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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/06/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3016/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 3016/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
GADDO SILVIA ( ed elettivamente domiciliato presso il predetto difensore, Email_1
Lungarno Mediceo n. 56, Pisa
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSINI Parte_2 C.F._2
SILVIA ( ed elettivamente domiciliata presso il predetto difensore, Email_2
avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 19 giugno 2025, allorquando hanno confermato la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 10 maggio 2014, contraevano, in San Giuliano Parte_1 Parte_2
Terme (PI) matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di
San Giuliano Terme (PI) al n. 5, parte II, serie A, anno 2014; - che dall'unione dei due non sono nati figli;
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere Parte_1 Parte_2
la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 9 dicembre 2024, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, ha riportato la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Giuliano Terme (PI) il
10 maggio 2014 tra e trascritto nei registri dello Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di San Giuliano Terme (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2014,
n. 5, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale prende atto che:
- la casa coniugale sita in San Giuliano Terme (Pi), frazione Colognole, via A. Cantani, n. 5/c, di proprietà della sig.ra rimane assegnata alla moglie;
Parte_2
- tutti i beni mobili, di arredo e le suppellettili presenti nell'abitazione familiare sono di esclusiva proprietà della sig.ra avendo il sig. già ritirato, oltre i suoi Parte_2 Parte_1
effetti personali, ogni bene di sua proprietà;
- i coniugi, considerato che entrambi sono titolari di redditi adeguati a consentir loro un idoneo sostentamento, si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente a qualsiasi contributo economico a titolo di concorso al mantenimento e a qualsivoglia altro titolo, nessuno escluso ed eccettuato;
- i coniugi dichiarano e riconoscono di aver già definito, al momento della sottoscrizione del ricorso (depositato in data 24 ottobre 2024), ogni questione economica e/o patrimoniale fra di essi sussistente, nessuna esclusa, e di non avere pertanto reciprocamente nulla a pretendere l'uno dall'altro in merito ad alcun titolo e/o ragione;
- i coniugi prestano sin da ora reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
- i coniugi dichiarano che non sussistono altri procedimenti aventi oggetto in tutto o in parte le domande medesime o connesse a quelle oggetto del ricorso introduttivo;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di San Giuliano Terme (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 19 giugno 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 3016/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
GADDO SILVIA ( ed elettivamente domiciliato presso il predetto difensore, Email_1
Lungarno Mediceo n. 56, Pisa
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSINI Parte_2 C.F._2
SILVIA ( ed elettivamente domiciliata presso il predetto difensore, Email_2
avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 19 giugno 2025, allorquando hanno confermato la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 10 maggio 2014, contraevano, in San Giuliano Parte_1 Parte_2
Terme (PI) matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di
San Giuliano Terme (PI) al n. 5, parte II, serie A, anno 2014; - che dall'unione dei due non sono nati figli;
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere Parte_1 Parte_2
la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 9 dicembre 2024, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, ha riportato la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Giuliano Terme (PI) il
10 maggio 2014 tra e trascritto nei registri dello Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di San Giuliano Terme (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2014,
n. 5, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale prende atto che:
- la casa coniugale sita in San Giuliano Terme (Pi), frazione Colognole, via A. Cantani, n. 5/c, di proprietà della sig.ra rimane assegnata alla moglie;
Parte_2
- tutti i beni mobili, di arredo e le suppellettili presenti nell'abitazione familiare sono di esclusiva proprietà della sig.ra avendo il sig. già ritirato, oltre i suoi Parte_2 Parte_1
effetti personali, ogni bene di sua proprietà;
- i coniugi, considerato che entrambi sono titolari di redditi adeguati a consentir loro un idoneo sostentamento, si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente a qualsiasi contributo economico a titolo di concorso al mantenimento e a qualsivoglia altro titolo, nessuno escluso ed eccettuato;
- i coniugi dichiarano e riconoscono di aver già definito, al momento della sottoscrizione del ricorso (depositato in data 24 ottobre 2024), ogni questione economica e/o patrimoniale fra di essi sussistente, nessuna esclusa, e di non avere pertanto reciprocamente nulla a pretendere l'uno dall'altro in merito ad alcun titolo e/o ragione;
- i coniugi prestano sin da ora reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
- i coniugi dichiarano che non sussistono altri procedimenti aventi oggetto in tutto o in parte le domande medesime o connesse a quelle oggetto del ricorso introduttivo;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di San Giuliano Terme (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 19 giugno 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina