CASS
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 20586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20586 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - AO MA ER IN AN DI GI - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da: AR OR, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/12/2024 del Tribunale di Milano esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Eva Toscani;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta, formulata nell’interesse di OR AR, tesa al riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, segnatamente, tra la sentenza del Tribunale di Milano, in data 12 gennaio 2024, irrevocabile il 29 marzo 2024, di condanna alla pena di cinque mesi di reclusione ed euro 166,67, di multa (così ridotta quella originariamente applicata ai sensi dell'art. 442, comma 2.bis, cod. proc. pen.), per il reato di cui agli artt. 624-bis e 625 cod. pen. irrogata in aumento sulla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 10 ottobre 2017, irrevocabile il 25 novembre 2017, di condanna alla pena di due anni di reclusione ed euro 400,00 di multa per i reati di cui agli artt. 624-bis, 625 cod. pen. e 2 e 4 ln. 895 del 1967, infine la sentenza del Tribunale di Milano in data 10 agosto 2016, irrevocabile il 18 settembre 2016, di condanna alla pena di un anno di reclusione d euro 400,00 per il reato di cui agli artt. 56, 624-bis e 625 cod. pen. Individuato il reato più grave in quello di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, irrevocabile il 25 novembre 2017, il Giudice dell'esecuzione ha mantenuto la stessa porzione di pena (cinque mesi di reclusione ed euro 166,67, di multa) fissata dal giudice di merito quanto al reato giudicato con la sentenza del Tribunale di Milano, irrevocabile, il 29 marzo 2024; quindi ha indicato in otto mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa la porzione di pena per il reato giudicato con la sentenza del Tribunale di Milano, irrevocabile il 18 settembre 2016, rideterminando la pena unica in tre anni, un mese di reclusione ed euro 766, 67 di multa.
2. Ricorre AR per cassazione, per mezzo del suo difensore e, con un unico motivo, deduce violazione dell’art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione. Il Giudice dell'esecuzione ha individuato la porzione di aumento per il reato giudicato con la sentenza del Tribunale di Milano irrevocabile il 18 settembre 2016, unificato ex art. 81, comma 2, cod. pen., senza una specifica motivazione sul punto, a che considerato il fatto che la pena applicata in aumento non solo non è in linea con gli aumenti previsti per gli altri reati-satellite, ma addirittura assegnando al reato di furto tentato una porzione di pena maggiore rispetto a quella del furto o consumato in abitazione.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 15 febbraio 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione, ove debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, deve individuare quello più grave - cioè, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., quello per il quale è stata inflitta la pena più grave - e solo successivamente, sulla pena Penale Sent. Sez. 1 Num. 20586 Anno 2025 Presidente: OC IA Relatore: OS EVA Data Udienza: 13/03/2025 come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli eventualmente già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030). Si è inoltre specificato che, nello svolgimento di tale operazione, il giudice, titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati satellite, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., così da rendere concretamente possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216). In Sez. U. Pizzone,la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Infine, si è chiarito che quando, operata la scelta della pena base nel rispetto dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., il giudice intenda confermare l'entità degli aumenti quantificati in sede cognizione per i reati già considerati satellite rispetto a quello più grave, in relazione a cui è stata individuata la pena base (conferma in sé rispettosa del limite affermato da Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 - 01), può farlo motivando sul punto anche con il richiamo delle ragioni che avevano fondato la medesima dosimetria in sede cognitiva. 3. Nel caso ora in esame, dall'ordinanza impugnata emerge che il Giudice dell'esecuzione non ha fatto buon governo di detti principi. Come rilevato dal ricorrente, il Giudice dell'esecuzione non solo non ha motivato in alcun modo sul quantum di pena inflitta a titolo di continuazione, pari a otto mesi di reclusione, in apprezzabile aumento rispetto a quelli previsti per gli altri reati satellite, ma ha altresì illogicamente assegnato al reato giudicato con la sentenza del Tribunale di Milano irrevocabile il 18/09/2016 – che (come risulta dalla sentenza, in atti) è un furto tentato – una pena superiore a quella inflitta per i fatti di furto consumato in abitazione.
4. Gli svolti rilievi impongono, dunque, di annullare l'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per il corrispondente nuovo esame, nel rispetto dei principi di diritto indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano. Così è deciso, 13/03/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EVA OS IA OC 2
udita la relazione del Consigliere Eva Toscani;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta, formulata nell’interesse di OR AR, tesa al riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, segnatamente, tra la sentenza del Tribunale di Milano, in data 12 gennaio 2024, irrevocabile il 29 marzo 2024, di condanna alla pena di cinque mesi di reclusione ed euro 166,67, di multa (così ridotta quella originariamente applicata ai sensi dell'art. 442, comma 2.bis, cod. proc. pen.), per il reato di cui agli artt. 624-bis e 625 cod. pen. irrogata in aumento sulla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 10 ottobre 2017, irrevocabile il 25 novembre 2017, di condanna alla pena di due anni di reclusione ed euro 400,00 di multa per i reati di cui agli artt. 624-bis, 625 cod. pen. e 2 e 4 ln. 895 del 1967, infine la sentenza del Tribunale di Milano in data 10 agosto 2016, irrevocabile il 18 settembre 2016, di condanna alla pena di un anno di reclusione d euro 400,00 per il reato di cui agli artt. 56, 624-bis e 625 cod. pen. Individuato il reato più grave in quello di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, irrevocabile il 25 novembre 2017, il Giudice dell'esecuzione ha mantenuto la stessa porzione di pena (cinque mesi di reclusione ed euro 166,67, di multa) fissata dal giudice di merito quanto al reato giudicato con la sentenza del Tribunale di Milano, irrevocabile, il 29 marzo 2024; quindi ha indicato in otto mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa la porzione di pena per il reato giudicato con la sentenza del Tribunale di Milano, irrevocabile il 18 settembre 2016, rideterminando la pena unica in tre anni, un mese di reclusione ed euro 766, 67 di multa.
2. Ricorre AR per cassazione, per mezzo del suo difensore e, con un unico motivo, deduce violazione dell’art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione. Il Giudice dell'esecuzione ha individuato la porzione di aumento per il reato giudicato con la sentenza del Tribunale di Milano irrevocabile il 18 settembre 2016, unificato ex art. 81, comma 2, cod. pen., senza una specifica motivazione sul punto, a che considerato il fatto che la pena applicata in aumento non solo non è in linea con gli aumenti previsti per gli altri reati-satellite, ma addirittura assegnando al reato di furto tentato una porzione di pena maggiore rispetto a quella del furto o consumato in abitazione.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 15 febbraio 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione, ove debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, deve individuare quello più grave - cioè, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., quello per il quale è stata inflitta la pena più grave - e solo successivamente, sulla pena Penale Sent. Sez. 1 Num. 20586 Anno 2025 Presidente: OC IA Relatore: OS EVA Data Udienza: 13/03/2025 come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli eventualmente già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030). Si è inoltre specificato che, nello svolgimento di tale operazione, il giudice, titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati satellite, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., così da rendere concretamente possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216). In Sez. U. Pizzone,la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Infine, si è chiarito che quando, operata la scelta della pena base nel rispetto dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., il giudice intenda confermare l'entità degli aumenti quantificati in sede cognizione per i reati già considerati satellite rispetto a quello più grave, in relazione a cui è stata individuata la pena base (conferma in sé rispettosa del limite affermato da Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 - 01), può farlo motivando sul punto anche con il richiamo delle ragioni che avevano fondato la medesima dosimetria in sede cognitiva. 3. Nel caso ora in esame, dall'ordinanza impugnata emerge che il Giudice dell'esecuzione non ha fatto buon governo di detti principi. Come rilevato dal ricorrente, il Giudice dell'esecuzione non solo non ha motivato in alcun modo sul quantum di pena inflitta a titolo di continuazione, pari a otto mesi di reclusione, in apprezzabile aumento rispetto a quelli previsti per gli altri reati satellite, ma ha altresì illogicamente assegnato al reato giudicato con la sentenza del Tribunale di Milano irrevocabile il 18/09/2016 – che (come risulta dalla sentenza, in atti) è un furto tentato – una pena superiore a quella inflitta per i fatti di furto consumato in abitazione.
4. Gli svolti rilievi impongono, dunque, di annullare l'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per il corrispondente nuovo esame, nel rispetto dei principi di diritto indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano. Così è deciso, 13/03/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EVA OS IA OC 2