Decreto cautelare 8 ottobre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 24/11/2025, n. 7615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7615 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07615/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05037/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5037 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di genitore della minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco De Cristofaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Istituto Comprensivo G. Pascoli di Gricignano di Aversa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Ambito Territoriale di Caserta, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
A) del Piano Educativo Individualizzato del 22.09.2025, redatto, per l’anno scolastico 2025-2026, dall’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Aversa (Ce) con il quale vengono assegnate 18 ore di sostegno alla minore -OMISSIS- su n. 30 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei
docenti di sostegno, incluso il verbale del Glo del 22.09.2025; C) per l’accertamento del diritto della minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare alla minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 30 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania e dell’Istituto Comprensivo IC I.A.C. G. Pascoli di Gricignano di Aversa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 la dott.ssa OV OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio parte ricorrente, in qualità di genitore del minore in epigrafe indicato, in situazione di handicap grave ex. art. 3, c. 3, L. n. 104/92, ha chiesto l’annullamento del PEI redatto per l’a.s. 2025/2026, nella parte in cui assegna al minore un numero pari a sole 18 ore di sostegno scolastico.
Si è costituita l’Amministrazione resistente. All’udienza camerale del 29 ottobre 2025 il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.
2. Il ricorso merita accoglimento, secondo quanto si passa ad illustrare.
Con il PEI depositato unitamente al ricorso per motivi aggiunti l’istituzione scolastica ha assegnato all’alunna un numero di 18 ore di sostegno su 30 ore di frequenza settimanale a scuola: ciò, si evidenzia, nonostante lo stesso documento, nel quadro informativo, riconosca la necessità della minore di fruire di un supporto continuativo da parte del docente di sostegno.
Con decreto monocratico n. 2291/2025 del 8/10/2025 il Presidente della Seconda Sezione di questo T.A.R. ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, disponendo che l’organo competente dell’Istituto scolastico si ridetermini motivatamente riguardo al PEI ed alle ore di sostegno ivi assegnate al minore, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto o dalla notifica dello stesso a cura di parte se anteriore.
In vista della camera di consiglio, fissata per la discussione innanzi al Collegio della domanda cautelare, parte ricorrente ha depositato il PEI rimodulato dall’Istituto in conformità a quanto disposto con decreto cautelare recante data 21.10.2025.
Non risulta, tuttavia, che siano state effettivamente assegnate le ore di sostegno al minore fino all’udienza di trattazione della domanda cautelare.
3. In base a quanto finora osservato, si impone l’accoglimento del gravame.
Se è vero che l’Amministrazione si è rideterminata assegnando un numero di ore di sostegno coincidente con l’intero orario scolastico, l’assegnazione meramente formale del massimo delle ore, non seguita dalla materiale attribuzione dei docenti per la copertura materiale, integra comunque una grave violazione di legge in relazione al sistema GLO + PEI, in quanto il diritto dell’alunno all’insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia non è stato garantito.
Il PEI, pertanto, si è conformato alle risultanze del GLO ma la mancanza di successivi provvedimenti dell’Amministrazione scolastica idonei a darvi esecuzione, integra complessivamente un cattivo esercizio del potere sub specie della mancata assegnazione dell’insegnante di sostegno in violazione della normativa vigente.
Il PEI, pertanto, si è conformato alle risultanze del GLO ma la mancanza di successivi provvedimenti dell’Amministrazione scolastica idonei a darvi esecuzione, integra complessivamente un cattivo esercizio del potere sub specie della mancata assegnazione dell’insegnante di sostegno in violazione della normativa vigente.
Nel caso concreto, non risulta depositata, dalla difesa erariale, documentazione attestante la tempestiva richiesta di insegnanti in deroga all’organico di diritto, secondo le modalità e i contenuti sopra esplicati.
Vi è pertanto una violazione di legge sia sotto il profilo - quanto alla mancata assegnazione dell’insegnante di sostegno a copertura dell’intero orario scolastico in ragione del fabbisogno individuale dell’alunno con disabilità - della falsa e non corretta applicazione degli art. 3, 12 e 13 della legge 104 del 1992, degli artt. 7 e 10 del d.lgs. 66 del 2017, del decreto interministeriale 182 del 2020 e successive modificazioni, nonché delle Linee Guida allegate al decreto interministeriale 153 del 2023, sia sotto l’ulteriore profilo della mancata copertura integrale dell’orario scolastico per effetto della mancata richiesta dei posti di sostegno in deroga all’organico di diritto, con violazione dell’art. 10 d.lgs. 66 del 2017 e della normativa secondaria nazionale e regionale sopra illustrata, che richiama espressamente la giurisprudenza costituzionale in materia e che quindi, in forza di tale rinvio, costituisce diretta attuazione dei principi espressi dalla Corte in materia di diritti da garantire agli alunni con disabilità indipendentemente dalle risorse economiche e umane messe a disposizione dell’Amministrazione scolastica; tali risorse sono quindi state oggetto di meccanismi di adeguamento, che l’Amministrazione scolastica e in prima battuta i dirigenti scolastici sono obbligati ad attivare.
4. Tanto premesso, il Collegio, ritiene anche necessario adottare misure ai sensi dell’art. 34 co. 1 lett. e c.p.a. al fine di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti ed alla necessità di provvedere tempestivamente alla assegnazione effettiva delle ore di sostegno aggiuntive riconosciute dal P.E.I. riformulato; ciò in vista del conseguimento, da parte del ricorrente, “dell’utilità ‘primaria’ specificatamente oggetto della posizione soggettiva riconosciuta dall’ordinamento”.
Occorre, pertanto, imporre all’amministrazione di dare esecuzione alla presente sentenza entro giorni quindici dalla sua notificazione ad istanza di parte o dalla sua comunicazione in via amministrativa.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora il Direttore pro tempore della Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un funzionario dell'Ufficio, e con facoltà di farsi assistere da ausiliari specializzati (questi ultimi ai soli fini della redazione dei PEI), il quale provvederà nei successivi trenta giorni.
Le spese per l'eventuale funzione commissariale restano poste a carico dell'Amministrazione inadempiente in epigrafe, in quanto comprese per legge nella onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5 sexies comma 8 l n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1 comma 777 l. n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere qui applicata.
5. In conclusione, il ricorso va accolto quanto al riconoscimento del diritto del minore ricorrente in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto o la quantificazione che è stata determinata dal GLO/PEI coerentemente con i contenuti dello stesso.
Al fine di garantire l’effettiva tutela di questo diritto si dispongono le misure sopra descritte.
Va quindi accertato il diritto del minore in epigrafe all’assegnazione di un insegnante di sostegno con rapporto 1:1, in deroga all’organico esistente e, per l’effetto, va accolta la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) dichiara l’illegittimità dei provvedimenti impugnati nei limiti indicati nella parte motiva;
b) per l’effetto, tenuto conto della riformulazione del P.E.I. impugnato, accerta il diritto del minore ad essere assistito da insegnanti di sostegno secondo quanto da esso stabilito;
c) condanna l’Amministrazione scolastica competente alla conseguente attribuzione al minore di un insegnante per il numero di ore di sostegno scolastico ivi quantificate;
d) qualora l’Amministrazione scolastica non ottemperi entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, nomina Commissario ad acta il Direttore pro tempore della Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario dell'Ufficio e di avvalersi di ausiliari in possesso delle necessarie competenze per la redazione del PEI, che, previa verifica di tutti i presupposti indicati, provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all'esecuzione della presente sentenza;
e) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, con attribuzione al procuratore antistatario, che liquida in complessivi euro 2000,00 (duemila), oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto e versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN RD, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario
OV OR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV OR | NN RD |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.