CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 531/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBERI SALVATORE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1335/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Adrano - Via Aurelio Spampinato, 28 95031 Adrano CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240055506607000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240055506607000 IMU 2013 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240047064631000 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 142/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5 marzo 2025 si impugnavano le due cartelle di pagamento n.
29320240055506607000 di € 2.257,88 e n. 29320240047064631000 di € 1.295,88.
Entrambi i resistenti si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, va in primo luogo dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento n. 29320240055506607000 di € 2.257,88 per IMU 2012 e 2013 in quanto il
Comune resistente ha provveduto al relativo sgravio, per come documentato in atti non e contestato da parte ricorrente.
Il ricorso va invece rigettato con riferimento alla cartella di pagamento n. 29320240047064631000 di
€ 1.295,88 per IMU 2014. Infatti, contrariamente a quanto eccepito da parte ricorrente, la detta cartella è stata regolarmente e tempestivamente notificata alla stessa in data 20 maggio 2019 ex art 1 comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Non risultano neppure maturata l'eccepita prescrizione tenuto conto delle proroghe nella riscossione disposte dalla cosiddetta normativa covid (vd. in particolare l'art. 68 co. 1 del D.L. 18/2020 convertito dalla L. 27/2020.
Tenuto conto dell'esito della controversia, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento indicata in motivazione;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa per intero le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026. Il Presidente Dott. Salvatore
Barberi
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBERI SALVATORE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1335/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Adrano - Via Aurelio Spampinato, 28 95031 Adrano CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240055506607000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240055506607000 IMU 2013 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240047064631000 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 142/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5 marzo 2025 si impugnavano le due cartelle di pagamento n.
29320240055506607000 di € 2.257,88 e n. 29320240047064631000 di € 1.295,88.
Entrambi i resistenti si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, va in primo luogo dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento n. 29320240055506607000 di € 2.257,88 per IMU 2012 e 2013 in quanto il
Comune resistente ha provveduto al relativo sgravio, per come documentato in atti non e contestato da parte ricorrente.
Il ricorso va invece rigettato con riferimento alla cartella di pagamento n. 29320240047064631000 di
€ 1.295,88 per IMU 2014. Infatti, contrariamente a quanto eccepito da parte ricorrente, la detta cartella è stata regolarmente e tempestivamente notificata alla stessa in data 20 maggio 2019 ex art 1 comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Non risultano neppure maturata l'eccepita prescrizione tenuto conto delle proroghe nella riscossione disposte dalla cosiddetta normativa covid (vd. in particolare l'art. 68 co. 1 del D.L. 18/2020 convertito dalla L. 27/2020.
Tenuto conto dell'esito della controversia, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento indicata in motivazione;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa per intero le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026. Il Presidente Dott. Salvatore
Barberi