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Sentenza 27 febbraio 2024
Sentenza 27 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/02/2024, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel.
3) Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1215 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2018, e vertente tra
- , in persona del Parte_1 curatore fallimentare pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello Bruno in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in appello e decreto di autorizzazione del G.D. 30-1-2018, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Rende, Via Crati n. 81;
- appellante contro
- , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Mennitto, Alfredo Soricelli,
Massimo La Rocca, Maria Concetta Tedesco e Angelo Pasquale Cogliano in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ufficio legale dell'Azienda, sito in , Via CP_1
Mascellaro n. 1;
- appellata e
- Pe. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_2 difesa dall'Avv. Lucio Granata in virtù di procura a margine della comparsa di intervento volontario nel giudizio di appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Avellino, Via Tagliamento n. 43;
- intervenuta sulle seguenti CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto e in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare le opposizioni promosse dall avverso i decreti Controparte_1 ingiuntivi nn. 173, 174, 178 e 183/2012, con conseguente conferma degli stessi;
in subordine, sempre in riforma della sentenza impugnata, previa revoca dei decreti ingiuntivi nn. 173, 174, 178 e 183/2012 opposti, condannare l'
[...]
al pagamento in favore della appellante della somma Controparte_1 Pt_1 di €uro 461.125,12, oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla scadenza di ciascuna singola fattura, ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
in estremo subordine, sempre in riforma della sentenza impugnata, previa revoca dei decreti ingiuntivi nn.
173, 174, 178 e 183/2012 opposti, condannare l Controparte_1
al pagamento in favore della appellante dell'importo di cui alle
[...] Pt_1 fatture azionate e non ricomprese nei mandati di pagamento e negli estratti conto Part prodotti dall' opponente, oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla scadenza di ciascuna singola fattura, ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
- Per l'appellata: Conclude in via preliminare per la declaratoria di inammissibilità e improponibilità in rito dell'appello ovvero per il suo rigetto nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.
- Per l'intervenuta: Conclude facendo proprie tutte le domande, difese e quant'altro dedotto e prodotto dal creditore cedente Parte_3
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale Civile di Paola, in accoglimento di altrettanti ricorsi monitori proposti dalla AT del Fallimento “ , emetteva Parte_1 in data 21-9-2012 i distinti decreti ingiuntivi nn. 173/2012, 174/2012, 178/2012 e
183/2012, con i quali veniva ingiunto a carico dell Controparte_1
il pagamento in favore della ricorrente delle rispettive somme di €uro
[...]
23.954,04, €uro 212.236,21, €uro 102.231,43 e €uro 122.03,44, oltre accessori e spese di procedura, a titolo di corrispettivi dovuti per le prestazioni sanitarie ed assistenziali rese dalla precitata struttura in regime di convenzione con il
[...] , come da copia delle fatture certificate conformi all'originale Organizzazione_1 prodotte a corredo di ciascun ricorso.
Avverso ciascuno dei suindicati decreti ingiuntivi proponeva opposizione dinanzi al medesimo Tribunale, con distinti atti di citazione ritualmente notificati, l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 eccependo a fondamento di essi l'avvenuta estinzione di ogni posizione debitoria già gravante a suo carico nei confronti della “ Parte_1
e, per essa, della AT fallimentare opposta, come comprovato dai mandati di pagamento emessi direttamente nei confronti della AT citata, nonché in favore di altri soggetti, quali creditori pignoranti nell'ambito di procedure di pignoramento presso terzi intentate contro la struttura ovvero cessionari del credito della medesima per il corrispondente importo di cui alle emesse ingiunzioni, o, in subordine,
l'inapplicabilità nella specie della disciplina degli interessi dettata dal D.Lgs. n.
231/2002, e chiedendo, pertanto, la revoca dei decreti ingiuntivi opposti.
Iscritti i distinti giudizi di opposizione ai nn. 1295/2012, 1296/2012, 1297/2012 e
1298/2012 RG.A.C., si costituiva nell'ambito di ciascuno di essi come da distinte comparse in atti la AT del Fallimento “ Parte_1
in persona del curatore fallimentare pro tempore, opponendo all'avversa
[...] eccezione dell'Azienda Sanitaria debitrice di avvenuta estinzione del credito il rilievo che l'importo complessivamente azionato in sede monitoria, per un totale di
€uro 461.125,12, teneva già conto dei pagamenti effettuati in suo favore dalla citata opponente essendo l'entità della originaria esposizione debitoria di quest'ultima per la causale dedotta in causa ben maggiore rispetto alla somma suindicata, con la conseguenza che nessun effetto estintivo del rapporto obbligatorio si sarebbe potuto considerare verificato nella specie con riferimento al residuo risultante ancora dovuto all'esito di tutti i pagamenti ricevuti sulla base dei dati contabili in atti e costituente oggetto della pretesa giudizialmente azionata, e concludendo per il rigetto delle opposizioni e la conferma dei decreto ingiuntivi opposti.
Una volta disposta la riunione di tutti i giudizi a quello iscritto al n. 1295/2012
R.G.A.C., concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa era istruita solo documentalmente e all'esito rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, precisate le conclusioni dai procuratori delle parti come in atti, la causa era assegnata a sentenza, con concessione ai predetti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica. Con sentenza depositata il 18-1-2018 n. 41, il Tribunale Civile di Paola, in composizione monocratica, ritenendo che l'eccezione di estinzione del credito dell' non potesse considerarsi fondatamente Controparte_1 resistita dall'assunto della AT del Fallimento “ Parte_1
in punto di addotta estraneità delle pretese creditorie azionate in
[...] sede monitoria a quelle oggetto dei mandati di pagamento prodotti dalla controparte, accoglieva le opposizioni e, per l'effetto, revocava i decreti ingiuntivi opposti, condannando l'opposta alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia interponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello la , in Parte_1 persona del curatore fallimentare pro tempore, mediante atto di citazione notificato in data 19-6-2018, deducendone la illegittimità ed erroneità per essere incorso il primo giudice, nel ritenere a fondamento dell'adottata decisione che alla stregua della documentazione prodotta agli atti di causa da parte opponente fosse stata raggiunta la dimostrazione della estinzione delle obbligazioni su di essa gravanti, nella violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. dettato in materia di onere probatorio.
Più nello specifico, la AT appellante si doleva in primo luogo dell'affermazione contenuta nella pronuncia impugnata circa la idoneità della documentazione suindicata a provare il fatto estintivo delle obbligazioni di controparte, in considerazione della omessa produzione da parte di essa opposta dei fascicoli di parte, con relative fatture azionate, afferenti ai procedimenti monitori proposti.
Argomentava sul punto come al contrario, stante il nesso di continuità ravvisabile alla stregua dell'orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità di cui alla sentenza resa dalla Cassazione, Sezioni Unite Civili, del 10-7-2015 n. 14475 tra il procedimento di natura sommaria iniziato con il ricorso monitorio e la fase di cognizione piena sorta a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente acquisizione una volta per tutte agli atti di causa dei documenti esibiti già dalla fase sommaria e, pertanto, non qualificabili come nuovi rispetto alla successiva fase di opposizione, nel caso in esame l'organo giudicante avrebbe potuto acquisire d'ufficio i fascicoli di parte della fase sommaria con la correlativa documentazione allegata a corredo dei ricorsi monitori, così come in ogni caso nessun ostacolo si sarebbe neppure potuto ritenere sussistente alla produzione della stessa in appello, trattandosi di documentazione sottratta al principio della disponibilità della prova e, dunque, anche al regime delle preclusioni da esso discendenti. Era da ritenersi, quindi, che, in difetto dell'acquisizione ex officio dei fascicoli mancanti alla quale il giudice di prime cure sarebbe stato ampiamente legittimato, la decisione resa in esito al giudizio di revoca di tutti i decreti ingiuntivi opposti si atteggiava gravemente lesiva delle ragioni di credito di essa AT e, come tale, meritevole di riforma.
Aggiungeva ancora in proposito parte appellante che, qualora il giudice avesse proceduto nell'ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, siccome costituenti per l'appunto una mera prosecuzione di quelli iniziati in forma speciale con il deposito dei correlativi ricorsi monitori, all'acquisizione dei fascicoli in questione, avrebbe potuto agevolmente riscontrare che in ordine alle specifiche fatture azionate in sede monitoria n. 447/2005 di €uro 6.085,87, n. 491/2005 per il residuo importo di 2.155,90, n. 492/2005 di 5.889,61, n. 160/2006 di €uro 11.957,81,
n. 161/2006 di €uro 11.957,81 e n. 322/2007 per il residuo importo di €uro 1,81, non risultava provata alla stregua della documentazione prodotta dall' Controparte_1 opponente l'effettuazione di alcun pagamento, dovendone discendere quindi il riconoscimento in proprio favore quanto meno del credito residuo derivante dalle fatture suindicate.
Sotto un ulteriore profilo di censura, inoltre, l'appellante lamentava l'errato apprezzamento da parte del primo giudice della documentazione prodotta in atti dalla opponente con riferimento agli estratti conto e alle copie dei mandati di pagamento come idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento delle somme nella specie azionate con i 4 ricorsi per decreto ingiuntivo proposti.
Opponeva in tema, infatti, trattarsi di documenti di provenienza unilaterale da parte della stessa opponente e comunque priva di ogni riscontro contabile e bancario, in assenza di copia degli eventuali bonifici bancari e assegni emessi e di qualsivoglia certa attestazione circa la effettiva erogazione delle relative somme, e come tale Part idonea a costituire semmai prova contro l' debitrice circa la effettuazione in suo favore delle prestazioni assistenziali e sanitarie da parte della Parte_1
e non invece del pagamento dei corrispettivi a quest'ultima
[...] dovuti in adempimento della obbligazione assunta in relazione alle suddette. Ne discendeva, pertanto, che alla base della pronuncia appellata fosse stato illegittimamente disatteso il disposto di cui all'art. 2697 c.c., non essendo stato, al contrario di quanto affermato in essa dal primo giudice, in alcun modo assolto da parte della opponente l'onere di provare l'estinzione della sua obbligazione mediante il pagamento delle somme dovute in favore della controparte, a fronte per converso della dimostrazione da quest'ultima offerta della esistenza del rapporto obbligatorio, nonché dell'adempimento delle prestazioni assistenziali e sanitarie alle quali era tenuta.
Concludeva, pertanto, rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio, come da comparsa depositata in atti il 16-11-2018,
l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, per resistere al gravame, di cui eccepiva in via preliminare la inammissibilità in rito e contestava comunque la fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza collegiale di prima comparizione della parti, all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nel corso del giudizio dispiegava atto di intervento volontario in causa, mediante comparsa di costituzione depositata l'11-10-2022, la Pe. in persona del CP_2 legale rappresentante pro tempore, in qualità di cessionaria medio tempore del credito oggetto di controversia, facendo proprie tutte le richieste, eccezioni e difese già formulate dal creditore cedente e insistendo nel loro accoglimento.
Dopo una serie di rinvii d'ufficio per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale del 28-3-2023, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del
Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere disattesa, innanzi tutto, l'eccezione preliminare sollevata dall'
[...]
appellata di inammissibilità in rito del proposto gravame sotto il profilo del CP_1 difetto di specificità dei motivi, posto che alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte (cfr. Cass., SSUU Civili, n. 27199/2017; Cass. Civ. n.
13535/2018 e da ultimo, ancora, Cass. Civ. n. 8999/2022) l'appellante appare avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico-argomentativo posto a base della decisione gravata. Quanto al merito, l'appello in disamina è, ad avviso della Corte, parzialmente fondato nei termini e limiti che qui di seguito si procede ad esporre.
Di nessun pregio si atteggia in primo luogo il complesso di rilievi mossi dalla
AT fallimentare appellante avverso la decisione di primo grado sotto il dedotto profilo della omessa acquisizione nell'ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo ad opera del giudicante dei fascicoli di parte, con relative fatture azionate, afferenti ai proposti procedimenti monitori nn. 1012/2012 R.G., 1013/2012 R.G. e
1017/2012 R.G. e mancanti, a cui lo stesso sarebbe stato legittimato ex officio, e quale secondo la prospettazione della AT citata avrebbe condotto all'assunzione di determinazioni finali diverse da quelle di revoca dei decreti ingiuntivi opposti per intervenuta estinzione delle pretese creditorie ad essi sottese.
Ed invero, deve di contro osservarsi, non senza prima evidenziare come la sollevata questione risulti in ogni caso superata in questa sede in considerazione dell'avvenuta esibizione dalla AT interessata dei fascicoli di parte suddetti nell'ambito del presente giudizio di appello e dalla conseguente rituale e ammissibile acquisizione agli atti di causa di tutta la documentazione in essi prodotta a corredo della pretesa monitoria di volta in volta azionata, come l'eventuale utilizzazione e valutazione a fini probatori di quest'ultima produzione sin dal giudizio di primo grado non sarebbe valsa in alcun modo a mutarne l'esito, a fronte della esibizione perfezionata nel corso di esso sempre ad opera della medesima parte opposta con la memoria depositata in data 3-4-2014 ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. degli estratti conto 411.12, 411.13,
411.16, recanti l'elenco analitico delle fatture azionate in sede monitoria, con specifica menzione per ciascuna di esse di numero, data di emissione ed importo, così da avere consentito comunque all'organo giudicante sulla base della identificazione del titolo del credito nella specie giudizialmente azionato il raffronto con le fatture specularmente indicate nei mandati di pagamento di cui all'avversa produzione documentale di parte opponente e, quindi, anche di verificare in caso di riscontrata positiva corrispondenza l'avvenuto adempimento della prestazione dovuta ad opera di quest'ultima, con effetto estintivo della obbligazione su di essa gravante.
Peraltro, non può neppure tralasciarsi di considerare in merito come parte appellante non abbia contestato a mezzo del proposto gravame il giudizio di coincidenza tra le fatture azionate dalla creditrice opposta e le fatture richiamate nei mandati di pagamento emessi dalla debitrice opponente espresso dal giudice di primo grado a fondamento della decisione adottata in punto di ritenuta estinzione dell'obbligazione dedotta in causa, né lo avesse altrimenti mai fatto nell'ambito del giudizio di primo grado nel corso del quale aveva invece negato alla documentazione di controparte la valenza di prova dell'intervenuta estinzione dell'obbligazione adducendone la riferibilità a crediti diversi da quelli nella specie da lei azionati, siccome riguardanti il residuo di somme non pagate calcolato previa detrazione dei pagamenti già effettuati in base ad una maggiore situazione creditoria in origine vantata;
tesi, quest'ultima, tuttavia resistita dalla accertata corrispondenza nei termini suindicati tra le fatture azionate in sede monitoria e quelle oggetto dei correlativi mandati di pagamento emessi dall'Azienda Sanitaria debitrice, nè essendo stato altrimenti dimostrato l'alternativo assunto circa l'eventuale erroneo e inconferente utilizzo da parte ingiungente a supporto delle pretese creditorie azionate con i vari ricorsi per decreto ingiuntivo di fatture relative a prestazioni diverse da quelle fatte valere in giudizio.
La sentenza impugnata si sottrae altresì alle censure di parte appellante che investono l'apprezzamento in essa espresso in ordine alla valenza probatoria attribuita alla documentazione esibita dall' opponente, siccome ritenuta erroneamente CP_1 idonea a provare l'avvenuto adempimento delle obbligazioni azionate nei suoi confronti in sede monitoria e, dunque, a giustificare la disposta revoca dei decreti ingiuntivi opposti.
In tal senso, nessuna fondata ragion d'essere può avere il rilievo circa la riferibilità della produzione in questione ad atti di formazione unilaterale e provenienza da parte della stessa Azienda Sanitaria debitrice e contenente la indicazione di tutta una serie di mandati di pagamento di somme, della cui effettiva erogazione non era stato fornito alcun riscontro contabile o bancario.
Posto, infatti, che secondo i principi generali in materia di adempimento delle obbligazioni il debitore ha il diritto di provare l'avvenuto pagamento della propria obbligazione con ogni modalità, senza che l'eventuale omesso rilascio della quietanza da parte del creditore, siccome strumento privilegiato di prova dell'avvenuto pagamento per la sua provenienza diretta da parte di quest'ultimo, possa impedire al medesimo di esercitare detto diritto e restando comunque rimessa in via esclusiva al giudice di merito la valutazione della idoneità degli altri mezzi di prova a tal fine offerti dal debitore ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., Sez.
6, ordinanza 27-11-2014 n. 25251; Cass. Civ., Sez. L., sentenza 2-11-2009 n. 23142;
Cass. Civ., Sez. L. sentenza 28-9-2006 n. 21038; Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 6-6-
1973 n. 1630), deve rilevarsi come la documentazione di cui si discute sia costituita dai tabulati relativi ai dati del bilancio aziendale della debitrice per gli esercizi annuali di riferimento recanti analitica menzione dei dati identificativi di tutti gli ordinativi di pagamento emessi nel periodo considerato, del loro importo, dei soggetti di volta in volta destinatari di essi ( la stessa AT fallimentare creditrice ovvero terzi da questa delegati alla riscossione o suoi creditori pignoranti), delle modalità di pagamento (emissione assegno circolare, accredito a mezzo di bonifico bancario con specificazione di coordinate IBAN) e delle loro causali (acquisto servizi sanitari per assistenza riabilitativa), in relazione alle corrispondenti somme portate nelle fatture di cui ai numeri e alle rispettive date di emissione in essi contestualmente richiamati, per come azionate nei confronti della stessa in sede monitoria.
A ben vedere, quindi, reputa il Collegio giudicante che il primo giudice, alla stregua dei contenuti esposti nella documentazione in esame nei termini sopra richiamati, non sia incorso nell'avere tratto da essa la dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle somme di cui alla pretesa monitoria azionata nel caso in esame in alcuna errata valutazione delle risultanze processuali in violazione dell'art. 116 c.p.c., né altrimenti in alcuna illegittima applicazione dell'art. 2697 c.c. alla fattispecie in disamina che abbia potuto condurre ad una decisione favorevole all'Azienda
Sanitaria debitrice sulla scorta della ravvisata estinzione dell'obbligazione senza che la stessa avesse assolto all'onere di cui era gravata di dare la dimostrazione del suo adempimento.
La valenza probatoria dei dati documentali in discussione finora positivamente apprezzata in relazione alla posizione di parte appellata è destinata, tuttavia, a risolversi a sfavore di essa con limitato riferimento ad una porzione del credito vantato nei suoi confronti dalla AT fallimentare appellante relativo alle somme oggetto di ingiunzione con il provvedimento monitorio n. 174/2012 R.G..
Nello specifico, infatti, laddove è dato desumere dall'estratto conto n. 411.12 emesso dalla stessa opponente ed esibito in atti l'indicazione come non Controparte_1 liquidate (in quanto ivi rappresentate come partite debitorie ancora aperte e/o bloccate) delle somme portate dalle fatture, n. 447/2005 di €uro 6.085,87, n.
491/2005 di €uro 2.155,90, n. 492/2005 di 5.889,61, n. 160/2006 di €uro 11.957,81,
n. 161/2006 di €uro 11.957,81 e n. 322/2007 di €uro 1,81, con correlativa inesistenza in corrispondenza di esse nei tabulati a detto estratto conto allegato di alcun mandato di pagamento eventualmente emesso dalla debitrice, a differenza di quanto riscontrabile invece per tutte le altre fatture in questo menzionate, ne discende con riguardo a siffatto importo per un totale di €uro 38.048,81, la valutazione di fondatezza della originaria pretesa monitoria azionata sul punto dalla AT appellante, con riconoscimento a quest'ultima, in riforma in parte de qua della sentenza gravata, della spettanza del suddetto residuo corrispettivo accertato in atti non essere stato saldato in suo favore, da maggiorarsi degli interessi nella misura legale per come stabilito in sede di emessa ingiunzione oggetto della richiesta di integrale conferma da parte della opposta predetta in primo grado.
In definitiva, alla stregua di tutto quanto sopra esposto s'impone l'adozione, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, di statuizioni di condanna della al pagamento Controparte_1 in favore della AT fallimentare della “ Parte_1
, per le causali in atti, della somma di €uro 38.048,81, oltre interessi legali
[...] dalla domanda al soddisfo.
Sussistono, infine, avuto riguardo alla posizione di reciproca soccombenza parziale delle parti in esito al giudizio, giustificati motivi per disporre la integrale compensazione tra le stesse delle spese e competenze del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
in persona del curatore p.t., nei confronti
[...] dell' , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 con atto di citazione notificato il 19-6-2018, avverso la sentenza del Tribunale Civile di Paola, in composizione monocratica, depositata il 18-1-2018 n. 41, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della AT fallimentare della
“ , per le causali in atti, della somma di Parte_1
€uro 38.048,81, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2023.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel.
3) Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1215 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2018, e vertente tra
- , in persona del Parte_1 curatore fallimentare pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello Bruno in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in appello e decreto di autorizzazione del G.D. 30-1-2018, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Rende, Via Crati n. 81;
- appellante contro
- , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Mennitto, Alfredo Soricelli,
Massimo La Rocca, Maria Concetta Tedesco e Angelo Pasquale Cogliano in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ufficio legale dell'Azienda, sito in , Via CP_1
Mascellaro n. 1;
- appellata e
- Pe. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_2 difesa dall'Avv. Lucio Granata in virtù di procura a margine della comparsa di intervento volontario nel giudizio di appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Avellino, Via Tagliamento n. 43;
- intervenuta sulle seguenti CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto e in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare le opposizioni promosse dall avverso i decreti Controparte_1 ingiuntivi nn. 173, 174, 178 e 183/2012, con conseguente conferma degli stessi;
in subordine, sempre in riforma della sentenza impugnata, previa revoca dei decreti ingiuntivi nn. 173, 174, 178 e 183/2012 opposti, condannare l'
[...]
al pagamento in favore della appellante della somma Controparte_1 Pt_1 di €uro 461.125,12, oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla scadenza di ciascuna singola fattura, ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
in estremo subordine, sempre in riforma della sentenza impugnata, previa revoca dei decreti ingiuntivi nn.
173, 174, 178 e 183/2012 opposti, condannare l Controparte_1
al pagamento in favore della appellante dell'importo di cui alle
[...] Pt_1 fatture azionate e non ricomprese nei mandati di pagamento e negli estratti conto Part prodotti dall' opponente, oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla scadenza di ciascuna singola fattura, ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
- Per l'appellata: Conclude in via preliminare per la declaratoria di inammissibilità e improponibilità in rito dell'appello ovvero per il suo rigetto nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.
- Per l'intervenuta: Conclude facendo proprie tutte le domande, difese e quant'altro dedotto e prodotto dal creditore cedente Parte_3
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale Civile di Paola, in accoglimento di altrettanti ricorsi monitori proposti dalla AT del Fallimento “ , emetteva Parte_1 in data 21-9-2012 i distinti decreti ingiuntivi nn. 173/2012, 174/2012, 178/2012 e
183/2012, con i quali veniva ingiunto a carico dell Controparte_1
il pagamento in favore della ricorrente delle rispettive somme di €uro
[...]
23.954,04, €uro 212.236,21, €uro 102.231,43 e €uro 122.03,44, oltre accessori e spese di procedura, a titolo di corrispettivi dovuti per le prestazioni sanitarie ed assistenziali rese dalla precitata struttura in regime di convenzione con il
[...] , come da copia delle fatture certificate conformi all'originale Organizzazione_1 prodotte a corredo di ciascun ricorso.
Avverso ciascuno dei suindicati decreti ingiuntivi proponeva opposizione dinanzi al medesimo Tribunale, con distinti atti di citazione ritualmente notificati, l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 eccependo a fondamento di essi l'avvenuta estinzione di ogni posizione debitoria già gravante a suo carico nei confronti della “ Parte_1
e, per essa, della AT fallimentare opposta, come comprovato dai mandati di pagamento emessi direttamente nei confronti della AT citata, nonché in favore di altri soggetti, quali creditori pignoranti nell'ambito di procedure di pignoramento presso terzi intentate contro la struttura ovvero cessionari del credito della medesima per il corrispondente importo di cui alle emesse ingiunzioni, o, in subordine,
l'inapplicabilità nella specie della disciplina degli interessi dettata dal D.Lgs. n.
231/2002, e chiedendo, pertanto, la revoca dei decreti ingiuntivi opposti.
Iscritti i distinti giudizi di opposizione ai nn. 1295/2012, 1296/2012, 1297/2012 e
1298/2012 RG.A.C., si costituiva nell'ambito di ciascuno di essi come da distinte comparse in atti la AT del Fallimento “ Parte_1
in persona del curatore fallimentare pro tempore, opponendo all'avversa
[...] eccezione dell'Azienda Sanitaria debitrice di avvenuta estinzione del credito il rilievo che l'importo complessivamente azionato in sede monitoria, per un totale di
€uro 461.125,12, teneva già conto dei pagamenti effettuati in suo favore dalla citata opponente essendo l'entità della originaria esposizione debitoria di quest'ultima per la causale dedotta in causa ben maggiore rispetto alla somma suindicata, con la conseguenza che nessun effetto estintivo del rapporto obbligatorio si sarebbe potuto considerare verificato nella specie con riferimento al residuo risultante ancora dovuto all'esito di tutti i pagamenti ricevuti sulla base dei dati contabili in atti e costituente oggetto della pretesa giudizialmente azionata, e concludendo per il rigetto delle opposizioni e la conferma dei decreto ingiuntivi opposti.
Una volta disposta la riunione di tutti i giudizi a quello iscritto al n. 1295/2012
R.G.A.C., concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa era istruita solo documentalmente e all'esito rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, precisate le conclusioni dai procuratori delle parti come in atti, la causa era assegnata a sentenza, con concessione ai predetti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica. Con sentenza depositata il 18-1-2018 n. 41, il Tribunale Civile di Paola, in composizione monocratica, ritenendo che l'eccezione di estinzione del credito dell' non potesse considerarsi fondatamente Controparte_1 resistita dall'assunto della AT del Fallimento “ Parte_1
in punto di addotta estraneità delle pretese creditorie azionate in
[...] sede monitoria a quelle oggetto dei mandati di pagamento prodotti dalla controparte, accoglieva le opposizioni e, per l'effetto, revocava i decreti ingiuntivi opposti, condannando l'opposta alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia interponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello la , in Parte_1 persona del curatore fallimentare pro tempore, mediante atto di citazione notificato in data 19-6-2018, deducendone la illegittimità ed erroneità per essere incorso il primo giudice, nel ritenere a fondamento dell'adottata decisione che alla stregua della documentazione prodotta agli atti di causa da parte opponente fosse stata raggiunta la dimostrazione della estinzione delle obbligazioni su di essa gravanti, nella violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. dettato in materia di onere probatorio.
Più nello specifico, la AT appellante si doleva in primo luogo dell'affermazione contenuta nella pronuncia impugnata circa la idoneità della documentazione suindicata a provare il fatto estintivo delle obbligazioni di controparte, in considerazione della omessa produzione da parte di essa opposta dei fascicoli di parte, con relative fatture azionate, afferenti ai procedimenti monitori proposti.
Argomentava sul punto come al contrario, stante il nesso di continuità ravvisabile alla stregua dell'orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità di cui alla sentenza resa dalla Cassazione, Sezioni Unite Civili, del 10-7-2015 n. 14475 tra il procedimento di natura sommaria iniziato con il ricorso monitorio e la fase di cognizione piena sorta a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente acquisizione una volta per tutte agli atti di causa dei documenti esibiti già dalla fase sommaria e, pertanto, non qualificabili come nuovi rispetto alla successiva fase di opposizione, nel caso in esame l'organo giudicante avrebbe potuto acquisire d'ufficio i fascicoli di parte della fase sommaria con la correlativa documentazione allegata a corredo dei ricorsi monitori, così come in ogni caso nessun ostacolo si sarebbe neppure potuto ritenere sussistente alla produzione della stessa in appello, trattandosi di documentazione sottratta al principio della disponibilità della prova e, dunque, anche al regime delle preclusioni da esso discendenti. Era da ritenersi, quindi, che, in difetto dell'acquisizione ex officio dei fascicoli mancanti alla quale il giudice di prime cure sarebbe stato ampiamente legittimato, la decisione resa in esito al giudizio di revoca di tutti i decreti ingiuntivi opposti si atteggiava gravemente lesiva delle ragioni di credito di essa AT e, come tale, meritevole di riforma.
Aggiungeva ancora in proposito parte appellante che, qualora il giudice avesse proceduto nell'ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, siccome costituenti per l'appunto una mera prosecuzione di quelli iniziati in forma speciale con il deposito dei correlativi ricorsi monitori, all'acquisizione dei fascicoli in questione, avrebbe potuto agevolmente riscontrare che in ordine alle specifiche fatture azionate in sede monitoria n. 447/2005 di €uro 6.085,87, n. 491/2005 per il residuo importo di 2.155,90, n. 492/2005 di 5.889,61, n. 160/2006 di €uro 11.957,81,
n. 161/2006 di €uro 11.957,81 e n. 322/2007 per il residuo importo di €uro 1,81, non risultava provata alla stregua della documentazione prodotta dall' Controparte_1 opponente l'effettuazione di alcun pagamento, dovendone discendere quindi il riconoscimento in proprio favore quanto meno del credito residuo derivante dalle fatture suindicate.
Sotto un ulteriore profilo di censura, inoltre, l'appellante lamentava l'errato apprezzamento da parte del primo giudice della documentazione prodotta in atti dalla opponente con riferimento agli estratti conto e alle copie dei mandati di pagamento come idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento delle somme nella specie azionate con i 4 ricorsi per decreto ingiuntivo proposti.
Opponeva in tema, infatti, trattarsi di documenti di provenienza unilaterale da parte della stessa opponente e comunque priva di ogni riscontro contabile e bancario, in assenza di copia degli eventuali bonifici bancari e assegni emessi e di qualsivoglia certa attestazione circa la effettiva erogazione delle relative somme, e come tale Part idonea a costituire semmai prova contro l' debitrice circa la effettuazione in suo favore delle prestazioni assistenziali e sanitarie da parte della Parte_1
e non invece del pagamento dei corrispettivi a quest'ultima
[...] dovuti in adempimento della obbligazione assunta in relazione alle suddette. Ne discendeva, pertanto, che alla base della pronuncia appellata fosse stato illegittimamente disatteso il disposto di cui all'art. 2697 c.c., non essendo stato, al contrario di quanto affermato in essa dal primo giudice, in alcun modo assolto da parte della opponente l'onere di provare l'estinzione della sua obbligazione mediante il pagamento delle somme dovute in favore della controparte, a fronte per converso della dimostrazione da quest'ultima offerta della esistenza del rapporto obbligatorio, nonché dell'adempimento delle prestazioni assistenziali e sanitarie alle quali era tenuta.
Concludeva, pertanto, rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio, come da comparsa depositata in atti il 16-11-2018,
l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, per resistere al gravame, di cui eccepiva in via preliminare la inammissibilità in rito e contestava comunque la fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza collegiale di prima comparizione della parti, all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nel corso del giudizio dispiegava atto di intervento volontario in causa, mediante comparsa di costituzione depositata l'11-10-2022, la Pe. in persona del CP_2 legale rappresentante pro tempore, in qualità di cessionaria medio tempore del credito oggetto di controversia, facendo proprie tutte le richieste, eccezioni e difese già formulate dal creditore cedente e insistendo nel loro accoglimento.
Dopo una serie di rinvii d'ufficio per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale del 28-3-2023, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del
Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere disattesa, innanzi tutto, l'eccezione preliminare sollevata dall'
[...]
appellata di inammissibilità in rito del proposto gravame sotto il profilo del CP_1 difetto di specificità dei motivi, posto che alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte (cfr. Cass., SSUU Civili, n. 27199/2017; Cass. Civ. n.
13535/2018 e da ultimo, ancora, Cass. Civ. n. 8999/2022) l'appellante appare avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico-argomentativo posto a base della decisione gravata. Quanto al merito, l'appello in disamina è, ad avviso della Corte, parzialmente fondato nei termini e limiti che qui di seguito si procede ad esporre.
Di nessun pregio si atteggia in primo luogo il complesso di rilievi mossi dalla
AT fallimentare appellante avverso la decisione di primo grado sotto il dedotto profilo della omessa acquisizione nell'ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo ad opera del giudicante dei fascicoli di parte, con relative fatture azionate, afferenti ai proposti procedimenti monitori nn. 1012/2012 R.G., 1013/2012 R.G. e
1017/2012 R.G. e mancanti, a cui lo stesso sarebbe stato legittimato ex officio, e quale secondo la prospettazione della AT citata avrebbe condotto all'assunzione di determinazioni finali diverse da quelle di revoca dei decreti ingiuntivi opposti per intervenuta estinzione delle pretese creditorie ad essi sottese.
Ed invero, deve di contro osservarsi, non senza prima evidenziare come la sollevata questione risulti in ogni caso superata in questa sede in considerazione dell'avvenuta esibizione dalla AT interessata dei fascicoli di parte suddetti nell'ambito del presente giudizio di appello e dalla conseguente rituale e ammissibile acquisizione agli atti di causa di tutta la documentazione in essi prodotta a corredo della pretesa monitoria di volta in volta azionata, come l'eventuale utilizzazione e valutazione a fini probatori di quest'ultima produzione sin dal giudizio di primo grado non sarebbe valsa in alcun modo a mutarne l'esito, a fronte della esibizione perfezionata nel corso di esso sempre ad opera della medesima parte opposta con la memoria depositata in data 3-4-2014 ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. degli estratti conto 411.12, 411.13,
411.16, recanti l'elenco analitico delle fatture azionate in sede monitoria, con specifica menzione per ciascuna di esse di numero, data di emissione ed importo, così da avere consentito comunque all'organo giudicante sulla base della identificazione del titolo del credito nella specie giudizialmente azionato il raffronto con le fatture specularmente indicate nei mandati di pagamento di cui all'avversa produzione documentale di parte opponente e, quindi, anche di verificare in caso di riscontrata positiva corrispondenza l'avvenuto adempimento della prestazione dovuta ad opera di quest'ultima, con effetto estintivo della obbligazione su di essa gravante.
Peraltro, non può neppure tralasciarsi di considerare in merito come parte appellante non abbia contestato a mezzo del proposto gravame il giudizio di coincidenza tra le fatture azionate dalla creditrice opposta e le fatture richiamate nei mandati di pagamento emessi dalla debitrice opponente espresso dal giudice di primo grado a fondamento della decisione adottata in punto di ritenuta estinzione dell'obbligazione dedotta in causa, né lo avesse altrimenti mai fatto nell'ambito del giudizio di primo grado nel corso del quale aveva invece negato alla documentazione di controparte la valenza di prova dell'intervenuta estinzione dell'obbligazione adducendone la riferibilità a crediti diversi da quelli nella specie da lei azionati, siccome riguardanti il residuo di somme non pagate calcolato previa detrazione dei pagamenti già effettuati in base ad una maggiore situazione creditoria in origine vantata;
tesi, quest'ultima, tuttavia resistita dalla accertata corrispondenza nei termini suindicati tra le fatture azionate in sede monitoria e quelle oggetto dei correlativi mandati di pagamento emessi dall'Azienda Sanitaria debitrice, nè essendo stato altrimenti dimostrato l'alternativo assunto circa l'eventuale erroneo e inconferente utilizzo da parte ingiungente a supporto delle pretese creditorie azionate con i vari ricorsi per decreto ingiuntivo di fatture relative a prestazioni diverse da quelle fatte valere in giudizio.
La sentenza impugnata si sottrae altresì alle censure di parte appellante che investono l'apprezzamento in essa espresso in ordine alla valenza probatoria attribuita alla documentazione esibita dall' opponente, siccome ritenuta erroneamente CP_1 idonea a provare l'avvenuto adempimento delle obbligazioni azionate nei suoi confronti in sede monitoria e, dunque, a giustificare la disposta revoca dei decreti ingiuntivi opposti.
In tal senso, nessuna fondata ragion d'essere può avere il rilievo circa la riferibilità della produzione in questione ad atti di formazione unilaterale e provenienza da parte della stessa Azienda Sanitaria debitrice e contenente la indicazione di tutta una serie di mandati di pagamento di somme, della cui effettiva erogazione non era stato fornito alcun riscontro contabile o bancario.
Posto, infatti, che secondo i principi generali in materia di adempimento delle obbligazioni il debitore ha il diritto di provare l'avvenuto pagamento della propria obbligazione con ogni modalità, senza che l'eventuale omesso rilascio della quietanza da parte del creditore, siccome strumento privilegiato di prova dell'avvenuto pagamento per la sua provenienza diretta da parte di quest'ultimo, possa impedire al medesimo di esercitare detto diritto e restando comunque rimessa in via esclusiva al giudice di merito la valutazione della idoneità degli altri mezzi di prova a tal fine offerti dal debitore ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., Sez.
6, ordinanza 27-11-2014 n. 25251; Cass. Civ., Sez. L., sentenza 2-11-2009 n. 23142;
Cass. Civ., Sez. L. sentenza 28-9-2006 n. 21038; Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 6-6-
1973 n. 1630), deve rilevarsi come la documentazione di cui si discute sia costituita dai tabulati relativi ai dati del bilancio aziendale della debitrice per gli esercizi annuali di riferimento recanti analitica menzione dei dati identificativi di tutti gli ordinativi di pagamento emessi nel periodo considerato, del loro importo, dei soggetti di volta in volta destinatari di essi ( la stessa AT fallimentare creditrice ovvero terzi da questa delegati alla riscossione o suoi creditori pignoranti), delle modalità di pagamento (emissione assegno circolare, accredito a mezzo di bonifico bancario con specificazione di coordinate IBAN) e delle loro causali (acquisto servizi sanitari per assistenza riabilitativa), in relazione alle corrispondenti somme portate nelle fatture di cui ai numeri e alle rispettive date di emissione in essi contestualmente richiamati, per come azionate nei confronti della stessa in sede monitoria.
A ben vedere, quindi, reputa il Collegio giudicante che il primo giudice, alla stregua dei contenuti esposti nella documentazione in esame nei termini sopra richiamati, non sia incorso nell'avere tratto da essa la dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle somme di cui alla pretesa monitoria azionata nel caso in esame in alcuna errata valutazione delle risultanze processuali in violazione dell'art. 116 c.p.c., né altrimenti in alcuna illegittima applicazione dell'art. 2697 c.c. alla fattispecie in disamina che abbia potuto condurre ad una decisione favorevole all'Azienda
Sanitaria debitrice sulla scorta della ravvisata estinzione dell'obbligazione senza che la stessa avesse assolto all'onere di cui era gravata di dare la dimostrazione del suo adempimento.
La valenza probatoria dei dati documentali in discussione finora positivamente apprezzata in relazione alla posizione di parte appellata è destinata, tuttavia, a risolversi a sfavore di essa con limitato riferimento ad una porzione del credito vantato nei suoi confronti dalla AT fallimentare appellante relativo alle somme oggetto di ingiunzione con il provvedimento monitorio n. 174/2012 R.G..
Nello specifico, infatti, laddove è dato desumere dall'estratto conto n. 411.12 emesso dalla stessa opponente ed esibito in atti l'indicazione come non Controparte_1 liquidate (in quanto ivi rappresentate come partite debitorie ancora aperte e/o bloccate) delle somme portate dalle fatture, n. 447/2005 di €uro 6.085,87, n.
491/2005 di €uro 2.155,90, n. 492/2005 di 5.889,61, n. 160/2006 di €uro 11.957,81,
n. 161/2006 di €uro 11.957,81 e n. 322/2007 di €uro 1,81, con correlativa inesistenza in corrispondenza di esse nei tabulati a detto estratto conto allegato di alcun mandato di pagamento eventualmente emesso dalla debitrice, a differenza di quanto riscontrabile invece per tutte le altre fatture in questo menzionate, ne discende con riguardo a siffatto importo per un totale di €uro 38.048,81, la valutazione di fondatezza della originaria pretesa monitoria azionata sul punto dalla AT appellante, con riconoscimento a quest'ultima, in riforma in parte de qua della sentenza gravata, della spettanza del suddetto residuo corrispettivo accertato in atti non essere stato saldato in suo favore, da maggiorarsi degli interessi nella misura legale per come stabilito in sede di emessa ingiunzione oggetto della richiesta di integrale conferma da parte della opposta predetta in primo grado.
In definitiva, alla stregua di tutto quanto sopra esposto s'impone l'adozione, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, di statuizioni di condanna della al pagamento Controparte_1 in favore della AT fallimentare della “ Parte_1
, per le causali in atti, della somma di €uro 38.048,81, oltre interessi legali
[...] dalla domanda al soddisfo.
Sussistono, infine, avuto riguardo alla posizione di reciproca soccombenza parziale delle parti in esito al giudizio, giustificati motivi per disporre la integrale compensazione tra le stesse delle spese e competenze del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
in persona del curatore p.t., nei confronti
[...] dell' , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 con atto di citazione notificato il 19-6-2018, avverso la sentenza del Tribunale Civile di Paola, in composizione monocratica, depositata il 18-1-2018 n. 41, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della AT fallimentare della
“ , per le causali in atti, della somma di Parte_1
€uro 38.048,81, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2023.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)