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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14716 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 722/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 722/2024 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
RUSSA) il 02/10/1989, con il patrocinio dell'avv.to SCHIAVO VINCENZO, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv.to FANTOZZI GIAMPAOLO, giusta procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10/01/2024 , nel chiedere che il Parte_1
Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Roma, in data
27/08/2021, con , ha dedotto di vivere ininterrottamente separato dal coniuge in CP_1 virtù di separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Roma con decreto del 02/01/2023.
Deduceva inoltre che dalla loro unione non erano nati figli.
Nel presente giudizio parte ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni indicate in sede di separazione.
Il sig. , costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda di scioglimento del CP_1 vincolo coniugale nonché alle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente.
All'udienza fissata davanti al Giudice Delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo alle condizioni che di seguito si riportano e ne hanno chiesto l'accoglimento: • dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e CP_1
in Roma il 27.08.2021 (atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile al n. Parte_1
66, parte I, serie 40) con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di Roma di trascrizione dell'emananda sentenza;
• disporre che le parti continuino a vivere separatamente, con obbligo di mutuo rispetto, provvedendo ciascuna al proprio mantenimento.
Il G.D., in relazione a ciò, si è riservato di riferire al Collegio.
§§§
La domanda di scioglimento del matrimonio del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Roma nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con l'omologa del 02/01/2023; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che dall'unione matrimoniale non sono nati figli e che non state articolate richieste di natura economica da parte dei coniugi, i quali dichiarano di essere in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in Roma, in data 27/08/2021, alle condizioni di cui in parte motiva;
CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021, atto 00066, parte
I, serie 40);
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 10/09/2025.
IL PRESIDENTE rel est dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 722/2024 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
RUSSA) il 02/10/1989, con il patrocinio dell'avv.to SCHIAVO VINCENZO, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv.to FANTOZZI GIAMPAOLO, giusta procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10/01/2024 , nel chiedere che il Parte_1
Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Roma, in data
27/08/2021, con , ha dedotto di vivere ininterrottamente separato dal coniuge in CP_1 virtù di separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Roma con decreto del 02/01/2023.
Deduceva inoltre che dalla loro unione non erano nati figli.
Nel presente giudizio parte ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni indicate in sede di separazione.
Il sig. , costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda di scioglimento del CP_1 vincolo coniugale nonché alle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente.
All'udienza fissata davanti al Giudice Delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo alle condizioni che di seguito si riportano e ne hanno chiesto l'accoglimento: • dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e CP_1
in Roma il 27.08.2021 (atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile al n. Parte_1
66, parte I, serie 40) con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di Roma di trascrizione dell'emananda sentenza;
• disporre che le parti continuino a vivere separatamente, con obbligo di mutuo rispetto, provvedendo ciascuna al proprio mantenimento.
Il G.D., in relazione a ciò, si è riservato di riferire al Collegio.
§§§
La domanda di scioglimento del matrimonio del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Roma nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con l'omologa del 02/01/2023; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che dall'unione matrimoniale non sono nati figli e che non state articolate richieste di natura economica da parte dei coniugi, i quali dichiarano di essere in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in Roma, in data 27/08/2021, alle condizioni di cui in parte motiva;
CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021, atto 00066, parte
I, serie 40);
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 10/09/2025.
IL PRESIDENTE rel est dott.ssa Marta Ienzi