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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/07/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3893 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 con l'Avv. TARABORRELLI ANNA
parte ricorrente
CONTRO
CP_1, con l'Avv. FERRATO UMBERTO ( C.F. 1 ) P.ZZA LORETO 22/A
87100 COSENZA;
Parte resistente OGGETTO: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.7.2022 la parte ricorrente, in qualità di erede di
), lamentando l'illegittimità dellaPersona_1 (CF C.F. 2 richiesta restitutoria della somma erogata a titolo di indennità di disoccupazione agricola e indennità di malattia per le annualità dal 1991 al 1995, previo esperimento di ricorso amministrativo, ha adito l'intestato Tribunale per la dichiarazione, in via preliminare, dell'intervenuta prescrizione del credito vantato dall' CP_1 e, in subordine, per l'accertamento dell'irripetibilità del debito e la restituzione delle somme indebitamente trattenute (all'uopo rappresentando che dal mese di ottobre 2021 l'CP_1 aveva provveduto ad effettuare trattenute sulla sua pensione).
Si costituiva l'CP_1 eccependo la legittimità delle richieste restitutorie sul presupposto del venire meno dei requisiti richiesti di legge per cancellazione delle giornate lavorative dichiarate dalla defunta ER e, in merito, alla eccepita prescrizione opponeva vari atti interruttivi. Concludeva, quindi per il rigetto del ricorso.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione documentale e viene decisa.
§§§
Alla luce della domanda avanzata e della documentazione prodotta dalla parte istante, il giudizio in esame deve essere correttamente inquadrato come diretto all'accertamento negativo dell'indebito previdenziale che in ogni caso, a parer del ricorrente, non sarebbe da restituire all' CP_1 per intervenuta prescrizione decennale del diritto.
In via assorbente, deve essere affermata la fondatezza dell'eccezione di prescrizione (decennale) della pretesa restitutoria, in assenza di pregressi atti interruttivi.
Si precisa, al riguardo, che, nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità di somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale che decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito;
qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall'interessato, il termine della prescrizione decorre dalla data della comunicazione.
Nella specie, pur in assenza di allegazioni sulla data del pagamento, è incontrovertibile che siano decorsi più di dieci anni tra la presunta percezione delle provvidenze in contestazione e la ricezione della comunicazione degli indebiti, datati tutti 23.7.2021 e pervenuti nella sfera di conoscenza del ricorrente il successivo 16.8.21. L'CP_1 nulla ha provato in merito all'eventuale interruzione dei termini di prescrizione, limitandosi ad esibire una serie di cartoline di A/R su cui è apposta una firma ed una data ma senza alcun riferimento che renda possibile ricondurle a presunte comunicazioni di indebito alla defunta ER;
altresì, priva di qualsivoglia valore probatorio ai fini interruttivi della prescrizione è la richiesta di rateizzazione a firma della ER riferendosi in essa a numeri di pratiche non riconducibili agli indebiti in discussione.
La circostanza deve, di conseguenza, essere considerata pacifica (ex art. 115, comma 1, c.p.c.). D'altro canto, per quanto riguarda l'indennità di disoccupazione agricola, tenuto conto che la relativa domanda deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui essa si riferisce, - ai sensi dell'art. 6, c. 29, del d.l. 536/1987 (conv. in l. 48/1988) e dell'art. 7, c.
4, del d.l. 338/1989 (conv. in l. 389/1989) - deve presumersi che la prestazione sia stata liquidata successivamente a tale data, nel termine di 120 giorni di cui
'CP_1 dispone ai sensi dell'art. 7 della I. n. 533/1973 (Corte d'Appello di
Catanzaro sent. n. 761/2023). Sicché le richieste di restituzione che l'CP_1 ha recapitato al ricorrente in data 26.8.2021 risultano tardive in quanto intervenute a termine prescrizionale decennale ormai decorso.
Pertanto, la pretesa restitutoria avanzata dall' deve ritenersi illegittima, essendosi il credito estinto per maturata prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'CP_1 alla restituzione in favore del ricorrente di quanto indebitamente trattenuto sui retei mensili della sua pensione n. VO 10025074 dal mese di ottobre 2021 e sino alla esecuzione del presente provvedimento;
Condanna l' CP_1 a rifondere nei confronti del ricorrente le spese di lite che
-
liquida in € 1035,50 (calcolati applicando la fascia di valore compresa tra
€ 5.201,00 ed € 26,000,00 - valori minimi, decurtando la fase di trattazione e applicando la riduzione del 30% per assenza di particolari questioni di fatto o di diritto), oltre oneri di legge.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Margherita Federico - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 10/07/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 con l'Avv. TARABORRELLI ANNA
parte ricorrente
CONTRO
CP_1, con l'Avv. FERRATO UMBERTO ( C.F. 1 ) P.ZZA LORETO 22/A
87100 COSENZA;
Parte resistente OGGETTO: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.7.2022 la parte ricorrente, in qualità di erede di
), lamentando l'illegittimità dellaPersona_1 (CF C.F. 2 richiesta restitutoria della somma erogata a titolo di indennità di disoccupazione agricola e indennità di malattia per le annualità dal 1991 al 1995, previo esperimento di ricorso amministrativo, ha adito l'intestato Tribunale per la dichiarazione, in via preliminare, dell'intervenuta prescrizione del credito vantato dall' CP_1 e, in subordine, per l'accertamento dell'irripetibilità del debito e la restituzione delle somme indebitamente trattenute (all'uopo rappresentando che dal mese di ottobre 2021 l'CP_1 aveva provveduto ad effettuare trattenute sulla sua pensione).
Si costituiva l'CP_1 eccependo la legittimità delle richieste restitutorie sul presupposto del venire meno dei requisiti richiesti di legge per cancellazione delle giornate lavorative dichiarate dalla defunta ER e, in merito, alla eccepita prescrizione opponeva vari atti interruttivi. Concludeva, quindi per il rigetto del ricorso.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione documentale e viene decisa.
§§§
Alla luce della domanda avanzata e della documentazione prodotta dalla parte istante, il giudizio in esame deve essere correttamente inquadrato come diretto all'accertamento negativo dell'indebito previdenziale che in ogni caso, a parer del ricorrente, non sarebbe da restituire all' CP_1 per intervenuta prescrizione decennale del diritto.
In via assorbente, deve essere affermata la fondatezza dell'eccezione di prescrizione (decennale) della pretesa restitutoria, in assenza di pregressi atti interruttivi.
Si precisa, al riguardo, che, nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità di somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale che decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito;
qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall'interessato, il termine della prescrizione decorre dalla data della comunicazione.
Nella specie, pur in assenza di allegazioni sulla data del pagamento, è incontrovertibile che siano decorsi più di dieci anni tra la presunta percezione delle provvidenze in contestazione e la ricezione della comunicazione degli indebiti, datati tutti 23.7.2021 e pervenuti nella sfera di conoscenza del ricorrente il successivo 16.8.21. L'CP_1 nulla ha provato in merito all'eventuale interruzione dei termini di prescrizione, limitandosi ad esibire una serie di cartoline di A/R su cui è apposta una firma ed una data ma senza alcun riferimento che renda possibile ricondurle a presunte comunicazioni di indebito alla defunta ER;
altresì, priva di qualsivoglia valore probatorio ai fini interruttivi della prescrizione è la richiesta di rateizzazione a firma della ER riferendosi in essa a numeri di pratiche non riconducibili agli indebiti in discussione.
La circostanza deve, di conseguenza, essere considerata pacifica (ex art. 115, comma 1, c.p.c.). D'altro canto, per quanto riguarda l'indennità di disoccupazione agricola, tenuto conto che la relativa domanda deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui essa si riferisce, - ai sensi dell'art. 6, c. 29, del d.l. 536/1987 (conv. in l. 48/1988) e dell'art. 7, c.
4, del d.l. 338/1989 (conv. in l. 389/1989) - deve presumersi che la prestazione sia stata liquidata successivamente a tale data, nel termine di 120 giorni di cui
'CP_1 dispone ai sensi dell'art. 7 della I. n. 533/1973 (Corte d'Appello di
Catanzaro sent. n. 761/2023). Sicché le richieste di restituzione che l'CP_1 ha recapitato al ricorrente in data 26.8.2021 risultano tardive in quanto intervenute a termine prescrizionale decennale ormai decorso.
Pertanto, la pretesa restitutoria avanzata dall' deve ritenersi illegittima, essendosi il credito estinto per maturata prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'CP_1 alla restituzione in favore del ricorrente di quanto indebitamente trattenuto sui retei mensili della sua pensione n. VO 10025074 dal mese di ottobre 2021 e sino alla esecuzione del presente provvedimento;
Condanna l' CP_1 a rifondere nei confronti del ricorrente le spese di lite che
-
liquida in € 1035,50 (calcolati applicando la fascia di valore compresa tra
€ 5.201,00 ed € 26,000,00 - valori minimi, decurtando la fase di trattazione e applicando la riduzione del 30% per assenza di particolari questioni di fatto o di diritto), oltre oneri di legge.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Margherita Federico - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 10/07/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO