la società datrice di lavoro.” (Cass. lav.
7.11.18, n. 28465).
Il ricorrente ha dedotto la sussistenza di una completa subordinazione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della convenuta esercitato perlopiù dalla titolare e dal di essa marito.
La giurisprudenza, come noto, ha enucleato una serie di indici sintomatici, la cui sussistenza deve essere provata dal lavoratore (Cass. n. 7024/2015: “Gli indici di subordinazione sono dati dalla retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa;
l'orario di lavoro fisso e continuativo;
la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le
5 esigenze aziendali;
il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia;
l'inserimento nell'organizzazione aziendale. Sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata.”).
Tanto chiarito, va altresì precisato che sempre secondo consolidato orientamento della
Suprema Corte se “l'esistenza dell'esercizio del potere direttivo e disciplinare da parte del datore di lavoro è sicuro indice di subordinazione”, “la relativa assenza non è sicuro indice di autonomia” (Cass. lav.
27.03.2000 n. 33674).
***
Occorre premettere che, come noto, “ai fini della distinzione fra lavoro subordinato e lavoro autonomo, questa Corte ha affermato che la originaria volontà delle parti, intesa come programma negoziale pattuito (e non come mera utilizzazione di un nomen iuris), rileva fino a quando non sia comprovato uno scostamento consensuale da tale programma nella concreta fase di attuazione del rapporto, manifestandosi in tal caso per fatti concludenti una volontà successiva che prevale sulla precedente;
il principio è stato ribadito, altresì, con specifico riguardo al contratto a progetto, essendosi sottolineato che deve attribuirsi maggiore rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, da cui è ricavabile l'effettiva volontà delle parti (iniziale o sopravvenuta), rispetto al "nomen iuris" adottato dalle parti (Cass. n. 22289 del 2014); in particolare, nell'ipotesi di accertamento della natura subordinata o autonoma di un rapporto di lavoro, la qualificazione data dalle parti al rapporto, pur non vincolante ed esaustiva ai fini della decisione, rappresenta pur sempre il punto di partenza dell'indagine del giudice e richiede adeguata motivazione per essere svalutata nel suo significato;
pertanto, in ipotesi di lavoro che può essere svolto sia in regime di autonomia che di subordinazione, ben può il lavoratore - su cui grava il relativo onere - fornire, nonostante la diversa qualificazione data al rapporto, la prova della subordinazione, ma deve in tal caso provare, eventualmente anche in via indiziaria, la sussistenza degli estremi del rapporto subordinato” (da ultimo Cass. Lav. ord. 14.6. n. 16720).
Al proposito, la Corte di legittimità ha avuto, altresì, modo di ribadire che, ai fini della individuazione della c.d. natura giuridica del rapporto, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall'effettivo svolgimento del rapporto, essendo il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione (ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, c.c.). ma anche ai fini dell'accertamento
6 di una nuova e diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare singole sue clausole e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista, da autonoma a subordinata;
con la conseguenza che, in caso di contrasto fra i dati formali iniziali di individuazione della natura del rapporto e quelli di fatto emergenti dal suo concreto svolgimento, a questi ultimi deve darsi necessariamente rilievo prevalente nell'ambito di una richiesta di tutela formulata tra le parti del contratto (Cass., 4770/2003;
5960/1999).
Nel caso di specie, il nomen iuris attribuito dalle parti non può certamente orientare la decisione, ma è necessario valutare le modalità di esecuzione del rapporto.
Del resto, come è stato osservato, il ricorso al dato della concretezza e della effettività appare condivisibile anche sotto altro angolo visuale, ossia in considerazione della posizione debole di uno dei contraenti, che potrebbe essere indotto ad accettare una qualifica del rapporto diversa da quella reale pur di garantirsi un posto di lavoro.
***
Dalla documentazione versata in atti, emerge che le direttive erano fornite dai titolari i quali definivano le mansioni da svolgere, le modalità e i tempi e si servivano della ricorrente anche quale executive assistent per pianificare i propri impegni e organizzare materiali e offerte commerciali.
Le mansioni della ricorrente sono comprovate dalla documentazione versata in atti, dalla quale emerge la richiesta dei titolari di predisporre i contenuti da pubblicare sui social media di diversi clienti (docc. 5,6,15 del ricorso), la pianificazione di diversi eventi compresa i contatti con gli artisti e la predisposizione della pubblicità dell'evento (docc. 7 e 11) nonché la successiva pubblicazione sui social media dell'evento (doc. 46), sopralluoghi e poi le riprese di diversi eventi (docc. 14, 17. 32, 39 e 47).
Sulle mansioni di executive assistant la documentazione è ampia e quasi quotidiana (docc. da 18
a 26 del ricorso)
I testi hanno, altresì, confermato
- l'inizio del rapporto nell'aprile 2023 “la ricorrente ha iniziato a lavorare ad aprile 2023”
(teste di parte ricorrente e “La ricorrente ha iniziato a lavorare prima di me verso marzo Tes_2 aprile, lo so perché siamo amici.” (teste di parte ricorrente , Pt_3
7 - quanto alla natura della prestazione, “la ricorrente seguiva le direttive di SA campagne che era sulla parte commerciale, c'era una minima libertà, nel senso che potevamo essere autorizzati ad arrivare un pochino dopo o non andare quel giorno dal cliente.” (teste di parte ricorrente e Tes_2
“Alla ricorrente e SA campagne dicevano cosa doveva fare, tipo sentire clienti e cosa Persona_1 dire, organizzare incontri.
Io ero stato inserito su ASANA è un gestionale dove sono inseriti i miei compiti da e Persona_1
SA campagne e anche per la ricorrente c'erano perché vedevo le mansioni della ricorrente sotto il cliente.” (teste di parte ricorrente , Pt_3
- l'orario di lavoro era dalle 9:30/10:00 fino alle 17:00/17:30 “la ricorrente lavorava tutti i giorni tra le 9.30/10. Anche io arrivavo a quell'ora. Poi rimaneva circa fino alle 17/17.30”
(teste di parte ricorrente e “Io arrivavo verso le 9.30/10 e uscivo 17.30/18 nei giorni Tes_2 normali di lavoro in ufficio. Nei giorni in cui andavo sui clienti l'orario variava, andavo anche nel pomeriggio sera e anche nei weekend anche in orario notturno fino all'1 o 2 di notte. La ricorrente arrivava con me e ce ne andavamo insieme. A volte siamo andati insieme presso il cliente in orari notturni e nel we. […] Tra metà luglio a metà agosto da merc a domenica andavo allo che è un CP_7 bar in orari notturni, si tratta di un ristorante discoteca. Ci veniva anche Si iniziava dalle Pt_1
19.30/20 e si finiva verso le 2 di notte. La ricorrente gestiva i profili social e io prendevo contenuti che poi la ricorrente pubblicava e poi gestiva gli eventi che venivano fatti pressa discoteca.
Per AC ponte san pietro, si andava anche la domenica in trasferta per la partita, io prendevo i contenuti
e poi passavo a per la pubblicazione. Anche la ricorrente veniva in trasferta.” (teste di parte Pt_1 ricorrente Pt_3
- le mansioni della ricorrente sono state coerentemente descritte dai testi “svolgeva mansioni di aiutante di SA principalmente. La seguiva in tutte le operazioni, poi è diventata un po' autonoma e si confrontava con i clienti da sola. La ricorrente aiutava a tenere i rapporti con i clienti, organizzava la mole di lavoro e creava contenuti. Inviava mail clienti, poi andava anche con il cliente insieme a SA inizialmente e poi anche da sola. Presso i clienti si creavano contenuti nuovi. La ricorrente dopo un mese di arrivo ha iniziato ad andare da sola, verso maggio.”(teste di parte ricorrente e “La ricorrente svolgeva mansioni di assistente di e SA Tes_2 Persona_1 campagne. Le venivano impartiti compiti di gestione clienti, invio mail, contattare clienti, prenotare colloquio. La ricorrente a volte creava contenuti o grafiche per i clienti.
8 La ricorrente lavorava a stretto contatto con e SA campagne, solo a volte lavorava da Persona_1 sola.” (teste di parte ricorrente . Pt_3
Non sono emersi profili di autonomia organizzativa e gestionale del lavoro da parte della ricorrente, ma anzi è emerso che la prestazione era definita per quantità e collocazione temporale nonché in punto di effettiva attività interamente dalla convenuta.
***
La Cassazione ha altresì precisato (Cass. 2385 11.10.2017) che nei casi in cui la distinzione tra lavoro autonomo e subordinato è di più complessa enucleazione in relazione al tipo di incarico conferito al lavoratore e al contesto in cui è svolta la prestazione, è legittimo ricorrere ad indicatori sussidiari, quali la presenza della pur minima organizzazione imprenditoriale ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità della prestazione. E' stata, di conseguenza, enucleata la regula juris, alla quale s'intende dare continuità, secondo la quale, sia nel caso in cui le mansioni inerenti alla prestazione siano elementari, ripetitive, e predeterminate nelle modalità di esecuzione, sia in quello opposto, in cui le stesse mansioni, per lo più intellettuali, siano tali da essere dotate di notevole elevatezza e/o creatività, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare significativo per la qualificazione della natura del rapporto, occorrendo in tal caso far ricorso a criteri distintivi sussidiari quali la continuità e durata dello stesso, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un reale potere di autorganizzazione in capo al prestatore (in merito a ipotesi analoghe a quella in esame si vedano Cass. n. 20367/2014 e Cass. n. 12330/2016).
***
La giurisprudenza, come noto, ha enucleato una serie di indici sintomatici, la cui sussistenza deve essere provata dal lavoratore (Cass. n. 7024/2015: “Gli indici di subordinazione sono dati dalla retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa;
l'orario di lavoro fisso e continuativo;
la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali;
il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia;
l'inserimento nell'organizzazione aziendale. Sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata.”).
9 Detto ciò, anche il ricorso agli “indicatori differenziati e complessi”, ossa agli indici sintomatici individuati dalla giurisprudenza, conferma la congruità dei risultati raggiunti in punto di accertamento della subordinazione.
Nella fattispecie in esame l'elemento della continuità è confermato dall'esecuzione per l'intero periodo in modo del tutto continuativo e regolare di attività lavorativa.
***
La continuatività della prestazione durante l'intero anno è confermata dalla documentazione prodotta e dall'istruttoria svolta, così anche lo stabile inserimento della ricorrente nell'organizzazione della resistente con attribuzione anche della responsabilità di gestione dei clienti e di una mail sul dominio aziendale.
L'assetto così descritto implicava vincoli precisi per il ricorrente.
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Altro elemento sintomatico della subordinazione è l'alienità dei mezzi di produzione, infatti nel caso oggetto del presente giudizio è evidente che tutti i mezzi di lavoro erano di proprietà della convenuta, quali le agende di Google Calendar dei due legali rappresentanti (doc. 4 bis) e il programma di calendario Asana della predetta azienda.
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In definitiva, i risultati istruttori inducono a ritenere dimostrata, in modo compiuto e convincente, la reale natura subordinata del rapporto di lavoro per cui è causa.
I rapporti di collaborazione tra la ricorrente e la convenuta vanno quindi qualificati sia sulla base del contenuto effettivo dei contratti stipulati, più sopra posto in evidenza, sia sulla base della concreta attuazione dei rapporti medesimi desumibile dalle riferite risultanze della prova testimoniale, quali rapporti di lavoro subordinato in ragione della comprovata ricorrenza non solo dell'elemento fondamentale della subordinazione, ma anche e soprattutto di tutti gli indici sussidiari di tale tipologia di rapporto, considerata la particolare fattispecie in esame.
II. L'inquadramento della ricorrente
Ai fini di un corretto inquadramento di tale secondo accertamento è opportuno ricordare, come noto, che il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione del corretto inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive.
10 Sul punto da ultimo Cass. lav. 22/11/2019, n.30580 “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini.”.
Quanto alla distribuzione dell'onere della prova, la giurisprudenza chiarisce altresì che “il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento (v. Tribunale Roma, sez. lav., 22/05/2017, n. 4877) e che dal lavoratore deve essere provata la prevalenza qualitativa e quantitativa delle superiori mansioni rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, attribuendosi decisivo valore alle mansioni c.d. "caratterizzanti", e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale, purché non sporadiche o occasionali” (Tribunale di Bari n. 2182/2016 il quale a sua volta richiama Cass. n. 8529/2006 e Cass. n. 2537/2000). Sul punto da ultimo Corte appello
Milano sez. lav., 27/01/2020, n. 2208 “Come è noto incombe al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme applicabili in materia, mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato.”, che richiama
Cass., sez. lav., 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. lav., 22.8.2007, n. 17896; Cass., sez. lav.,
12.5.2006, n. 11037; Cass., sez. lav., 16.2.2005, n. 3069. Sez.Lav.n. 4791 del 9.3.2004.
***
Ai fini dell'inquadramento delle mansioni svolte è necessario analizzare la declaratoria contrattuale il II Livello dell'art. 113 del CCNL Commercio per dipendenti di aziende del terziario e della distribuzione dei servizi applicato in azienda, applicabile al rapporto di lavoro de quo è riconosciuto
“Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonchè il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè: […]
28. assistente copywriter nelle agenzie di pubblicità;
29. assistente art director nelle agenzie di pubblicità;
30. assistente account executive nelle agenzie di pubblicità;
31. assistente media planner nelle agenzie di pubblicità;”
11 Le mansioni dispiegate dalla ricorrente sin dall'inizio del rapporto sono certamente riconducibili alla figura della “assistente” della sig.ra che era account executive e media Controparte_3 planner della ed ha svolto tale ruolo certamente sin dall'inizio della prestazione. CP_1
Il conteggio allegato dalla parte ricorrente appare corretto essendo stato redato sulla base delle risultanze istruttorie e alla luce della disciplina contrattuale collettiva applicabile al rapporto di lavoro.
La parte ricorrente è stata estromessa dal posto di lavoro senza alcuna formale comunicazione e senza regolare preavviso.
La parte ricorrente ha correttamente calcolato l'indennità sostitutiva del preavviso sulla scorta del combinato disposto degli artt. 247, 248 e 208 del CCNL in € 2.378,40.
***
La liquidazione delle spese segue la soccombenza e, pertanto, la convenuta deve essere condannata al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale del ricorso,
- accerta e dichiara che tra la ricorrente e la resistente è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno dal 18.4.23 al 6.9.23 con inquadramento al II Livello del CCNL Commercio per dipendenti di aziende del terziario e della distribuzione dei servizi applicato in azienda,
- per l'effetto, condanna la resistente a pagare alla ricorrente la somma complessiva di € ricorrente della somma lorda di € 14.623,32 di cui € 842,72 per TFR,
- condanna la convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite che si liquidano in € 2.695,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge.
Bergamo, 15 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Giulia Bertolino
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