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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CELESTE ALBERTO, Presidente
DE ACUTIS STEFANIA, Relatore
MANCINI DAVID, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 294/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio trae origine da un ricorso cumulativo presentato per settantacinque contribuenti e successivamente scorporato in distinti ricorsi individuali.
Il Sig. Ricorrente_1, non essendosi avvalso della possibilità, concessa dal decreto-legge n. 189/2016, di richiedere al sostituto di imposta la sospensione delle ritenute applicate sugli stipendi relativi al periodo di imposta gennaio/dicembre 2017, ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso, presentata per IR, Addizionali regionale e comunale relative all'anno 2017, chiedendo la restituzione delle imposte per complessivi euro 7.874,15 e segnatamente invocando il decreto-legge n. 123/2019, convertito nella legge n. 156/2019, con cui veniva disposto il pagamento dei tributi sospesi a seguito del sisma, riferiti a tale periodo, nella misura del 40%, con conseguente permanenza del 60% delle trattenute non operate, per coloro che avevano optato, invece, per la suddetta sospensione.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, costituitasi ritualmente in giudizio, ha eccepito l'infondatezza dell'istanza di rimborso proposta dal ricorrente, rilevando l'inapplicabilità dell'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, attesa l'assenza di errore materiale, duplicazione di versamenti ovvero insussistenza dell'obbligazione tributaria, presupposti necessari ai fini del rimborso.
In ogni caso, l'Ufficio ha sostenuto che il termine di decadenza di quarantotto mesi, previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 per la presentazione dell'istanza di rimborso, decorre dalla data del versamento delle ritenute e non da quella dell'asserito ius superveniens.
Pertanto, poiché la domanda è stata presentata in data 5 febbraio 2021, sono rimborsabili, al più, le ritenute effettuate nei quarantotto mesi precedenti, con conseguente limitazione dell'importo oggetto di richiesta.
Con riferimento al contenuto sostanziale della domanda, l'Agenzia ha ritenuto infondata la pretesa avanzata, richiamando l'art. 48, comma 1-bis, del D.L. 189/2016, che preclude il rimborso di quanto già versato. Ha sostenuto che il beneficio della riduzione del carico fiscale al 40% ex art. 8, comma 2, del D.L. 123/2019 è riservato esclusivamente ai soggetti che si sono avvalsi della sospensione dei versamenti e che tale riduzione non può estendersi, né in via analogica né in via costituzionalmente orientata, a coloro che hanno optato per il versamento integrale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato.
Vanno esaminate con priorità le eccezioni preliminari sollevate dall'Agenzia.
In primis, la resistente ha eccepito l'inapplicabilità dell'art. 38 del d.P.R. 602/1973 all'istanza di rimborso presentata.
L'Agenzia delle Entrate osserva che il richiamo all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 risulterebbe inconferente, atteso che tale disposizione disciplina il diritto al rimborso limitatamente ai versamenti affetti da errore materiale, duplicazione o inesistenza – totale o parziale – dell'obbligo di pagamento. Si tratterebbe, dunque, di fattispecie diversa rispetto a quella oggetto del presente giudizio, considerato che, almeno fino alla data di entrata in vigore delle singole disposizioni agevolative, il pagamento delle imposte era da ritenersi pienamente dovuto.
Tale eccezione non può essere condivisa.
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di rimborso di imposte sui redditi delle persone fisiche
(IRPEF), nonché delle relative addizionali regionale e comunale, versate nel corso del 2017 per effetto di ritenute alla fonte regolarmente operate dai sostituti d'imposta.
Tali versamenti, pienamente legittimi al momento della loro effettuazione, hanno acquisito successivamente i connotati dell'indebito oggettivo in forza dello ius superveniens rappresentato dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 123/2019, convertito dalla legge n. 156/2019, il quale ha previsto, in favore dei contribuenti residenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, un abbattimento dell'onere tributario, nella misura del 60%, limitando il carico fiscale al solo 40% delle imposte dovute.
Da tale intervento normativo è derivato, in capo ai contribuenti che avevano adempiuto integralmente agli obblighi fiscali, un diritto soggettivo alla restituzione della parte eccedente, inquadrabile nell'àmbito dell'indebito oggettivo sopravvenuto.
La previsione di cui all'art. 38 del d.P.R. 602/73, secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità, ha portata generale e si applica a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempimento dell'obbligazione tributaria, indipendentemente dalla ragione per cui il pagamento si riveli in tutto o in parte non dovuto. In particolare, la locuzione “inesistenza dell'obbligo di versamento” comprende anche il caso in cui il pagamento, pur originariamente legittimo, diventi indebito in un momento successivo per effetto di una norma sopravvenuta che incida retroattivamente sulla debenza del tributo (cfr. Cass. civ., Sez. V, ord.
n. 8429 del 31 marzo 2025; Cass. 7960 del 2024; Cass. n. 20744 del 2019; Cass. n. 16617 del 2015).
L'azione di rimborso è quindi pienamente ammissibile alla luce dell'art. 38 citato, in quanto volta alla restituzione di una somma che, per effetto di ius superveniens, ha perso la sua giustificazione normativa.
Parimenti infondata risulta l'eccezione di decadenza sollevata dall'Ufficio, secondo cui il termine di quarantotto mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 per la presentazione dell'istanza di rimborso dovrebbe essere computato a decorrere dalla data del versamento delle ritenute operate nel corso dell'anno 2017.
In materia di ritenute alla fonte, il termine decadenziale per l'azione restitutoria decorre non dalla data del pagamento, bensì dal momento in cui si verifica il presupposto giuridicamente rilevante che attribuisce all'importo versato la natura di indebito.
Ne consegue che, nelle ipotesi in cui il venir meno dell'obbligazione tributaria discenda dall'applicazione di una norma successiva - come nel caso in esame - il dies a quo del termine decadenziale non può coincidere con la data del versamento, bensì con il momento in cui l'importo versato assume rilevanza giuridica quale indebito, rendendo azionabile il diritto alla ripetizione.
Tale principio è stato espressamente confermato dalla Suprema Corte (v. sent. n. 8429 del 31/3/2025; n.
7960 del 2024; n. 7936 del 25/3/2024), la quale, ha chiarito che il dies a quo per il computo del termine di decadenza coincide con la data di entrata in vigore della norma sopravvenuta che ha determinato il venir meno dell'obbligo, e non con quella del versamento originario.
Pertanto, nella fattispecie in esame, il termine decadenziale ha iniziato a decorrere dal 24/12/2019, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 156/2019 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23/12/2019), sicché l'istanza presentata dal ricorrente deve ritenersi tempestiva.
Non possono, altresì, essere condivise le ulteriori argomentazioni dell'Amministrazione circa la pretesa insussistenza del diritto al rimborso.
In punto di fatto, è incontestato che il ricorrente: a) sia un lavoratore dipendente;
b) risieda in uno dei Comuni colpiti dal sisma che ha interessato la Regione Marche il 24/8/2016, facenti parte del “cratere sismico” ai sensi dell'allegato 1 e 2 al decreto-legge n. 189/2016; e c) non abbia optato per la c.d. busta paga pesante.
In punto di diritto, si tratta solo di risolvere la questione relativa alla legittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso delle ritenute versate dal ricorrente in conseguenza del sisma che ha colpito il territorio delle Marche.
La fondatezza dell'istanza di rimborso deve essere riconosciuta, come già stabilito da questa Corte in analoghe controversie, confermate in appello e, più di recente, con l'autorevole avallo della Cassazione nelle sentenze n. 23642, n. 23647 e n. 23652 del 3 settembre 2024 riguardanti la Regione Marche, le cui motivazioni, qui integralmente condivise, vengono richiamate.
Preliminarmente, appare opportuno tracciare la cornice di riferimento normativo.
L'art. 48, comma 1-bis, del decreto-legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, prevede che: “I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al
31 dicembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato”.
A sua volta, l'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 123/2019, convertito dalla legge n. 229/2019, dispone che: “Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti”.
Orbene, contrariamente all'assunto dell'Amministrazione resistente, la richiesta di sospensione del prelievo fiscale e contributivo non può costituire una valida e ragionevole discriminante al fine di godere definitivamente dello “sconto” fiscale e contributivo concesso dall'RI.
La richiesta di avvalersi della sospensione non era legata normativamente al fatto che il contribuente avesse subìto danni dall'evento sismico, né a difficoltà reddituali: anche i contribuenti facoltosi avrebbero potuto giovarsene, ed anche i contribuenti che non avevano subìto alcun danno a causa del terremoto -solo per i residenti nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto la sospensione delle ritenute poteva essere richiesta con la presentazione della domanda e solo se gli interessati rivestivano la qualità di soggetti danneggiati che avessero dichiarato l'inagibilità del fabbricato con apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate ed all'INPS territorialmente competenti, ma comunque indipendentemente dal reddito percepito-.
Piuttosto, la sospensione del prelievo fiscale e contributivo per i contribuenti residenti nei Comuni del “cratere sismico” doveva intendersi come beneficio accessibile da parte di tutti, mentre il requisito della “richiesta”, slegato dalle condizioni reddituali o patrimoniali, aveva come sua giustificazione soltanto quella di rimettere al contribuente la valutazione dell'opportunità di accedere ad un beneficio provvisorio, nell'incertezza del se, come e quando delle somme non versate sarebbe stato richiesto, in futuro, il pagamento. In altri termini, i contribuenti del “cratere sismico” avrebbero potuto scegliere, in totale libertà, se correre il rischio di accumulare debiti nei confronti dell'RI - visto che “sospensione” non significa “remissione del debito” - o, invece, evitare qualsiasi incertezza continuando regolarmente ad onorare i propri debiti.
In ogni caso, non può sostenersi che chi abbia scelto di “non rischiare” di accumulare debiti verso l'RI possa essere penalizzato alla luce dello ius superveniens, che ha consentito ai contribuenti che avevano scelto di fruire della sospensione di pagare solo il 40% degli importi dovuti: infatti, una lettura restrittiva di tale disposizione sarebbe ingiustamente discriminatoria verso coloro che, magari anche meno benestanti di quelli che si erano avvalsi della sospensione, avevano preferito evitare qualsiasi incertezza, pagando regolarmente i loro debiti con il fisco.
La lettura restrittiva dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 123/2019, convertito nella legge n. 156/2019, patrocinata dalla resistente, si porrebbe anche in contrasto con l'art. 3 Cost. e confliggerebbe con il canone giuridico della ragionevolezza: se ne impone, dunque, una interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso che la richiamata disposizione abbia inteso regolare esplicitamente solo la posizione di “color che son sospesi”, lasciando implicitamente impregiudicato, per quelli che scelsero di pagare integralmente i loro debiti erariali e contributivi, il diritto al rimborso dell'eccedenza rispetto a quanto avrebbero dovuto definitivamente pagare se si fossero avvalsi anch'essi della sospensione.
Inoltre, non si oppone a tale conclusione l'art. 48, comma 1-bis, del decreto-legge n. 189/2016 il quale, nel disciplinare i presupposti della sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, dispone che “non si fa luogo a rimborso di quanto già versato”: si tratta, evidentemente, di una disposizione che preclude solo la possibilità di chiedere il rimborso di quanto legittimamente corrisposto entro il 31/12/2016, prima, cioè, che iniziasse il periodo temporale per il quale sarebbe valsa la sospensione dei pagamenti.
In conclusione, viene affermato il seguente principio di diritto: “l'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 123/2019, convertito nella legge n. 156/2019, deve essere inteso nel senso che dello 'sconto' fiscale, definitivamente riconosciuto ai contribuenti residenti nei Comuni ricompresi nel cratere sismico individuato dagli allegati al decreto-legge n. 189/2016, pari al 60% delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto- legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, beneficiano anche coloro che non abbiano chiesto la sospensione dei pagamenti ai sensi dell'art. 48, comma 1-bis, del medesimo decreto- legge n. 189/2016, con la conseguenza che questi ultimi hanno diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto al 40% degli importi dovuti per legge”.
Tali principi sono stati ripresi e ampliati da una successiva pronuncia del Supremo Collegio (v. sent. n. 8276 del 29/3/2025, riguardante la Regione Abruzzo), che ha avuto modo di confutare l'assunto dell'Agenzia, ad avviso della quale, per i residenti nei Comuni ricompresi nel “cratere sismico” degli eventi tellurici del
24/8/2016, l'art. 48, comma 1-bis, del decreto-legge n. 189/2016 aveva disposto la sospensione dei pagamenti, escludendo, tuttavia, il diritto al rimborso di quanto eventualmente versato in mancanza dell'opzione per la sospensione, in quanto la scelta di non avvalersi del beneficio in questione valeva come riconoscimento dell'assenza di stato di bisogno, che escludeva la sussistenza del diritto al successivo rimborso.
In altri termini, l'Agenzia sostiene che il citato l'art. 48, comma 1-bis, del decreto-legge n. 189/2016, avrebbe introdotto una sospensione facoltativa, su richiesta del sostituito, dei versamenti dovuti dal sostituto d'imposta a titolo di ritenute fiscali, per il pagamento delle imposte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi di lavori autonomo;
la finalità della norma sarebbe stata quella di fornire “liquidità aggiuntiva” alle persone fisiche danneggiate dal sisma, onde consentire loro di far fronte ai danni materiali da questo prodotti.
La mancata opzione per tale sospensione - ad avviso della resistente - varrebbe a dimostrare l'assenza di difficoltà economica, legata al sisma e, quindi, giustificherebbe la mancanza della restituzione di quanto eventualmente versato, nel mentre la riduzione del 60% delle imposte sarebbe applicabile solamente nei confronti di coloro che avevano richiesto la sospensione, stante il richiamo, da parte dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 123/2019, all'art. 48, comma 11, del decreto-legge n. 189/2016, che stabilisce le modalità di restituzione delle ritenute non versate proprio in ragione dell'adesione alla consentita sospensione.
Tali assunti sono stati considerati “totalmente infondati”.
Invero, gli stessi giudici di legittimità, con riferimento a fattispecie analoghe, hanno costantemente ritenuto che la norma successiva, che riduce il tributo dovuto per un certo periodo di tempo, rende quest'ultimo, se pagato integralmente, una sorta di indebito, essendo venuta meno, benché a posteriori, la causa del versamento, con conseguente diritto ex lege del contribuente alla restituzione (v. Cass. 15/1/2021, n. 596; Cass. 30/9/2019, n. 24307).
Un'analoga questione interpretativa era stata risolta dal Supremo Collegio nel senso indicato relativamente alla situazione fiscale dei soggetti colpiti dal sisma del 13-16/12/1990 per le Province di Catania, Ragusa e
Siracusa, e ciò per effetto di un intervento normativo, simile a quello che interessa la presente controversia, che aveva il carattere di ius superveniens, tale da rendere il già pagato non dovuto ex post (v. Cass. 1/10/2007, n. 20641; cui adde, più di recente, Cass. 22/2/2018, n. 4291).
Questa conclusione è rafforzata dal fatto che, in tema di sopravvenienza di disposizioni legislative con incidenza su obbligazioni pubbliche già perfezionatesi, che sopprimano o riducano la prestazione che ne costituiva oggetto, di fronte all'espressa previsione recata dalle stesse disposizioni di irripetibilità delle somme già versate in esecuzione del rapporto obbligatorio come conformato in precedenza, la Corte Costituzionale ha espresso, con numerose pronunce, un univoco orientamento di non compatibilità costituzionale sotto il profilo della non ragionevolezza, atteso che, contraddittoriamente, da un lato, si rende insussistente l'obbligazione e, dall'altro lato, si rende irripetibile quanto già versato sine causa, nonché sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza, considerato che ingiustificatamente si pratica un trattamento deteriore per il soggetto che, nel rispetto del quadro normativo previgente, abbia già provveduto all'adempimento rispetto a chi, versando nella medesima situazione, non abbia invece effettuato alcun pagamento, o pagato somme inferiori al dovuto (v. Corte Cost. 22/7/2009, n. 227; Corte Cost. 26/7/2005, n. 320).
L'irragionevolezza e la violazione del principio di uguaglianza sono tanto più accentuati, ove si sia in presenza di interventi preordinati al sostegno di soggetti danneggiati da calamità naturali, non potendosi ammettere che si fruisca del beneficio nel solo caso di omesso adempimento dell'obbligazione pubblica, incidendo, così, per quanto concerne le imprese, anche sulla concorrenza.
Pertanto, ragioni logiche (il venire meno della causa del pagamento), giuridiche (l'operare delle regole sull'indebito) e di coerenza costituzionale (il rispetto dei principi di ragionevolezza ed uguaglianza) impongono di consentire al contribuente che ha pagato di domandare il rimborso, in maniera che egli non debba corrispondere, solo perché più diligente, un importo superiore a quello chiesto ad altri soggetti che si trovino nella medesima condizione (il risiedere nella zona colpita dal sisma).
Per quanto fin qui esposto, in accoglimento del presente ricorso, va annullato l'atto impugnato, con conseguente condanna della resistente alla restituzione delle imposte versate in eccedenza rispetto alle misure agevolate, come indicate nel presente ricorso.
Riguardo al quantum, l'importo erogabile in concreto all'odierno contribuente dovrà essere liquidato dall'Ufficio in relazione alle informazioni desunte dall'Anagrafe tributaria e, in particolare, dalle dichiarazioni dei redditi presentate, considerando i rimborsi/detrazioni eventualmente usufruiti dallo stesso contribuente, in modo che, per la singola posizione, verrà rimborsato, in contraddittorio con il soggetto interessato, solo l'importo effettivamente dovuto a quest'ultimo per IR e Addizionali.
Quanto alle spese di giudizio, il Collegio ritiene di disporne l'integrale compensazione tra le parti. Dagli atti risulta che il ricorso introduttivo, originariamente proposto in forma cumulativa e successivamente scorporato in autonome posizioni individuali, ha dato luogo, per la generalità delle controversie così originate, alla presentazione, da parte dell'Ufficio resistente, di istanze di cessazione della materia del contendere, formulate a seguito del riconoscimento della fondatezza delle pretese azionate. Tali definizioni sono state perfezionate mediante accordi sottoscritti dal difensore dei ricorrenti, contenenti espressa rinuncia alle spese di giudizio.
La condotta processuale complessivamente tenuta dall'Amministrazione, improntata alla definizione bonaria del contenzioso e al sostanziale riconoscimento delle posizioni dedotte, assume rilievo anche con riferimento alle residue controversie non definite in via concordata, in assenza di elementi idonei a evidenziare una differenziazione delle rispettive posizioni sostanziali.
Sussistono, pertanto, giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio e alla sostanziale omogeneità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Ascoli Piceno accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CELESTE ALBERTO, Presidente
DE ACUTIS STEFANIA, Relatore
MANCINI DAVID, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 294/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio trae origine da un ricorso cumulativo presentato per settantacinque contribuenti e successivamente scorporato in distinti ricorsi individuali.
Il Sig. Ricorrente_1, non essendosi avvalso della possibilità, concessa dal decreto-legge n. 189/2016, di richiedere al sostituto di imposta la sospensione delle ritenute applicate sugli stipendi relativi al periodo di imposta gennaio/dicembre 2017, ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso, presentata per IR, Addizionali regionale e comunale relative all'anno 2017, chiedendo la restituzione delle imposte per complessivi euro 7.874,15 e segnatamente invocando il decreto-legge n. 123/2019, convertito nella legge n. 156/2019, con cui veniva disposto il pagamento dei tributi sospesi a seguito del sisma, riferiti a tale periodo, nella misura del 40%, con conseguente permanenza del 60% delle trattenute non operate, per coloro che avevano optato, invece, per la suddetta sospensione.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, costituitasi ritualmente in giudizio, ha eccepito l'infondatezza dell'istanza di rimborso proposta dal ricorrente, rilevando l'inapplicabilità dell'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, attesa l'assenza di errore materiale, duplicazione di versamenti ovvero insussistenza dell'obbligazione tributaria, presupposti necessari ai fini del rimborso.
In ogni caso, l'Ufficio ha sostenuto che il termine di decadenza di quarantotto mesi, previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 per la presentazione dell'istanza di rimborso, decorre dalla data del versamento delle ritenute e non da quella dell'asserito ius superveniens.
Pertanto, poiché la domanda è stata presentata in data 5 febbraio 2021, sono rimborsabili, al più, le ritenute effettuate nei quarantotto mesi precedenti, con conseguente limitazione dell'importo oggetto di richiesta.
Con riferimento al contenuto sostanziale della domanda, l'Agenzia ha ritenuto infondata la pretesa avanzata, richiamando l'art. 48, comma 1-bis, del D.L. 189/2016, che preclude il rimborso di quanto già versato. Ha sostenuto che il beneficio della riduzione del carico fiscale al 40% ex art. 8, comma 2, del D.L. 123/2019 è riservato esclusivamente ai soggetti che si sono avvalsi della sospensione dei versamenti e che tale riduzione non può estendersi, né in via analogica né in via costituzionalmente orientata, a coloro che hanno optato per il versamento integrale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato.
Vanno esaminate con priorità le eccezioni preliminari sollevate dall'Agenzia.
In primis, la resistente ha eccepito l'inapplicabilità dell'art. 38 del d.P.R. 602/1973 all'istanza di rimborso presentata.
L'Agenzia delle Entrate osserva che il richiamo all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 risulterebbe inconferente, atteso che tale disposizione disciplina il diritto al rimborso limitatamente ai versamenti affetti da errore materiale, duplicazione o inesistenza – totale o parziale – dell'obbligo di pagamento. Si tratterebbe, dunque, di fattispecie diversa rispetto a quella oggetto del presente giudizio, considerato che, almeno fino alla data di entrata in vigore delle singole disposizioni agevolative, il pagamento delle imposte era da ritenersi pienamente dovuto.
Tale eccezione non può essere condivisa.
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di rimborso di imposte sui redditi delle persone fisiche
(IRPEF), nonché delle relative addizionali regionale e comunale, versate nel corso del 2017 per effetto di ritenute alla fonte regolarmente operate dai sostituti d'imposta.
Tali versamenti, pienamente legittimi al momento della loro effettuazione, hanno acquisito successivamente i connotati dell'indebito oggettivo in forza dello ius superveniens rappresentato dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 123/2019, convertito dalla legge n. 156/2019, il quale ha previsto, in favore dei contribuenti residenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, un abbattimento dell'onere tributario, nella misura del 60%, limitando il carico fiscale al solo 40% delle imposte dovute.
Da tale intervento normativo è derivato, in capo ai contribuenti che avevano adempiuto integralmente agli obblighi fiscali, un diritto soggettivo alla restituzione della parte eccedente, inquadrabile nell'àmbito dell'indebito oggettivo sopravvenuto.
La previsione di cui all'art. 38 del d.P.R. 602/73, secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità, ha portata generale e si applica a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempimento dell'obbligazione tributaria, indipendentemente dalla ragione per cui il pagamento si riveli in tutto o in parte non dovuto. In particolare, la locuzione “inesistenza dell'obbligo di versamento” comprende anche il caso in cui il pagamento, pur originariamente legittimo, diventi indebito in un momento successivo per effetto di una norma sopravvenuta che incida retroattivamente sulla debenza del tributo (cfr. Cass. civ., Sez. V, ord.
n. 8429 del 31 marzo 2025; Cass. 7960 del 2024; Cass. n. 20744 del 2019; Cass. n. 16617 del 2015).
L'azione di rimborso è quindi pienamente ammissibile alla luce dell'art. 38 citato, in quanto volta alla restituzione di una somma che, per effetto di ius superveniens, ha perso la sua giustificazione normativa.
Parimenti infondata risulta l'eccezione di decadenza sollevata dall'Ufficio, secondo cui il termine di quarantotto mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 per la presentazione dell'istanza di rimborso dovrebbe essere computato a decorrere dalla data del versamento delle ritenute operate nel corso dell'anno 2017.
In materia di ritenute alla fonte, il termine decadenziale per l'azione restitutoria decorre non dalla data del pagamento, bensì dal momento in cui si verifica il presupposto giuridicamente rilevante che attribuisce all'importo versato la natura di indebito.
Ne consegue che, nelle ipotesi in cui il venir meno dell'obbligazione tributaria discenda dall'applicazione di una norma successiva - come nel caso in esame - il dies a quo del termine decadenziale non può coincidere con la data del versamento, bensì con il momento in cui l'importo versato assume rilevanza giuridica quale indebito, rendendo azionabile il diritto alla ripetizione.
Tale principio è stato espressamente confermato dalla Suprema Corte (v. sent. n. 8429 del 31/3/2025; n.
7960 del 2024; n. 7936 del 25/3/2024), la quale, ha chiarito che il dies a quo per il computo del termine di decadenza coincide con la data di entrata in vigore della norma sopravvenuta che ha determinato il venir meno dell'obbligo, e non con quella del versamento originario.
Pertanto, nella fattispecie in esame, il termine decadenziale ha iniziato a decorrere dal 24/12/2019, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 156/2019 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23/12/2019), sicché l'istanza presentata dal ricorrente deve ritenersi tempestiva.
Non possono, altresì, essere condivise le ulteriori argomentazioni dell'Amministrazione circa la pretesa insussistenza del diritto al rimborso.
In punto di fatto, è incontestato che il ricorrente: a) sia un lavoratore dipendente;
b) risieda in uno dei Comuni colpiti dal sisma che ha interessato la Regione Marche il 24/8/2016, facenti parte del “cratere sismico” ai sensi dell'allegato 1 e 2 al decreto-legge n. 189/2016; e c) non abbia optato per la c.d. busta paga pesante.
In punto di diritto, si tratta solo di risolvere la questione relativa alla legittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso delle ritenute versate dal ricorrente in conseguenza del sisma che ha colpito il territorio delle Marche.
La fondatezza dell'istanza di rimborso deve essere riconosciuta, come già stabilito da questa Corte in analoghe controversie, confermate in appello e, più di recente, con l'autorevole avallo della Cassazione nelle sentenze n. 23642, n. 23647 e n. 23652 del 3 settembre 2024 riguardanti la Regione Marche, le cui motivazioni, qui integralmente condivise, vengono richiamate.
Preliminarmente, appare opportuno tracciare la cornice di riferimento normativo.
L'art. 48, comma 1-bis, del decreto-legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, prevede che: “I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al
31 dicembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato”.
A sua volta, l'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 123/2019, convertito dalla legge n. 229/2019, dispone che: “Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti”.
Orbene, contrariamente all'assunto dell'Amministrazione resistente, la richiesta di sospensione del prelievo fiscale e contributivo non può costituire una valida e ragionevole discriminante al fine di godere definitivamente dello “sconto” fiscale e contributivo concesso dall'RI.
La richiesta di avvalersi della sospensione non era legata normativamente al fatto che il contribuente avesse subìto danni dall'evento sismico, né a difficoltà reddituali: anche i contribuenti facoltosi avrebbero potuto giovarsene, ed anche i contribuenti che non avevano subìto alcun danno a causa del terremoto -solo per i residenti nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto la sospensione delle ritenute poteva essere richiesta con la presentazione della domanda e solo se gli interessati rivestivano la qualità di soggetti danneggiati che avessero dichiarato l'inagibilità del fabbricato con apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate ed all'INPS territorialmente competenti, ma comunque indipendentemente dal reddito percepito-.
Piuttosto, la sospensione del prelievo fiscale e contributivo per i contribuenti residenti nei Comuni del “cratere sismico” doveva intendersi come beneficio accessibile da parte di tutti, mentre il requisito della “richiesta”, slegato dalle condizioni reddituali o patrimoniali, aveva come sua giustificazione soltanto quella di rimettere al contribuente la valutazione dell'opportunità di accedere ad un beneficio provvisorio, nell'incertezza del se, come e quando delle somme non versate sarebbe stato richiesto, in futuro, il pagamento. In altri termini, i contribuenti del “cratere sismico” avrebbero potuto scegliere, in totale libertà, se correre il rischio di accumulare debiti nei confronti dell'RI - visto che “sospensione” non significa “remissione del debito” - o, invece, evitare qualsiasi incertezza continuando regolarmente ad onorare i propri debiti.
In ogni caso, non può sostenersi che chi abbia scelto di “non rischiare” di accumulare debiti verso l'RI possa essere penalizzato alla luce dello ius superveniens, che ha consentito ai contribuenti che avevano scelto di fruire della sospensione di pagare solo il 40% degli importi dovuti: infatti, una lettura restrittiva di tale disposizione sarebbe ingiustamente discriminatoria verso coloro che, magari anche meno benestanti di quelli che si erano avvalsi della sospensione, avevano preferito evitare qualsiasi incertezza, pagando regolarmente i loro debiti con il fisco.
La lettura restrittiva dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 123/2019, convertito nella legge n. 156/2019, patrocinata dalla resistente, si porrebbe anche in contrasto con l'art. 3 Cost. e confliggerebbe con il canone giuridico della ragionevolezza: se ne impone, dunque, una interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso che la richiamata disposizione abbia inteso regolare esplicitamente solo la posizione di “color che son sospesi”, lasciando implicitamente impregiudicato, per quelli che scelsero di pagare integralmente i loro debiti erariali e contributivi, il diritto al rimborso dell'eccedenza rispetto a quanto avrebbero dovuto definitivamente pagare se si fossero avvalsi anch'essi della sospensione.
Inoltre, non si oppone a tale conclusione l'art. 48, comma 1-bis, del decreto-legge n. 189/2016 il quale, nel disciplinare i presupposti della sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, dispone che “non si fa luogo a rimborso di quanto già versato”: si tratta, evidentemente, di una disposizione che preclude solo la possibilità di chiedere il rimborso di quanto legittimamente corrisposto entro il 31/12/2016, prima, cioè, che iniziasse il periodo temporale per il quale sarebbe valsa la sospensione dei pagamenti.
In conclusione, viene affermato il seguente principio di diritto: “l'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 123/2019, convertito nella legge n. 156/2019, deve essere inteso nel senso che dello 'sconto' fiscale, definitivamente riconosciuto ai contribuenti residenti nei Comuni ricompresi nel cratere sismico individuato dagli allegati al decreto-legge n. 189/2016, pari al 60% delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto- legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, beneficiano anche coloro che non abbiano chiesto la sospensione dei pagamenti ai sensi dell'art. 48, comma 1-bis, del medesimo decreto- legge n. 189/2016, con la conseguenza che questi ultimi hanno diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto al 40% degli importi dovuti per legge”.
Tali principi sono stati ripresi e ampliati da una successiva pronuncia del Supremo Collegio (v. sent. n. 8276 del 29/3/2025, riguardante la Regione Abruzzo), che ha avuto modo di confutare l'assunto dell'Agenzia, ad avviso della quale, per i residenti nei Comuni ricompresi nel “cratere sismico” degli eventi tellurici del
24/8/2016, l'art. 48, comma 1-bis, del decreto-legge n. 189/2016 aveva disposto la sospensione dei pagamenti, escludendo, tuttavia, il diritto al rimborso di quanto eventualmente versato in mancanza dell'opzione per la sospensione, in quanto la scelta di non avvalersi del beneficio in questione valeva come riconoscimento dell'assenza di stato di bisogno, che escludeva la sussistenza del diritto al successivo rimborso.
In altri termini, l'Agenzia sostiene che il citato l'art. 48, comma 1-bis, del decreto-legge n. 189/2016, avrebbe introdotto una sospensione facoltativa, su richiesta del sostituito, dei versamenti dovuti dal sostituto d'imposta a titolo di ritenute fiscali, per il pagamento delle imposte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi di lavori autonomo;
la finalità della norma sarebbe stata quella di fornire “liquidità aggiuntiva” alle persone fisiche danneggiate dal sisma, onde consentire loro di far fronte ai danni materiali da questo prodotti.
La mancata opzione per tale sospensione - ad avviso della resistente - varrebbe a dimostrare l'assenza di difficoltà economica, legata al sisma e, quindi, giustificherebbe la mancanza della restituzione di quanto eventualmente versato, nel mentre la riduzione del 60% delle imposte sarebbe applicabile solamente nei confronti di coloro che avevano richiesto la sospensione, stante il richiamo, da parte dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 123/2019, all'art. 48, comma 11, del decreto-legge n. 189/2016, che stabilisce le modalità di restituzione delle ritenute non versate proprio in ragione dell'adesione alla consentita sospensione.
Tali assunti sono stati considerati “totalmente infondati”.
Invero, gli stessi giudici di legittimità, con riferimento a fattispecie analoghe, hanno costantemente ritenuto che la norma successiva, che riduce il tributo dovuto per un certo periodo di tempo, rende quest'ultimo, se pagato integralmente, una sorta di indebito, essendo venuta meno, benché a posteriori, la causa del versamento, con conseguente diritto ex lege del contribuente alla restituzione (v. Cass. 15/1/2021, n. 596; Cass. 30/9/2019, n. 24307).
Un'analoga questione interpretativa era stata risolta dal Supremo Collegio nel senso indicato relativamente alla situazione fiscale dei soggetti colpiti dal sisma del 13-16/12/1990 per le Province di Catania, Ragusa e
Siracusa, e ciò per effetto di un intervento normativo, simile a quello che interessa la presente controversia, che aveva il carattere di ius superveniens, tale da rendere il già pagato non dovuto ex post (v. Cass. 1/10/2007, n. 20641; cui adde, più di recente, Cass. 22/2/2018, n. 4291).
Questa conclusione è rafforzata dal fatto che, in tema di sopravvenienza di disposizioni legislative con incidenza su obbligazioni pubbliche già perfezionatesi, che sopprimano o riducano la prestazione che ne costituiva oggetto, di fronte all'espressa previsione recata dalle stesse disposizioni di irripetibilità delle somme già versate in esecuzione del rapporto obbligatorio come conformato in precedenza, la Corte Costituzionale ha espresso, con numerose pronunce, un univoco orientamento di non compatibilità costituzionale sotto il profilo della non ragionevolezza, atteso che, contraddittoriamente, da un lato, si rende insussistente l'obbligazione e, dall'altro lato, si rende irripetibile quanto già versato sine causa, nonché sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza, considerato che ingiustificatamente si pratica un trattamento deteriore per il soggetto che, nel rispetto del quadro normativo previgente, abbia già provveduto all'adempimento rispetto a chi, versando nella medesima situazione, non abbia invece effettuato alcun pagamento, o pagato somme inferiori al dovuto (v. Corte Cost. 22/7/2009, n. 227; Corte Cost. 26/7/2005, n. 320).
L'irragionevolezza e la violazione del principio di uguaglianza sono tanto più accentuati, ove si sia in presenza di interventi preordinati al sostegno di soggetti danneggiati da calamità naturali, non potendosi ammettere che si fruisca del beneficio nel solo caso di omesso adempimento dell'obbligazione pubblica, incidendo, così, per quanto concerne le imprese, anche sulla concorrenza.
Pertanto, ragioni logiche (il venire meno della causa del pagamento), giuridiche (l'operare delle regole sull'indebito) e di coerenza costituzionale (il rispetto dei principi di ragionevolezza ed uguaglianza) impongono di consentire al contribuente che ha pagato di domandare il rimborso, in maniera che egli non debba corrispondere, solo perché più diligente, un importo superiore a quello chiesto ad altri soggetti che si trovino nella medesima condizione (il risiedere nella zona colpita dal sisma).
Per quanto fin qui esposto, in accoglimento del presente ricorso, va annullato l'atto impugnato, con conseguente condanna della resistente alla restituzione delle imposte versate in eccedenza rispetto alle misure agevolate, come indicate nel presente ricorso.
Riguardo al quantum, l'importo erogabile in concreto all'odierno contribuente dovrà essere liquidato dall'Ufficio in relazione alle informazioni desunte dall'Anagrafe tributaria e, in particolare, dalle dichiarazioni dei redditi presentate, considerando i rimborsi/detrazioni eventualmente usufruiti dallo stesso contribuente, in modo che, per la singola posizione, verrà rimborsato, in contraddittorio con il soggetto interessato, solo l'importo effettivamente dovuto a quest'ultimo per IR e Addizionali.
Quanto alle spese di giudizio, il Collegio ritiene di disporne l'integrale compensazione tra le parti. Dagli atti risulta che il ricorso introduttivo, originariamente proposto in forma cumulativa e successivamente scorporato in autonome posizioni individuali, ha dato luogo, per la generalità delle controversie così originate, alla presentazione, da parte dell'Ufficio resistente, di istanze di cessazione della materia del contendere, formulate a seguito del riconoscimento della fondatezza delle pretese azionate. Tali definizioni sono state perfezionate mediante accordi sottoscritti dal difensore dei ricorrenti, contenenti espressa rinuncia alle spese di giudizio.
La condotta processuale complessivamente tenuta dall'Amministrazione, improntata alla definizione bonaria del contenzioso e al sostanziale riconoscimento delle posizioni dedotte, assume rilievo anche con riferimento alle residue controversie non definite in via concordata, in assenza di elementi idonei a evidenziare una differenziazione delle rispettive posizioni sostanziali.
Sussistono, pertanto, giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio e alla sostanziale omogeneità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Ascoli Piceno accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.