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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 16/02/2026, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1493/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CA MAURO, Presidente e Relatore ALVINO FEDERICO, Giudice MINIO EMILIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6096/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fabbr A4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1496/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 2 e pubblicata il 26/03/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
A seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti Appellante: accogliere appello
Appellato: rigettare appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. aveva impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta la cartella di pagamento n. 02820240024271910000, notificata in data 12.06.2024 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Caserta, recante l'iscrizione a ruolo a titolo straordinario degli importi, pari ad € 307.989,92, oggetto di atto di recupero del credito d'imposta n. TFCR0300281/2022. Con sentenza n. 1496/2/2025, depositata il 26/03/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta dichiarava estinto il giudizio per cessata materia del contendere, in quanto la resistente aveva proceduto all'annullamento dell'atto di recupero e al conseguente sgravio. La medesima sentenza disponeva l'integrale compensazione delle spese di giudizio, motivando tale decisione con la circostanza che la sentenza di annullamento dell'atto presupposto era stata emessa in data 04.09.2024 e il ricorso proposto dopo appena sette giorni, circostanza che non «aveva consentito la materiale lavorazione del provvedimento di annullamento».
L'atto di appello proposto dalla società deduce “Violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di ricorso relativo al difetto assoluto di motivazione dell'iscrizione a ruolo straordinario. erronea e ingiusta compensazione delle spese di lite”. In particolare l'appellante ha posto in rilievo l'illegittimità “ab origine” dell'iscrizione a ruolo straordinaria, la quale non era solo sostanzialmente errata, ma anche formalmente viziata per difetto di presupposto e per assoluta carenza di motivazione. La cartella di pagamento notificava, infatti, l'iscrizione a ruolo c.d. straordinario di somme non definitive, misura che è legittima solo qualora vi sia un "fondato pericolo per la riscossione", ai sensi dell'art. 11, comma 3, DPR 602/1973, mentre la sentenza appellata ha completamente ignorato tale motivo di ricorso, «nonostante la società contribuente avesse ampiamente dimostrato, con prove documentali, l'insussistenza di qualsivoglia pericolo per la riscossione, evidenziando la propria solidità patrimoniale e la massima affidabilità fiscale».
Con altro motivo di impugnazione la società ha dedotto la “Violazione del principio di soccombenza virtuale in relazione all'intervenuto annullamento dell'atto presupposto e alla mancata ottemperanza dell'amministrazione”. Così ha illustrato la doglianza: «Anche a voler prescindere dalla macroscopica omissione di pronuncia che avrebbe comportato l'annullamento della cartella di pagamento a prescindere da considerazioni afferenti l'atto di recupero sottostante, la motivazione addotta dal Giudice di primo grado per compensare le spese è manifestamente illogica e basata su un presupposto di fatto errato. Il Giudice ha ritenuto che il breve lasso temporale tra il deposito della sentenza di appello (04.09.24) e la notifica del ricorso (11.09.24) non avrebbe consentito la "materiale lavorazione" dello sgravio. In disparte la notifica di due pec all'AdER che non ha neanche riscontrato, tale argomentazione è palesemente fallace. L'esito del giudizio di merito era infatti noto all'Amministrazione Finanziaria da mesi e non da una settimana. Il dispositivo della sentenza di appello, con cui si accoglieva integralmente il gravame del contribuente, è stato letto in udienza e comunicato alle parti in data 04.07.2024 (la comunicazione all'AdE è rituale basta aprire la ricevuta del dispositivo sul processo telematico). La sentenza con le motivazioni è stata depositata solo successivamente, in data 04.09.2024».
Quindi l'atto di appello ha concluso chiedendo di riformare la sentenza in epigrafe nella parte relativa alla compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, condannare l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Caserta e l'Agenzia delle Entrate DP di Caserta, in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario. L'Agenzia delle Entrate di Caserta ha resistito all'impugnazione e ne ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
AdER non ha resistito all'impugnazione ed è rimasta intimata stante la mancata costituzione nonostante la rituale notifica dell'appello. Alla odierna udienza la controversia, sentito il relatore, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato.
Ritiene questo Collegio che la decisione assunta dalla Corte di Giustizia di primo grado si è basata su un percorso argomentativo invero estremamente sintetico, ma chiaro e esaustivo, pervenendo ad una corretta conclusione in punto compensazione spese di lite, avendo cioè valutato nel suo complesso e nel suo svilupparsi dal punto di vista procedurale e processuale la peculiarità del merito che aveva caratterizzato il contenzioso, dando di ciò spiegazione.
Dunque, le conclusioni sul capo della sentenza appellata, oggetto della doglianza di parte contribuente, cui è pervenuta la sentenza di primo grado – come riportate nel capo dello svolgimento del processo – si presentano pienamente condivisibili per essere scevre da vizi logico-giuridici e non meritano, pertanto, di essere rettificate. Dunque, questa Corte di secondo grado intende pervenire ad un giudizio di doppia conformità proprio riallacciandosi alle argomentazioni dei primi giudici, sia pure con le ulteriori precisazioni e integrazioni motivazionali che seguono e che riaffermano quelle di primo grado, che cioè utilizzando gli stessi criteri, argomenti e valutazioni, oltre altri elementi, portano a ritenere le due sentenze come un unico corpo decisionale, per l'appunto integrante una “doppia conforme” con riguardo alla decisione di compensazione delle spese, oggetto circoscritto dall'atto di appello. Inoltre, anche per ragioni di sintesi, vanno richiamate le motivazioni esposte da parte appellata che in questa sede vanno confermate e fatte proprie da questo collegio di secondo grado, costituendo ormai jus receptum la possibilità di motivare per relationem a condivisibili scritti difensivi (cfr. Cass. SS.UU. n. 642 del 16 gennaio 2015; Cass. Sez. 6- 5, Ordinanza n. 5209 del 6 marzo 2018).
E, invero, va sul punto ricordato che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito, con riguardo alla sentenza riproduttiva delle argomentazioni di un atto di parte, pur senza niente aggiungervi, che essa non è nulla, ove le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino esposte in modo chiaro (cfr. Cass., sez. un., 16 gennaio 2015, n. 642). Tale conclusione può anche estendersi all'ipotesi in cui si operi riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, posto che il giudice dell'impugnazione ben può aderire a quella, senza necessità, ove la condivida, di ripetere necessariamente tutti gli argomenti a sostegno della decisione o di rinvenirne altri (in tal senso Cass. civ., sez. I, 26/05/2016, n. 10937).
Orbene, in primo luogo non può non confermarsi il punto della sentenza di prime cure laddove ha fatto riferimento ai tempi necessari per addivenire al provvedimento di annullamento. Sul punto va condiviso l'assunto dell'appellata quando richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, se è pur vero che di norma in caso di cessazione della materia del contendere si provvede mediante il criterio della soccombenza virtuale, è altrettanto vero che, in ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere comunque disposta la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del medesimo decreto, laddove questa venga decisa dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della lite. Quanto innanzi significa, quindi, che alla estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, del d. lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto prodromico, non si correla necessariamente ed in ogni caso la condanna alle spese in attuazione del principio della soccombenza virtuale, qualora, come accaduto nella fattispecie in narrativa, emergano peculiari circostanze che connotino la controversia in modo tale da palesarne la conformità al canone di lealtà del comportamento processuale della amministrazione.
I principi innanzi sinteticamente richiamati sono stati ancora di recente ribaditi da un recente dictum della Suprema Corte che ha affermato che «in tema di processo tributario, nell'ipotesi di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, la regola della compensazione delle spese cede al criterio della soccombenza virtuale, fondato sul principio di causalità, potendo però essere disposta la compensazione ove non sia ravvisabile un'invalidità originaria dell'atto successivamente annullato, né constino ipotesi di negligenza dell'amministrazione» (così Cass. Sez. Trib., Ordinanza del 22 luglio 2025, n. 20750). Quanto ai tempi dell'intervento definitorio di AdE, giova richiamare uno stralcio delle controdeduzioni dell'appellata, condivise da questo Collegio di secondo grado: «La cartella di pagamento n. 02820240024271910000 era dunque giunta alla destinataria che la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado era ancora di là da venire. E da quando questa era venuta a esistenza (la pubblicazione è del 04.09.2024) alla presentazione del ricorso (11.09.2024) era decorsa appena una settimana. Quindi dalla sentenza di secondo grado alla proposizione del ricorso non erano inutilmente trascorsi i 90 giorni (art. 69, comma
4, del D.Lgs. n. 546/1992), che è il termine, valevole per tutti gli adempimenti a carico dell'Ufficio, entro cui doveva essere data esecuzione alla sentenza favorevole alla contribuente. Nessun ritardo era perciò imputabile alla parte pubblica, che aveva difatti provveduto allo sgravio (prot. 2024S0666572 del 14.10.2024) della cartella di pagamento n.
02820240024271910000. A tutto ciò, quest'ADE aggiungeva che tutte le altre doglianze della contribuente erano prive di pregio. Se ha ancora un senso il brocardo tempus regit actum, poteva ben dirsi che nel caso che ci occupava la formazione del ruolo e la notificazione della
Ricorrente_1cartella di pagamento che ne era stata la puntualizzazione in capo alla soc. s.r.l. avevano seguito pedissequamente le regole che le governavano nel tempo in cui erano state poste in essere. Erano questi motivi più che sufficienti a giustificare la compensazione delle spese. Quest'ADE riteneva che dovesse essere, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle relative spese, in quanto che, come la stessa parte non aveva potuto fare a meno di ammettere, la cartella di pagamento n. 02820240024271910000 altro non era che la traduzione in un atto esattivo dell'atto di recupero n. TFCR0300281/2022, che già prevedeva la sua trasformazione in atto esecutivo in caso di mancato pagamento, confermato dalla sentenza n. 2695/10/2023 della Commissione Tributaria Provinciale di primo grado di Caserta. Le spese, a dispetto di quanto sostenuto dalla contribuente, che, da quel che diceva, aveva chiesto l'esecuzione della sentenza di codesta Corte di Giustizia all'ADER, estranea al sottostante giudizio, andavano compensate, anche perché non si profilava alcuna manchevolezza di quest'ADE, alla quale non era stato concesso nemmeno il termine minimo di trenta giorni per dare esecuzione alla sentenza, e, indipendentemente da ciò, comunque eseguita nel termine di cui all'art. 68, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992, applicabile alla fattispecie, risultando questo comportamento conforme al principio di lealtà processuale (articolo 88, cpc)». Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso.
Per quanto esposto, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, compensando le spese anche del presente grado, atteso che sussistono gravi ed eccezionali ragioni, individuabili nella complessiva peculiarità della vicenda nella quale si inquadra, costituendone parte, anche il più circoscritto contenzioso determinato dalle doglianze in punto spese mosse dalla appellante alla declaratoria di estinzione dello stesso.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Napoli, 10 febbraio 2026 Il Presidente relatore
UR de CA
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CA MAURO, Presidente e Relatore ALVINO FEDERICO, Giudice MINIO EMILIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6096/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fabbr A4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1496/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 2 e pubblicata il 26/03/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
A seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti Appellante: accogliere appello
Appellato: rigettare appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. aveva impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta la cartella di pagamento n. 02820240024271910000, notificata in data 12.06.2024 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Caserta, recante l'iscrizione a ruolo a titolo straordinario degli importi, pari ad € 307.989,92, oggetto di atto di recupero del credito d'imposta n. TFCR0300281/2022. Con sentenza n. 1496/2/2025, depositata il 26/03/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta dichiarava estinto il giudizio per cessata materia del contendere, in quanto la resistente aveva proceduto all'annullamento dell'atto di recupero e al conseguente sgravio. La medesima sentenza disponeva l'integrale compensazione delle spese di giudizio, motivando tale decisione con la circostanza che la sentenza di annullamento dell'atto presupposto era stata emessa in data 04.09.2024 e il ricorso proposto dopo appena sette giorni, circostanza che non «aveva consentito la materiale lavorazione del provvedimento di annullamento».
L'atto di appello proposto dalla società deduce “Violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di ricorso relativo al difetto assoluto di motivazione dell'iscrizione a ruolo straordinario. erronea e ingiusta compensazione delle spese di lite”. In particolare l'appellante ha posto in rilievo l'illegittimità “ab origine” dell'iscrizione a ruolo straordinaria, la quale non era solo sostanzialmente errata, ma anche formalmente viziata per difetto di presupposto e per assoluta carenza di motivazione. La cartella di pagamento notificava, infatti, l'iscrizione a ruolo c.d. straordinario di somme non definitive, misura che è legittima solo qualora vi sia un "fondato pericolo per la riscossione", ai sensi dell'art. 11, comma 3, DPR 602/1973, mentre la sentenza appellata ha completamente ignorato tale motivo di ricorso, «nonostante la società contribuente avesse ampiamente dimostrato, con prove documentali, l'insussistenza di qualsivoglia pericolo per la riscossione, evidenziando la propria solidità patrimoniale e la massima affidabilità fiscale».
Con altro motivo di impugnazione la società ha dedotto la “Violazione del principio di soccombenza virtuale in relazione all'intervenuto annullamento dell'atto presupposto e alla mancata ottemperanza dell'amministrazione”. Così ha illustrato la doglianza: «Anche a voler prescindere dalla macroscopica omissione di pronuncia che avrebbe comportato l'annullamento della cartella di pagamento a prescindere da considerazioni afferenti l'atto di recupero sottostante, la motivazione addotta dal Giudice di primo grado per compensare le spese è manifestamente illogica e basata su un presupposto di fatto errato. Il Giudice ha ritenuto che il breve lasso temporale tra il deposito della sentenza di appello (04.09.24) e la notifica del ricorso (11.09.24) non avrebbe consentito la "materiale lavorazione" dello sgravio. In disparte la notifica di due pec all'AdER che non ha neanche riscontrato, tale argomentazione è palesemente fallace. L'esito del giudizio di merito era infatti noto all'Amministrazione Finanziaria da mesi e non da una settimana. Il dispositivo della sentenza di appello, con cui si accoglieva integralmente il gravame del contribuente, è stato letto in udienza e comunicato alle parti in data 04.07.2024 (la comunicazione all'AdE è rituale basta aprire la ricevuta del dispositivo sul processo telematico). La sentenza con le motivazioni è stata depositata solo successivamente, in data 04.09.2024».
Quindi l'atto di appello ha concluso chiedendo di riformare la sentenza in epigrafe nella parte relativa alla compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, condannare l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Caserta e l'Agenzia delle Entrate DP di Caserta, in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario. L'Agenzia delle Entrate di Caserta ha resistito all'impugnazione e ne ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
AdER non ha resistito all'impugnazione ed è rimasta intimata stante la mancata costituzione nonostante la rituale notifica dell'appello. Alla odierna udienza la controversia, sentito il relatore, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato.
Ritiene questo Collegio che la decisione assunta dalla Corte di Giustizia di primo grado si è basata su un percorso argomentativo invero estremamente sintetico, ma chiaro e esaustivo, pervenendo ad una corretta conclusione in punto compensazione spese di lite, avendo cioè valutato nel suo complesso e nel suo svilupparsi dal punto di vista procedurale e processuale la peculiarità del merito che aveva caratterizzato il contenzioso, dando di ciò spiegazione.
Dunque, le conclusioni sul capo della sentenza appellata, oggetto della doglianza di parte contribuente, cui è pervenuta la sentenza di primo grado – come riportate nel capo dello svolgimento del processo – si presentano pienamente condivisibili per essere scevre da vizi logico-giuridici e non meritano, pertanto, di essere rettificate. Dunque, questa Corte di secondo grado intende pervenire ad un giudizio di doppia conformità proprio riallacciandosi alle argomentazioni dei primi giudici, sia pure con le ulteriori precisazioni e integrazioni motivazionali che seguono e che riaffermano quelle di primo grado, che cioè utilizzando gli stessi criteri, argomenti e valutazioni, oltre altri elementi, portano a ritenere le due sentenze come un unico corpo decisionale, per l'appunto integrante una “doppia conforme” con riguardo alla decisione di compensazione delle spese, oggetto circoscritto dall'atto di appello. Inoltre, anche per ragioni di sintesi, vanno richiamate le motivazioni esposte da parte appellata che in questa sede vanno confermate e fatte proprie da questo collegio di secondo grado, costituendo ormai jus receptum la possibilità di motivare per relationem a condivisibili scritti difensivi (cfr. Cass. SS.UU. n. 642 del 16 gennaio 2015; Cass. Sez. 6- 5, Ordinanza n. 5209 del 6 marzo 2018).
E, invero, va sul punto ricordato che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito, con riguardo alla sentenza riproduttiva delle argomentazioni di un atto di parte, pur senza niente aggiungervi, che essa non è nulla, ove le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino esposte in modo chiaro (cfr. Cass., sez. un., 16 gennaio 2015, n. 642). Tale conclusione può anche estendersi all'ipotesi in cui si operi riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, posto che il giudice dell'impugnazione ben può aderire a quella, senza necessità, ove la condivida, di ripetere necessariamente tutti gli argomenti a sostegno della decisione o di rinvenirne altri (in tal senso Cass. civ., sez. I, 26/05/2016, n. 10937).
Orbene, in primo luogo non può non confermarsi il punto della sentenza di prime cure laddove ha fatto riferimento ai tempi necessari per addivenire al provvedimento di annullamento. Sul punto va condiviso l'assunto dell'appellata quando richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, se è pur vero che di norma in caso di cessazione della materia del contendere si provvede mediante il criterio della soccombenza virtuale, è altrettanto vero che, in ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere comunque disposta la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del medesimo decreto, laddove questa venga decisa dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della lite. Quanto innanzi significa, quindi, che alla estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, del d. lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto prodromico, non si correla necessariamente ed in ogni caso la condanna alle spese in attuazione del principio della soccombenza virtuale, qualora, come accaduto nella fattispecie in narrativa, emergano peculiari circostanze che connotino la controversia in modo tale da palesarne la conformità al canone di lealtà del comportamento processuale della amministrazione.
I principi innanzi sinteticamente richiamati sono stati ancora di recente ribaditi da un recente dictum della Suprema Corte che ha affermato che «in tema di processo tributario, nell'ipotesi di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, la regola della compensazione delle spese cede al criterio della soccombenza virtuale, fondato sul principio di causalità, potendo però essere disposta la compensazione ove non sia ravvisabile un'invalidità originaria dell'atto successivamente annullato, né constino ipotesi di negligenza dell'amministrazione» (così Cass. Sez. Trib., Ordinanza del 22 luglio 2025, n. 20750). Quanto ai tempi dell'intervento definitorio di AdE, giova richiamare uno stralcio delle controdeduzioni dell'appellata, condivise da questo Collegio di secondo grado: «La cartella di pagamento n. 02820240024271910000 era dunque giunta alla destinataria che la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado era ancora di là da venire. E da quando questa era venuta a esistenza (la pubblicazione è del 04.09.2024) alla presentazione del ricorso (11.09.2024) era decorsa appena una settimana. Quindi dalla sentenza di secondo grado alla proposizione del ricorso non erano inutilmente trascorsi i 90 giorni (art. 69, comma
4, del D.Lgs. n. 546/1992), che è il termine, valevole per tutti gli adempimenti a carico dell'Ufficio, entro cui doveva essere data esecuzione alla sentenza favorevole alla contribuente. Nessun ritardo era perciò imputabile alla parte pubblica, che aveva difatti provveduto allo sgravio (prot. 2024S0666572 del 14.10.2024) della cartella di pagamento n.
02820240024271910000. A tutto ciò, quest'ADE aggiungeva che tutte le altre doglianze della contribuente erano prive di pregio. Se ha ancora un senso il brocardo tempus regit actum, poteva ben dirsi che nel caso che ci occupava la formazione del ruolo e la notificazione della
Ricorrente_1cartella di pagamento che ne era stata la puntualizzazione in capo alla soc. s.r.l. avevano seguito pedissequamente le regole che le governavano nel tempo in cui erano state poste in essere. Erano questi motivi più che sufficienti a giustificare la compensazione delle spese. Quest'ADE riteneva che dovesse essere, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle relative spese, in quanto che, come la stessa parte non aveva potuto fare a meno di ammettere, la cartella di pagamento n. 02820240024271910000 altro non era che la traduzione in un atto esattivo dell'atto di recupero n. TFCR0300281/2022, che già prevedeva la sua trasformazione in atto esecutivo in caso di mancato pagamento, confermato dalla sentenza n. 2695/10/2023 della Commissione Tributaria Provinciale di primo grado di Caserta. Le spese, a dispetto di quanto sostenuto dalla contribuente, che, da quel che diceva, aveva chiesto l'esecuzione della sentenza di codesta Corte di Giustizia all'ADER, estranea al sottostante giudizio, andavano compensate, anche perché non si profilava alcuna manchevolezza di quest'ADE, alla quale non era stato concesso nemmeno il termine minimo di trenta giorni per dare esecuzione alla sentenza, e, indipendentemente da ciò, comunque eseguita nel termine di cui all'art. 68, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992, applicabile alla fattispecie, risultando questo comportamento conforme al principio di lealtà processuale (articolo 88, cpc)». Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso.
Per quanto esposto, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, compensando le spese anche del presente grado, atteso che sussistono gravi ed eccezionali ragioni, individuabili nella complessiva peculiarità della vicenda nella quale si inquadra, costituendone parte, anche il più circoscritto contenzioso determinato dalle doglianze in punto spese mosse dalla appellante alla declaratoria di estinzione dello stesso.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Napoli, 10 febbraio 2026 Il Presidente relatore
UR de CA