Articolo 18 della Legge 25 novembre 1971, n. 1079
Articolo 17Articolo 19
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4 gennaio 1972
Art. 18. (Abrogazione di norme)

Sono abrogati:
a) gli articoli 16 , 18 , 19 , 20 , 22 , 24 , 26 , 27 e 30, della legge 31 marzo 1956, n. 293 ;
b) gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, primo comma, 11 e 13 della legge 3 febbraio 1963, n. 53 ;
c) gli articoli 4, 9, ultimo comma, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144 ;
d) ogni altra norma in contrasto o comunque incompatibile con la presente legge.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1972
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