Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 16/02/2026, n. 1493
CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di ricorso relativo al difetto assoluto di motivazione dell'iscrizione a ruolo straordinario

    La Corte di secondo grado ritiene che la decisione di primo grado, pur sintetica, sia corretta nel merito e non meriti rettifica, confermando la compensazione delle spese di lite basata sulla peculiarità della lite e sul comportamento processuale dell'amministrazione.

  • Rigettato
    Erronea e ingiusta compensazione delle spese di lite

    La Corte di secondo grado conferma la decisione di primo grado sulla compensazione delle spese, ritenendo che, in caso di cessazione della materia del contendere dovuta ad annullamento in autotutela dell'atto impugnato, la compensazione possa essere disposta a seguito di una valutazione complessiva della lite, specialmente quando non vi sia un'invalidità originaria dell'atto o negligenza dell'amministrazione. Viene richiamata la giurisprudenza di legittimità che ammette la compensazione delle spese in tali casi, valutando la peculiarità della vicenda e la lealtà processuale dell'amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 16/02/2026, n. 1493
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1493
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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