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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/09/2025, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 4546/2024
TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to SAVELLA ANDREA, come da procura Parte_1 in atti e da
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. TEDONE RAFFAELE (c.f. CP_1 P.IVA_1
) e da avv. C.F._1
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.6.24 la parte ricorrente dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato TU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire l' assegno di invalidità . Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa. Ciò detto, la domanda è infondata.
Orbene, nel caso in esame, il TU , nominato nella prima fase e convocato a chiarimenti in questa fase di merito, le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha ribadito le conclusioni assunte in sede di ctu,, anche alla luce della documentazione successivamente presentata. Le conclusioni ampiamente motivate vanno integralmente recepite. La domanda va quindi rigettata. Le spese restano compensate ex art. 152 disp.att. cpc Le spese di TU devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 11.6.24 da nei confronti dell' , così provvede : Parte_1 CP_1 rigetta il ricorso, compensa le spese;
pone le spese di ctu definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani, il 11/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore