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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 989/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente
FERRENTINO LV DOMENICA, Relatore
FE IU NN, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3249/2024 depositato il 03/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Amantea - Ufficio Tributi 87032 Amantea CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 229 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n.229 del 10.10.2023 emesso dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio tributi del Comune di Amantea, e notificato via posta elettronica il
9.1.2024, in relazione al mancato versamento dell'Imposta Municipale sugli Immobili (I.M.U.) aree fabbricabili anno 2018 con il quale è stata richiesta la somma di € 8.710,00.
Ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria giacché le aree “tassate” (censite in Catasto Terreni al foglio di mappa n. 30, particelle nn.129, 240, 39, 41, 80, 82, 91, 96 e 97) non sarebbero edificabili, secondo le disposizioni della legge 353/00, giacché iscritte nel Catasto Incendi a seguito di un incendio verificatosi in data 5.8.2012; la carenza di motivazione non essendo stata specificata la zona urbanistica o territoriale di ubicazione dei terreni né i criteri di calcolo del valore delle aree;
ha poi dedotto che le aree a cui si riferisce l'avviso di accertamento, alla luce delle disposizioni contenute nella legge regionale n.
19/02, sarebbero da considerarsi beni agricoli atteso che l'ente comunale avrebbe approvato tardivamente il Piano Strutturale Associato (PSA).
Il Comune di Amantea non ha presentato controdeduzioni.
All'udienza del 5.2.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. In base all'art. 10 comma 1 della legge n. 353 del 2000, “Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia”.
Il secondo comma della suddetta disposizione normativa prevede che “I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1”.
Ciò posto, per come risulta dalla documentazione prodotta dal contribuente, il Comune di Amantea ha proceduto all'iscrizione nel Catasto Incendi dei terreni a cui si riferisce l'avviso di accertamento, a seguito di un incendio verificatosi in data 5.8.2012. Ne discende che in relazione ai detti beni sussisteva, a partire dall'anno 2012, un vincolo di indedificabilità per 10 anni. Alla luce di quanto sopra, quindi, l'atto impugnato
è illegittimo nella parte in cui, al fine di quantificare l'importo dovuto dal contribuente, ha considerato le aree “tassate” come edificabili. Il ricorso va quindi accolto. Rimangono assorbite le ulteriori doglianze mosse dal contribuente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'atto impugnato. Condanna il comune di Amantea al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in euro 1489,00 per compensi, oltre accessori di legge e in € 120,00 a titolo di contributo unificato.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente
FERRENTINO LV DOMENICA, Relatore
FE IU NN, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3249/2024 depositato il 03/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Amantea - Ufficio Tributi 87032 Amantea CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 229 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n.229 del 10.10.2023 emesso dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio tributi del Comune di Amantea, e notificato via posta elettronica il
9.1.2024, in relazione al mancato versamento dell'Imposta Municipale sugli Immobili (I.M.U.) aree fabbricabili anno 2018 con il quale è stata richiesta la somma di € 8.710,00.
Ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria giacché le aree “tassate” (censite in Catasto Terreni al foglio di mappa n. 30, particelle nn.129, 240, 39, 41, 80, 82, 91, 96 e 97) non sarebbero edificabili, secondo le disposizioni della legge 353/00, giacché iscritte nel Catasto Incendi a seguito di un incendio verificatosi in data 5.8.2012; la carenza di motivazione non essendo stata specificata la zona urbanistica o territoriale di ubicazione dei terreni né i criteri di calcolo del valore delle aree;
ha poi dedotto che le aree a cui si riferisce l'avviso di accertamento, alla luce delle disposizioni contenute nella legge regionale n.
19/02, sarebbero da considerarsi beni agricoli atteso che l'ente comunale avrebbe approvato tardivamente il Piano Strutturale Associato (PSA).
Il Comune di Amantea non ha presentato controdeduzioni.
All'udienza del 5.2.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. In base all'art. 10 comma 1 della legge n. 353 del 2000, “Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia”.
Il secondo comma della suddetta disposizione normativa prevede che “I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1”.
Ciò posto, per come risulta dalla documentazione prodotta dal contribuente, il Comune di Amantea ha proceduto all'iscrizione nel Catasto Incendi dei terreni a cui si riferisce l'avviso di accertamento, a seguito di un incendio verificatosi in data 5.8.2012. Ne discende che in relazione ai detti beni sussisteva, a partire dall'anno 2012, un vincolo di indedificabilità per 10 anni. Alla luce di quanto sopra, quindi, l'atto impugnato
è illegittimo nella parte in cui, al fine di quantificare l'importo dovuto dal contribuente, ha considerato le aree “tassate” come edificabili. Il ricorso va quindi accolto. Rimangono assorbite le ulteriori doglianze mosse dal contribuente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'atto impugnato. Condanna il comune di Amantea al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in euro 1489,00 per compensi, oltre accessori di legge e in € 120,00 a titolo di contributo unificato.