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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/05/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 531/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto: “separazione consensuale”
TRA elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Parte_1
Annunziatella n. 23, presso lo studio dell'avv. Luigi Gattuso, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E
elettivamente domiciliata in Afragola (Na) alla Via Vincenzo Calvanese n. 7/A, Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Vincenzo D'Antò, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 10.2.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio (in
Napoli, il 9.9.2017), dal quale nasceva il figlio (in data 28.6.2019), e che la prosecuzione Per_1
della convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 27.3.2025 la causa era riservata in decisione al Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Le condizioni di separazione sottoscritte dalle parti non sono contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse del minore e, pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle altre condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Va infine dichiarato, ai sensi dell'art. 191 2co c.c., lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, se esistente.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la separazione personale tra i coniugi (nato a [...], il Parte_1
14.3.1981) e (nata a [...], il [...]); Controparte_1
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (atto n. 86, P. II, S. A, anno 2017) per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 6.5.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 531/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto: “separazione consensuale”
TRA elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Parte_1
Annunziatella n. 23, presso lo studio dell'avv. Luigi Gattuso, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E
elettivamente domiciliata in Afragola (Na) alla Via Vincenzo Calvanese n. 7/A, Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Vincenzo D'Antò, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 10.2.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio (in
Napoli, il 9.9.2017), dal quale nasceva il figlio (in data 28.6.2019), e che la prosecuzione Per_1
della convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 27.3.2025 la causa era riservata in decisione al Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Le condizioni di separazione sottoscritte dalle parti non sono contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse del minore e, pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle altre condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Va infine dichiarato, ai sensi dell'art. 191 2co c.c., lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, se esistente.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la separazione personale tra i coniugi (nato a [...], il Parte_1
14.3.1981) e (nata a [...], il [...]); Controparte_1
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (atto n. 86, P. II, S. A, anno 2017) per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 6.5.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro