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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2428 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 08/07/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 868/2024
vertente tra parte domiciliata in VIALE DELLE MILIZIE, 108 00192 ROMA Parte_1 rappresentata dall'avv. DE FRANCESCO GIOVANNI
Parte appellante contro parte domiciliata in VIA CESARE BECCARIA 29 ROMA rappresentata dall'avv. CP_1 GIORDANO CRISTIANA
Parte appellata Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3376/2024 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data 18.3.2024 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con il presente appello impugna la sentenza in oggetto, con la quale è stato Parte_1 respinto il suo ricorso volto al pagamento delle ultime tre mensilità e del FR (per la complessiva somma di euro 10.740,22) da parte del Fondo di Garanzia mancando l'esecuzione forzata nei CP_1 confronti del datore di lavoro, il cui fallimento non era pervenuto all'esame dello stato passivo stante la chiusura anticipata dello stesso per mancanza di attivo;
la domanda di insinuazione del lavoratore era stata peraltro rigettata e, nel conseguente giudizio di opposizione (dichiarato improcedibile per il venir meno del fallimento) era stata disposta una CTU contabile che accertava il credito del lavoratore ma non costituiva titolo esecutivo legittimante l'accesso al Fondo di Garanzia.
Si costituisce l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto difettando un titolo esecutivo su CP_1 cui fondare la domanda di accesso secondo le norme di riferimento.
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°° Lamenta l'appellante con il primo motivo di non avere basato la propria domanda, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, sulla CTU contabile disposta nel corso del giudizio di opposizione allo stato passivo, bensì sulla sentenza (nel 2017 divenuta esecutiva) del Tribunale del Lavoro n. 6251/2013, che costituiva l'originario titolo del credito, poi insinuato (sulla base del quale, peraltro, era stata aperta la procedura fallimentare). La CTU aveva comunque una sua autorità, anche se non costituente titolo esecutivo.
Con il secondo motivo lamenta la irrilevanza della mancata ammissione al passivo, presupposto essendo, invece, lo stato di insolvenza del datore di lavoro.
Con ulteriori motivi lamenta la violazione dei diritti costituzionali del lavoratore, con richiamo anche a fonti eurounitarie.
Il lavoratore aveva adoperato tutti i mezzi approntati dall'ordinamento per il recupero del credito nei confronti del datore di lavoro insolvente e si era prontamente attivato per l'esecuzione della sentenza del Tribunale del lavoro del 2013.
In ogni caso, non era maturata la prescrizione eccepita dall' , eccezione sollevata dall'istituto CP_1 in primo grado ed assorbita nella decisione impugnata.
Il gravame è infondato.
Esaminando congiuntamente, per ragioni di contiguità logica, i primi due motivi di appello, risulta applicabile la sentenza della Corte di Cassazione n. 1886/2020 che, nel caso in cui, come nella fattispecie, la procedura fallimentare venga chiusa per insufficienza di attivo, senza procedere all'accertamento del passivo (art. 102 L. fall.), ritiene necessario che il lavoratore si munisca di un titolo esecutivo ed esperisca inutilmente un'azione esecutiva nei confronti del debitore tornato in bonis, ai sensi dell'art. 2, co. 5, L. n. 297/1982.
La questione è stata più volte affrontata, da ultimo con sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 273/2023 del 6.2.2023 (ma v. anche, tra le altre, la n. 2409/2023 del 6.6.2023 e 2808/2022 del 5.8.2022), che si richiama e si riporta anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118 disposizioni di attuazione al codice di procedura civile:
“ L'art. 2 della legge 297/1982 prevede che per ottenere l'intervento del Fondo di garanzia venga posta in essere una preventiva escussione che può essere attuata, per i soggetti fallibili, mediante l'ammissione del credito al passivo fallimentare, ammissione che presuppone l'accertamento da parte del giudice fallimentare della sussistenza del credito e del suo ammontare.
Sarebbe pertanto inammissibile una domanda proposta al Fondo per il pagamento del FR in cui il lavoratore allegasse meramente il mancato adempimento del datore, lamentando genericamente l'insolvenza dello stesso, non potendo il Fondo intervenire prima della dichiarazione di insolvenza e di ammissione al passivo del credito fatto valere.
Al fine di rendere comunque possibile l'accesso dei lavoratori al Fondo di garanzia (e con ciò la realizzazione della tutela minima assicurata dalla direttiva comunitaria 80/987/CE come modificata dalla direttiva 2008/94/CE), l'art. 2 co. 5 L. n. 297/82 prevede che, in assenza del procedimento di accertamento del passivo, il lavoratore può chiedere l'intervento del Fondo di garanzia purché il credito risulti accertato da un provvedimento giudiziale (decreto ingiuntivo o sentenza) con il quale il credito di lavoro è stato riconosciuto. Dispone infatti il citato comma 5 che “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.
Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
Nel caso di specie è incontroverso che non vi è stata alcuna ammissione del credito al passivo fallimentare, non essendo stato predisposto alcuno stato passivo ai sensi dell'art. 102 L.F, a causa dell'insussistenza di attivo da distribuire ai creditori.
Quando in data 3.7.2018 la Cioè ha presentato domanda di accesso al Fondo di garanzia non vi era pertanto alcun accertamento giudiziale in ordine alla sussistenza del credito vantato ed al suo ammontare, né risulta essere mai stata esperita dalla lavoratrice alcuna azione esecutiva.
Questo Collegio condivide le affermazioni della S.C. secondo cui: “Questa Corte ha da tempo posto il principio secondo cui, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore assicurato che pretenda il pagamento del FR o delle tre mensilità da parte del Fondo di garanzia ha l'onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa del fallimento e che suo credito è stato ammesso nello stato passivo, ovvero, qualora l'ammissione del credito nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte sua, della domanda di insinuazione, ma prima dell'udienza fissata per l'esame della domanda suddetta, di procedere preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti dei datore di lavoro tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento, ex art. 2, comma 5, legge n. 297c1t. (v. Cass. n. 1886 del 2020 cit. e i precedenti ivi richiamati). 14. Peraltro, armonizzando nell'ordinamento nazionale la Direttiva 20/10/1980, n. 80/987/CEE, che prevede la possibilità di condizioni di miglior favore per i lavoratori da parte degli ordinamenti nazionali (art. 9 dir. 80/987 cit.), il governo italiano, nell'esercizio del delegato potere legislativo, ha derogato in melius le disposizioni comunitarie, introducendo il più favorevole spazio temporale annuale per l'ambito d'intervento della protezione previdenziale, in luogo del minor termine di sei mesi previsto dal legislatore comunitario. (…) 17. La verifica dell'iniziativa del lavoratore che aspiri alla tutela previdenziale deve dipanarsi lungo la direttrice del fatto costitutivo della prestazione pretesa, modulata sul FR spettante al lavoratore assicurato o sulle tre mensilità della retribuzione, e consistente non già nella cessazione del rapporto di lavoro (quanto al FR) o nel mero inadempimento dell'obbligazione retributiva (quanto alle tre mensilità), ma nel verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della legge n. 297 del 1982, rispettivamente, da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione ai passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, commi 2 e ss.) e, dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare o sia ritornato in bonis, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5). (…) 19. La Corte di giustizia ha anche ribadito che l'interpretazione derivante dal chiaro tenore letterale della norma risponde alla logica secondo la quale la copertura previdenziale apprestata dal resta collocata in un arco temporale relativamente prossimo alla cessazione dell'attività CP_2 lavorativa (in tal senso dovendosi escludere, come affermato, da ultimo, anche da Cass. n. 32 del 2020 cm, la violazione dei parametri costituzionali costituiti dagli artt 3 e 38 Cost.). (…) 26. In conclusione, l'iniziativa del lavoratore assume rilievo solo se intrapresa nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro stesso e, conseguentemente, al di fuori del segmento temporale annuale computato a ritroso da dette iniziative giudiziali non scatta la tutela previdenziale apprestata dall'ordinamento per le ultime tre mensilità della retribuzione” Così da ultimo Cass. n. 16249 del 29/07/2020).
La sentenza della Suprema Corte presuppone quindi, affinchè possa escludersi la necessità di un'ulteriore esecuzione forzata nei confronti del debitore tornato in bonis in caso di chiusura del fallimento anticipata rispetto alla formazione dello stato passivo, che il lavoratore sia quantomeno dotato di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro, altrimenti dovrà procurarsene un altro e procedere ad un nuovo tentativo di esecuzione.
Ebbene, nel caso che occupa manca del tutto il titolo esecutivo, che infondatamente l'appellante individua nella sentenza del Tribunale del lavoro del 2013.
Trattasi, invero, di sentenza che contiene la sola pronuncia di condanna generica al pagamento di differenze retributive (retribuzioni maturate dalla notifica del ricorso alla ripresa in servizio, detratto l'aliunde perceptum), che all'evidenza non consente - con il ricorso a meri calcoli aritmetici
- di pervenire alla quantificazione della somma dovuta;
non a caso tale quantificazione era stata demandata alla CTU disposta nel giudizio di opposizione al passivo, resasi necessaria proprio per la mancata quantificazione, in sentenza, delle retribuzioni e del FR (giudizio, come visto, non approdato ad alcun definitivo accertamento).
Lo stesso appellante conviene peraltro sull'assunto per cui il titolo su cui si basa la domanda di accesso al non può essere, e non è stata intesa come tale nel ricorso, la predetta disposta CP_2
CTU.
Correttamente il primo giudice ha dunque ritenuto difettare il titolo esecutivo, sebbene spostando l'asse motivazionale sulla inidoneità della CTU a costituirlo e sulla mancata ammissione del al passivo fallimentare, argomenti non dirimenti ma che comunque convergono nel far Pt_1 ritenere in radice il difetto di accertamento circa l'esistenza del credito a titolo di retribuzioni e di FR.
In ultimo la stessa Cassazione sopra richiamata afferma che “ nessun dubbio di legittimità costituzionale della disposizione di cui al comma 5 può sorgere rispetto a quella di cui al comma 2 dell'art. 2, l. n. 297/1982, giacché entrambi i casi postulano che il diritto al FR sia stato positivamente accertato nei confronti del suo legittimo debitore, vale a dire il datore di lavoro: e ciò o mediante la verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro stesso…”, che abbiamo visto non ricorrere nella fattispecie.
L'appello va pertanto respinto, assorbita ogni residua questione.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 1.900,00 oltre il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge.
Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 peril versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 08/07/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 08/07/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 868/2024
vertente tra parte domiciliata in VIALE DELLE MILIZIE, 108 00192 ROMA Parte_1 rappresentata dall'avv. DE FRANCESCO GIOVANNI
Parte appellante contro parte domiciliata in VIA CESARE BECCARIA 29 ROMA rappresentata dall'avv. CP_1 GIORDANO CRISTIANA
Parte appellata Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3376/2024 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data 18.3.2024 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con il presente appello impugna la sentenza in oggetto, con la quale è stato Parte_1 respinto il suo ricorso volto al pagamento delle ultime tre mensilità e del FR (per la complessiva somma di euro 10.740,22) da parte del Fondo di Garanzia mancando l'esecuzione forzata nei CP_1 confronti del datore di lavoro, il cui fallimento non era pervenuto all'esame dello stato passivo stante la chiusura anticipata dello stesso per mancanza di attivo;
la domanda di insinuazione del lavoratore era stata peraltro rigettata e, nel conseguente giudizio di opposizione (dichiarato improcedibile per il venir meno del fallimento) era stata disposta una CTU contabile che accertava il credito del lavoratore ma non costituiva titolo esecutivo legittimante l'accesso al Fondo di Garanzia.
Si costituisce l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto difettando un titolo esecutivo su CP_1 cui fondare la domanda di accesso secondo le norme di riferimento.
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°° Lamenta l'appellante con il primo motivo di non avere basato la propria domanda, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, sulla CTU contabile disposta nel corso del giudizio di opposizione allo stato passivo, bensì sulla sentenza (nel 2017 divenuta esecutiva) del Tribunale del Lavoro n. 6251/2013, che costituiva l'originario titolo del credito, poi insinuato (sulla base del quale, peraltro, era stata aperta la procedura fallimentare). La CTU aveva comunque una sua autorità, anche se non costituente titolo esecutivo.
Con il secondo motivo lamenta la irrilevanza della mancata ammissione al passivo, presupposto essendo, invece, lo stato di insolvenza del datore di lavoro.
Con ulteriori motivi lamenta la violazione dei diritti costituzionali del lavoratore, con richiamo anche a fonti eurounitarie.
Il lavoratore aveva adoperato tutti i mezzi approntati dall'ordinamento per il recupero del credito nei confronti del datore di lavoro insolvente e si era prontamente attivato per l'esecuzione della sentenza del Tribunale del lavoro del 2013.
In ogni caso, non era maturata la prescrizione eccepita dall' , eccezione sollevata dall'istituto CP_1 in primo grado ed assorbita nella decisione impugnata.
Il gravame è infondato.
Esaminando congiuntamente, per ragioni di contiguità logica, i primi due motivi di appello, risulta applicabile la sentenza della Corte di Cassazione n. 1886/2020 che, nel caso in cui, come nella fattispecie, la procedura fallimentare venga chiusa per insufficienza di attivo, senza procedere all'accertamento del passivo (art. 102 L. fall.), ritiene necessario che il lavoratore si munisca di un titolo esecutivo ed esperisca inutilmente un'azione esecutiva nei confronti del debitore tornato in bonis, ai sensi dell'art. 2, co. 5, L. n. 297/1982.
La questione è stata più volte affrontata, da ultimo con sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 273/2023 del 6.2.2023 (ma v. anche, tra le altre, la n. 2409/2023 del 6.6.2023 e 2808/2022 del 5.8.2022), che si richiama e si riporta anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118 disposizioni di attuazione al codice di procedura civile:
“ L'art. 2 della legge 297/1982 prevede che per ottenere l'intervento del Fondo di garanzia venga posta in essere una preventiva escussione che può essere attuata, per i soggetti fallibili, mediante l'ammissione del credito al passivo fallimentare, ammissione che presuppone l'accertamento da parte del giudice fallimentare della sussistenza del credito e del suo ammontare.
Sarebbe pertanto inammissibile una domanda proposta al Fondo per il pagamento del FR in cui il lavoratore allegasse meramente il mancato adempimento del datore, lamentando genericamente l'insolvenza dello stesso, non potendo il Fondo intervenire prima della dichiarazione di insolvenza e di ammissione al passivo del credito fatto valere.
Al fine di rendere comunque possibile l'accesso dei lavoratori al Fondo di garanzia (e con ciò la realizzazione della tutela minima assicurata dalla direttiva comunitaria 80/987/CE come modificata dalla direttiva 2008/94/CE), l'art. 2 co. 5 L. n. 297/82 prevede che, in assenza del procedimento di accertamento del passivo, il lavoratore può chiedere l'intervento del Fondo di garanzia purché il credito risulti accertato da un provvedimento giudiziale (decreto ingiuntivo o sentenza) con il quale il credito di lavoro è stato riconosciuto. Dispone infatti il citato comma 5 che “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.
Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
Nel caso di specie è incontroverso che non vi è stata alcuna ammissione del credito al passivo fallimentare, non essendo stato predisposto alcuno stato passivo ai sensi dell'art. 102 L.F, a causa dell'insussistenza di attivo da distribuire ai creditori.
Quando in data 3.7.2018 la Cioè ha presentato domanda di accesso al Fondo di garanzia non vi era pertanto alcun accertamento giudiziale in ordine alla sussistenza del credito vantato ed al suo ammontare, né risulta essere mai stata esperita dalla lavoratrice alcuna azione esecutiva.
Questo Collegio condivide le affermazioni della S.C. secondo cui: “Questa Corte ha da tempo posto il principio secondo cui, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore assicurato che pretenda il pagamento del FR o delle tre mensilità da parte del Fondo di garanzia ha l'onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa del fallimento e che suo credito è stato ammesso nello stato passivo, ovvero, qualora l'ammissione del credito nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte sua, della domanda di insinuazione, ma prima dell'udienza fissata per l'esame della domanda suddetta, di procedere preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti dei datore di lavoro tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento, ex art. 2, comma 5, legge n. 297c1t. (v. Cass. n. 1886 del 2020 cit. e i precedenti ivi richiamati). 14. Peraltro, armonizzando nell'ordinamento nazionale la Direttiva 20/10/1980, n. 80/987/CEE, che prevede la possibilità di condizioni di miglior favore per i lavoratori da parte degli ordinamenti nazionali (art. 9 dir. 80/987 cit.), il governo italiano, nell'esercizio del delegato potere legislativo, ha derogato in melius le disposizioni comunitarie, introducendo il più favorevole spazio temporale annuale per l'ambito d'intervento della protezione previdenziale, in luogo del minor termine di sei mesi previsto dal legislatore comunitario. (…) 17. La verifica dell'iniziativa del lavoratore che aspiri alla tutela previdenziale deve dipanarsi lungo la direttrice del fatto costitutivo della prestazione pretesa, modulata sul FR spettante al lavoratore assicurato o sulle tre mensilità della retribuzione, e consistente non già nella cessazione del rapporto di lavoro (quanto al FR) o nel mero inadempimento dell'obbligazione retributiva (quanto alle tre mensilità), ma nel verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della legge n. 297 del 1982, rispettivamente, da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione ai passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, commi 2 e ss.) e, dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare o sia ritornato in bonis, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5). (…) 19. La Corte di giustizia ha anche ribadito che l'interpretazione derivante dal chiaro tenore letterale della norma risponde alla logica secondo la quale la copertura previdenziale apprestata dal resta collocata in un arco temporale relativamente prossimo alla cessazione dell'attività CP_2 lavorativa (in tal senso dovendosi escludere, come affermato, da ultimo, anche da Cass. n. 32 del 2020 cm, la violazione dei parametri costituzionali costituiti dagli artt 3 e 38 Cost.). (…) 26. In conclusione, l'iniziativa del lavoratore assume rilievo solo se intrapresa nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro stesso e, conseguentemente, al di fuori del segmento temporale annuale computato a ritroso da dette iniziative giudiziali non scatta la tutela previdenziale apprestata dall'ordinamento per le ultime tre mensilità della retribuzione” Così da ultimo Cass. n. 16249 del 29/07/2020).
La sentenza della Suprema Corte presuppone quindi, affinchè possa escludersi la necessità di un'ulteriore esecuzione forzata nei confronti del debitore tornato in bonis in caso di chiusura del fallimento anticipata rispetto alla formazione dello stato passivo, che il lavoratore sia quantomeno dotato di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro, altrimenti dovrà procurarsene un altro e procedere ad un nuovo tentativo di esecuzione.
Ebbene, nel caso che occupa manca del tutto il titolo esecutivo, che infondatamente l'appellante individua nella sentenza del Tribunale del lavoro del 2013.
Trattasi, invero, di sentenza che contiene la sola pronuncia di condanna generica al pagamento di differenze retributive (retribuzioni maturate dalla notifica del ricorso alla ripresa in servizio, detratto l'aliunde perceptum), che all'evidenza non consente - con il ricorso a meri calcoli aritmetici
- di pervenire alla quantificazione della somma dovuta;
non a caso tale quantificazione era stata demandata alla CTU disposta nel giudizio di opposizione al passivo, resasi necessaria proprio per la mancata quantificazione, in sentenza, delle retribuzioni e del FR (giudizio, come visto, non approdato ad alcun definitivo accertamento).
Lo stesso appellante conviene peraltro sull'assunto per cui il titolo su cui si basa la domanda di accesso al non può essere, e non è stata intesa come tale nel ricorso, la predetta disposta CP_2
CTU.
Correttamente il primo giudice ha dunque ritenuto difettare il titolo esecutivo, sebbene spostando l'asse motivazionale sulla inidoneità della CTU a costituirlo e sulla mancata ammissione del al passivo fallimentare, argomenti non dirimenti ma che comunque convergono nel far Pt_1 ritenere in radice il difetto di accertamento circa l'esistenza del credito a titolo di retribuzioni e di FR.
In ultimo la stessa Cassazione sopra richiamata afferma che “ nessun dubbio di legittimità costituzionale della disposizione di cui al comma 5 può sorgere rispetto a quella di cui al comma 2 dell'art. 2, l. n. 297/1982, giacché entrambi i casi postulano che il diritto al FR sia stato positivamente accertato nei confronti del suo legittimo debitore, vale a dire il datore di lavoro: e ciò o mediante la verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro stesso…”, che abbiamo visto non ricorrere nella fattispecie.
L'appello va pertanto respinto, assorbita ogni residua questione.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 1.900,00 oltre il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge.
Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 peril versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 08/07/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste