Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 19/06/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1264/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
Verbale d'udienza
Il giorno 19/06/2025, dinanzi al Giudice, Dott. Giuseppe Lo Presti, viene chiamata la causa civile iscritta al numero 1264/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Claudio Cannas,
- attore -
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Ragno, P.IVA_1
- convenuta - avente ad oggetto: assicurazione sulla vita.
Sono presenti l'Avv. Claudio Cannas, nell'interesse di , e l'Avv. Parte_1
Francesca Immacolata Puglia, in sostituzione dell'Avv. Luigi Ragno, nell'interesse della convenuta.
Su ordine del Giudice, gli Avvocati discutono oralmente la causa. In particolare,
l'Avv. Cannas insiste nel rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dalla controparte, nell'ammissione delle richieste istruttorie e, comunque, chiede l'accoglimento della domanda risarcitoria. L'Avv. Puglia si oppone e chiede il rigetto della domanda, per le ragioni già esposte in atti.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – L'attore ha agito nei confronti di in virtù di un Controparte_1
contratto di assicurazione contro i danni stipulato il 22 gennaio 2021 (polizza n.
410533667), per ottenere il risarcimento pregiudizi di natura fisica e patrimoniale conseguiti ad una caduta accidentale domestica avvenuta in Terme Vigliatore il 10 dicembre 2022, quantificando la pretesa in oltre € 130.000,00.
La causa è stata trattata nella resistenza di parte convenuta per essere decisa come segue.
2. – L'eccezione di inoperatività della polizza, per aver l'assicurato reso informazioni non veritiere o reticenti circa l'attività lavorativa svolta, è infondata. non ha dato prova, come sarebbe stato suo onere (cfr. Controparte_1
Cass. Civ., sez. III, ord. 10 giugno 2020, n. 11115), della natura inesatta o reticente dell'informazione acquisita tramite dell'assicurato.
Ciò determina anche la non rilevanza della richiesta di prova testimoniale, formulata dall'assicurato, sulle circostanze da lui indicate nella memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter, n. 2, c.p.c., per dimostrare di aver detto il vero.
3. – Risulta invece fondata l'eccezione di non indennizzabilità del danno per violazione dell'art.
5.7 delle condizioni generali di assicurazione, sia pur per ragioni non perfettamente sovrapponibili a quelle esposte dalla società convenuta.
3.1. – L'art.
5.7 delle c.g.a. stabilisce che «Il contraente o l'assicurato deve comunicare per iscritto a generali Italia l'esistenza alla successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio eccetto quelle stipulate per suo conto da terzi per obblighi di legge o di contratto e di quelle per cui è in possesso in quanto garanzie accessorie ad altri servizi».
Tale norma contrattuale è riproduttiva della disciplina di cui all'art. 1910 c.c., il cui terzo comma prevede che «Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno». Ne deriva che in relazione alla condizione generale di contratto non può legittimamente porsi il dubbio della sua validità ed efficacia (cfr. art. 34, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206).
Ai fini dell'interpretazione della clausola, richiamati i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1366, 1369 e 1370 c.c., l'informazione prevista dall'art. 5.7 – in difetto di una clausola risolutiva espressa o di altra previsione contrattuale che imponga chiaramente un obbligo di immediata comunicazione a carico dell'assicurato – avrebbe dovuto essere fornita soltanto «Nel caso di sinistro», ossia all'atto della presentazione della richiesta di indennizzo, così come previsto dal codice civile.
Prima di tale momento non vi era un interesse attuale e concreto dell'assicuratore a conoscere l'esistenza di altri contratti assicurativi per lo stesso rischio.
L'obbligo di indennizzare l'assicurato non può, del resto, essere subordinato, a pena di nullità della clausola contrattuale (cfr. art. 33, comma 2, lettera q, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), al rispetto di obblighi formali fini a sé stessi.
La lettura dell'art.
5.7 c.g.a. abbracciata in questa sede consente altresì di conservarne la validità, ferma restando l'applicabilità del già richiamato art. 1910 del codice civile.
3.2. – In ordine alle conseguenze della violazione dell'art.
5.7 c.g.a., l'art. 1910, comma 2, c.c. stabilisce che «Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità». L'art. 1915, comma 1, c.c. completa il quadro normativo, stabilendo che «L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso […] perde il diritto all'indennità». La superiore disciplina – come precisato dalla giurisprudenza di legittimità – mira ad evitare che l'assicurato, ottenendo l'indennizzo da più assicuratori, persegua fini di lucro, conseguendo un indebito arricchimento, e soprattutto si applica anche all'assicurazione contro gli infortuni non mortali, in quanto partecipe della funzione indennitaria propria dell'assicurazione contro i danni (cfr. Cass. Civ., sez. III, sent. 9 marzo 2006, n. 5102).
Nella fattispecie è pacifico – e risulta per tabulas dalla comunicazione che l'assicurato ha inoltrato via p.e.c. alla convenuta il 16 febbraio 2024 (specificamente richiamata nell'atto di citazione) – (a) che il danneggiato abbia stipulato in data 3 ottobre 2022, ossia appena due mesi prima la data del sinistro (del 10 dicembre
2022), una seconda assicurazione a copertura del medesimo rischio garantito dalla convenuta e (b) che lo stesso abbia omesso scientemente di dare avviso del sinistro a tutti gli assicuratori.
Pertanto, avendo il danneggiato rivolto le proprie pretese esclusivamente contro senza dare prova dell'avviso a (neanche Controparte_1 Controparte_2
nel corso del processo), con cui era stato concluso il successivo contratto di assicurazione, la convenuta non è tenuta a pagare l'indennità, per effetto della facoltà prevista dall'art. 1910, comma 2, c.c. e l'attore ha perso il diritto ad ottenerla.
4. – L'accoglimento della superiore eccezione determina il rigetto delle pretese risarcitorie formulate dall'attore e l'assorbimento delle richieste istruttorie relative alla dinamica della caduta e all'accertamento delle sue conseguenze.
5. – Visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., va condannato al Parte_1
pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori minimi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione sino ad €
260.000,00, tenuto conto della non particolare complessità dell'attività difensiva svolta dall'assicuratore (artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55).
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1264/2024 R.G.A.C., rigetta le domande formulate nell'atto introduttivo del giudizio e condanna al pagamento, in favore Parte_1
della controparte, delle spese processuali che liquida in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti