Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/02/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Il giorno 5 febbraio 2025, alle ore 9.00 davanti al giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, chiamato il processo iscritto al n. 3357/21
R.G.A.C., sono presenti l'avv. Marisa Ruffino per parte attrice e l'avv. Anna
Maria Sutera in sostituzione dell'avv. Spagnolo per il convenuto. CP_1
Preliminarmente l'avv. Ruffino insiste nell'istanza di rimessione in termini, in subordine i procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. Sutera non si oppone all'accoglimento dell'istanza purchè venga concesso un eventuale termine per repliche ed in ogni caso contesta le note già depositate perché non autorizzate e ne chiede l'espunzione.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
Giorgia Lenzi
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 14.30, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
TRA
C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Marisa Ruffino per procura in Email_1
atti
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Controparte_2
e difeso dall'avv. Santo Spagnolo
per procura in atti Email_2
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) condanna il in persona del pro Controparte_2 CP_3
tempore, al pagamento in favore di della Parte_1
complessiva somma di € 7.081,25, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda e fino al soddisfo;
2) condanna il in persona del Sindaco pro Controparte_2
tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, che liquida in complessivi € 2.138,75, di cui € 260,75 per esborsi ed €
1.878,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie
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in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva, a carico del . Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione del 5 marzo
2021, ha chiesto la condanna del Parte_1 CP_2
, ai sensi dell'art. 2051 o, in subordine, dell'art. 2043 c.c., al
[...]
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali – quantificati nella complessiva somma di € 10.616,78 (oltre rivalutazione monetaria e interessi) – conseguenti ad un infortunio verificatosi a il 31 luglio CP_2
2019, ore 12.00 circa, quando l'attrice, nel camminare a piedi lungo la Via
Madonna del Ponte, quando in prossimità dell'incrocio con la via Capuana, all'altezza dell'Infopoint, cadeva in terra a causa di un anello di ferrodi piccole dimensioni posto sul piano di calpestìo.
Si costituiva in giudizio il , in persona del Sindaco pro Controparte_2
tempore, contestando nel merito i fatti allegati e la responsabilità dello stesso ente, così deducendo l'insussistenza di una situazione di pericolo non visibile e ritenendo la causa del sinistro occorso imputabile anche alla condotta dell'attrice.
Preliminarmente si precisa che il termine stabilito per il deposito di note conclusive è di natura ordinatoria.
Non si ritiene opportuno, peraltro, concedere termine per repliche.
Tanto premesso, in punto di diritto si osserva che, in adesione ad un indirizzo della giurisprudenza di legittimità – avallato anche dalla
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pronuncia della Corte Costituzionale n. 156/1999 – la disposizione di cui all'art. 2051 c.c. in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia deve ritenersi applicabile alla p.a. anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risultando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass. civ.
n. 24529/2009 e n. 20754/2009).
La Suprema Corte, inoltre, ha espressamente chiarito come l'eventuale affidamento a soggetti terzi dei compiti di manutenzione delle strade non possa valere a sottrarre al proprietario la sorveglianza ed il CP_1
controllo sulle strade medesime, e quindi ad esonerarlo dalla responsabilità da custodia, posto che in tale ipotesi il contratto d'appalto costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente codice della strada emanato con D.Lgs. n. 285/1992
(cfr. Cass. civ. n. 1691/2009, in motivazione).
Va pure rilevato che l'art. 37, primo comma, lett. b), cod. strada pone espressamente a carico dei comuni l'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale all'interno dei centri abitati.
Ora, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051
c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui.
Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si è sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene,
o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da
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elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo
(che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere, altresì, attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c. sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, in ossequio al principio generale dell'autoresponsabilità, non può essere accordato un ristoro pieno al danneggiato negligente ovvero imprudente
(cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 11414/2004).
Ciò posto, in merito alla dinamica dell'incidente oggetto di causa, può dirsi provato il fatto storico così come allegato nell'atto introduttivo, alla luce delle risultanze delle dichiarazioni rese dal teste Testimone_1
che ha dichiarato di essere stato in prossimità dei luoghi dell'evento ed ha descritto l'insisdia che ha causato la caduta dell'attrice [cfr. verb. ud. 22 giugno
2022].
Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio – le cui argomentazioni, condensate nella relazione in atti, questo giudice ritiene di condividere –
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ha poi accertato la compatibilità eziologica tra il predetto incidente e le lesioni refertate all'attrice [cfr. relazione del C.T.U. dott. depositata Persona_1
in atti].
Ora, sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attrice abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il (quale ente proprietario della strada Controparte_2
teatro del sinistro) va condannato risarcire l'attrice dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito.
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, si osserva che lesioni riportate in occasione della caduta del 22 gennaio 2021 hanno provocato a una inabilità temporanea assoluta di 30 Parte_1
giorni, una inabilità temporanea relativa di ulteriori 80 giorni al 50% delle attitudini del soggetto e, infine, un danno biologico permanente pari al 4% dell'integrità psico-fisica totale, come accertato in modo rigoroso ed
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esaustivo dal C.T.U. nominato in corso di causa, che ha pienamente motivato le proprie conclusioni (che questo giudice ritiene condivisibili in toto) [cfr. relazione cit. ed allegati chiarimenti, in atti].
Come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di
Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32
Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuiscono che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185 c.p. – allorché cui tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe
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qualificabile come reato: cfr. Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281,
7282 e 7283 del 2003).
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle del Tribunale di Milano, spetta a a titolo di danno Parte_1
non patrimoniale di carattere permanente, tenuto conto della invalidità del
2% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (59 anni), la somma complessiva di € 3.500,00 secondo i valori attuali tenuto conto della personalizzaqzione dello stesso.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità la somma di € 2.731,25 in valori attuali.
Ciò posto, il pregiudizio sofferto dall'attrice a causa del sinistro, come sopra complessivamente determinato, ammonta ad € 6.231,25 per il danno non patrimoniale.
All'attrice va altresì riconosciuto il dano patrimoniale di € 850,00 a sulla scorta delle spese mediche docuemntate in atti, tenuto conto che non per tutte è dimostrata la congruità.
La somma che il convenuto dovrà pertanto corrispondere CP_1
all'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa, è pari a complessivi €
7.081,25.
Sulla somma in questione – al cui pagamento va condannato il
[...]
– sono poi dovuti interessi, al tasso legale, dalla data della CP_2
domanda e fino al soddisfo.
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In ragione del criterio legale della soccombenza il CP_1
convenuto va condannato a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo
– viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal
D.M. Giustizia 55/2014.
In virtù del medesimo criterio legale della soccombenza sono poste definitivamente a carico del le spese di c.t.u. Controparte_2
liquidate come da decreto in atti.
Palermo, 5 febbraio 2025 IL G.O.T. Giorgia Lenzi
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