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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 6132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6132 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott. Giovanna Gianì Giudice
dott. Elena Gelato Giudice rel.
riunitasi in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 5774/2021, promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
IT AR per procura in atti appellante
contro
, in proprio e quale legale rappresentante della società Vinsicily s.r.l. (P.IVA: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Pace giusta procura in atti P.IVA_2
appellati
Oggetto: altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare la piena legittimità ed efficacia dell'avviso di pagamento n. 10000489 (prot.
168323/2016). Con vittoria di spese, competenze e onorari per entrambi i gradi di giudizio“; Per l'appellato: “Voglia, l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, sezione Prima, in via principale e nel merito rigettare
l'appello proposto da avverso la sentenza n. 5646/2021, pubblicata in data 01.04.2021, pronunciata dal Parte_1
Tribunale di Roma, in persona del Giudice Dott.ssa Montesano, a conclusione del procedimento con r.g. n. 10652/2017, in quanto infondato in fatto e in diritto, nonché pretestuoso e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con l'aggravio di cui all'art. 96 c.p.c.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è in questi termini riassunto nella sentenza impugnata:
“1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. in proprio ed in qualità di rappresentante legale della CP_1 società Vinsicily srl proponeva opposizione all'avviso di pagamento a titolo di indennità di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche comunali n. 10000489, prot. 168323 del 14.10.2016 emesso sulla base del verbale di accertamento di violazione n. 12-007214 elevato in data 22.02.2013 per un'asserita violazione dell'art. 14-bis del Regolamento COSAP.
A sostegno dell'opposizione la società ha dedotto: - in via preliminare la nullità del provvedimento impugnato per la tardiva emissione dello stesso, stante l'intervenuta conclusione del procedimento il 16.12.2016 (data di notifica dell'avviso di pagamento) e, dunque, a distanza di quasi quattro anni dal suo inizio (il 22.02.2013 con l'elevazione del verbale di accertamento di violazione n. 12-007214); - l' illegittimità dell'importo richiesto a titolo di indennità calcolato sulla base di una occupazione del suolo pubblico per la durata di 31 giorni, mentre l'occupazione della sede stradale pubblica di via
Garibaldi civici nn. 63-68- 69, realizzata tramite il posizionamento di tavoli, sedie ed ombrelloni oltre il limite consentito dall'autorizzazione n. 1025 del 15.05.2013, rilevata dalla Polizia Locale di in data 22.02.2013 alle ore Parte_1
20:30, mentre l'ulteriore occupazione di suolo pubblico avveniva su iniziativa presa da alcuni clienti la stessa sera dell'accertamento, immediatamente rimossa dal personale del ristorante, al termine della stessa serata del 22.02.2013..
nel costituirsi ha chiesto il rigetto dell'opposizione”. Parte_1
A definizione del giudizio il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5646/2021 emessa in data 1 aprile 2021, ha ridotto ad un solo giorno la richiesta di pagamento dell'indennità per occupazione suolo pubblico, compensando tra le parti le spese di lite.
Il primo Giudice si è così espresso:
“Sulla durata dell'occupazione la regola da applicare è solo quella imposta dalla legge n. 446/97 all' art. 63, secondo comma lett.g), in quest'ultima lettera è previsto, infatti, il criterio per il quale l'illecito si presuma che risalga a 30 giorni prima dell'accertamento. Tale durata su 31 giorni, si deduce direttamente dall'art. 14-bis della D.C.C. 75/2010, 1° comma "l'occupazione abusiva si considera permanente, se realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre - negli altri casi- si presume effettuata decorrere dal trentesimo giorno precedente alla data del verbale di accertamento, di cui al successivo comma 3, salvo prova contraria a carico del trasgressore”.
Nel caso specifico, il teste ha così dichiarato: “La sera del 22.02.2013 alcuni clienti hanno posto dei tavoli Tes_1 fuori al ristorante, di regola i tavoli non sono posti fuori dal ristorante”. “L'occupazione ulteriore avveniva su esclusiva iniziativa dei clienti del ristorante”. “Il 22.02.2013 ho lavorato presso il ristorante di via Giuseppe Garibaldi” e “come cameriere la sera del 22.02.2013 c'ero solo io”, “ho riposizionato i tavoli all'interno del ristorante”.
All'esito della prova testimoniale può ritenersi, quindi, che l'intervenuto posizionamento dei tavoli al termine della serata del
22.02.2013, ha determinata un'occupazione di suolo pubblico ulteriore per un solo giorno coincidente con quello dell'accertamento”.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello sulla base di un unico motivo. Parte_1
L'appellante ha lamentato la manifesta violazione dell'art. 14 bis, comma 6, del Regolamento COSAP, secondo la quale l'occupazione temporanea si presume persistente dal trentesimo giorno antecedente alla data dell'accertamento.
A tal fine ha evidenziato come la prova fornita dalle controparti non fosse affatto idonea a superare la presunzione legale stabilita dalla suddetta norma, posto che l'unico teste escusso aveva potuto riferire solamente in relazione a quanto accaduto la sera del 22 febbraio 2013, mentre nulla aveva dichiarato con riguardo ai trenta giorni anteriori, talché, in difetto di prova contraria, doveva presumersi che l'occupazione risalisse ai trenta giorni anteriori alla data dell'accertamento.
Alla luce di tali considerazioni ha concluso per l'integrale riforma dell'impugnata sentenza Parte_1
e per la conseguente declaratoria della piena legittimità ed efficacia dell'avviso di pagamento n. 10000489
(prot. 168323/2016).
Il signor e la società Vinsicily s.r.l. si sono costituiti contestando il fondamento Controparte_1
del gravame.
A tal fine hanno addotto come la prova orale espletata in primo grado avesse pacificamente confermato che l'occupazione non autorizzata di suolo pubblico fosse avvenuta nella sola serata del 22 febbraio 2013, peraltro su iniziativa dei clienti. Hanno dunque concluso per il rigetto dell'appello e la condanna della controparte alla rifusione delle spese di giudizio, “con l'aggravio di cui all'art. 96 c.p.c.”
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Come correttamente inferito da deve escludersi che gli odierni appellati abbiano fornito la Parte_1 prova contraria atta a vincere la presunzione di cui all'art. 14 bis del Regolamento Cosap e della norma di legge presupposta, sopra richiamata.
A tal fine appare dirimente la considerazione che nessuno dei capitoli di prova formulati dagli odierni appellati era volto a dimostrare la mancata occupazione di suolo pubblico, al di fuori dell'area per la quale era esistente l'autorizzazione, nei trenta giorni anteriori alla data della constatazione dell'illecito, bensì esclusivamente a comprovare: che “l'occupazione di suolo pubblico ulteriore rispetto a quella autorizzata, operata in data 22.02.2013, in via G. Garibaldi nn. 63-68-69 con tavoli, sedie ed ombrelloni posta in essere dai clienti del ristorante, avveniva la sera dello stesso giorno” (cap. 1); che “già in data 23.02.2013, … l'occupazione di suolo pubblico ulteriore rispetto a quella autorizzata… veniva prontamente rimossa” (cap. 2); che il sig. era ignaro dello CP_1 spostamento dei tavoli e degli ombrelloni oltre l'area consentita, posto in essere dai clienti (cap. 3 e 4); che il personale del ristorante aveva più volte richiesto ai clienti di spostare i tavoli all'interno dell'area consentita e a fine serata aveva proceduto in tal senso (cap. 5 e 6).
Ebbene, premessa l'assoluta irrilevanza della circostanza (già intrinsecamente inverosimile) della riferita imputabilità ai clienti dell'occupazione non autorizzata di suolo pubblico (posto che avrebbe all'evidenza fatto carico al titolare del locale l'onere di far rispettare il limite dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico), della condotta successiva tenuta dai dipendenti del locale e dell'atteggiamento soggettivo del titolare, rispetto ai fatti di cui è causa, non si può che prendere atto dell'assenza di alcun elemento di prova atto a consentire di ritenere superata la presunzione di legge.
Conformemente al tenore dei capitoli formulati, infatti, il testimone escusso si è limitato a confermare che la sera del 22 febbraio 2013 si era effettivamente verificata l'occupazione non autorizzata di suolo pubblico direttamente riscontrata dagli agenti;
nulla ha di contro riferito il teste in relazione ai trenta giorni antecedenti alla violazione.
Ora, pare quasi superfluo rimarcare che il fatto che l'occupazione non autorizzata si fosse verificata la sera del 22.2.2013 non esclude che la stessa non fosse intervenuta in altre occasioni e, per quanto qui interessi, nei trenta giorni precedenti. Né a tal fine può certamente giovare la dichiarazione resa dal teste in relazione al capitolo 1, con la quale lo stesso ha dichiarato: “la sera del 22.02.2013 alcuni clienti hanno posto dei tavoli fuori dal ristorante” ; “di regola i tavoli non sono posti fuori dal ristorante”.
La dichiarazione è infatti non solo del tutto generica (“di regola”), in quanto priva di alcun riferimento temporale atto a renderla riferibile ai trenta giorni anteriori alla violazione, ma è assolutamente inverosimile, in quanto in palese contraddizione con le allegazioni rese dalla stessa parte opponente, che non ha mai sostenuto di non avere in precedenza occupato l'area esterna al locale, bensì di avere sempre rispettato la superficie di 8,12 mq autorizzata (esclusa solo la sera del 22.2.2013, quando appunto sarebbe stata superata per colpa dei clienti).
Tanto premesso quanto al mancato superamento della presunzione di legge ad opera del trasgressore a ciò onerato, debbono essere disattese le originarie censure formulate dagli odierni appellati, qui reiterate agli effetti di cui all'art. 346 c.p.c.
Quanto all'eccepita tardività del provvedimento emesso rispetto al termine di cui all'art. 2 della legge
241/90, si rileva come il procedimento preordinato all'irrogazione di sanzioni amministrative sfugga all'ambito di applicazione della suddetta legge, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge n. 689 del 1981 (in questo senso, tra le molte, Cass., 3.11.2021, n.
31239).
In relazione al lamentato difetto di motivazione giova poi richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in forza del quale “l'ordinanza irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione”, come nel caso di specie (così, Cass., ord., 30.7.2020, n. 16316).
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell'appello ed in riforma della pronuncia di primo grado, deve essere accertata la debenza della somma portata dall'avviso di pagamento n. 10000489
(prot. 168323/2016) notificato in danno di parte appellata.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo con applicazione dei valori minimi per lo scaglione di competenza, considerata la semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al n. 5774/2021 R.G., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della gravata pronuncia, dichiara la legittimità ed efficacia dell'avviso di pagamento n. 10000489 (prot. 168323/2016) in data 14.10.2016;
- condanna parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in euro 1.300,00, e quanto al grado d'appello in euro 1.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 15 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott. Giovanna Gianì Giudice
dott. Elena Gelato Giudice rel.
riunitasi in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 5774/2021, promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
IT AR per procura in atti appellante
contro
, in proprio e quale legale rappresentante della società Vinsicily s.r.l. (P.IVA: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Pace giusta procura in atti P.IVA_2
appellati
Oggetto: altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare la piena legittimità ed efficacia dell'avviso di pagamento n. 10000489 (prot.
168323/2016). Con vittoria di spese, competenze e onorari per entrambi i gradi di giudizio“; Per l'appellato: “Voglia, l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, sezione Prima, in via principale e nel merito rigettare
l'appello proposto da avverso la sentenza n. 5646/2021, pubblicata in data 01.04.2021, pronunciata dal Parte_1
Tribunale di Roma, in persona del Giudice Dott.ssa Montesano, a conclusione del procedimento con r.g. n. 10652/2017, in quanto infondato in fatto e in diritto, nonché pretestuoso e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con l'aggravio di cui all'art. 96 c.p.c.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è in questi termini riassunto nella sentenza impugnata:
“1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. in proprio ed in qualità di rappresentante legale della CP_1 società Vinsicily srl proponeva opposizione all'avviso di pagamento a titolo di indennità di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche comunali n. 10000489, prot. 168323 del 14.10.2016 emesso sulla base del verbale di accertamento di violazione n. 12-007214 elevato in data 22.02.2013 per un'asserita violazione dell'art. 14-bis del Regolamento COSAP.
A sostegno dell'opposizione la società ha dedotto: - in via preliminare la nullità del provvedimento impugnato per la tardiva emissione dello stesso, stante l'intervenuta conclusione del procedimento il 16.12.2016 (data di notifica dell'avviso di pagamento) e, dunque, a distanza di quasi quattro anni dal suo inizio (il 22.02.2013 con l'elevazione del verbale di accertamento di violazione n. 12-007214); - l' illegittimità dell'importo richiesto a titolo di indennità calcolato sulla base di una occupazione del suolo pubblico per la durata di 31 giorni, mentre l'occupazione della sede stradale pubblica di via
Garibaldi civici nn. 63-68- 69, realizzata tramite il posizionamento di tavoli, sedie ed ombrelloni oltre il limite consentito dall'autorizzazione n. 1025 del 15.05.2013, rilevata dalla Polizia Locale di in data 22.02.2013 alle ore Parte_1
20:30, mentre l'ulteriore occupazione di suolo pubblico avveniva su iniziativa presa da alcuni clienti la stessa sera dell'accertamento, immediatamente rimossa dal personale del ristorante, al termine della stessa serata del 22.02.2013..
nel costituirsi ha chiesto il rigetto dell'opposizione”. Parte_1
A definizione del giudizio il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5646/2021 emessa in data 1 aprile 2021, ha ridotto ad un solo giorno la richiesta di pagamento dell'indennità per occupazione suolo pubblico, compensando tra le parti le spese di lite.
Il primo Giudice si è così espresso:
“Sulla durata dell'occupazione la regola da applicare è solo quella imposta dalla legge n. 446/97 all' art. 63, secondo comma lett.g), in quest'ultima lettera è previsto, infatti, il criterio per il quale l'illecito si presuma che risalga a 30 giorni prima dell'accertamento. Tale durata su 31 giorni, si deduce direttamente dall'art. 14-bis della D.C.C. 75/2010, 1° comma "l'occupazione abusiva si considera permanente, se realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre - negli altri casi- si presume effettuata decorrere dal trentesimo giorno precedente alla data del verbale di accertamento, di cui al successivo comma 3, salvo prova contraria a carico del trasgressore”.
Nel caso specifico, il teste ha così dichiarato: “La sera del 22.02.2013 alcuni clienti hanno posto dei tavoli Tes_1 fuori al ristorante, di regola i tavoli non sono posti fuori dal ristorante”. “L'occupazione ulteriore avveniva su esclusiva iniziativa dei clienti del ristorante”. “Il 22.02.2013 ho lavorato presso il ristorante di via Giuseppe Garibaldi” e “come cameriere la sera del 22.02.2013 c'ero solo io”, “ho riposizionato i tavoli all'interno del ristorante”.
All'esito della prova testimoniale può ritenersi, quindi, che l'intervenuto posizionamento dei tavoli al termine della serata del
22.02.2013, ha determinata un'occupazione di suolo pubblico ulteriore per un solo giorno coincidente con quello dell'accertamento”.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello sulla base di un unico motivo. Parte_1
L'appellante ha lamentato la manifesta violazione dell'art. 14 bis, comma 6, del Regolamento COSAP, secondo la quale l'occupazione temporanea si presume persistente dal trentesimo giorno antecedente alla data dell'accertamento.
A tal fine ha evidenziato come la prova fornita dalle controparti non fosse affatto idonea a superare la presunzione legale stabilita dalla suddetta norma, posto che l'unico teste escusso aveva potuto riferire solamente in relazione a quanto accaduto la sera del 22 febbraio 2013, mentre nulla aveva dichiarato con riguardo ai trenta giorni anteriori, talché, in difetto di prova contraria, doveva presumersi che l'occupazione risalisse ai trenta giorni anteriori alla data dell'accertamento.
Alla luce di tali considerazioni ha concluso per l'integrale riforma dell'impugnata sentenza Parte_1
e per la conseguente declaratoria della piena legittimità ed efficacia dell'avviso di pagamento n. 10000489
(prot. 168323/2016).
Il signor e la società Vinsicily s.r.l. si sono costituiti contestando il fondamento Controparte_1
del gravame.
A tal fine hanno addotto come la prova orale espletata in primo grado avesse pacificamente confermato che l'occupazione non autorizzata di suolo pubblico fosse avvenuta nella sola serata del 22 febbraio 2013, peraltro su iniziativa dei clienti. Hanno dunque concluso per il rigetto dell'appello e la condanna della controparte alla rifusione delle spese di giudizio, “con l'aggravio di cui all'art. 96 c.p.c.”
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Come correttamente inferito da deve escludersi che gli odierni appellati abbiano fornito la Parte_1 prova contraria atta a vincere la presunzione di cui all'art. 14 bis del Regolamento Cosap e della norma di legge presupposta, sopra richiamata.
A tal fine appare dirimente la considerazione che nessuno dei capitoli di prova formulati dagli odierni appellati era volto a dimostrare la mancata occupazione di suolo pubblico, al di fuori dell'area per la quale era esistente l'autorizzazione, nei trenta giorni anteriori alla data della constatazione dell'illecito, bensì esclusivamente a comprovare: che “l'occupazione di suolo pubblico ulteriore rispetto a quella autorizzata, operata in data 22.02.2013, in via G. Garibaldi nn. 63-68-69 con tavoli, sedie ed ombrelloni posta in essere dai clienti del ristorante, avveniva la sera dello stesso giorno” (cap. 1); che “già in data 23.02.2013, … l'occupazione di suolo pubblico ulteriore rispetto a quella autorizzata… veniva prontamente rimossa” (cap. 2); che il sig. era ignaro dello CP_1 spostamento dei tavoli e degli ombrelloni oltre l'area consentita, posto in essere dai clienti (cap. 3 e 4); che il personale del ristorante aveva più volte richiesto ai clienti di spostare i tavoli all'interno dell'area consentita e a fine serata aveva proceduto in tal senso (cap. 5 e 6).
Ebbene, premessa l'assoluta irrilevanza della circostanza (già intrinsecamente inverosimile) della riferita imputabilità ai clienti dell'occupazione non autorizzata di suolo pubblico (posto che avrebbe all'evidenza fatto carico al titolare del locale l'onere di far rispettare il limite dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico), della condotta successiva tenuta dai dipendenti del locale e dell'atteggiamento soggettivo del titolare, rispetto ai fatti di cui è causa, non si può che prendere atto dell'assenza di alcun elemento di prova atto a consentire di ritenere superata la presunzione di legge.
Conformemente al tenore dei capitoli formulati, infatti, il testimone escusso si è limitato a confermare che la sera del 22 febbraio 2013 si era effettivamente verificata l'occupazione non autorizzata di suolo pubblico direttamente riscontrata dagli agenti;
nulla ha di contro riferito il teste in relazione ai trenta giorni antecedenti alla violazione.
Ora, pare quasi superfluo rimarcare che il fatto che l'occupazione non autorizzata si fosse verificata la sera del 22.2.2013 non esclude che la stessa non fosse intervenuta in altre occasioni e, per quanto qui interessi, nei trenta giorni precedenti. Né a tal fine può certamente giovare la dichiarazione resa dal teste in relazione al capitolo 1, con la quale lo stesso ha dichiarato: “la sera del 22.02.2013 alcuni clienti hanno posto dei tavoli fuori dal ristorante” ; “di regola i tavoli non sono posti fuori dal ristorante”.
La dichiarazione è infatti non solo del tutto generica (“di regola”), in quanto priva di alcun riferimento temporale atto a renderla riferibile ai trenta giorni anteriori alla violazione, ma è assolutamente inverosimile, in quanto in palese contraddizione con le allegazioni rese dalla stessa parte opponente, che non ha mai sostenuto di non avere in precedenza occupato l'area esterna al locale, bensì di avere sempre rispettato la superficie di 8,12 mq autorizzata (esclusa solo la sera del 22.2.2013, quando appunto sarebbe stata superata per colpa dei clienti).
Tanto premesso quanto al mancato superamento della presunzione di legge ad opera del trasgressore a ciò onerato, debbono essere disattese le originarie censure formulate dagli odierni appellati, qui reiterate agli effetti di cui all'art. 346 c.p.c.
Quanto all'eccepita tardività del provvedimento emesso rispetto al termine di cui all'art. 2 della legge
241/90, si rileva come il procedimento preordinato all'irrogazione di sanzioni amministrative sfugga all'ambito di applicazione della suddetta legge, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge n. 689 del 1981 (in questo senso, tra le molte, Cass., 3.11.2021, n.
31239).
In relazione al lamentato difetto di motivazione giova poi richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in forza del quale “l'ordinanza irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione”, come nel caso di specie (così, Cass., ord., 30.7.2020, n. 16316).
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell'appello ed in riforma della pronuncia di primo grado, deve essere accertata la debenza della somma portata dall'avviso di pagamento n. 10000489
(prot. 168323/2016) notificato in danno di parte appellata.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo con applicazione dei valori minimi per lo scaglione di competenza, considerata la semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al n. 5774/2021 R.G., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della gravata pronuncia, dichiara la legittimità ed efficacia dell'avviso di pagamento n. 10000489 (prot. 168323/2016) in data 14.10.2016;
- condanna parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in euro 1.300,00, e quanto al grado d'appello in euro 1.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 15 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Dott. Diego Rosario Antonio Pinto