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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 28/03/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 10/2021 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott. Annalisa Boido Presidente
Dott. Gabriella Citro Giudice
Dott. Veronica Zanin Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata da PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOVARA;
- RICORRENTE -
nei confronti di: in persona del legale rappresentante pro-tempore, p.i. corrente in CP_1 P.IVA_1
Castelletto Sopra Ticino (NO), via Sempione n. 149, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Riccardo Vezzo,
- RESISTENTE -
CP_2
Premesso che con decreto emesso in data odierna è stata disposta la revoca dell'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo;
CP_1
Esaminata tutta la documentazione allegata;
Ritenuto che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di fallimento, in quanto:
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9 l.fall., atteso che nel suo circondario è ubicata la sede legale dell'impresa;
- la società resistente è un'impresa che esercita un'attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. ed è pertanto soggetta alle disposizioni sul fallimento, conformemente a quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, l.fall.;
- nel caso di specie, inoltre, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti esonerativi previsti dall'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c), l.fall.;
- versa in un evidente stato di insolvenza, secondo la configurazione di tale presupposto delineata nell'art. 5 l.fall., come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente
1 non solo dalla significativa esposizione nei confronti dell'erario ma anche dalla stessa documentazione depositata dalla società unitamente al ricorso per l'apertura del concordato preventivo;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, l.fall., l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00;
Considerato che Tora Immobiliare S.r.l. non si è opposta alla dichiarazione di fallimento;
Per Questi Motivi
Visti gli artt. 1, 5, 6, 15, 16 e 17 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
Dichiara il in persona del legale rappresentante pro-tempore, p.i. Parte_1
, corrente in Castelletto Sopra Ticino (NO), via Sempione n. 149Nomina P.IVA_1
Giudice Delegato la dott.ssa Veronica Zanin;
Nomina
Curatore la dott.ssa ; Persona_1
ordina al fallito di depositare entro 3 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ordina al curatore:
1) di procedere con sollecitudine all'apposizione dei sigilli e all'inventariazione - con assistenza del cancelliere - dei beni allocati nella sede principale, in eventuali sedi secondarie ovvero in locali e spazi a qualunque titolo utilizzati dall'impresa fallita;
per i beni e le cose su cui non è possibile apporre i sigilli si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza, e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre 10 giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;
2) di munirsi con sollecitudine di proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
3) di comunicare al Registro delle Imprese, ai fini dell'iscrizione, entro 15 giorni dall'accettazione della nomina: a) il suddetto indirizzo;
b) i dati necessari per l'insinuazione al passivo;
2 4) di redigere con sollecitudine gli elenchi di cui all'articolo 89 legge fallimentare in base alle scritture contabili e alle altre notizie raccolte;
gli elenchi devono contenere l'indicazione:
a) dei rispettivi crediti e diritti di prelazione;
b) dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con indicazione dei titoli relativi;
5) di depositare tali elenchi in cancelleria entro giorni 30 dall'accettazione della nomina;
fissa
l'adunanza per l'esame dello stato passivo per il giorno 17/7/2025 alle ore 10.30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio, ubicato presso il Palazzo di Giustizia di Novara, Sezione fallimentare, avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 l.fall.
e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
assegna
ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni 30 prima della data dell'adunanza come sopra fissata per trasmettere, in via telematica, le domande di ammissione e le relative documentazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, indicata nell'avviso loro inviato ex art. 92 l.fall. e li
avverte
1) che la domanda di ammissione deve essere formata:
o ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. n.82/2005 e successive modificazioni (cioè in forma di documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale o altro tipo di firma elettronica avanzata);
o ai sensi dell'art.22 comma 3 del citato d.lgs. (e cioè in forma di copia informatica di documento analogico). Quindi l'interessato potrà redigere la domanda su supporto cartaceo, sottoscriverla in maniera tradizionale e trasformarla o farla trasformare in riproduzione digitale mediante scansione ottica del documento, per poi spedirla – se munito di posta elettronica certificata – o affidarla per la trasmissione ad un qualsiasi soggetto dotato di posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, indicato nell'avviso di cui all'art. 92 l.fall.;
2) che saranno considerate irricevibili le domande di ammissione confezionate in formato cartaceo o in forma di documento informatico senza sottoscrizione elettronica o munito di firma elettronica semplice, inviata in cancelleria (a mezzo fax o a mezzo servizio postale) o al curatore (all'indirizzo diverso da quello indicato nell'avviso ex art. 92 l.fall.) i quali debbono invitare il ricorrente a ritirare la domanda (e l'allegata documentazione) e ripresentarla nelle forme di legge;
3 3) che per la redazione della domanda di ammissione non è richiesta l'assistenza tecnica di un difensore;
4) che le domanda (ritualmente redatte) inviate al curatore oltre il termine perentorio di giorni
30 dalla data dell'adunanza saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101
l.fall;
5) che per qualificare la domanda di ammissione come tempestiva o tardiva si deve fare riferimento al momento (attestato nella ricevuta di avvenuta consegna) in cui il messaggio
PEC recante la domanda risulta essere stato reso disponibile nella casella PEC del curatore
(a prescindere dal momento in cui questi lo abbia letto); sono quindi irrilevanti il momento della spedizione della mail e della sua presa in carico da parte del gestore del dominio di posta del mittente, così come quello di presa in carico da parte del gestore della PEC del destinatario;
6) che non vanno trasmessi telematicamente al curatore, ma depositati presso la cancelleria del tribunale i titoli di credito allegati alla domanda (e ciò per evitare che di essi si possano avvalere altri creditori cambiari per insinuarsi al passivo e per far sì che il debitore possa esercitare eventuali azioni cambiarie di regresso); ordina
ai sensi dell'art. 17 l.fall. che questa sentenza sia notificata al debitore, comunicata per estratto al curatore e al pubblico ministero, nonché trasmessa per estratto al competente ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 12/9/2024
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Boido
Il Giudice Relatore Dott.ssa Veronica Zanin
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott. Annalisa Boido Presidente
Dott. Gabriella Citro Giudice
Dott. Veronica Zanin Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata da PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOVARA;
- RICORRENTE -
nei confronti di: in persona del legale rappresentante pro-tempore, p.i. corrente in CP_1 P.IVA_1
Castelletto Sopra Ticino (NO), via Sempione n. 149, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Riccardo Vezzo,
- RESISTENTE -
CP_2
Premesso che con decreto emesso in data odierna è stata disposta la revoca dell'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo;
CP_1
Esaminata tutta la documentazione allegata;
Ritenuto che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di fallimento, in quanto:
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9 l.fall., atteso che nel suo circondario è ubicata la sede legale dell'impresa;
- la società resistente è un'impresa che esercita un'attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. ed è pertanto soggetta alle disposizioni sul fallimento, conformemente a quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, l.fall.;
- nel caso di specie, inoltre, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti esonerativi previsti dall'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c), l.fall.;
- versa in un evidente stato di insolvenza, secondo la configurazione di tale presupposto delineata nell'art. 5 l.fall., come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente
1 non solo dalla significativa esposizione nei confronti dell'erario ma anche dalla stessa documentazione depositata dalla società unitamente al ricorso per l'apertura del concordato preventivo;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, l.fall., l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00;
Considerato che Tora Immobiliare S.r.l. non si è opposta alla dichiarazione di fallimento;
Per Questi Motivi
Visti gli artt. 1, 5, 6, 15, 16 e 17 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
Dichiara il in persona del legale rappresentante pro-tempore, p.i. Parte_1
, corrente in Castelletto Sopra Ticino (NO), via Sempione n. 149Nomina P.IVA_1
Giudice Delegato la dott.ssa Veronica Zanin;
Nomina
Curatore la dott.ssa ; Persona_1
ordina al fallito di depositare entro 3 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ordina al curatore:
1) di procedere con sollecitudine all'apposizione dei sigilli e all'inventariazione - con assistenza del cancelliere - dei beni allocati nella sede principale, in eventuali sedi secondarie ovvero in locali e spazi a qualunque titolo utilizzati dall'impresa fallita;
per i beni e le cose su cui non è possibile apporre i sigilli si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza, e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre 10 giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;
2) di munirsi con sollecitudine di proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
3) di comunicare al Registro delle Imprese, ai fini dell'iscrizione, entro 15 giorni dall'accettazione della nomina: a) il suddetto indirizzo;
b) i dati necessari per l'insinuazione al passivo;
2 4) di redigere con sollecitudine gli elenchi di cui all'articolo 89 legge fallimentare in base alle scritture contabili e alle altre notizie raccolte;
gli elenchi devono contenere l'indicazione:
a) dei rispettivi crediti e diritti di prelazione;
b) dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con indicazione dei titoli relativi;
5) di depositare tali elenchi in cancelleria entro giorni 30 dall'accettazione della nomina;
fissa
l'adunanza per l'esame dello stato passivo per il giorno 17/7/2025 alle ore 10.30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio, ubicato presso il Palazzo di Giustizia di Novara, Sezione fallimentare, avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 l.fall.
e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
assegna
ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni 30 prima della data dell'adunanza come sopra fissata per trasmettere, in via telematica, le domande di ammissione e le relative documentazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, indicata nell'avviso loro inviato ex art. 92 l.fall. e li
avverte
1) che la domanda di ammissione deve essere formata:
o ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. n.82/2005 e successive modificazioni (cioè in forma di documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale o altro tipo di firma elettronica avanzata);
o ai sensi dell'art.22 comma 3 del citato d.lgs. (e cioè in forma di copia informatica di documento analogico). Quindi l'interessato potrà redigere la domanda su supporto cartaceo, sottoscriverla in maniera tradizionale e trasformarla o farla trasformare in riproduzione digitale mediante scansione ottica del documento, per poi spedirla – se munito di posta elettronica certificata – o affidarla per la trasmissione ad un qualsiasi soggetto dotato di posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, indicato nell'avviso di cui all'art. 92 l.fall.;
2) che saranno considerate irricevibili le domande di ammissione confezionate in formato cartaceo o in forma di documento informatico senza sottoscrizione elettronica o munito di firma elettronica semplice, inviata in cancelleria (a mezzo fax o a mezzo servizio postale) o al curatore (all'indirizzo diverso da quello indicato nell'avviso ex art. 92 l.fall.) i quali debbono invitare il ricorrente a ritirare la domanda (e l'allegata documentazione) e ripresentarla nelle forme di legge;
3 3) che per la redazione della domanda di ammissione non è richiesta l'assistenza tecnica di un difensore;
4) che le domanda (ritualmente redatte) inviate al curatore oltre il termine perentorio di giorni
30 dalla data dell'adunanza saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101
l.fall;
5) che per qualificare la domanda di ammissione come tempestiva o tardiva si deve fare riferimento al momento (attestato nella ricevuta di avvenuta consegna) in cui il messaggio
PEC recante la domanda risulta essere stato reso disponibile nella casella PEC del curatore
(a prescindere dal momento in cui questi lo abbia letto); sono quindi irrilevanti il momento della spedizione della mail e della sua presa in carico da parte del gestore del dominio di posta del mittente, così come quello di presa in carico da parte del gestore della PEC del destinatario;
6) che non vanno trasmessi telematicamente al curatore, ma depositati presso la cancelleria del tribunale i titoli di credito allegati alla domanda (e ciò per evitare che di essi si possano avvalere altri creditori cambiari per insinuarsi al passivo e per far sì che il debitore possa esercitare eventuali azioni cambiarie di regresso); ordina
ai sensi dell'art. 17 l.fall. che questa sentenza sia notificata al debitore, comunicata per estratto al curatore e al pubblico ministero, nonché trasmessa per estratto al competente ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 12/9/2024
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Boido
Il Giudice Relatore Dott.ssa Veronica Zanin
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