Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00481/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00310/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 310 del 2025, proposto da
ZI VI, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonida Bianchimano e Annamaria Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'ottemperanza
al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale ordinario di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, n.1550 del 2 ottobre 2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. LA ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con memoria depositata il 24 febbraio 2026, la parte ricorrente ha riferito che, nelle more del presente giudizio, l’amministrazione intimata ha provveduto alla ottemperanza del titolo emarginato in oggetto;
Ritenuto che il pagamento operato dalla amministrazione intimata, come dedotto nella citata memoria, sia pienamente satisfattivo e, per tale ragione, possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che, quanto alle spese di lite, debba disporsene la compensazione, non potendosi applicare il principio della soccombenza virtuale, giacché manca, agli atti, la prova della notifica, all’indirizzo di posta certificata dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it , della sentenza da ottemperare, con l’indicazione del proprio codice fiscale e delle annualità per le quali è stato riconosciuto il contributo, ai fini dell’adempimento dell’obbligazione da parte dell’amministrazione debitrice;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR AS, Presidente
LA ON, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA ON | AR AS |
IL SEGRETARIO