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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/02/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1371 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto CARLOTTO contro
C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli avvocati e Controparte_2 CP_3
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni comuni delle parti: le parti chiedono congiuntamente che il Tribunale voglia accogliere le seguenti
“CONCLUSIONI
In via principale:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) autorizzare i Signori e a vivere separatamente;
CP_1 Pt_1
3) stabilire l'obbligo a carico del sig. di corrispondere a titolo di assegno di mantenimento dei CP_1
Per_ figli la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) mensile per il figlio nonché l'importo di euro 200,00 (duecento/00) mensile per il figlio mediante bonifico bancario sul conto corrente Per_2
pagina 1 di 5 della sig.ra di cui verranno indicati gli estremi, somme da rivalutarsi annualmente secondo gli Pt_1
indici Istat famiglie;
4) stabilire che l'A.U.U. relativo al figlio sarà percepito per intero dalla madre;
Per_2
5) stabilire che, nel momento in cui i presupposti per la corresponsione dell'A.U.U. per il figlio verranno a mancare, il sig. corrisponderà la somma di euro 250,00 Per_2 CP_1
(duecentocinquanta/00) mensile a titolo di assegno di mantenimento di Per_2
6) stabilire che le parti dovranno contribuire nella misura del 50% per le spese straordinarie relative ai figli, come previsto dal protocollo presso il Tribunale di Vicenza;
7) stabilire che la casa familiare sita a Montecchio GG (VI), in via Tecchio n. 73, verrà
Per_ assegnata alla sig.ra la quale continuerà ad abitarvi stabilmente insieme ai figli e Pt_1
Per_2
8) dare atto che il sig. rinuncia ad ogni pretesa relativa all'arredamento e alle migliorie CP_1
apportate nel corso degli anni alla casa familiare;
9) dare atto che, a seguito della sottoscrizione dell'accordo, il sig. trasferirà la propria CP_1
residenza altrove al più presto;
10) dare atto che, a seguito della sottoscrizione dell'accordo, la sig.ra si farà carico di tutte le Pt_1
utenze domestiche relative alla casa familiare, provvedendo alla voltura delle stesse e pertanto intestandole a suo nome;
11) dare atto che il sig. dovrà prelevare i suoi beni personali dalla casa familiare e trasferirli CP_1
nella sua attuale abitazione al più presto;
12) per quanto attiene alla definizione delle pendenze patrimoniali tra i coniugi, ed in particolare, al debito assunto a seguito di contratto di mutuo cointestato mediante Agos Ducato S.p.a. n. 45492834 del 22.02.20012, dare atto che la sig.ra ha provveduto in data 30.10.2024 all'estinzione del Pt_1 debito mediante la procedura di saldo e stralcio, pagando per l'intero la somma di euro 21.972,90 alla
Marathon SVP S.r.l., come da lettera datata 17.10.2024 della Hoist Finance S.r.l., quale incaricata della trattazione del credito suddetto e come da distinta contabile di bonifico bancario;
13) darsi atto che la medesima sig.ra ha corrisposto al sig. la somma di euro 12.500,00 Pt_1 CP_1
(dodicimilacinquecento/00) a titolo di rimborso delle rate del mutuo già corrisposte dal marito, mediante assegno circolare n. C7406444478-04 a lui intestato;
14) darsi atto che, a seguito del pagamento da parte della sig.ra delle predette somme di € Pt_1
21.972,90 alla Marathon SVP S.r.l. e di € 12.500,00 al sig. , quest'ultimo rinuncia ad ogni CP_1
pretesa nei confronti della moglie per quanto dallo stesso versato in pagamento del predetto mutuo;
pagina 2 di 5 15) darsi atto in ogni caso che le parti dichiarano di rinunciare entrambe ad ogni ulteriore pretesa in ordine ai loro rapporti patrimoniali.
In ogni caso, disporre la compensazione per intero tra le parti delle spese legali del giudizio di separazione”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/03/2024, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
Per_ con in Montecchio GG (VI) in data 24/06/2000, dal quale erano nati i figli in CP_1 data 27/07/2000 e in data 02/02/2006, e che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedeva Per_2 all'intestato Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi, disponendo in proprio favore l'assegnazione della casa coniugale, quale genitore convivente con i due figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, nonché l'obbligo in capo al convenuto di corrisponderle un assegno mensile pari ad € 300,00 per ciascun figlio, a titolo di contributo al loro mantenimento, oltre al
50% delle spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo in uso presso il
Tribunale di Vicenza.
Con memoria depositata in data 05/06/2024, si costituiva in giudizio, aderendo alla CP_1
domanda di separazione, ma chiedendo, in luogo della richiesta avanzata dalla attrice di disporre il Per_ pagamento in suo favore del contributo al mantenimento dei figli e di provvedervi Per_2 mediante versamento diretto ai figli stessi, per la minor somma di € 200,00 per ciascun figlio, oltre al
50% delle spese straordinarie. Chiedeva, altresì, di disporre l'obbligo in capo alla attrice di provvedere all'intestazione delle utenze domestiche relative alla casa familiare ed al rispettivo pagamento, oltre a quello delle rate residue del mutuo, ammontanti complessivamente ad € 30.000,00. Infine, chiedeva di disporre a carico della attrice il pagamento a proprio favore di una somma non inferiore ad € 60.000,00
a titolo di rimborso della quota parte di rate del mutuo già corrisposte.
I coniugi comparivano personalmente dinnanzi al Giudice relatore all'udienza dell'11/06/2024 in occasione della quale il Giudice proponeva alle parti di definire la controversia mediante una soluzione conciliativa che prevedesse a carico del resistente l'obbligo di pagamento alla madre convivente Per_ dell'importo mensile di € 250,00 per il figlio e di € 200,00 per il figlio aumentato Per_2 anch'esso ad € 250,00 ad avvenuta cessazione dei presupposti necessari alla percezione dell'assegno unico, spettante, nel frattempo, per intero alla ricorrente. Con compensazione delle spese di lite.
Dopo due successivi rinvii, disposti in pendenza di trattativa, le parti davano atto di aver trovato un accordo in merito alle condizioni della separazione, precisando conclusioni conformi. Preso atto, il pagina 3 di 5 Giudice rimetteva la decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per conclusioni.
Ciò posto, le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
(i) i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
(ii) concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere CP_1
mediante bonifico bancario sul conto corrente di , a titolo di contributo per il Pt_1 Pt_1
Per_ mantenimento dei figli e maggiorenni ma non autosufficienti, la somma mensile di euro Per_2
Per_ 250,00 per il figlio ed € 200,00 per il figlio aumentata anch'essa ad € 250,00 ad Per_2 avvenuta cessazione dei presupposti necessari alla percezione dell'assegno unico, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative ad entrambi, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza; ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili e comunque apparendo la previsione congrua alle necessità della prole ed alle disponibilità patrimoniali delle parti;
(iii) sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Montecchio
GG (VI), via Tecchio n. 73, in favore di quale genitore convivente con i figli Parte_1
Per_
e maggiorenni, ma economicamente non autosufficienti;
Per_2
(iv) quanto alle disposizioni di natura economica tra le parti, esse hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già definito tutti i rapporti a contenuto patrimoniale, sicché il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
(v) delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti con le note scritte sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 21/11/2024, il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
(vi) le spese vanno integralmente compensate tra le parti, stante la formulazione di conclusioni conformi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio in Montecchio GG (VI) in data 24/6/2000, con atto trascritto al n. 11, parte I, anno
2000, alle condizioni in epigrafe riportate;
pagina 4 di 5 b) ORDINA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montecchio GG (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) DICHIARA la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1371 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto CARLOTTO contro
C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli avvocati e Controparte_2 CP_3
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni comuni delle parti: le parti chiedono congiuntamente che il Tribunale voglia accogliere le seguenti
“CONCLUSIONI
In via principale:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) autorizzare i Signori e a vivere separatamente;
CP_1 Pt_1
3) stabilire l'obbligo a carico del sig. di corrispondere a titolo di assegno di mantenimento dei CP_1
Per_ figli la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) mensile per il figlio nonché l'importo di euro 200,00 (duecento/00) mensile per il figlio mediante bonifico bancario sul conto corrente Per_2
pagina 1 di 5 della sig.ra di cui verranno indicati gli estremi, somme da rivalutarsi annualmente secondo gli Pt_1
indici Istat famiglie;
4) stabilire che l'A.U.U. relativo al figlio sarà percepito per intero dalla madre;
Per_2
5) stabilire che, nel momento in cui i presupposti per la corresponsione dell'A.U.U. per il figlio verranno a mancare, il sig. corrisponderà la somma di euro 250,00 Per_2 CP_1
(duecentocinquanta/00) mensile a titolo di assegno di mantenimento di Per_2
6) stabilire che le parti dovranno contribuire nella misura del 50% per le spese straordinarie relative ai figli, come previsto dal protocollo presso il Tribunale di Vicenza;
7) stabilire che la casa familiare sita a Montecchio GG (VI), in via Tecchio n. 73, verrà
Per_ assegnata alla sig.ra la quale continuerà ad abitarvi stabilmente insieme ai figli e Pt_1
Per_2
8) dare atto che il sig. rinuncia ad ogni pretesa relativa all'arredamento e alle migliorie CP_1
apportate nel corso degli anni alla casa familiare;
9) dare atto che, a seguito della sottoscrizione dell'accordo, il sig. trasferirà la propria CP_1
residenza altrove al più presto;
10) dare atto che, a seguito della sottoscrizione dell'accordo, la sig.ra si farà carico di tutte le Pt_1
utenze domestiche relative alla casa familiare, provvedendo alla voltura delle stesse e pertanto intestandole a suo nome;
11) dare atto che il sig. dovrà prelevare i suoi beni personali dalla casa familiare e trasferirli CP_1
nella sua attuale abitazione al più presto;
12) per quanto attiene alla definizione delle pendenze patrimoniali tra i coniugi, ed in particolare, al debito assunto a seguito di contratto di mutuo cointestato mediante Agos Ducato S.p.a. n. 45492834 del 22.02.20012, dare atto che la sig.ra ha provveduto in data 30.10.2024 all'estinzione del Pt_1 debito mediante la procedura di saldo e stralcio, pagando per l'intero la somma di euro 21.972,90 alla
Marathon SVP S.r.l., come da lettera datata 17.10.2024 della Hoist Finance S.r.l., quale incaricata della trattazione del credito suddetto e come da distinta contabile di bonifico bancario;
13) darsi atto che la medesima sig.ra ha corrisposto al sig. la somma di euro 12.500,00 Pt_1 CP_1
(dodicimilacinquecento/00) a titolo di rimborso delle rate del mutuo già corrisposte dal marito, mediante assegno circolare n. C7406444478-04 a lui intestato;
14) darsi atto che, a seguito del pagamento da parte della sig.ra delle predette somme di € Pt_1
21.972,90 alla Marathon SVP S.r.l. e di € 12.500,00 al sig. , quest'ultimo rinuncia ad ogni CP_1
pretesa nei confronti della moglie per quanto dallo stesso versato in pagamento del predetto mutuo;
pagina 2 di 5 15) darsi atto in ogni caso che le parti dichiarano di rinunciare entrambe ad ogni ulteriore pretesa in ordine ai loro rapporti patrimoniali.
In ogni caso, disporre la compensazione per intero tra le parti delle spese legali del giudizio di separazione”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/03/2024, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
Per_ con in Montecchio GG (VI) in data 24/06/2000, dal quale erano nati i figli in CP_1 data 27/07/2000 e in data 02/02/2006, e che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedeva Per_2 all'intestato Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi, disponendo in proprio favore l'assegnazione della casa coniugale, quale genitore convivente con i due figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, nonché l'obbligo in capo al convenuto di corrisponderle un assegno mensile pari ad € 300,00 per ciascun figlio, a titolo di contributo al loro mantenimento, oltre al
50% delle spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo in uso presso il
Tribunale di Vicenza.
Con memoria depositata in data 05/06/2024, si costituiva in giudizio, aderendo alla CP_1
domanda di separazione, ma chiedendo, in luogo della richiesta avanzata dalla attrice di disporre il Per_ pagamento in suo favore del contributo al mantenimento dei figli e di provvedervi Per_2 mediante versamento diretto ai figli stessi, per la minor somma di € 200,00 per ciascun figlio, oltre al
50% delle spese straordinarie. Chiedeva, altresì, di disporre l'obbligo in capo alla attrice di provvedere all'intestazione delle utenze domestiche relative alla casa familiare ed al rispettivo pagamento, oltre a quello delle rate residue del mutuo, ammontanti complessivamente ad € 30.000,00. Infine, chiedeva di disporre a carico della attrice il pagamento a proprio favore di una somma non inferiore ad € 60.000,00
a titolo di rimborso della quota parte di rate del mutuo già corrisposte.
I coniugi comparivano personalmente dinnanzi al Giudice relatore all'udienza dell'11/06/2024 in occasione della quale il Giudice proponeva alle parti di definire la controversia mediante una soluzione conciliativa che prevedesse a carico del resistente l'obbligo di pagamento alla madre convivente Per_ dell'importo mensile di € 250,00 per il figlio e di € 200,00 per il figlio aumentato Per_2 anch'esso ad € 250,00 ad avvenuta cessazione dei presupposti necessari alla percezione dell'assegno unico, spettante, nel frattempo, per intero alla ricorrente. Con compensazione delle spese di lite.
Dopo due successivi rinvii, disposti in pendenza di trattativa, le parti davano atto di aver trovato un accordo in merito alle condizioni della separazione, precisando conclusioni conformi. Preso atto, il pagina 3 di 5 Giudice rimetteva la decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per conclusioni.
Ciò posto, le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
(i) i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
(ii) concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere CP_1
mediante bonifico bancario sul conto corrente di , a titolo di contributo per il Pt_1 Pt_1
Per_ mantenimento dei figli e maggiorenni ma non autosufficienti, la somma mensile di euro Per_2
Per_ 250,00 per il figlio ed € 200,00 per il figlio aumentata anch'essa ad € 250,00 ad Per_2 avvenuta cessazione dei presupposti necessari alla percezione dell'assegno unico, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative ad entrambi, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza; ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili e comunque apparendo la previsione congrua alle necessità della prole ed alle disponibilità patrimoniali delle parti;
(iii) sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Montecchio
GG (VI), via Tecchio n. 73, in favore di quale genitore convivente con i figli Parte_1
Per_
e maggiorenni, ma economicamente non autosufficienti;
Per_2
(iv) quanto alle disposizioni di natura economica tra le parti, esse hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già definito tutti i rapporti a contenuto patrimoniale, sicché il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
(v) delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti con le note scritte sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 21/11/2024, il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
(vi) le spese vanno integralmente compensate tra le parti, stante la formulazione di conclusioni conformi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio in Montecchio GG (VI) in data 24/6/2000, con atto trascritto al n. 11, parte I, anno
2000, alle condizioni in epigrafe riportate;
pagina 4 di 5 b) ORDINA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montecchio GG (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) DICHIARA la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
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