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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 16/02/2026, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 959/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
SILIPO SC, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3887/2024 depositato il 01/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 C/o Lo Studio Dell'Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
Rag. Difensore_3 C/o Lo Studio Dell'Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_3
Difensore_2 - Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1209/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1
e pubblicata il 28/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RC4020300572-2007 IVA-ALTRO 2001
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RC4020300572-2007 IRAP 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 618/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, appella la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina Sez. 1, n. 1209/2023, depositata il 28/12/2023, che ha rigettato il ricorso relativo all'avviso di accertamento n. RC4020300572-2007 (anno d'imposta 2001) emesso dall'Agenzia delle Entrate DP di Latina.
Con l'avviso di accertamento n. RC4020300572-2007, l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, per l'anno 2001, diversi componenti negativi di reddito:
Lire 300.000.000 (oltre IVA) per fatture generiche relative a prestazioni di carico/scarico, cernita e refrigerazione;
Lire 1.036.575 per costi non documentati (ricambi e lavaggi automezzi);
Lire 50.392.000 per costi non inerenti (viaggi/trasferte, pulizie, “contributi” impianti);
Lire 1.410.379 per beni strumentali di modico valore ritenuti non autonomamente utilizzabili e pertanto incrementativi del bene principale (da ammortizzare).
La sentenza di primo grado ha rigettato il ricorso della contribuente, compensando le spese.
Con atto di appello, la società chiede la riforma integrale della decisione, deducendo quattro motivi:
1.violazione dell'art. 109 TUIR e dell'art. 2729 c.c. per le fatture generiche;
2.errata valutazione su ricambi/lavaggi automezzi;
3. erronea disapplicazione dell'inerenza/competenza per i “contributi” impianti;
4.errata applicazione dell'art. 67 (oggi 102) TUIR sui beni < L. 1.000.000.
Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello come in atti
Deposita memoria illustrativa sul primo motivo di appello.
L'Agenzia delle EntrateDP di Latina si costituisce chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul primo motivo (fatture generiche – Lire 300.000.000) Le fatture recano mere diciture generiche (“prestazioni di carico, scarico, cernita e refrigerazione vostri prodotti”; “conguaglio”), prive degli elementi analitici richiesti dall'art. 21, comma 2, lett. g), DPR 633/1972
(natura, qualità e quantità dei beni/servizi), come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. In simili casi, la deducibilità del costo e la detraibilità dell'IVA vengono meno se il contribuente non integra il documento con idonea documentazione di supporto (contratto, ordini, report, pesi/quantità, corrispondenza commerciale, prospetti di lavorazione), idonea a ricostruire l'operazione con certezza e determinabilità (art. 109 TUIR).
La Cassazione ha affermato che la fattura generica non consente il controllo dell'inerenza e comporta l'indeducibilità del costo e l'indetraibilità dell'IVA, salvo prova analitica contraria fornita dal contribuente (onere probatorio ex art. 2697 c.c.). Analogamente, la Cassazione (ord. 35568/2022) ha escluso la deducibilità per diciture generiche (“consulenze di mercato”), ribadendo che la prova di esistenza, natura e destinazione del costo incombe sul contribuente e che i meri pagamenti o la registrazione contabile sono insufficienti.
Nel caso concreto, la società ha prodotto una dichiarazione del rappresentante legale e alcuni dati di costo
(personale, energia, fitti), ma tali elementi non colmano la carenza descrittiva delle fatture né consentono di correlare quantitativamente le prestazioni effettive ai corrispettivi (mancano pesi/volumi della merce, criteri unitari di pricing, contratti, DDT, report). Coerente, dunque, la conclusione di indeducibilità ai fini imposte dirette (art. 109 TUIR) e il disconoscimento della detrazione IVA (art. 21 DPR 633/1972) in assenza di prova integrativa.
2. Sul secondo motivo (ricambi e lavaggi automezzi – Lire 1.036.575)
Per costi afferenti automezzi, la giurisprudenza di merito e la prassi richiedono l'indicazione degli estremi identificativi del veicolo (targa/telaio) nelle fatture per consentire la verifica di inerenza e riconducibilità all'attività d'impresa. La Cassazione ha ritenuto indeducibili spese di manutenzione automezzi prive di tali indicazioni, ribadendo che la sola intestazione al soggetto passivo non basta se manca la prova puntuale della riferibilità del costo al bene strumentale (principio di “vicinanza della prova”).
Nel caso concreto, le fatture riportano descrizioni sommarie (“lavaggio completo”, “ricambi auto”), senza targa né riferimenti al parco autocarri. Inoltre, alcune diciture (“ricambi auto”) sono ambigue rispetto alla sostenuta esclusiva destinazione a veicoli industriali. L'assenza di elementi identificativi impedisce di verificare inerenza e competenza del costo.
3. Sul terzo motivo (contributi impianti/stand – Lire 50.250.000)
Quanto ai “contributi” per impianto telefonico, condizionamento, impianto dedicato PC e allestimento stand
MOL, la società invoca l'inerenza e la fatturazione del 2001. Tuttavia:
la descrizione in fattura è generica, e non risulta documentata la tracciabilità dei beni/impianti rispetto al ramo d'azienda concesso in affitto (né la loro esclusione/inclusione contrattuale in modo specifico);
la competenza economica (art. 109 TUIR) impone la deduzione nel periodo in cui il costo è sostenuto e di competenza: se le spese sono state sostenute dalla S.n.c. in epoca antecedente (1999/2000) per predisporre beni destinati al ramo d'azienda poi concesso in affitto, la deducibilità in capo alla S.a.s. nel 2001, a titolo di “contributo forfettario”, richiede prova analitica del trasferimento e della funzione in concreto;
prova che non risulta fornita.
Per gli interventi che incrementano o migliorano beni strumentali (impiantistica, allestimenti) trovano applicazione le regole sulle migliorie e sulla capitalizzazione/ammortamento, non la deduzione “istantanea” come spesa corrente. La prassi e la giurisprudenza distinguono tra manutenzioni ordinarie (deducibili entro il plafond 5% dell'art. 102, co. 6 TUIR) e straordinarie/migliorie (deduzione per il tramite dell'ammortamento; se su beni di terzi, tra le immobilizzazioni immateriali, deducibili pro-quota).
In assenza di documentazione analitica e stante la genericità della fattura, correttamente l'Ufficio ha disconosciuto l'inerenza/competenza e la sentenza di primo grado ha confermato.
4. Sul quarto motivo (beni < L. 1.000.000 – Lire 1.410.379)
La deduzione integrale ex art. 67 (oggi 102) TUIR per beni di modesto valore è ammessa solo ove i beni siano autonomamente utilizzabili;
altrimenti si tratta di spese incrementative del bene principale, deducibili tramite ammortamento ovvero, se manutenzioni ordinarie non capitalizzate, nei limiti del 5% (art. 102, co.
6 TUIR). La Cassazione ha ribadito che la strumentalità va provata in concreto rispetto all'attività dell'impresa; non esistono beni “strumentali ex lege” sganciati dall'uso effettivo (Cass. 16546/2018).
Nel caso concreto, pneumatici, modem, piatti bilancia, componenti hardware non risultano dimostrati come autonomamente utilizzabili in modo tale da giustificare deduzione immediata;
per contro, si profilano come ricambi/accessori o componenti di impianti/attrezzature già esistenti, incrementativi del cespite principale: corretta, pertanto, la riqualificazione e l'applicazione delle regole di ammortamento.
La società non ha fornito prova analitica idonea a superare la genericità della documentazione e a dimostrare inerenza, certezza e competenza dei costi. La sentenza impugnata è conforme a normativa (artt. 109 TUIR,
102 TUIR, 21 DPR 633/1972) e ai principi consolidati della Cassazione (fatture generiche: ord. 12081/2024; onere della prova/inerenza: ord. 35568/2022; controllabilità delle operazioni: 32369/2022, 37209/2021; automezzi/manutenzione: prassi e giurisprudenza richiedono identificativi;
beni modico valore/strumentalità:
16546/2018)
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese di lite liquidate in euro 3.000,00 omnicomprensive.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
SILIPO SC, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3887/2024 depositato il 01/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 C/o Lo Studio Dell'Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
Rag. Difensore_3 C/o Lo Studio Dell'Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_3
Difensore_2 - Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1209/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1
e pubblicata il 28/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RC4020300572-2007 IVA-ALTRO 2001
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RC4020300572-2007 IRAP 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 618/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, appella la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina Sez. 1, n. 1209/2023, depositata il 28/12/2023, che ha rigettato il ricorso relativo all'avviso di accertamento n. RC4020300572-2007 (anno d'imposta 2001) emesso dall'Agenzia delle Entrate DP di Latina.
Con l'avviso di accertamento n. RC4020300572-2007, l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, per l'anno 2001, diversi componenti negativi di reddito:
Lire 300.000.000 (oltre IVA) per fatture generiche relative a prestazioni di carico/scarico, cernita e refrigerazione;
Lire 1.036.575 per costi non documentati (ricambi e lavaggi automezzi);
Lire 50.392.000 per costi non inerenti (viaggi/trasferte, pulizie, “contributi” impianti);
Lire 1.410.379 per beni strumentali di modico valore ritenuti non autonomamente utilizzabili e pertanto incrementativi del bene principale (da ammortizzare).
La sentenza di primo grado ha rigettato il ricorso della contribuente, compensando le spese.
Con atto di appello, la società chiede la riforma integrale della decisione, deducendo quattro motivi:
1.violazione dell'art. 109 TUIR e dell'art. 2729 c.c. per le fatture generiche;
2.errata valutazione su ricambi/lavaggi automezzi;
3. erronea disapplicazione dell'inerenza/competenza per i “contributi” impianti;
4.errata applicazione dell'art. 67 (oggi 102) TUIR sui beni < L. 1.000.000.
Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello come in atti
Deposita memoria illustrativa sul primo motivo di appello.
L'Agenzia delle EntrateDP di Latina si costituisce chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul primo motivo (fatture generiche – Lire 300.000.000) Le fatture recano mere diciture generiche (“prestazioni di carico, scarico, cernita e refrigerazione vostri prodotti”; “conguaglio”), prive degli elementi analitici richiesti dall'art. 21, comma 2, lett. g), DPR 633/1972
(natura, qualità e quantità dei beni/servizi), come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. In simili casi, la deducibilità del costo e la detraibilità dell'IVA vengono meno se il contribuente non integra il documento con idonea documentazione di supporto (contratto, ordini, report, pesi/quantità, corrispondenza commerciale, prospetti di lavorazione), idonea a ricostruire l'operazione con certezza e determinabilità (art. 109 TUIR).
La Cassazione ha affermato che la fattura generica non consente il controllo dell'inerenza e comporta l'indeducibilità del costo e l'indetraibilità dell'IVA, salvo prova analitica contraria fornita dal contribuente (onere probatorio ex art. 2697 c.c.). Analogamente, la Cassazione (ord. 35568/2022) ha escluso la deducibilità per diciture generiche (“consulenze di mercato”), ribadendo che la prova di esistenza, natura e destinazione del costo incombe sul contribuente e che i meri pagamenti o la registrazione contabile sono insufficienti.
Nel caso concreto, la società ha prodotto una dichiarazione del rappresentante legale e alcuni dati di costo
(personale, energia, fitti), ma tali elementi non colmano la carenza descrittiva delle fatture né consentono di correlare quantitativamente le prestazioni effettive ai corrispettivi (mancano pesi/volumi della merce, criteri unitari di pricing, contratti, DDT, report). Coerente, dunque, la conclusione di indeducibilità ai fini imposte dirette (art. 109 TUIR) e il disconoscimento della detrazione IVA (art. 21 DPR 633/1972) in assenza di prova integrativa.
2. Sul secondo motivo (ricambi e lavaggi automezzi – Lire 1.036.575)
Per costi afferenti automezzi, la giurisprudenza di merito e la prassi richiedono l'indicazione degli estremi identificativi del veicolo (targa/telaio) nelle fatture per consentire la verifica di inerenza e riconducibilità all'attività d'impresa. La Cassazione ha ritenuto indeducibili spese di manutenzione automezzi prive di tali indicazioni, ribadendo che la sola intestazione al soggetto passivo non basta se manca la prova puntuale della riferibilità del costo al bene strumentale (principio di “vicinanza della prova”).
Nel caso concreto, le fatture riportano descrizioni sommarie (“lavaggio completo”, “ricambi auto”), senza targa né riferimenti al parco autocarri. Inoltre, alcune diciture (“ricambi auto”) sono ambigue rispetto alla sostenuta esclusiva destinazione a veicoli industriali. L'assenza di elementi identificativi impedisce di verificare inerenza e competenza del costo.
3. Sul terzo motivo (contributi impianti/stand – Lire 50.250.000)
Quanto ai “contributi” per impianto telefonico, condizionamento, impianto dedicato PC e allestimento stand
MOL, la società invoca l'inerenza e la fatturazione del 2001. Tuttavia:
la descrizione in fattura è generica, e non risulta documentata la tracciabilità dei beni/impianti rispetto al ramo d'azienda concesso in affitto (né la loro esclusione/inclusione contrattuale in modo specifico);
la competenza economica (art. 109 TUIR) impone la deduzione nel periodo in cui il costo è sostenuto e di competenza: se le spese sono state sostenute dalla S.n.c. in epoca antecedente (1999/2000) per predisporre beni destinati al ramo d'azienda poi concesso in affitto, la deducibilità in capo alla S.a.s. nel 2001, a titolo di “contributo forfettario”, richiede prova analitica del trasferimento e della funzione in concreto;
prova che non risulta fornita.
Per gli interventi che incrementano o migliorano beni strumentali (impiantistica, allestimenti) trovano applicazione le regole sulle migliorie e sulla capitalizzazione/ammortamento, non la deduzione “istantanea” come spesa corrente. La prassi e la giurisprudenza distinguono tra manutenzioni ordinarie (deducibili entro il plafond 5% dell'art. 102, co. 6 TUIR) e straordinarie/migliorie (deduzione per il tramite dell'ammortamento; se su beni di terzi, tra le immobilizzazioni immateriali, deducibili pro-quota).
In assenza di documentazione analitica e stante la genericità della fattura, correttamente l'Ufficio ha disconosciuto l'inerenza/competenza e la sentenza di primo grado ha confermato.
4. Sul quarto motivo (beni < L. 1.000.000 – Lire 1.410.379)
La deduzione integrale ex art. 67 (oggi 102) TUIR per beni di modesto valore è ammessa solo ove i beni siano autonomamente utilizzabili;
altrimenti si tratta di spese incrementative del bene principale, deducibili tramite ammortamento ovvero, se manutenzioni ordinarie non capitalizzate, nei limiti del 5% (art. 102, co.
6 TUIR). La Cassazione ha ribadito che la strumentalità va provata in concreto rispetto all'attività dell'impresa; non esistono beni “strumentali ex lege” sganciati dall'uso effettivo (Cass. 16546/2018).
Nel caso concreto, pneumatici, modem, piatti bilancia, componenti hardware non risultano dimostrati come autonomamente utilizzabili in modo tale da giustificare deduzione immediata;
per contro, si profilano come ricambi/accessori o componenti di impianti/attrezzature già esistenti, incrementativi del cespite principale: corretta, pertanto, la riqualificazione e l'applicazione delle regole di ammortamento.
La società non ha fornito prova analitica idonea a superare la genericità della documentazione e a dimostrare inerenza, certezza e competenza dei costi. La sentenza impugnata è conforme a normativa (artt. 109 TUIR,
102 TUIR, 21 DPR 633/1972) e ai principi consolidati della Cassazione (fatture generiche: ord. 12081/2024; onere della prova/inerenza: ord. 35568/2022; controllabilità delle operazioni: 32369/2022, 37209/2021; automezzi/manutenzione: prassi e giurisprudenza richiedono identificativi;
beni modico valore/strumentalità:
16546/2018)
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese di lite liquidate in euro 3.000,00 omnicomprensive.